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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, composta dai IGnori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.G. 4343/2023 vertente tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
8 (C.F. ), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, C.F._1 dagli Avv.ti Antonio Conte (C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_2
) e (C.F.: , ed C.F._3 Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Carlo Poma 4, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliata presso lo studio ELavv. Francesca Alla (C.F. C.F._6
sito in Roma alla Via Sirte n. 43 che la rappresenta ed assiste giusta procura
[...] allegata alla memoria di costituzione
APPELLATA nonché
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma
interventore necessario
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 689/2023 pronunciata il 3 luglio 2023 dal Tribunale di Viterbo – Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. 2839/2020 – cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 Conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed avversa eccezione, in riforma della sentenza n. 689/2023 del Tribunale Civile di Viterbo,
1. IN VIA PRINCIPALE, revocare l'assegno divorzile a favore della IG.ra
[...] per la mancanza dei presupposti di legge;
CP_1
2. IN VIA SUBORDINATA, ridurre l'assegno divorzile a favore della IG.ra
[...] nella misura che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA, insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie tutte articolate nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2-3, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte (doc. n. 7 – fascicolo primo grado).
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per l'appellata:
“ In via principale nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame spiegato e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello avanzato dal sig. per tutte le argomentazioni spiegate nel presente atto con conseguente Parte_1 conferma della sentenza n. 689/2023, emessa dal Tribunale di Viterbo nell'ambito del giudizio di divorzio recante R.g.n. 2839/2020; - In ogni caso: con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario in data 14 Parte_1 Controparte_1 dicembre 2006. Dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato il 4.12.2020 adiva il Tribunale di Viterbo, civili Parte_1 del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni: “i coniugi provvederanno al loro mantenimento ognuno per sé”.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 24 Marzo 2021, in data 16 Marzo 2021 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e chiedendo, in via riconvenzionale, di dichiarare obbligato a versare a un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1 ELimporto di euro 850,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, ovvero il diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. In via riconvenzionale subordinata, chiedeva la conferma delle condizioni stabilite dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento di separazione.
All'esito ELudienza di comparizione personale delle parti il Presidente, ordinanza emessa fuori udienza, confermava le statuizioni già adottate in sede di separazione e contenute nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6436/2018.
Con sentenza del 5 aprile 2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed era disposta la prosecuzione del giudizio. Successivamente, il g.i. rigettava le istanze istruttorie e ordinava alle parti il deposito della dichiarazione sostitutiva ELatto di notorietà e dei documenti fiscali aggiornati, nonché degli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni. Le parti depositavano la documentazione fiscale e bancaria aggiornata nel termine indicato.
Con sentenza n. 689/2023, pubblicata il 04/07/2023, il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così decideva: “vista la sentenza n. 367 del 05/04/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone: - pone a carico di Pt_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] Controparte_1
l'assegno divorzile di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici istai;
- compensa integralmente le spese di lite”.
Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato l'8 settembre 2023 proponeva appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1. NULLITA' DELLA SENTENZA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE in ordine al ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice ai fini della conferma ELassegno divorzile nei confronti della IG.ra Controparte_1
Lamentava, al riguardo, l'appellante che era stata omessa, e/o non attentamente esaminata qualsivoglia valutazione da parte del Giudice di prime cure sulla circostanza che Pt_1
in seguito alla grave malattia oncologica che lo aveva colpito, aveva visto ridurre
[...] la propria capacità lavorativa, con ogni conseguente riduzione anche dei propri redditi, sicché del tutto illegittimo e non dovuto era l'assegno divorzile riconosciuto in favore della Parrozzani.
Aggiungeva l'appellante che a sostegno della decisione, il Tribunale di Viterbo aveva dedotto che “ … la documentazione sanitaria in atti – attestante la patologia tumorale – non è di per sé idonea a fornire riscontro della mutata condizione economica di quest'ultimo… resta valido quanto osservato nel giudizio di separazione in ordine alla disponibilità di entrate superiori rispetto a quelle dichiarate …”, ma ciò era palesemente infondato ed errato, alla luce del fatto che:
- aveva scoperto di essere malato di cancro nell'anno 2019; Parte_1
- all'epoca, per il ricorrente era iniziato il tunnel delle cure (intervento, radioterapia, terapie di mantenimento);
- la vita ELappellante aveva subito un cambio di rotta in quanto prevalentemente impegnata nelle cure da affrontare;
- tutto aveva subito un rallentamento che non poteva non essere ritenuto importante e determinante, ai fini delle mutate condizioni - anche economiche - dello stesso.
2. ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DELLA SIG.RA Controparte_1
L'impugnata sentenza aveva statuito che “…. presupposto ELassegno divorzile è – nel contesto di squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi - l'impossibilità del richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e/o la necessità di compensare il medesimo per il contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o ELaltro coniuge durante la vita matrimoniale ……”, ma tale statuizione era ingiusta ed erronea, perché fondata su una percezione dei fatti totalmente fuorviante ed errata, oltre che su una ricostruzione smentita dalle oggettive risultanze probatorie in atti, posto che:
- la come dalla stessa affermato anche nei propri scritti difensivi, aveva CP_1 svolto, e svolgeva, numerose attività lavorative, ma contraddittoriamente deduceva di percepire - “…. compensi del tutto irrisori che di certo non le consentono un sostentamento economico tale da garantirle una vita quanto meno dignitosa”;
- il suo asserito “stato di disoccupazione”, e/o lo svolgimento di asseriti “lavori saltuari” erano rimasti sforniti di prova, come anche gli asseriti problemi di salute (attacchi di panico), dei quali non era mai stata prodotta alcuna documentazione medica;
- la colpevolezza della mancata percezione di redditi adeguati da parte del coniuge
“debole” costituisce un fatto impeditivo – o estintivo - per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento.
3. ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DELLA QUALE RAGGIUNGIMENTO DEI Controparte_2
“MEZZI ADEGUATI”
Lamentava l'appellante che il Tribunale di Viterbo “… escluso il riferimento al “tenore di vita”, aveva ritenuto la quantificazione in € 600,00 mensili ELassegno divorzile in favore della congrua per il raggiungimento dei “mezzi adeguati”, ma aveva a CP_1 tal fine omesso di considerare le concrete ed effettive esigenze del ricorrente – stante anche il suo stato di salute – nonché la difficoltà di corrispondere, ogni mese, tale somma. Aggiungeva che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'assegno di mantenimento era dovuto in presenza di disparità economica tra i due ex coniugi e della impossibilità per il coniuge più debole di mantenersi in modo autonomo, laddove, invece, la aveva sempre avuto piena capacità lavorativa. Inoltre, la CP_1 non aveva mai effettuato rinunce alle sue aspettative di crescita professionale, CP_1 per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli, tenuto conto anche della breve durata del matrimonio. Infine, evidenziava la contraddittorietà della sentenza, nella parte in cui precisava che “…. la capacità lavorativa della resistente …. è attestata dalla varietà delle attività svolte ….”, per poi, successivamente considerare che la stessa si troverebbe “… nell'obiettiva difficoltà di reperire un'attività lavorativa stabile, che sia idonea a garantirle redditi adeguati …” E l'errore del giudicante nella parte in cui sosteneva che la resistente avrebbe “… oltre dieci anni dedicati alla vita coniugale …” .
Concludeva chiedendo in via principale di revocare l'assegno divorzile in favore ELappellata e, in subordine, di ridurlo nella misura ritenuta di giustizia. In via istruttoria, insisteva nell'ammissione delle richieste istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 comma VI, nn. 2 e 3 c.p.c. .
Con decreto del 2 ottobre 2023 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10 ottobre 2024 (successivamente rinviata di ufficio al 5 giugno 2025), assegnando al ricorrente termine fino al 29 febbraio 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione ELudienza, e all'appellata termine fino al 30 giugno 2024 per il deposito di memorie. Con memoria depositata telematicamente il 27 giugno 2024 si costituiva l'appellata, la quale contestava l'atto di gravame e, a confutazione delle affermazioni ELappellante, deduceva che:
- la pronuncia con la quale era stato riconosciuto alla l'assegno divorzile era CP_1 legittima e corretta, per avere il Giudice di primo grado fatto giusta e corretta applicazione dei principi di legge, oltre che del maggioritario orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di divorzio;
- la situazione economica della odierna appellata, l'evidente divario economico e reddituale esistente tra gli ex coniugi, l'inadeguatezza dei mezzi economici della ex moglie e l'impossibilità oggettiva della stessa di procurarseli -anche e soprattutto a causa delle problematiche psico-fisiche in cui la stessa versava a causa delle reiterate violenze e vessazioni da lei subite ad opera del marito durante il matrimonio, unite alle ragioni che avevano causato la fine del vincolo, erano tutti elementi emersi nel giudizio, che avevano correttamente condotto il Giudice di prime cure a riconoscere alla ex moglie l'assegno divorzile;
- le parti erano titolari di redditi e di prospettive professionali assai diverse: mentre la aveva redditi annuali assai esigui, costituiti quasi totalmente dall'assegno di CP_1 mantenimento versatole dal quest'ultimo era, invece, un noto gallerista d'arte Pt_1 contemporanea, con redditi, tenore di vita e movimentazioni bancarie nettamente superiori a quelle della elementi dai quali tra l'altro si poteva certamente CP_1 evincere che i redditi dichiarati dall'appellante erano soltanto parziali, rispetto a quelli di cui egli realmente godeva;
- prima del matrimonio la era una ballerina e cantante professionista e aveva CP_1 partecipato anche a importanti show e trasmissioni televisive delle reti Rai e tale circostanza era stata acclarata anche nella sentenza di separazione di secondo grado, passata in giudicato, ove tra l'altro, questa Corte di Appello, nel riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della moglie, aveva rilevato, già all'epoca, le difficoltà della stessa nell'inserirsi nel mondo del lavoro, in ragione ELimpossibilità di sfruttare le sue competenze pregresse di ballerina e cantante, a causa ELetà;
- la era stata costretta dal marito ad abbandonare la sua carriera nel mondo CP_1 dello spettacolo con l'ennesimo atto di sopraffazione e violenza psicologica perpetrato dal nel corso del matrimonio, in danno della consorte, essendo stata la Pt_1 CP_1 nel corso della vita matrimoniale, vittima di gravi violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, che era stato condannato con sentenza passata in giudicato per i gravi fatti di rilevanza penale perpetrati in danno della moglie;
- la svolgeva lavori occasionali con i quali riusciva a malapena a pagare il CP_1 canone di locazione mensile ELabitazione in cui viveva, pari a 400,00 euro.
L'appellata concludeva per il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
In data 14 maggio 2025 la cancelleria provvedeva a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
Con decreto del 16 maggio 2025 il Presidente di questa Sezione disponeva la sostituzione, ai sensi ELarticolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, ELudienza del 5 giugno 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
Entrambi i procuratori delle parti depositavano note scritte sostitutive ELudienza, ciascuno insistendo nelle rispettive conclusioni. L'appellante depositava documentazione integrativa, contestata dall'appellata perché tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ELassegno divorzile in favore della sua ex moglie, anche alla luce dei principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte nella specifica materia, lamentando, in particolare, che ai fini della valutazione e della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti il primo giudice non avrebbe correttamente esaminato le risultanze istruttorie in atti. In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe tenuto conto, e sul punto non avrebbe affatto motivato, con conseguente nullità della sentenza, della notevole riduzione della capacità reddituale del a causa della grave malattia oncologica che Pt_1 lo aveva colpito (neoplasia orofaringea).
Sul punto, il primo giudice, con motivazione del tutto adeguata a sostenere la propria decisione, ha ritenuto che la documentata patologia tumorale del non era di per sé Pt_1 idonea a dimostrare la mutata condizione economico-reddituale dello stesso, tanto che, diversamente da quanto sostenuto dallo stesso appellante, i redditi da lui dichiarati erano addirittura aumentati, essendo nel 2019 pari ad € 13.922,00, nel 2020 pari ad € 21.400,00 e nel 2021 pari ad € 24.000,00.
Lo stesso giudice ha poi affermato che , come già rilevato da questa Corte nella sentenza di separazione emessa in grado di appello, le disponibilità economiche del erano Pt_1 verosimilmente superiori a quelle dichiarate, come si rilevava dai consistenti e ripetuti versamenti sul suo conto corrente, dalla non documentata situazione economica delle due società a lui facenti capo e dalla eccessività del canone di locazione che il aveva Pt_1 dichiarato in primo grado di versare mensilmente (€ 900,00).
La decisione del primo giudice è corretta e deve essere in questa sede pienamente condivisa.
Rileva questa Corte che sul punto la sentenza è ampiamente ed esaurientemente motivata.
Come bene osservato dal primo giudice, la mera attestazione diagnostica di una patologia tumorale non risultava idonea a dimostrare, in mancanza di ulteriori riscontri, la asserita riduzione della capacità reddituale del e, al contrario, tale circostanza era Pt_1 contrastata dalle dichiarazioni reddituali ELinteressato, che attestavano addirittura un aumento del relativo reddito, anche dopo la diagnosi oncologica.
Nel corso del presente grado del giudizio l'appellante, con la dichiarazione sostitutiva ELatto di notorietà resa in data 25 giugno 2024, aveva dichiarato di aver percepito nell'anno 2023 un reddito di € 6.250,00 e nell'anno 2022 e 2021 (erroneamente indicato 2023) nessun reddito. A fronte delle contestazioni formulate dalla appellata, con dichiarazione successivamente resa il 14 maggio 2025 e depositata il 21 maggio 2025, della quale la contesta la tardività, ha sostanzialmente rettificato i precedenti CP_1 dati, affermando invece di aver conseguito nel 2022, nel 2023 e nel 2024 un reddito di € 18.000,00 per ciascun anno. È evidente la non corrispondenza dei dati reddituali emergente da tali divergenti dichiarazioni, il che fa ritenere non attendibile in assoluto la situazione reddituale rappresentata dal nel corso ELintero giudizio. Pt_1
Al riguardo, non può, inoltre ignorarsi che la movimentazione bancaria depositata in grado di appello è incompleta, e tale comportamento processuale deve essere valutato ai sensi ELarticolo 116 c.p.c. . In ogni caso, dalla sia pure incompleta documentazione depositata emergono bonifici e versamenti in contanti che confermano quanto già rilevato in primo grado, in ordine alla verosimile esistenza di una situazione reddituale effettiva non corrispondente a quanto dichiarato dall'interessato. Anche il mancato deposito dei bilanci delle società facenti capo al (il quale in grado di appello ha dichiarato di Pt_1 essere titolare al 100% delle quote della sola Settevene s.r.l., essendo la Art for Lease in liquidazione) conferma l'ipotesi della disponibilità, da parte ELodierno appellante, di entrate ulteriori, rispetto a quanto dichiarato, dovendo presumersi che l'esercizio ELattività di gallerista venga svolto anche attraverso tali soggetti.
Ritiene questa Corte che la patologia tumorale dalla quale è affetto non abbia significativamente inciso sulle capacità reddituali del svolgendo quest'ultimo Pt_1 un'attività lavorativa (gallerista d'arte) che non impone particolari sforzi fisici né orari fissi e inderogabili, incompatibili con eventuali terapie oncologiche. Sul punto, giova sottolineare che, come correttamente osservato dal primo giudice, la sola malattia, di per sé, non costituisce prova della riduzione della capacità reddituale ELinteressato, in mancanza di obiettivi ulteriori riscontri documentali, che nel caso specifico non possono certamente essere rinvenuti nella incompleta documentazione e nelle divergenti dichiarazioni al riguardo rese dallo stesso interessato.
Il primo motivo di appello non merita, pertanto, accoglimento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la erronea valutazione, da parte del primo giudice, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ELassegno divorzile in favore della deducendo che quest'ultima non avrebbe dimostrato CP_1 la mancanza di mezzi adeguati, né la impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, né l'apporto eventualmente offerto al menage familiare durante la convivenza matrimoniale.
Va premesso che il criterio guida nell'interpretazione ELart. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento ELassegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 EL11 luglio 2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento ELassegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento ELinadeguatezza dei mezzi o comunque ELimpossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età ELavente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale ELassegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e ELetà del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Ritiene questa Corte che nel caso di specie vada decisamente esclusa la piena autosufficienza economica della in ragione della esiguità del reddito da lei CP_1 percepito per piccoli lavoretti occasionali svolti, che le assicurano circa € 400,00 al mese, appena sufficienti a pagare il canone di locazione.
Nella dichiarazione sostitutiva ELatto di notorietà resa il 6 giugno 2024 dalla appellata si legge che quest'ultima percepisce mensilmente l'assegno divorzile corrispostole dal coniuge, per un importo lordo di € 600,00, e inoltre che occasionalmente, nel 2022/2023, la suddetta ha partecipato a serate, percependo solo un rimborso spese di circa € 200,00 e nel 2023 e nel 2024 ha preparato alcuni ragazzi per audizioni, con rimborso spese di € 300,00/350,00. I modelli fiscali 730 depositati in appello confermano tali dichiarazioni, avendo la dichiarato nel 2022 € 9.051,00 e nel 2023 € 9.490,00. CP_1
La donna in passato svolgeva attività di cantante e ballerina, ma attualmente, stante l'età, (sessant'anni) è verosimile che ella non possa più esercitare professionalmente tale professione. Non può negarsi che la stessa si sia adoperata nel tempo alla ricerca di occasioni di lavoro remunerative, ma certamente la precarietà e la non continuità delle attività svolte non possono assicurarle un reddito adeguato, né una sicurezza previdenziale per il futuro.
In sostanza, attualmente i redditi che la riesce a trarre dalle sue precarie CP_1 prestazioni lavorative non sono assolutamente idonei a garantire alla suddetta l'autosufficienza economica, tenuto conto, a tal fine, della necessità, per la stessa, di assicurarsi un alloggio, i cui costi vanno inevitabilmente a gravare sulla sua assolutamente non consistente disponibilità reddituale. Nella ricostruzione della complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti emerge, quindi, un netto squilibrio economico tra i coniugi (i redditi degli ultimi anni dichiarati dal corrispondono al doppio di quelli dichiarati dalla e Pt_1 CP_1 certamente il suddetto gode di disponibilità ulteriori, non dichiarate). Inoltre, mentre il non ha spese di abitazione, godendo, come da lui dichiarato, di un comodato Pt_1 gratuito, la è invece gravata da un canone mensile di locazione di € 400,00 al CP_1 mese. Non sono documentati i finanziamenti che il dichiara di aver contratto e dei Pt_1 quali certamente non può comunque in questa sede tenersi conto, trattandosi di debiti volontariamente assunti dall'interessato, in relazione ai quali non vi è prova della riconducibilità a spese affrontate a vantaggio della famiglia.
Ciò posto, non può negarsi che dalla valutazione comparativa delle situazioni economiche delle parti emerge che la posizione della attualmente titolare di un reddito CP_1 mensile di gran lunga più esiguo rispetto a quella del suo ex coniuge, è incontestabilmente più disagiata rispetto a quella del percettore di un reddito, come da ultimo da lui Pt_1 dichiarato (€ 18.000,00 all'anno), pari a circa due volte quello della sua ex moglie (circa
€ 9.000,00 all'anno).
Ritiene, in definitiva questa Corte che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte a Sezioni Unite, espresso nella sentenza n. 18287 EL11 luglio 2018 e ribadito da Cass., 23/01/2019, n. 1882, la sentenza impugnata non sia assolutamente meritevole di censura, sia quanto al riconoscimento del diritto della appellata alla percezione ELassegno divorzile, che alla misura ELassegno stabilita dal primo giudice.
A tal fine, va considerato che: il reddito mensile che l'appellata riesce a ricavare da piccoli lavoretti saltuari non è idoneo a garantire alla stessa l'autosufficienza economica, soprattutto in considerazione delle esigenze abitative della donna;
durante il matrimonio, della durata complessiva di circa dieci anni, la moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa, mentre il ha sempre continuato a svolgere la sua attività di gallerista Pt_1
d'Arte; attualmente la ha sessant'anni e non è certamente più in condizioni di CP_1 potersi dedicare a un'attività lavorativa stabile e continuativa, idonea ad assicurarle un redito adeguato e una posizione contributiva valida per una eventuale futura pensione.
Anche il secondo motivo, al quale è strettamente collegato anche il terzo, con cui si contesta la impossibilità per la di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza, CP_1 deve essere, pertanto, respinto.
Non può trovare accoglimento neppure l'ultimo motivo di appello, con il quale il Pt_1 lamenta la eccessività ELimporto ELassegno divorzile stabilito dal primo giudice (600,00), sussistendo gravi e concreti elementi, correttamente evidenziati dal primo giudice e desumibili anche dal comportamento processuale tenuto dall'appellante nel presente grado (in particolare la notevole difformità esistente tra le due dichiarazioni sostitutive ELatto di notorietà rese il 25 giugno 2024 e il 14 maggio 2025 e la assoluta incompletezza della documentazione prodotta), idonei a far fondatamente presumere che le disponibilità effettive ELobbligato siano di gran lunga superiori a quanto da lui dichiarato. Infine, non possono trovare accoglimento le richieste istruttorie formulate dall'appellante nella presente sede, trattandosi di istanze rigettate dal primo giudice e non specificamente reiterate dall'interessato in sede di precisazione delle conclusioni.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, confermata.
Le spese del presente grado devono essere poste a carico ELappellante, in ragione della soccombenza, e liquidate in favore ELER, essendo l'appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ELappellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma ELart. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato l'8 Parte_1 settembre 2023, avverso la sentenza n. 689/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo l'11 luglio 2023 e pubblicata il 4 luglio 2023, a definizione della causa iscritta al n. 2839/2020 R.G., di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
nel contraddittorio tra le parti, così dispone: CP_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore ELER (essendo la appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato), delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ELappellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma ELart. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)