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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Antonino Pennisi, sostituita l'udienza del 21.10.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3704/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], c.f. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 37, presso lo studio dell'avv. Emiliano Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via
Tripolitania n. 38, presso lo studio dell'avv. Concetta Currao, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f. elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato in Siracusa via Tevere n. 50, presso lo studio dell'avv. Salvatore De Grande, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
; Resistenti contumaci
[...]
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.4.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, medico chirurgo specializzato in Ginecologia ed Ostetricia, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: 1) l resistente aveva svolto la procedura di attribuzione degli incarichi CP_1
professionali ai dirigenti, prevista dagli articoli 17 e 18 del CCNL Area Sanità 2016-2018; 2) che i suddetti incarichi sono distinti per tipologia C1, C2, C3 e D alle quali corrispondono rispettivamente gli incarichi di , , Consulenza e;
3) che, con delibera Parte_2 Parte_3 Pt_4
numero 1468 del 30.07.2021, l aveva emanato il Regolamento della procedura, prevedendo CP_1
specifiche norme per l'affidamento, la valutazione e la revoca degli incarichi dirigenziali;
4) che
Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia nella quale il medesimo Testimone_1
presta servizio, con nota inviata a mezzo PEC il 9.11.2021 alla Direzione Sanitaria dell CP_1
resistente, aveva comunicato la propria proposta di attribuzione degli incarichi dirigenziali dei dirigenti medici della propria Unità Operativa, proponendo esso ricorrente, alla luce delle specifiche competenze maturate nella Chirurgia Robotica, per l'attribuzione dell'incarico di
[...]
(C1); 5) che, tuttavia, l , con delibera del 27.12.2022 numero 2806, Parte_2 CP_1
nell'attribuire gli incarichi dirigenziali professionali elencati nell'allegato alla medesima delibera, gli aveva attribuito l'incarico professionale C3, mentre l'incarico di categoria C1 era stato conferito a
, e, quelli di categoria C2 a , , CP_2 Controparte_3 Controparte_6 CP_4
e 6) che, a seguito di accesso agli atti della procedura,
[...] Controparte_5 Controparte_7
aveva appreso che l resistente non aveva tenuto conto della proposta formulata dal CP_1
Direttore dell'Unità Operativa Complessa di in data 9.11.2021, al quale, peraltro, aveva Parte_5
inutilmente rivolto una nota datata 27.10.2022 richiedendogli di formulare le proposte;
7) che, altresì, l non aveva applicato le norme disciplinanti la procedura e il proprio Regolamento, CP_1
né aveva tenuto conto delle attitudini e capacità dei dirigenti, delle relative verifiche annuali (non avendo considerato nemmeno le performance individuali annuali e i curricula) e del criterio della rotazione degli incarichi (posto che allo stesso non era mai stato attribuito l'incarico di altissima professionalità); 8) di aver presentato, in data 11.1.2024, un'istanza di accesso alle schede di performance individuale proprie e di coloro che lo avevano sopravanzato negli incarichi dirigenziali professionali in posizione C1 e C2, respinta dall' Azienda.
Ciò posto, richiamati gli artt. 15 e 15 ter d.lgs n. 502/1992, l'art. 19 d.lgs. n. 29/1993, l'art. 19 d.lgs.
n. 165/2001, nonché gli artt. 17 e 18 del CCNL Area Sanità 2016/2018, il Regolamento interno per l'affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali e la giurisprudenza in materia, ha lamentato l'illegittimità della procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali e della relativa delibera del 27.12.2022 numero 2806, atteso che non hanno garantito “oggettività e imparzialità”, né conseguentemente la necessaria “verifica delle competenze”, non avendo tenuto conto delle conoscenze specialistiche dei dirigenti nella disciplina di competenza e dell'esperienza già acquisita in precedenti incarichi nonché delle esperienze documentate di studio e ricerca.
Adducendo che i dirigenti che lo avevano sopravanzato avevano un curriculum non paragonabile al proprio, ha formulato le seguenti conclusioni: “-I.- ove occorra previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti emanati dall resistente, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in CP_1
narrativa - l'illegittimo operato della medesima ed annullare la procedura di cui alla delibera del
27/12/2022 numero 2806 e/o condannare la medesima al rifacimento della medesima procedura in conformità alla legge ed ai principi esposti in ricorso;
II.- in ogni caso accertare il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'incarico C1 (Altissima Professionalità); III.- condannare l Controparte_8
resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per le ragioni e le causali esposte in narrativa: A) a titolo di danno patrimoniale euro 60.000; B) a titolo di danno non patrimoniale
(danno morale, all'immagine, alla professionalità, alla reputazione professionale, alla vita di relazione e da perdita di chance) nella somma pari ad euro 15.000,00; o in quella maggiore o minore somma che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà corretta secondo Giustizia, liquidandola ove occorra anche in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile;
IV.- condannare l CP_1
alla refusione delle spese e compensi di giudizio”.
In data 14.10.2024 si è tempestivamente costituito il controinteressato contestando le CP_2
domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha evidenziato che la procedura di attribuzione degli incarichi professionali ai dirigenti era stata rispettata in tutte le sue prescrizioni da parte dell' resistente, e che, altresì, era CP_1
stato interamente osservato il Regolamento della procedura stessa emanato con delibera n. 1468 del 30.7.2021.
Ha rilevato che l'attribuzione ad esso resistente dell'incarico di su Parte_6
parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, era avvenuto nel pieno rispetto delle prescrizioni normative alle quali si era uniformato l'iter condotto dall'azienda resistente conclusosi con la delibera n. 2806 del 27.12.2022.
I controinteressati , , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
invece, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di Controparte_7
udienza non si sono costituiti in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia. In data 28.10.2024 si è tempestivamente costituita in giudizio l'
[...]
la quale, ricostruiti i fatti di causa, ha evidenziato la legittimità Controparte_1
della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali poiché conforme alle disposizioni vigenti in materia, rilevando in particolare: a) che con Deliberazione n. 2169 del 7.10.2022 era stata effettuata la pesatura delle strutture;
b) che, erano stati, dunque, individuati gli incarichi da conferire;
c) che, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del Regolamento era stata avviata la procedura di conferimento degli incarichi “comunicando ai Direttori delle e ai Responsabili delle Parte_7
giuste note interne del 27/10/2022, la tipologia e il numero di incarichi da conferire Parte_8
per ogni UO chiedendo agli stessi di formulare le proposte motivate di ogni incarico da conferire”; d) che i Direttori responsabili, effettuate le valutazioni, avevano formulato le relative proposte motivate individuando i profili professionali e i nominativi dei dirigenti in ragione del percorso professionale compiuto e delle esperienze professionali, inviando contestualmente i curricula dei dirigenti in servizio presso la struttura diretta;
e) che solamente il Direttore all'UOC Ginecologia e Ostetricia
Presidio ove presta servizio il ricorrente, non aveva fatto pervenire alcuna proposta;
f) CP_1
che all'esito di tale procedura, il Direttore Generale, valutate le proposte pervenute, e, in relazione agli incarichi previsti per singola UO, aveva conferito i relativi incarichi come da allegato alla
Deliberazione n. 2806/2022.
Ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda risarcitoria per perdita di chance e delle ulteriori domande di risarcimento del “danno morale, all'immagine, alla professionalità, alla reputazione professionale, alla vita di relazione”, nonché del danno patrimoniale.
Ha, quindi, chiesto: “ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile e/o comunque infondato e per
l'effetto rigettarlo. -Con vittoria di spese e compensi.”
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
L'udienza del 21.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico dirigenziale C1 (Altissima professionalità), all'annullamento della procedura di cui alla delibera del 27.12.2022 numero 2806 o al rifacimento della medesima, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e da perdita di chance subiti.
In punto di diritto occorre osservare che il conferimento di incarichi al personale dirigente delle pubbliche amministrazioni, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a norma dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 che dispone che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art.2, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Ciò premesso, il ricorrente ha proposto domanda volta alla declaratoria del suo diritto a ricoprire l'incarico dirigenziale C1.
Tuttavia, in disparte ogni verifica inerente alla possibile fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente a sostegno della contestata illegittimità della procedura selettiva, il provvedimento cui aspira il ricorrente, ossia il conferimento del predetto incarico per cui è causa, ovvero l'adozione di un provvedimento di attribuzione dell'incarico comporta l'esercizio di un potere sostitutivo di cui questo giudice non è dotato.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione la qualifica dirigenziale esprime non già una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, ma l'idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente l'incarico dirigenziale conferito a termine
(v. fra le tante Cass. 22-12-2004 n. 23760, Cass. 20-2-2007 n. 3929, Cass. 26/11/2008 n. 28274 Cass.
15-2-2010 n. 3451; Cass. 30/08/2010 n. 21088).
Sussiste, pertanto, una scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico da cui la giurisprudenza ormai pacifica ha desunto l'insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale (Cass. 12 febbraio 2007
n. 3003; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 6 aprile 2005 n. 7131).
Gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 2 comma 1, art. 5 comma 2 e art. 63 comma 1, con la conseguenza che essi sono sottratti al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (come dettate in particolare dalla L. n. 241/1990), dovendosi fare applicazione delle norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro (vedi per tutte, Cass. 20 marzo 2004, n. 5659).
Al riguardo giova richiamare le regole in materia di limiti interni dei poteri attribuiti al privato datore di lavoro, i quali si delineano in relazione a previsioni, normative o contrattuali, che sanciscono le prescrizioni dell'esercizio del potere discrezionale, sul piano sostanziale o su quello procedimentale, precetti questi suscettibili di essere integrati e precisati dalle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Ne consegue pertanto che nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il giudice ordinario può sottoporre al suo sindacato i poteri esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., venendo in rilievo, altresì, le norme contenute nel D.lgs. n. 165/2001, art. 19 comma 1, disposizioni che obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima ivi indicati e necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, “procedimentalizzano”
l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi. (v. Cass. S.U. 26- 6-2002 n. 932, Cass. S.U.
25/11/2003 n. 18017, Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1252, cfr. anche Cass. 30/09/2009 n. 20979).
Tuttavia, pur in presenza di predeterminazione dei criteri di valutazione, siffatta predeterminazione non comporta attività vincolata e non discrezionale, atteso che la previsione di elementi su cui fondare la selezione non implica un automatismo della scelta, ma solo una scelta vincolata a determinati criteri la cui valutazione è pur sempre rimessa al datore di lavoro alla quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti – e non è il caso di specie – di attività vincolata e non discrezionale (v. Cass. 30/09/2009 n. 20979; Cass. 28274/2008; Cass. Sez. L. 24.9.2015 n. 18972).
Va osservato, in particolare, che le procedure volte al conferimento di incarichi di dirigenza medica regolate dal d.lgs. 502/1992 sono prive del carattere della concorsualità (individuabile nella selettività a mezzo di confronto comparativo fra le capacità e/o il curriculum dei candidati affidato a valutazioni tecnico-discrezionali di apposita commissione), giacché si connotano per una scelta essenzialmente fiduciaria da parte del vertice manageriale dell'Azienda nell'ambito di una platea di aspiranti potenzialmente idonei in cui non vengono valutati comparativamente i candidati né viene redatta una graduatoria di merito, ma ci si limita a scrutinarne l'astratta capacità di ricoprire il posto.
In relazione al conferimento dell'incarico di secondo livello del ruolo sanitario, la Suprema Corte
(esprimendo principi generalmente validi in materia di conferimento degli incarichi di dirigenza medica) ha precisato che tale procedura “non ha carattere concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione solo il compito di predisporre un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il cui atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale. Ne consegue l'inapplicabilità della l. n. 241 del 1990 e l'insussistenza di alcun obbligo motivazionale da parte del direttore generale, la cui scelta è sindacabile solo sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede che consente di valutare l'atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 cost. Le conseguenze dell'inosservanza di tali regole sono unicamente risarcitorie, in quanto, trattandosi di scelta fiduciaria e discrezionale, e non di attività vincolata, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, il giudice ordinario non può emettere una pronuncia costitutiva del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato” (v. Cass. sez. lav.,
26/3/2014 n.7107; analogamente Cass. sez. lav., 4/8/2020, n.16666).
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi di dirigenza medica (v.
Cass. 27743/2022), apparendo la soluzione interpretativa richiamata coerente con i principi in materia, può dunque rilevarsi che la chiesta attribuzione dell'incarico dirigenziale C1 (giacché con il ricorso è stato chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente al conferimento del predetto incarico) incontra l'ostacolo rappresentato dall'insussistenza di un potere sostitutivo del giudice, non ricorrendo nella specie un caso di attività vincolata e non discrezionale.
Il ricorrente, con il pretendere l'attribuirsi in suo favore dell'incarico dirigenziale C1 (Altissima
Professionalità) ha chiesto un bene della vita non accordabile nella presente sede, ove è del tutto escluso che alla eventuale illegittimità della procedura selettiva possa far seguito l'attribuzione dell'incarico con la costituzione in proprio favore del relativo rapporto (incarico).
Pertanto, quale che sia la tipologia dei vizi e delle questioni addotte rispetto alla fase di selezione e a quella di scelta del soggetto incaricato, questi devono essere affrontati in coerenza con la presupposta natura non concorsuale e privatistica dell'affidamento dell'incarico, rispetto al quale non esiste un diritto al conferimento dello stesso.
Nella fattispecie, in definitiva, il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo sull'osservanza delle procedure previste, ovvero della previa pubblicità del posto da ricoprire, dell'esistenza di un procedimento di valutazione di idoneità da parte dell'Amministrazione, della individuazione del nominativo prescelto tra i candidati, del rispetto dei criteri di massima contenuti nell'art. 19, comma
1 d.lgs. n. 165/2001 anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative, alla adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e a esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
La violazione di tali obblighi è suscettibile di produrre danno risarcibile senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta che resta comunque rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi) al quale non può sostituirsi il giudice.
Infatti, in base agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la PA è tenuta ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché laddove tale regola non sia rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale della PA, suscettibile, dinanzi al giudice ordinario, di produrre danno risarcibile (Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671;
Cass. 14 aprile 2008, n. 9814; Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088).
Poiché gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono da ascrivere alla categoria degli atti negoziali (e non a quella degli atti amministrativi in senso proprio), ad essi si applicano le norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di
“interessi legittimi”, ma di diritto privato, come tali, pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. e quindi suscettibili di tutela anche in forma risarcitoria, non potendo, di regola, aversi un intervento sostitutivo del giudice ordinario, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (cfr. fra le altre: Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495; Cass.
22 giugno 2007, n. 14624; Cass. 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass. SU 19 ottobre 1998, n. 10370).
È stato ribadito che “In tema di impiego pubblico privatizzato, come questa Corte ha già affermato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità
e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico, tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria;
ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (Cass., n. 18972 del 2015), che non ricorrono nella specie. Costituisce ulteriore specificazione di tale principio la suddetta posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A.” (Cass., n.
7495 del 2015)” (Cass. civile sez. lav., 15/01/2020, n.712).
In giurisprudenza di legittimità è stato altresì considerato che l'eventuale inosservanza, nella valutazione del direttore generale, dei doveri imposti dalla disciplina codicistica, mentre può giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (per perdita delle chances che sarebbero derivate dall'attribuzione dell'incarico), non può giustificare l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico ad altro aspirante (in termini Cass. civ. S.U., 19/07/2011, n.15764 che richiama Cass. n. 25314 del 2009).
Quanto detto vale anche nel caso in esame, in cui è precluso al giudice di sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione dei criteri che si assumono come predeterminati a tali fini (conferimento incarico).
Non potendo essere soddisfatta - per quanto sin qui rassegnato - la pretesa di un intervento sostitutivo con l'attribuzione dell'incarico, ne discende che la domanda del ricorrente volta ad accertare il suo diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale C1 (Altissima Professionalità), non può trovare accoglimento.
Ciò posto, occorre vagliare le questioni ulteriormente sollevate.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali e della relativa delibera del 27.12.2022 numero 2806, con la quale alla stessa è stato attribuito l'incarico professionale C3, mentre l'incarico di categoria C1 è stato conferito a (cfr. CP_2
all.10 al ricorso).
Tanto impone di valutare se, nell'ambito dei criteri fissati dalla normativa della contrattazione collettiva, la scelta del candidato ritenuto maggiormente idoneo risulti razionale e coerente sulla base dei criteri e delle motivazioni della selezione, desumibili da tutti gli atti della procedura, nonché risponda ai criteri generali di correttezza e buona fede richiamati.
Al riguardo occorre rilevare che l'art. 19 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, rubricato
“Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa -
Criteri e procedure”, al comma 1 dispone che “Le ed Enti in relazione alle esigenze di servizio CP_1
e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 18 (Tipologie d'incarico) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi”. Il successivo comma 7 dispone che “il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8”.
Il comma 8 statuisce poi che “Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta: (…) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali”.
Le superiori disposizioni sono state confermate dal CCNL sottoscritto il 23.1.2024 con le seguenti precisazioni. L'art. 22 del CCNL “Tipolgia d'incarico”, dopo aver elencato le varie tipologie di incarichi conferibili e stabilito le percentuali massime, al comma 4 dispone: “Le percentuali complessive aziendali di cui alle lettere a) e b) sono distribuite tra le varie UO/Servizi proporzionalmente alla dimensione dell'organico necessario all'attività di servizio tenuto conto della loro complessità”.
Il successivo art. 23, rubricato “Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure”, al comma 1 dispone che “le ed Enti CP_1
in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 22
(Tipologie d'incarico) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi”. Il comma 9 dell'art. 23 dispone che “il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 10”. Il successivo comma 10 prevede che
“Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta: (…) del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi Professionali”.
Nella delibera n. 2806 del 27.12.2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali professionali di cui all'art. 17 e ss. del CCNL Area Sanità 2016-2018 si legge: “con Deliberazione n. 2169 del 7/10/2022 si è proceduto alla pesatura delle strutture aziendali attive”; …che gli incarichi professionali, ai sensi dell'art. 18 comma 1 paragrafo II CCNL 2016/2018 Area Sanità, sono conferiti ai dirigenti, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettiva anzianità di servizio, nel limite stabilito nella mappatura degli incarichi…; che la Direzione Strategica, in relazione alle risorse disponibili nel Fondo per la retribuzione degli incarichi di cui all'art. 94 del CCNL 2016-2018, Area Sanità, al numero dei dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie (510 unità) a cui non risultava già conferito un incarico gestionale e che avessero maturato almeno cinque anni di effettiva anzianità di servizio, nonché in relazione alle specifiche attività svolte e alle professionalità rilevate, ha individuato la tipologia di incarichi professionali da conferire ai dirigenti dell'area sanità come riportato nella seguente mappatura;
che, come previsto dall'art. 5 c. 2 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui alla deliberazione 1468 del 30/07/2021, la Direzione Strategica ha avviato la procedura di conferimento degli incarichi …comunicando ai Direttori delle e ai Parte_7
Responsabili delle UU.OO.SS.DD, giuste note interne del 27/10/2022, la tipologia e il numero di incarichi da conferire per ogni UO chiedendo agli stessi di formulare le proposte motivate di ogni incarico da conferire;
…che Direttori e i Responsabili di struttura, in coerenza con le indicazioni della
Direzione Strategica, hanno provveduto a formulare le proposte per il conferimento dei nuovi incarichi professionali da attribuire, individuando i profili professionali e i nominativi dei dirigenti in ragione del percorso professionale compiuto e delle esperienze maturate, inviando contestualmente
i curricula dei dirigenti in servizio presso la struttura diretta;
che in alcuni casi specifici la Direzione
Strategica ha proceduto al confronto con il Direttore o il Responsabile dell'Unità Operativa interessata, al fine di addivenire ad una determinazione condivisa dei profili professionali dei dirigenti cui conferire i nuovi incarichi all'interno della ”. Pt_9
Dall'esame della suddetta delibera emerge che l resistente nel conferimento degli incarichi CP_1
dirigenziali ha osservato la procedura di cui alle disposizioni contrattuali succitate.
Invero, l' ha predisposto la mappatura degli incarichi, comunicando successivamente ai CP_1
Direttori delle ai Responsabili delle giuste note interne del 27/10/2022, Parte_7 Parte_8
la tipologia e il numero di incarichi da conferire per ogni UO e chiedendo agli stessi di formulare le proposte motivate per ogni incarico da conferire.
Ricevuta la suddetta nota, tutti i Responsabili delle UUOO hanno effettuato le relative valutazioni interne e trasmesso le relative proposte motivate ad eccezione del Direttore all'UOC Ginecologia e
Ostetricia Presidio “ presso la quale presta servizio il ricorrente. CP_1
In mancanza, quindi, della suddetta proposta motivata, la relativa valutazione è stata effettuata dal
Direttore Sanitario che ha confermato , prossimo al pensionamento, nell'incarico C2 Persona_1
e ha attribuito a tutti gli altri dirigenti, tra cui il ricorrente, un incarico C3.
Il ricorrente afferma il diritto al conferimento dell'incarico C1 (Altissima Professionalità), asserendo che tale incarico è stato illegittimamente attribuito a . CP_2
Nell'affermare il suddetto diritto, però, parte ricorrente oltre a comparare soggetti afferenti a diverse UUOO, non allega, né tantomeno fornisce la prova della disponibilità di tale incarico presso la struttura di appartenenza.
La superiore circostanza costituisce un presupposto imprescindibile per il conferimento dell'incarico, considerato che secondo le disposizioni della contrattazione collettiva sopra richiamate, le percentuali di incarichi dirigenziali sono distribuite tra le diverse UO dell'azienda proporzionalmente “alla dimensione dell'organico necessario all'attività di servizio tenuto conto della loro complessità”.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che l'unico incarico C1 era stato attribuito all'UOC
“Ostetricia e Ginecologia con PS”, per cui il suddetto incarico è stato legittimamente assegnato, su proposta del Direttore della suddetta UOC a in quanto responsabile del Day Hospital CP_2
e dell'ambulatorio di Menopausa della suddetta struttura.
Alla luce delle considerazioni svolte la procedura posta in essere da parte dell'azienda resistente deve ritenersi legittima, con assorbimento di ogni altra questione.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Tenuto conto della qualità delle parti e della complessità delle questioni trattate, le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, 21.10.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Antonino Pennisi, sostituita l'udienza del 21.10.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3704/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], c.f. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 37, presso lo studio dell'avv. Emiliano Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via
Tripolitania n. 38, presso lo studio dell'avv. Concetta Currao, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f. elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato in Siracusa via Tevere n. 50, presso lo studio dell'avv. Salvatore De Grande, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
; Resistenti contumaci
[...]
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.4.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, medico chirurgo specializzato in Ginecologia ed Ostetricia, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: 1) l resistente aveva svolto la procedura di attribuzione degli incarichi CP_1
professionali ai dirigenti, prevista dagli articoli 17 e 18 del CCNL Area Sanità 2016-2018; 2) che i suddetti incarichi sono distinti per tipologia C1, C2, C3 e D alle quali corrispondono rispettivamente gli incarichi di , , Consulenza e;
3) che, con delibera Parte_2 Parte_3 Pt_4
numero 1468 del 30.07.2021, l aveva emanato il Regolamento della procedura, prevedendo CP_1
specifiche norme per l'affidamento, la valutazione e la revoca degli incarichi dirigenziali;
4) che
Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia nella quale il medesimo Testimone_1
presta servizio, con nota inviata a mezzo PEC il 9.11.2021 alla Direzione Sanitaria dell CP_1
resistente, aveva comunicato la propria proposta di attribuzione degli incarichi dirigenziali dei dirigenti medici della propria Unità Operativa, proponendo esso ricorrente, alla luce delle specifiche competenze maturate nella Chirurgia Robotica, per l'attribuzione dell'incarico di
[...]
(C1); 5) che, tuttavia, l , con delibera del 27.12.2022 numero 2806, Parte_2 CP_1
nell'attribuire gli incarichi dirigenziali professionali elencati nell'allegato alla medesima delibera, gli aveva attribuito l'incarico professionale C3, mentre l'incarico di categoria C1 era stato conferito a
, e, quelli di categoria C2 a , , CP_2 Controparte_3 Controparte_6 CP_4
e 6) che, a seguito di accesso agli atti della procedura,
[...] Controparte_5 Controparte_7
aveva appreso che l resistente non aveva tenuto conto della proposta formulata dal CP_1
Direttore dell'Unità Operativa Complessa di in data 9.11.2021, al quale, peraltro, aveva Parte_5
inutilmente rivolto una nota datata 27.10.2022 richiedendogli di formulare le proposte;
7) che, altresì, l non aveva applicato le norme disciplinanti la procedura e il proprio Regolamento, CP_1
né aveva tenuto conto delle attitudini e capacità dei dirigenti, delle relative verifiche annuali (non avendo considerato nemmeno le performance individuali annuali e i curricula) e del criterio della rotazione degli incarichi (posto che allo stesso non era mai stato attribuito l'incarico di altissima professionalità); 8) di aver presentato, in data 11.1.2024, un'istanza di accesso alle schede di performance individuale proprie e di coloro che lo avevano sopravanzato negli incarichi dirigenziali professionali in posizione C1 e C2, respinta dall' Azienda.
Ciò posto, richiamati gli artt. 15 e 15 ter d.lgs n. 502/1992, l'art. 19 d.lgs. n. 29/1993, l'art. 19 d.lgs.
n. 165/2001, nonché gli artt. 17 e 18 del CCNL Area Sanità 2016/2018, il Regolamento interno per l'affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali e la giurisprudenza in materia, ha lamentato l'illegittimità della procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali e della relativa delibera del 27.12.2022 numero 2806, atteso che non hanno garantito “oggettività e imparzialità”, né conseguentemente la necessaria “verifica delle competenze”, non avendo tenuto conto delle conoscenze specialistiche dei dirigenti nella disciplina di competenza e dell'esperienza già acquisita in precedenti incarichi nonché delle esperienze documentate di studio e ricerca.
Adducendo che i dirigenti che lo avevano sopravanzato avevano un curriculum non paragonabile al proprio, ha formulato le seguenti conclusioni: “-I.- ove occorra previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti emanati dall resistente, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in CP_1
narrativa - l'illegittimo operato della medesima ed annullare la procedura di cui alla delibera del
27/12/2022 numero 2806 e/o condannare la medesima al rifacimento della medesima procedura in conformità alla legge ed ai principi esposti in ricorso;
II.- in ogni caso accertare il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'incarico C1 (Altissima Professionalità); III.- condannare l Controparte_8
resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per le ragioni e le causali esposte in narrativa: A) a titolo di danno patrimoniale euro 60.000; B) a titolo di danno non patrimoniale
(danno morale, all'immagine, alla professionalità, alla reputazione professionale, alla vita di relazione e da perdita di chance) nella somma pari ad euro 15.000,00; o in quella maggiore o minore somma che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà corretta secondo Giustizia, liquidandola ove occorra anche in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile;
IV.- condannare l CP_1
alla refusione delle spese e compensi di giudizio”.
In data 14.10.2024 si è tempestivamente costituito il controinteressato contestando le CP_2
domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha evidenziato che la procedura di attribuzione degli incarichi professionali ai dirigenti era stata rispettata in tutte le sue prescrizioni da parte dell' resistente, e che, altresì, era CP_1
stato interamente osservato il Regolamento della procedura stessa emanato con delibera n. 1468 del 30.7.2021.
Ha rilevato che l'attribuzione ad esso resistente dell'incarico di su Parte_6
parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, era avvenuto nel pieno rispetto delle prescrizioni normative alle quali si era uniformato l'iter condotto dall'azienda resistente conclusosi con la delibera n. 2806 del 27.12.2022.
I controinteressati , , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
invece, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di Controparte_7
udienza non si sono costituiti in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia. In data 28.10.2024 si è tempestivamente costituita in giudizio l'
[...]
la quale, ricostruiti i fatti di causa, ha evidenziato la legittimità Controparte_1
della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali poiché conforme alle disposizioni vigenti in materia, rilevando in particolare: a) che con Deliberazione n. 2169 del 7.10.2022 era stata effettuata la pesatura delle strutture;
b) che, erano stati, dunque, individuati gli incarichi da conferire;
c) che, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del Regolamento era stata avviata la procedura di conferimento degli incarichi “comunicando ai Direttori delle e ai Responsabili delle Parte_7
giuste note interne del 27/10/2022, la tipologia e il numero di incarichi da conferire Parte_8
per ogni UO chiedendo agli stessi di formulare le proposte motivate di ogni incarico da conferire”; d) che i Direttori responsabili, effettuate le valutazioni, avevano formulato le relative proposte motivate individuando i profili professionali e i nominativi dei dirigenti in ragione del percorso professionale compiuto e delle esperienze professionali, inviando contestualmente i curricula dei dirigenti in servizio presso la struttura diretta;
e) che solamente il Direttore all'UOC Ginecologia e Ostetricia
Presidio ove presta servizio il ricorrente, non aveva fatto pervenire alcuna proposta;
f) CP_1
che all'esito di tale procedura, il Direttore Generale, valutate le proposte pervenute, e, in relazione agli incarichi previsti per singola UO, aveva conferito i relativi incarichi come da allegato alla
Deliberazione n. 2806/2022.
Ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda risarcitoria per perdita di chance e delle ulteriori domande di risarcimento del “danno morale, all'immagine, alla professionalità, alla reputazione professionale, alla vita di relazione”, nonché del danno patrimoniale.
Ha, quindi, chiesto: “ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile e/o comunque infondato e per
l'effetto rigettarlo. -Con vittoria di spese e compensi.”
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
L'udienza del 21.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico dirigenziale C1 (Altissima professionalità), all'annullamento della procedura di cui alla delibera del 27.12.2022 numero 2806 o al rifacimento della medesima, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e da perdita di chance subiti.
In punto di diritto occorre osservare che il conferimento di incarichi al personale dirigente delle pubbliche amministrazioni, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a norma dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 che dispone che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art.2, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Ciò premesso, il ricorrente ha proposto domanda volta alla declaratoria del suo diritto a ricoprire l'incarico dirigenziale C1.
Tuttavia, in disparte ogni verifica inerente alla possibile fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente a sostegno della contestata illegittimità della procedura selettiva, il provvedimento cui aspira il ricorrente, ossia il conferimento del predetto incarico per cui è causa, ovvero l'adozione di un provvedimento di attribuzione dell'incarico comporta l'esercizio di un potere sostitutivo di cui questo giudice non è dotato.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione la qualifica dirigenziale esprime non già una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, ma l'idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente l'incarico dirigenziale conferito a termine
(v. fra le tante Cass. 22-12-2004 n. 23760, Cass. 20-2-2007 n. 3929, Cass. 26/11/2008 n. 28274 Cass.
15-2-2010 n. 3451; Cass. 30/08/2010 n. 21088).
Sussiste, pertanto, una scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico da cui la giurisprudenza ormai pacifica ha desunto l'insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale (Cass. 12 febbraio 2007
n. 3003; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 6 aprile 2005 n. 7131).
Gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 2 comma 1, art. 5 comma 2 e art. 63 comma 1, con la conseguenza che essi sono sottratti al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (come dettate in particolare dalla L. n. 241/1990), dovendosi fare applicazione delle norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro (vedi per tutte, Cass. 20 marzo 2004, n. 5659).
Al riguardo giova richiamare le regole in materia di limiti interni dei poteri attribuiti al privato datore di lavoro, i quali si delineano in relazione a previsioni, normative o contrattuali, che sanciscono le prescrizioni dell'esercizio del potere discrezionale, sul piano sostanziale o su quello procedimentale, precetti questi suscettibili di essere integrati e precisati dalle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Ne consegue pertanto che nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il giudice ordinario può sottoporre al suo sindacato i poteri esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., venendo in rilievo, altresì, le norme contenute nel D.lgs. n. 165/2001, art. 19 comma 1, disposizioni che obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima ivi indicati e necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, “procedimentalizzano”
l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi. (v. Cass. S.U. 26- 6-2002 n. 932, Cass. S.U.
25/11/2003 n. 18017, Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1252, cfr. anche Cass. 30/09/2009 n. 20979).
Tuttavia, pur in presenza di predeterminazione dei criteri di valutazione, siffatta predeterminazione non comporta attività vincolata e non discrezionale, atteso che la previsione di elementi su cui fondare la selezione non implica un automatismo della scelta, ma solo una scelta vincolata a determinati criteri la cui valutazione è pur sempre rimessa al datore di lavoro alla quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti – e non è il caso di specie – di attività vincolata e non discrezionale (v. Cass. 30/09/2009 n. 20979; Cass. 28274/2008; Cass. Sez. L. 24.9.2015 n. 18972).
Va osservato, in particolare, che le procedure volte al conferimento di incarichi di dirigenza medica regolate dal d.lgs. 502/1992 sono prive del carattere della concorsualità (individuabile nella selettività a mezzo di confronto comparativo fra le capacità e/o il curriculum dei candidati affidato a valutazioni tecnico-discrezionali di apposita commissione), giacché si connotano per una scelta essenzialmente fiduciaria da parte del vertice manageriale dell'Azienda nell'ambito di una platea di aspiranti potenzialmente idonei in cui non vengono valutati comparativamente i candidati né viene redatta una graduatoria di merito, ma ci si limita a scrutinarne l'astratta capacità di ricoprire il posto.
In relazione al conferimento dell'incarico di secondo livello del ruolo sanitario, la Suprema Corte
(esprimendo principi generalmente validi in materia di conferimento degli incarichi di dirigenza medica) ha precisato che tale procedura “non ha carattere concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione solo il compito di predisporre un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il cui atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale. Ne consegue l'inapplicabilità della l. n. 241 del 1990 e l'insussistenza di alcun obbligo motivazionale da parte del direttore generale, la cui scelta è sindacabile solo sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede che consente di valutare l'atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 cost. Le conseguenze dell'inosservanza di tali regole sono unicamente risarcitorie, in quanto, trattandosi di scelta fiduciaria e discrezionale, e non di attività vincolata, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, il giudice ordinario non può emettere una pronuncia costitutiva del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato” (v. Cass. sez. lav.,
26/3/2014 n.7107; analogamente Cass. sez. lav., 4/8/2020, n.16666).
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi di dirigenza medica (v.
Cass. 27743/2022), apparendo la soluzione interpretativa richiamata coerente con i principi in materia, può dunque rilevarsi che la chiesta attribuzione dell'incarico dirigenziale C1 (giacché con il ricorso è stato chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente al conferimento del predetto incarico) incontra l'ostacolo rappresentato dall'insussistenza di un potere sostitutivo del giudice, non ricorrendo nella specie un caso di attività vincolata e non discrezionale.
Il ricorrente, con il pretendere l'attribuirsi in suo favore dell'incarico dirigenziale C1 (Altissima
Professionalità) ha chiesto un bene della vita non accordabile nella presente sede, ove è del tutto escluso che alla eventuale illegittimità della procedura selettiva possa far seguito l'attribuzione dell'incarico con la costituzione in proprio favore del relativo rapporto (incarico).
Pertanto, quale che sia la tipologia dei vizi e delle questioni addotte rispetto alla fase di selezione e a quella di scelta del soggetto incaricato, questi devono essere affrontati in coerenza con la presupposta natura non concorsuale e privatistica dell'affidamento dell'incarico, rispetto al quale non esiste un diritto al conferimento dello stesso.
Nella fattispecie, in definitiva, il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo sull'osservanza delle procedure previste, ovvero della previa pubblicità del posto da ricoprire, dell'esistenza di un procedimento di valutazione di idoneità da parte dell'Amministrazione, della individuazione del nominativo prescelto tra i candidati, del rispetto dei criteri di massima contenuti nell'art. 19, comma
1 d.lgs. n. 165/2001 anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative, alla adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e a esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
La violazione di tali obblighi è suscettibile di produrre danno risarcibile senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta che resta comunque rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi) al quale non può sostituirsi il giudice.
Infatti, in base agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la PA è tenuta ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché laddove tale regola non sia rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale della PA, suscettibile, dinanzi al giudice ordinario, di produrre danno risarcibile (Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671;
Cass. 14 aprile 2008, n. 9814; Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088).
Poiché gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono da ascrivere alla categoria degli atti negoziali (e non a quella degli atti amministrativi in senso proprio), ad essi si applicano le norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di
“interessi legittimi”, ma di diritto privato, come tali, pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. e quindi suscettibili di tutela anche in forma risarcitoria, non potendo, di regola, aversi un intervento sostitutivo del giudice ordinario, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (cfr. fra le altre: Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495; Cass.
22 giugno 2007, n. 14624; Cass. 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass. SU 19 ottobre 1998, n. 10370).
È stato ribadito che “In tema di impiego pubblico privatizzato, come questa Corte ha già affermato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità
e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico, tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria;
ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (Cass., n. 18972 del 2015), che non ricorrono nella specie. Costituisce ulteriore specificazione di tale principio la suddetta posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A.” (Cass., n.
7495 del 2015)” (Cass. civile sez. lav., 15/01/2020, n.712).
In giurisprudenza di legittimità è stato altresì considerato che l'eventuale inosservanza, nella valutazione del direttore generale, dei doveri imposti dalla disciplina codicistica, mentre può giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (per perdita delle chances che sarebbero derivate dall'attribuzione dell'incarico), non può giustificare l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico ad altro aspirante (in termini Cass. civ. S.U., 19/07/2011, n.15764 che richiama Cass. n. 25314 del 2009).
Quanto detto vale anche nel caso in esame, in cui è precluso al giudice di sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione dei criteri che si assumono come predeterminati a tali fini (conferimento incarico).
Non potendo essere soddisfatta - per quanto sin qui rassegnato - la pretesa di un intervento sostitutivo con l'attribuzione dell'incarico, ne discende che la domanda del ricorrente volta ad accertare il suo diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale C1 (Altissima Professionalità), non può trovare accoglimento.
Ciò posto, occorre vagliare le questioni ulteriormente sollevate.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali e della relativa delibera del 27.12.2022 numero 2806, con la quale alla stessa è stato attribuito l'incarico professionale C3, mentre l'incarico di categoria C1 è stato conferito a (cfr. CP_2
all.10 al ricorso).
Tanto impone di valutare se, nell'ambito dei criteri fissati dalla normativa della contrattazione collettiva, la scelta del candidato ritenuto maggiormente idoneo risulti razionale e coerente sulla base dei criteri e delle motivazioni della selezione, desumibili da tutti gli atti della procedura, nonché risponda ai criteri generali di correttezza e buona fede richiamati.
Al riguardo occorre rilevare che l'art. 19 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, rubricato
“Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa -
Criteri e procedure”, al comma 1 dispone che “Le ed Enti in relazione alle esigenze di servizio CP_1
e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 18 (Tipologie d'incarico) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi”. Il successivo comma 7 dispone che “il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8”.
Il comma 8 statuisce poi che “Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta: (…) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali”.
Le superiori disposizioni sono state confermate dal CCNL sottoscritto il 23.1.2024 con le seguenti precisazioni. L'art. 22 del CCNL “Tipolgia d'incarico”, dopo aver elencato le varie tipologie di incarichi conferibili e stabilito le percentuali massime, al comma 4 dispone: “Le percentuali complessive aziendali di cui alle lettere a) e b) sono distribuite tra le varie UO/Servizi proporzionalmente alla dimensione dell'organico necessario all'attività di servizio tenuto conto della loro complessità”.
Il successivo art. 23, rubricato “Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure”, al comma 1 dispone che “le ed Enti CP_1
in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 22
(Tipologie d'incarico) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi”. Il comma 9 dell'art. 23 dispone che “il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 10”. Il successivo comma 10 prevede che
“Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta: (…) del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi Professionali”.
Nella delibera n. 2806 del 27.12.2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali professionali di cui all'art. 17 e ss. del CCNL Area Sanità 2016-2018 si legge: “con Deliberazione n. 2169 del 7/10/2022 si è proceduto alla pesatura delle strutture aziendali attive”; …che gli incarichi professionali, ai sensi dell'art. 18 comma 1 paragrafo II CCNL 2016/2018 Area Sanità, sono conferiti ai dirigenti, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettiva anzianità di servizio, nel limite stabilito nella mappatura degli incarichi…; che la Direzione Strategica, in relazione alle risorse disponibili nel Fondo per la retribuzione degli incarichi di cui all'art. 94 del CCNL 2016-2018, Area Sanità, al numero dei dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie (510 unità) a cui non risultava già conferito un incarico gestionale e che avessero maturato almeno cinque anni di effettiva anzianità di servizio, nonché in relazione alle specifiche attività svolte e alle professionalità rilevate, ha individuato la tipologia di incarichi professionali da conferire ai dirigenti dell'area sanità come riportato nella seguente mappatura;
che, come previsto dall'art. 5 c. 2 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui alla deliberazione 1468 del 30/07/2021, la Direzione Strategica ha avviato la procedura di conferimento degli incarichi …comunicando ai Direttori delle e ai Parte_7
Responsabili delle UU.OO.SS.DD, giuste note interne del 27/10/2022, la tipologia e il numero di incarichi da conferire per ogni UO chiedendo agli stessi di formulare le proposte motivate di ogni incarico da conferire;
…che Direttori e i Responsabili di struttura, in coerenza con le indicazioni della
Direzione Strategica, hanno provveduto a formulare le proposte per il conferimento dei nuovi incarichi professionali da attribuire, individuando i profili professionali e i nominativi dei dirigenti in ragione del percorso professionale compiuto e delle esperienze maturate, inviando contestualmente
i curricula dei dirigenti in servizio presso la struttura diretta;
che in alcuni casi specifici la Direzione
Strategica ha proceduto al confronto con il Direttore o il Responsabile dell'Unità Operativa interessata, al fine di addivenire ad una determinazione condivisa dei profili professionali dei dirigenti cui conferire i nuovi incarichi all'interno della ”. Pt_9
Dall'esame della suddetta delibera emerge che l resistente nel conferimento degli incarichi CP_1
dirigenziali ha osservato la procedura di cui alle disposizioni contrattuali succitate.
Invero, l' ha predisposto la mappatura degli incarichi, comunicando successivamente ai CP_1
Direttori delle ai Responsabili delle giuste note interne del 27/10/2022, Parte_7 Parte_8
la tipologia e il numero di incarichi da conferire per ogni UO e chiedendo agli stessi di formulare le proposte motivate per ogni incarico da conferire.
Ricevuta la suddetta nota, tutti i Responsabili delle UUOO hanno effettuato le relative valutazioni interne e trasmesso le relative proposte motivate ad eccezione del Direttore all'UOC Ginecologia e
Ostetricia Presidio “ presso la quale presta servizio il ricorrente. CP_1
In mancanza, quindi, della suddetta proposta motivata, la relativa valutazione è stata effettuata dal
Direttore Sanitario che ha confermato , prossimo al pensionamento, nell'incarico C2 Persona_1
e ha attribuito a tutti gli altri dirigenti, tra cui il ricorrente, un incarico C3.
Il ricorrente afferma il diritto al conferimento dell'incarico C1 (Altissima Professionalità), asserendo che tale incarico è stato illegittimamente attribuito a . CP_2
Nell'affermare il suddetto diritto, però, parte ricorrente oltre a comparare soggetti afferenti a diverse UUOO, non allega, né tantomeno fornisce la prova della disponibilità di tale incarico presso la struttura di appartenenza.
La superiore circostanza costituisce un presupposto imprescindibile per il conferimento dell'incarico, considerato che secondo le disposizioni della contrattazione collettiva sopra richiamate, le percentuali di incarichi dirigenziali sono distribuite tra le diverse UO dell'azienda proporzionalmente “alla dimensione dell'organico necessario all'attività di servizio tenuto conto della loro complessità”.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che l'unico incarico C1 era stato attribuito all'UOC
“Ostetricia e Ginecologia con PS”, per cui il suddetto incarico è stato legittimamente assegnato, su proposta del Direttore della suddetta UOC a in quanto responsabile del Day Hospital CP_2
e dell'ambulatorio di Menopausa della suddetta struttura.
Alla luce delle considerazioni svolte la procedura posta in essere da parte dell'azienda resistente deve ritenersi legittima, con assorbimento di ogni altra questione.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Tenuto conto della qualità delle parti e della complessità delle questioni trattate, le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, 21.10.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi