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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7713 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5865 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
Parte_1
Avv. LAURENZANO CARMINE Avv. GIUSTI PATRIZIA
e
CP_1
Avv. TODINI ANDREA e
Controparte_2
e
Controparte_3
Rileva la Corte che il presente giudizio è stato interrotto con ordinanza del 19 gennaio 2022 e non è stato riassunto. Pertanto, ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e, pertanto, deve essere dichiarata d'ufficio, giusta quanto si evince dalla modifica dell''art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”; - l'estinzione deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in ipotesi di riassunzione tardiva;
- l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di una sanzione processuale che - come detto - opera “di diritto” ed è rilevabile “d'ufficio” è stata fissata l'udienza, al fine di consentire l'eventuale, pur se non necessaria, interlocuzione con le parti ancora costituite, sostituita da note contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che sono state depositate note dall'appellata Controparte_4
che ha dedotto doversi procedere alla estinzione per mancata
[...] riassunzione;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 2/2
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5865 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
Parte_1
Avv. LAURENZANO CARMINE Avv. GIUSTI PATRIZIA
e
CP_1
Avv. TODINI ANDREA e
Controparte_2
e
Controparte_3
Rileva la Corte che il presente giudizio è stato interrotto con ordinanza del 19 gennaio 2022 e non è stato riassunto. Pertanto, ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e, pertanto, deve essere dichiarata d'ufficio, giusta quanto si evince dalla modifica dell''art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”; - l'estinzione deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in ipotesi di riassunzione tardiva;
- l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di una sanzione processuale che - come detto - opera “di diritto” ed è rilevabile “d'ufficio” è stata fissata l'udienza, al fine di consentire l'eventuale, pur se non necessaria, interlocuzione con le parti ancora costituite, sostituita da note contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che sono state depositate note dall'appellata Controparte_4
che ha dedotto doversi procedere alla estinzione per mancata
[...] riassunzione;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 2/2