Improcedibile
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/08/2025, n. 7116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7116 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07116/2025REG.PROV.COLL.
N. 01696/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2025, proposto dalla società EL S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;
contro
il Ministero delle imprese e del Made in Italy e l’Ispettorato territoriale della Calabria e della Sicilia (del Ministero delle imprese e del Made in Italy ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della società Azzurra Soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. IV- ter , 30 dicembre 2024 n. 23756, resa tra le parti;
per la declaratoria di nullità, l’annullamento e/o riforma
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV- ter , 30 dicembre 2024 n. 23756 resa tra le parti nel giudizio RG 7885/2024 promosso da EL S.p.a. “ per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sulla nota del 30 aprile 2024, con la quale la ricorrente, proprietaria dell’emittente radiofonica “Radio Capital”, ha lamentato il mancato avvio del procedimento di revoca, ex art. 52 del d.lgs 177/2005 (ora art. 68 del d.lgs 208/2021) dell’assegnazione ad Azzurra Scarl, titolare dell’emittente “Radio Azzurra”, della frequenza 99.700 Mhz da Monte Titolo di TO CA LI (CS), per acclarato non uso della stessa o comunque per un uso solo saltuario; e per l’annullamento della nota dell’IT Calabria del 12 giugno 2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche non conosciuto ”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del Made in Italy e dell’Ispettorato territoriale della Calabria e della Sicilia (del Ministero delle imprese e del Made in Italy ), nonché i documenti prodotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Mangialardi e l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che :
i fatti sono ampiamente noti alle parti per essere gli stessi stati riprodotti non solo negli atti processuali depositati ma anche nella recente sentenza della Sezione 7026/2025, deliberata nella stessa camera di consiglio odierna, alla quale poi si tornerà a fare cenno;
il ricorso proposto contiene diverse domande giudiziali che necessiterebbero lo scrutinio in riti diversi tra di loro, ma rispetto a tale profilo si palesa la non necessità di mutamento del rito per le ragioni che appresso verranno illustrate;
ad avviso del Collegio, infatti, la domanda centrale che viene qui proposta nella sede giudiziale di appello attiene alla contestazione rivolta nei confronti dell’amministrazione per non avere quest’ultima proceduto alla revoca della autorizzazione in favore della società Azzurra a trasmettere sulla frequenza 99.700 MHz da TO CA LI (di cui alla lettera del 13 marzo 2020, con la quale l’IT Calabria ha riferito a EL quanto segue: e cioè che “ la Azzurra Soc. Coop a r.l., esercente l’emittente “Radio Azzurra”, ha avanzato una proposta tecnica inerente alla modifica dell’azimut a 120° del sistema radiante dell’impianto operante sulla frequenza 99.700 MHz da TO CA LI, al fine di eliminare le irradiazioni in area servizio Taranto con conseguente cessazione delle emissioni interferenti. Questo IT Calabria ha effettuato le relative simulazioni software dalle quali è emerso che tale proposta non apparirebbe risolutiva e che l’autorizzazione poteva essere rilasciata con la specifica dell’azimut a 180°; prescrizione accettata dalla suddetta emittente. Pertanto, si è provveduto in data 14 febbraio 2020 a rilasciare la relativa autorizzazione a carattere provvisorio e sperimentale, nelle more di acclarata situazione di mancato pregiudizio a terzi. Ad ogni buon conto codesta emittente è invitata a segnalare eventuali interferenze che si dovessero eventualmente verificare ”, non avendo dato seguito alle varie lettere trasmesse da EL il 23 febbraio 2023, l’11 aprile 2023 e il 17 aprile 2023, per poi tornare a chiedere formalmente la revoca dell’autorizzazione in data 30 aprile 2024:
non ottenendo risposta a tale ultima richiesta di revoca, ma ricevendo soltanto una nota dall’IT Calabria in data 12 giugno 2024 che EL ha ritenuto assumesse contenuto meramente interlocutorio, la predetta società proponeva ricorso al TAR per il Lazio impugnando l’illegittimo silenzio inadempimento ormai formatosi sulla ridetta istanza di revoca ovvero deducendo l’illegittimità della nota del 12 giugno 2024;
il TAR per il Lazio, con la sentenza 30 dicembre 2024 n. 23756, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 31 c.p.a., in quanto “ la nota del 12 giugno 2024 è (…) da ritenersi un provvedimento espresso di reiezione dell’istanza di revoca che non necessita di un’ulteriore determina ministeriale, essendo la competenza dell’organo centrale limitata alla sola adozione dell’eventuale provvedimento sanzionatorio, come chiaramente dispone l’art. 68, d.lgs 208/2021 ”;
Considerato che :
il giudizio di cui sopra si è celebrato nella pendenza di un altro giudizio che EL aveva proposto dinanzi al TAR per il Lazio e con il quale detta società chiedeva l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata alla società Azzurra nonché la revoca di detto provvedimento abilitativo;
detto giudizio è stato deciso in primo grado dal TAR per il Lazio che, con sentenza 23 aprile 2024 n. 8082, ha dichiarato improcedibile il ricorso (n. Rg. 4116/2020) per sopravvenuta carenza di interesse;
la sentenza n. 8082/2024 è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato, con ricorso n. Rg. 5882/2024 che è stato deciso nella stessa camera di consiglio odierna, con sentenza della Sesta sezione del Consiglio di Stato nel frattempo pubblicata il 12 agosto 2025 n. 7026 con la quale, in accoglimento del ricorso in appello e in riforma della sentenza n. 8082/2024 del TAR per il Lazio, accoglieva il ricorso di primo grado e annullava l’autorizzazione fatta oggetto di impugnazione;
Ritenuto pertanto che l’esito di tale giudizio (concluso con la sentenza n. 7026/2025) rende superfluo l’interesse alla decisione del presente appello, anche con riferimento alle varie domande proposte, di accertamento e di annullamento, restando evidente che il bene della vita perseguito da EL, vale a dire la eliminazione dal mondo giuridico – vuoi tramite annullamento giudiziale vuoi tramite provvedimento amministrativo di ritiro - è stata raggiunto (in ragione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7026/2025), di talché non residuano motivi che possano condurre la società EL a voler coltivare ulteriormente il presente giudizio di appello in materia di silenzio inadempimento (ovvero a coltivare le altre e connesse domande giudiziali proposte), sicché esso va dichiarato improcedibile;
Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 92 c.p.a., per come richiamato espressamente dall’art. 26 c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Roberto CAnigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Toschei | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO