Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 06/11/2023, n. 6014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6014 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 06014/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05003/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5003 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Roma, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
contro
COMUNE DI TORRE DEL GRECO, rappresentato e difeso dall’Avv. Adriano Licenziati, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
per l'annullamento
a) del decreto dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. -OMISSIS-, recante la declaratoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle di terreno di proprietà della ricorrente, identificate catastalmente ai nn.-OMISSIS- e site nel territorio comunale al -OMISSIS-);
b) delle ordinanze di demolizione n.-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. --OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, richiamate nel suddetto decreto di acquisizione;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2022, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2023 e le produzioni documentali depositate dalla ricorrente e dall’amministrazione comunale in ottemperanza alla medesima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- nella presente controversia è oggetto di impugnazione, oltre alle ordinanze di demolizione indicate in epigrafe, il decreto dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle di terreno di proprietà della ricorrente -OMISSIS-, identificate catastalmente ai nn.-OMISSIS- e site nel territorio comunale al-OMISSIS-;
- vale notare che la suddetta misura acquisitiva è stata adottata una volta accertata l’inottemperanza non solo alle ordinanze di demolizione in epigrafe, ma (da ultimo) anche all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con cui era stata ingiunta a tal -OMISSIS-, in qualità di conduttrice responsabile, e alla ricorrente, in qualità di proprietaria, la rimozione di alcuni manufatti (piscina, prefabbricato in legno, torrino in muratura e muro in blocchi di lapillo-cemento) realizzati, in assenza di titolo abilitativo, a completamento di un complesso immobiliare abusivo edificato sulle suddette particelle di terreno e già colpito dai precedenti ordini demolitori; in particolare, nel decreto di acquisizione si dava conto dell’avvenuta notificazione, in data 9 marzo 2012, dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- nei confronti della ricorrente, nonché dell’intervenuta demolizione forzosa, in data 9 febbraio 2021 all’esito della procedura RESA n. -OMISSIS-, di tutto il succitato complesso immobiliare in esecuzione dell’ordine penale di demolizione emesso con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Napoli del 18 gennaio 2002;
Rilevato che le censure articolate in gravame possono essere così compendiate:
a) il provvedimento acquisitivo è stato preceduto dall’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- che non è stata notificata alla ricorrente, ma alla proprietaria dell’epoca (-OMISSIS-), deceduta il 17 giugno 2010 e di cui la ricorrente stessa è figlia ed attuale erede, con conseguente non imputabilità a quest’ultima dell’inottemperanza a tale ingiunzione demolitoria;
b) non è configurabile, comunque, alcun comportamento inottemperante nei riguardi dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, giacché la ricorrente, una volta notificatale detta ordinanza, si sarebbe “tempestivamente attivata nei termini di legge per eliminare la situazione di illiceità diffidando e portando in giudizio la conduttrice dell’immobile (-OMISSIS-, ndr.), insistendo nelle iniziative giudiziarie. In dettaglio, la ricorrente promuoveva, nei novanta giorni dalla notifica dell’ordine demolitorio, un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che si concludeva con l’ordinanza di rilascio delle porzioni di terreno interessate dagli abusi, emessa il 21 giugno 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata (Sezione Distaccata di Torre del Greco) nei confronti di -OMISSIS-. Successivamente in data 24 febbraio 2014, nel preannunciare la risoluzione del contratto di locazione, diffidava quest’ultima a riconsegnare spontaneamente i cespiti e, fallito tale tentativo, il 1° ottobre 2014 notificava alla medesima un atto di precetto per mettere in esecuzione la suddetta ordinanza giudiziale, il quale dava luogo ad una procedura di esecuzione forzata rimasta infruttuosa già al primo accesso del 3 febbraio 2015, a cagione del mancato perfezionamento della notifica del relativo avviso nei confronti di essa -OMISSIS-;
Considerato, all’esito del più accurato approfondimento proprio della sede di merito, condotto anche sulla base dell’espletata istruttoria processuale, che le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) non assume alcuna portata invalidante il profilo dell’omessa notifica della precedente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- nei confronti della ricorrente, giacché, come già accennato in premessa, il decreto di acquisizione gratuita trova sufficiente base giuridica nell’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, pacificamente notificata alla stessa ricorrente in qualità di destinataria in data 9 marzo 2012. Infatti, con tale ultima (in ordine di tempo) ordinanza demolitoria l’amministrazione comunale ha sanzionato ulteriori manufatti abusivi sempre posti in essere sulle particelle di terreno in questione, la cui mancata rimozione nel termine di legge avrebbe comunque giustificato l’intervento della gravata misura acquisitiva;
bb) si osserva che, come già chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 3-OMISSIS- del 15 luglio 1991 (e poi ribadito nella successiva sentenza n. 140 del 5 luglio 2018), l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e della relativa area di sedime non è una misura strumentale per consentire all’amministrazione comunale di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa; essa costituisce piuttosto una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione, abilitando l’amministrazione ad una scelta fra la demolizione d’ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, laddove sia prevalente la destinazione a fini pubblici e sempre che l’opera con contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Ne discende che, configurandosi l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione prevista per l’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 settembre 2017 n. -OMISSIS-47; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2016 n. 358; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 17 settembre 2012 n. 3879). In altri termini, deve ritenersi che l’acquisizione dell’area risulta legittima (e conforme alla cornice normativa di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001) unicamente nel caso in cui emerga, anche in capo al proprietario consapevole, la volontaria o colpevole inottemperanza protrattasi ininterrottamente per un periodo di novanta giorni dall’ingiunzione demolitoria, ovvero l’inerzia dell’interessato protrattasi allo stesso modo in assenza di validi impedimenti di fatto o di diritto alla demolizione delle opere abusive (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 maggio 2020 n. 2813 e 29 marzo 2019 n. 2100). Più in dettaglio, non va sottaciuto che, nel caso in cui un immobile abusivo sia detenuto (legittimamente o meno) da estranei, affinché siano configurabili azioni idonee ad escludere la corresponsabilità del proprietario consapevole nella protrazione dell’abuso effettuato da terzi, è necessario, a prescindere dall’eventuale riacquisto della materiale disponibilità del bene, un comportamento attivo estrinsecantesi in diffide, denunce all’autorità giudiziaria o altre iniziative di rilievo giuridico aventi carattere ultimativo nei confronti del detentore; invero, solo tali attività sono capaci di testimoniare il concreto impegno del proprietario a rimuovere la situazione abusiva onde evitare la successiva acquisizione gratuita, non bastando invece, a tal fine, atteggiamenti meramente interlocutori nei riguardi del detentore o la semplice passiva adesione alle misure ripristinatorie comunali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 maggio 2015 n. 2211; TAR Campania Napoli, Sez. II, 20 gennaio 2020 n. 225). Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio non può che propendere per la sussistenza dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle di terreno in questione. Infatti, si evidenzia che la ricorrente, pur essendosi attivata in maniera fattiva e tempestiva per conseguire il rilascio delle porzioni di terreno interessate dalle opere abusive, promuovendo azione ex art. 700 c.p.c. nei novanta giorni dall’avvenuta notifica dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- (il relativo ricorso è stato depositato il 22 maggio 2012), tuttavia non ha diligentemente proseguito nell’iniziativa giudiziaria, facendo trascorrere, dopo aver ottenuto, in data 21 giugno 2012, l’ordinanza favorevole da parte del Tribunale di Torre Annunziata, un intervallo di tempo superiore al suddetto termine di legge. Nello specifico va notato, in base alle odierne emergenze processuali, che, dopo un primo atto di precetto notificato ad -OMISSIS- il 19 luglio 2012, la ricorrente dava concretamente corso all’azione esecutiva dell’ordinanza di rilascio dei cespiti dopo più di due anni, notificando alla -OMISSIS- un secondo atto di precetto il 1° ottobre 2014 e l’atto di avviso dell’esecuzione forzata il successivo 19 dicembre 2014 (la notifica di tale avviso si è perfezionata regolarmente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., contrariamente a quanto sostenuto in gravame). Parallelamente, anche la diffida preordinata alla risoluzione del contratto di locazione interveniva in maniera tardiva, nel mese di febbraio 2014, dimostrando così che in entrambi i casi era decorso un periodo di tempo ben superiore ai novanta giorni dall’ordinanza di demolizione o dal primo atto utile interruttivo di detto termine. Tanto basta per escludere che la ricorrente abbia assunto un comportamento diligente nel perseguire, con i mezzi consentiti dall’ordinamento, il rilascio dell’area abusivamente edificata nel rispetto del termine di legge, al fine di procedere alla spontanea demolizione delle opere colpite dall’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Peraltro, aggrava la posizione della ricorrente non aver proseguito nella stessa esecuzione forzata, dal momento che, come si evince dalle evidenze documentali in atti (cfr. verbale di rilascio immobile depositato dalla difesa attorea il 24 ottobre 2021, seguito dalla produzione, in data 20 giugno 2023 in esecuzione della disposta istruttoria processuale, della relazione esplicativa del Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco, come corredata dalla documentazione inerente alla procedura RESA n. -OMISSIS-), la procedura esecutiva non sarebbe stata portata a termine dopo due accessi dell’Ufficiale Giudiziario rimasti infruttuosi (il primo effettuato il 3 febbraio 2015 ed il secondo tenutosi il 4 giugno 2015), tanto vero che il nucleo familiare della conduttrice -OMISSIS- avrebbe continuato ad occupare l’area abusivamente edificata fino alla demolizione forzosa di tutto il complesso immobiliare avvenuta il 9 febbraio 2021 in sede di esecuzione penale. Ne discende che, almeno a partire dalla seconda metà del 2015, l’atteggiamento della ricorrente si sarebbe poi trasformato in una condotta addirittura inerte nei confronti delle opere abusive realizzate sulle particelle di terreno di sua proprietà, il che conferma il perpetuarsi, da parte della medesima, di un comportamento ondivago e discontinuo nel provvedere ad eseguire l’ordine demolitorio da ultimo emesso dall’amministrazione comunale. Pertanto, a fronte della posizione scarsamente collaborativa assunta dalla ricorrente nel fornire corretta esecuzione all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, si presenta assolutamente giustificata l’acquisizione gratuita disposta con il gravato decreto dirigenziale n. -OMISSIS-;
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato;
- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione della complessità della vicenda contenziosa e del favorevole esito dell’istanza cautelare, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente e la Sig.ra -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.