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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2751/2023
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2751 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GIOVANNA FRIZZI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “Nel merito: - riconoscere il capo al ricorrente il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale quale diritto soggettivo azionabile in via autonoma sussistendone i presupposti di legge;
- in ogni caso con condanna di controparte alla rifusione di diritti, onorari, spese del presente giudizio oltre
Iva e Cnap come per legge”;
per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di Bolzano il 7-8-2023 (notificata al ricorrente il 2-10-2023) in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di NA (doc. 1 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute;
quanto al precedente di cui in atti per ricettazione ex art. 648 c.p., non menzionato nel provvedimento per cui è causa, lo stesso risultando, in ogni caso, oltremodo risalente nel tempo, in particolare all'anno 2015, e comunque sprovvisto di portata alcuna onde reputare una pericolosità sociale del ricorrente;
quanto al riferito precedente, descritto dalla difesa quale fatto di detenzione di sostanza stupefacente, per cui la difesa riferisce anche periodo di detenzione con successivo riconoscimento di fatto di lieve entità (cfr. ricorso, pag. 3: “in prima battuta veniva arrestato e detenuto in misura preventiva in carcere, poi veniva riconosciuta la condotta come cessione di lieve entità e veniva conseguentemente liberato dopo aver già scontato una buona parte della pena”), oltre a non constare evidenze agli atti, trattasi in ogni caso di circostanza non richiamata dalla Questura nel provvedimento opposto.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento
pag. 2/4 sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 20 anni e, in particolare, dal 2000;
b) lo svolgimento di attività di volontariato oltre a percorso di reinserimento sociale e lavorativo (docc. 5, 7 e 9 attore);
c) lo svolgimento di attività lavorativa, nel periodo più recente presso Parte_2
quale “tuttofare”, in specie a far data dal 13-5-2023, con impegno a
[...]
nuova assunzione anche per periodo successivo oltre a messa a disposizione di alloggio (docc. 6 e 11 attore), attività lavorativa che, nel corso del giudizio, ha assunto maggiore carattere di stabilità seppur nelle peculiarità del carattere stagionale del rapporto (docc. da 1 a 4 note dd. 28-10-2024; docc. da 1 a 4 note
17-1-2025), peraltro il ricorrente avendo dimostrato di aver reperito ulteriore occupazione presso Dolomiti Ambiente dal dicembre 2024 sino a febbraio 2025
(docc. 5 e 6 note 17-1-2025);
d) la presenza sul territorio del fratello e del nipote (doc. 12)
e) la sufficiente padronanza della lingua italiana come dimostrata nel corso del giudizio (verbale di udienza del 22-10-2024).
3. Nulla sulle spese di lite attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabile l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22275 del
25/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19299 del 07/07/2021;
Sez. 6, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
p.q.m.
pag. 3/4 Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
in ALGERIA il 25/07/1973, di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2751/2023
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2751 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GIOVANNA FRIZZI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “Nel merito: - riconoscere il capo al ricorrente il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale quale diritto soggettivo azionabile in via autonoma sussistendone i presupposti di legge;
- in ogni caso con condanna di controparte alla rifusione di diritti, onorari, spese del presente giudizio oltre
Iva e Cnap come per legge”;
per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di Bolzano il 7-8-2023 (notificata al ricorrente il 2-10-2023) in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di NA (doc. 1 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute;
quanto al precedente di cui in atti per ricettazione ex art. 648 c.p., non menzionato nel provvedimento per cui è causa, lo stesso risultando, in ogni caso, oltremodo risalente nel tempo, in particolare all'anno 2015, e comunque sprovvisto di portata alcuna onde reputare una pericolosità sociale del ricorrente;
quanto al riferito precedente, descritto dalla difesa quale fatto di detenzione di sostanza stupefacente, per cui la difesa riferisce anche periodo di detenzione con successivo riconoscimento di fatto di lieve entità (cfr. ricorso, pag. 3: “in prima battuta veniva arrestato e detenuto in misura preventiva in carcere, poi veniva riconosciuta la condotta come cessione di lieve entità e veniva conseguentemente liberato dopo aver già scontato una buona parte della pena”), oltre a non constare evidenze agli atti, trattasi in ogni caso di circostanza non richiamata dalla Questura nel provvedimento opposto.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento
pag. 2/4 sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 20 anni e, in particolare, dal 2000;
b) lo svolgimento di attività di volontariato oltre a percorso di reinserimento sociale e lavorativo (docc. 5, 7 e 9 attore);
c) lo svolgimento di attività lavorativa, nel periodo più recente presso Parte_2
quale “tuttofare”, in specie a far data dal 13-5-2023, con impegno a
[...]
nuova assunzione anche per periodo successivo oltre a messa a disposizione di alloggio (docc. 6 e 11 attore), attività lavorativa che, nel corso del giudizio, ha assunto maggiore carattere di stabilità seppur nelle peculiarità del carattere stagionale del rapporto (docc. da 1 a 4 note dd. 28-10-2024; docc. da 1 a 4 note
17-1-2025), peraltro il ricorrente avendo dimostrato di aver reperito ulteriore occupazione presso Dolomiti Ambiente dal dicembre 2024 sino a febbraio 2025
(docc. 5 e 6 note 17-1-2025);
d) la presenza sul territorio del fratello e del nipote (doc. 12)
e) la sufficiente padronanza della lingua italiana come dimostrata nel corso del giudizio (verbale di udienza del 22-10-2024).
3. Nulla sulle spese di lite attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabile l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22275 del
25/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19299 del 07/07/2021;
Sez. 6, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
p.q.m.
pag. 3/4 Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
in ALGERIA il 25/07/1973, di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 4/4