Decreto cautelare 1 marzo 2023
Decreto presidenziale 3 marzo 2023
Ordinanza cautelare 24 marzo 2023
Ordinanza collegiale 20 marzo 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6072 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03713/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3713 del 2023, proposto da IA NE AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OR GR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di ogni idonea misura cautelare anche monocratica
1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del II°, nella parte in cui non include parte ricorrente, nonché della graduatoria del III° anno, nella parte in cui include parte ricorrente peraltro con l'indicazione errata dei cfu posseduti;
2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione delle Graduatorie di trasferimento al II° e al III° anno del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione delle Graduatorie del II° e del III° anno pubblicate il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione delle dette graduatorie; d) dell'esito di valutazione della ricorrente, sebbene allo stato sconosciuto; e) degli scorrimenti di graduatoria.
per la declaratoria di illegittimità
- dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione delle Graduatoria suddette, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;
- con conseguente condanna delle resistenti a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al II° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IR EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame la ricorrente in epigrafe individuata ha impugnato la graduatoria finale pubblicata il 30.1.2023 unitamente al relativo avviso pubblico indetto dall’intimata Università e ai connessi atti della procedura valutativa, per la parte recante la mancata collocazione della ricorrente stessa in posizione utile per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.
1.1. Nel premettere in punto di fatto di essere iscritta alla medesima facoltà presso un ateneo estero (con sede a Tirana), parte ricorrente articola plurimi motivi di doglianza, prospettando:
- l’illegittimità dei gravati atti per violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di istruttoria e contestando altresì l’erroneo inserimento nella graduatoria relativa al III anno di corso (anziché a quello espressamente richiesto, coincidente con il II anno di corso), oltre al mancato riconoscimento di un CFU;
- la violazione del principio di trasparenza, buon andamento, affidamento e del giusto procedimento in ragione di talune irregolarità che hanno caratterizzato la procedura, quali l’omessa verbalizzazione delle operazioni di valutazione e la mancanza di una scheda di valutazione per ciascun candidato, essendosi limitata a pubblicare direttamente gli esiti, e il mancato rispetto delle tempistiche previste dallo stesso bando.
2. L’intimata Università si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione includente la nuova graduatoria e la posizione della ricorrente.
3. Con ordinanza n. 1721/2023 la Sezione ha respinto la proposta domanda cautelare (di ammissione con riserva alla facoltà di interesse presso l’Ateneo intimato) per carenza del presupposto ex art. 55 c.p.a. inerente al necessario periculum in mora, prendendo atto dell’avvenuto deposito in giudizio, da parte della ricorrente, della documentazione volta ad attestare il compimento dei prescritti adempimenti connessi all’integrazione del contraddittorio disposta con decreto presidenziale n. 1333/2023.
4. Ad esito dell’udienza di smaltimento, tenutasi il 13.3.2026, il Collegio sottoponeva alla parte ricorrente, ex art. 73.3 c.p.a., un possibile profilo di improcedibilità, in relazione alla dubbia persistenza dell’interesse della studentessa, con particolare riferimento alla domanda di trasferimento al II anno del corso di laurea di interesse, considerato che, alla luce del lasso di tempo trascorso, la stessa avrebbe potuto aver già concluso il ciclo di studi universitari presso la facoltà prescelta.
5. La ricorrente produceva, in data 26.3.2026 memoria con cui rappresentava l’intenzione di rinunciare al ricorso, in quanto nelle more della definizione del giudizio è rientrata per scorrimento presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro.
6. Al Collegio, pertanto, non rimane che dare atto, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, del venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Si ritiene infine di disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della definizione in rito della controversia e della richiesta di parte ricorrente, cui l’Amministrazione non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
IR EL RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR EL RO | NZ LA |
IL SEGRETARIO