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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 28/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RIVALUTAZIONE REDDITO
PENSIONABILE
definitiva nella causa iscritta al n. 123/2024 R.G. Lav. promossa da: Parte_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente – in virtù di procura
[...] alle liti telematicamente congiunta al presente ricorso ai sensi di legge – dagli avv.ti prof. Giorgio FRUS, prof. Giovanni VILLANI e Andrea BUCHICCHIO
Ricorrente
Contro
, in persona del suo Presidente, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'Ufficio Legale della
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Controparte_1
BELLA, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Roberta SASSOLI DELLA ROSA, giusta
Procura Generale alle liti redatta dal notaio Dott.ssa Persona_1
Resistente
In punto a: Rivalutazione reddito pensionabile
CONCLUSIONI
I Procuratori della ricorrente chiedono e concludono:
“Voglia il Tribunale, previo accertamento – se del caso disapplicando il D.M. del 30.9.1982 di approvazione della relativa delibera della – che per il calcolo corretto della sua pensione CP_1 di vecchiaia la parte ricorrente ha diritto alla rivalutazione del suo reddito pensionabile, comprensivo del limite della media dei redditi e degli scaglioni di reddito di cui all'art. 2 L. 576/80, nonché del limite di reddito di cui all'art. 10, comma 1, L. 576/80 a partire dal 1981, o veriore data, anteriore o posteriore, accertanda in corso di causa, con l'iniziale applicazione del coefficiente di rivalutazione del 21,1% (corrispondente alla svalutazione verificatasi tra il 1979 e il 1980), e con l'applicazione dei coefficienti annuali di rivalutazione ISTAT per gli anni successivi, in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione (e così, sulla base del coefficiente del 18,7% per il 1982, del 16,3 per il 1983, del 15% per il 1984 e così via per gli anni successivi), dichiarare che la parte ricorrente ha diritto alla riliquidazione della sua pensione di vecchiaia sulla base dell'applicazione dei suddetti
1 coefficienti di rivalutazione agli elementi sopra citati e condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(i) a riliquidare la pensione di vecchiaia alla parte ricorrente a partire dal 1° novembre 2013 nella misura di € 3.802,97 mensili, ovvero nella eventuale diversa misura, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, se del caso per il tramite della infra richiesta CTU contabile, nel solo caso di contestazione specifica da parte della dei conteggi effettuati dalla parte CP_1 ricorrente
(ii) a corrispondere alla parte ricorrente la pensione nella misura adeguata come sub (i), con la successiva rivalutazione spettante;
(iii) a versare alla parte ricorrente gli importi relativi agli arretrati dovuti dal 1° novembre 2013 al
31 gennaio 2024 quali differenza tra la pensione dovuta e quella corrisposta, dal giorno della maturazione del diritto al 31 gennaio 2024 e precisamente, l'importo capitale di € 55.955,11 o veriore, maggiore o minore, importo accertando in corso di causa;
(iv) a versare alla parte ricorrente gli ulteriori arretrati dovuti dal 31 gennaio 2024 fino al momento dell'emananda sentenza;
(v) maggiorando l'importo capitale dovuto alla parte ricorrente a titolo di arretrati, come sopra quantificato: a. degli interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato alla data di deposito del presente ricorso;
b. degli interessi moratori dovuti per i ritardi di pagamento, come stabiliti dal D. Lgs. 231/2002, dalla data del deposito del presente ricorso alla data dell'effettivo pagamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c.
- Con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, C.P.A. e
IVA, maggiorate degli aumenti previsti per i processi cumulativi e del 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in relazione ai collegamenti telematici inseriti nel presente atto;
- rigettare o dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla per le CP_1 ragioni esposte nel presente atto e, comunque, perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nel denegato caso di ritenuta accoglibilità della domanda riconvenzionale della diretta ad ottenere da parte ricorrente il pagamento dei contributi asseritamente CP_1 dovuti sulla quota di tetto determinata giudizialmente in eccedenza rispetto a quello originariamente indicato dalla CP_1
(i) dichiarare prescritto tale contestato diritto al pagamento dei suddetti contributi, per il decennio anteriore alla data dell'emananda sentenza, o subordinatamente alla data del deposito della memoria difensiva di parte convenuta;
(ii) escludere in ogni caso il diritto della al pagamento di maggiori contributi per gli anni CP_1 successivi al conseguimento del diritto di parte ricorrente alla pensione;
(iii) in accoglimento dell'eccezione di compensazione, detrarre dalle somme capitali in denegata ipotesi dichiarate dovute alla per i suddetti titoli negli anni non coperti da prescrizione, CP_1 quanto versato da parte ricorrente quale contributo aggiuntivo di solidarietà nella misura del 3%
2 del reddito dichiarato a fini Irpef per ciascuno di tali anni, con riferimento alla quota di tetto giudizialmente aumentata, come illustrato nel presente atto;
in ogni caso escludere il diritto della di ottenere il pagamento di contributi aggiuntivi da CP_1 parte ricorrente in misura maggiore a 11/14 di quanto richiesto dalla con il conteggio sub CP_1 doc. 24 per gli anni fino al 2013 e di 4/7 di quanto richiesto per gli anni successivi;
- in via subordinata, nel denegato caso di ritenuta astratta accoglibilità della domanda relativa all'annullamento a fini pensionistici degli anni il cui asserito diritto al recupero dei contributi risulti prescritto:
o dichiarare estinti per prescrizione decennale decorrente dalla data dell'emananda sentenza o subordinatamente dalla data di deposito della memoria difensiva della CP_1
(i) il diritto della di ottenere da parte ricorrente la restituzione dei ratei asseritamente CP_1 riscossi in maniera indebita
(ii) il diritto di veder revocato per tali anni il trattamento pensionistico e
(iii) il diritto di annullare tali anni a fini pensionistici;
o rigettare in ogni caso la domanda relativa alla rivalutazione monetaria;
o subordinatamente, limitare gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale della - in CP_1 via di ulteriore subordine, nel denegato caso in cui sia riconosciuto il diritto della di CP_1 ottenere da parte ricorrente la restituzione di qualsivoglia somma, detrarre in compensazione da tali somme altresì i contributi versati da parte ricorrente alla negli anni in denegata CP_1 ipotesi annullati a fini pensionistici, con riserva di azionare in separato giudizio il diritto ad ottenere una rendita vitalizia;
- con il favore delle spese di giudizio, maggiorate del 30% in relazione ai collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto, oltre 15 % di rimborso spese generali, IVA e CPA.
l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
– in via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dalla ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
– nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, accertata l'intervenuta prescrizione del debito contributivo correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi pensionabili sulla base dell'indice Istat 1979/1980 per gli anni fino al
2012 incluso, dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità per le quali non è stata pagata l'integrale contribuzione risultata prescritta (anni 2006, 2008 e 2012) e, per l'effetto, condannare l'Avv. alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito del Pt_1 ricalcolo dell'emolumento pensionistico in ragione dell'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità sopra indicate, per l'importo di € 65.834,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria
3 dalla data del dovuto al saldo, nonché al pagamento dei contributi dovuti e non versati relativi alle annualità non prescritte (dal 2013 in avanti), per l'importo di € 8.979,00, oltre interessi e con salvezza, per la di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste CP_1 dall'ordinamento previdenziale di categoria;
– in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che gli anni non coperti da integrale contribuzione debbano comunque essere considerati validi ai fini pensionistici, accertare che per gli anni per i quali risulta un debito contributivo prescritto il trattamento pensionistico in favore della ricorrente vada conteggiato sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione, con conseguente conferma dell'emolumento erogato dalla e con eventuale applicazione dell'indice Istat richiesto CP_1 dalla ricorrente, per gli anni dal 2013 in avanti i cui redditi sono rientrarti nel calcolo del supplemento quadriennale di pensione, previo pagamento della maggiore contribuzione dovuta di € 8.979,00.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e, in ogni caso con attribuzione alla ricorrente delle spese della CTU o della relazione tecnico-contabile che l'Ill.mo Tribunale dovesse decidere di disporre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 13.5.2024,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la Pt_1 Controparte_1
al fine di vederla condannata alla riliquidazione della propria pensione,
[...] lamentando una erronea applicazione del coefficiente di rivalutazione a far data dal 1980, riverberatasi sugli anni successivi, con conseguente pagamento degli arretrati maturati, anche tenuto conto della prescrizione.
Si costituiva tempestivamente la convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree,
e chiedendo, pertanto, la reiezione del ricorso;
in subordine formulava domanda riconvenzionale, volta a veder dichiarata dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità per le quali non era stata pagata l'integrale contribuzione risultata prescritta (anni
2006, 2008 e 2012), con conseguente condanna dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito del ricalcolo dell'emolumento pensionistico, nonché al pagamento dei contributi dovuti e non versati relativi alle annualità non prescritte (dal 2013 in avanti).
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la stessa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione ed alla trattazione, per poi ritirarsi in camera di consiglio e decidere la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è fondato e, pertanto può trovare accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria ed a differenza della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
4 ***
In punto fatto, è pacifico che la abbia rivalutato per la prima volta i redditi da prendere in CP_1 considerazione per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di vecchiaia di cui all'art. 15 comma 2 della legge 576/1980 a decorrere dal 1 gennaio applicando il coefficiente di rivalutazione del 18,7%, rilevato dall'Istat nel corso del 1982, corrispondente alla svalutazione intercorsa tra il 1980 -anno di entrata in vigore della legge 576/1980 - e il 1981.
A detta della ricorrente, tuttavia, così operando la convenuta avrebbe disatteso il disposto dell'art. 27 u.c. della legge 576/1980, poichè la rivalutazione dei redditi pensionabili avrebbe dovuto avvenire nei primi mesi del 1981 con applicazione del coefficiente di rivalutazione del
21,1%, corrispondente alla svalutazione intercorsa dal 1979 al 1980 come previsto dall'art. 27 comma 4 della legge 576/1980.
Detta erronea scelta della si sarebbe, così, riverberata “a cascata” per tutti gli anni CP_1 successivi, in cui è stato applicato un coefficiente di svalutazione antecedente a quello dell'anno preso in considerazione (ad esempio nel 1989, in cui si era registrata una svalutazione reale del 6,6%, la ha utilizzato l'indice di svalutazione del 1987 pari al 4,6%). CP_1
Oggetto della presente vertenza, quindi, è, in primis, l'individuazione della misura del coefficiente di rivalutazione da applicare ai redditi utili per la determinazione della pensione di cui all'art. 2 della legge 576/1980 e della decorrenza di detta rivalutazione.
Così anticipata la materia del contendere, in punto diritto le norme rilevati nel caso di specie sono le seguenti:
- l'articolo 2 comma 2 della legge 576/1980 prevede che "i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge";
- l'articolo 15 comma 1 della legge 576/1980 prevede che: "Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2,quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4,secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16 .";
- l'articolo 16 della legge 576/1980 prevede che: "1. Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo CP_1 per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero della giustizia ed al CP_1
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo
10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i
5 relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo.”.
- l'articolo 27 u.c. della legge 576/1980, intitolato "decorrenza delle rivalutazioni", prevede che:
"Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.".
Sempre a titolo di premessa, come è noto alle parti, l'ormai assolutamente prevalente giurisprudenza di merito era del tutto consolidata nel senso di accogliere i ricorsi degli iscritti alla che lamentavano una erronea applicazione del coefficiente di rivalutazione. CP_1
Tra le tante e tra le maggiormente condivisibili può ricordarsi Trib. Torino, sent. n°209/2024 del
1.2.2024, che, per le parti di interesse, si ritiene opportuno ritrascrivere.
“Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. n. 8684/1996 e n. 7281/2004), sia pure in materia di decorrenza della prima rivalutazione della pensione, hanno affermato importanti principi rilevanti anche per la risoluzione della questione oggetto di causa concernente la rivalutazione da applicare ai redditi utili per la determinazione della pensione.
Ebbene, nei due precedenti sopra richiamati le Sezioni Unite hanno affermato che il sistema di adeguamento introdotto dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 16 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione - anteriore al momento di maturazione del diritto.
“L'art. 16, (che è appunto la norma dedicata alla rivalutazione della pensione) nulla prevede espressamente in merito al problema applicativo in esame, limitandosi esso a dire che si provvede alla rivalutazione sulla base della delibera (annuale, si desume dal primo comma) della stessa e che gli aumenti decorrono dal primo gennaio successivo alla data della CP_1 delibera.
Tale norma non affronta perciò in alcun modo il problema specifico della decorrenza della prima rivalutazione. Nel silenzio della legge, parrebbe che il criterio testuale deponga a favore di una soluzione, per la prima rivalutazione, non difforme ed anzi omogenea a tutte le successive rivalutazioni, in quanto, se la legge avesse voluto, in considerazione di una o dell'altra delle motivazioni addotte copiosamente dalla , adottare una soluzione differente Controparte_1 per la prima rivalutazione, con l'effetto di spostare in avanti di un anno tutto il meccanismo della rivalutazione della pensione, lo avrebbe presumibilmente previsto in modo espresso. Quanto all'articolo 27, dedicato alla decorrenza delle rivalutazioni, esso fa riferimento alle pensioni già maturate anteriormente alla entrata in vigore della legge (commi 1, 2 e 3), per le quali specifica che si rivaluteranno anch'esse secondo quanto previsto dall'art. 16, con la stessa decorrenza e
6 nella stessa misura previste dalla legge, e detta i necessari accorgimenti per rendere possibile tale unicità di criteri di rivalutazione.
Al comma 4 chiarisce poi che per la prima applicazione dell'art. 16 si farà riferimento all'indice medio annuo relativo all'entrata in vigore della legge.
Nel ricorso della di previdenza si rinviene più volte l'osservazione che non potrebbe farsi CP_1 uso, ai fini interpretativi, delle norme contenute nell'art. 27 in quanto norme eccezionali, dettate per le vecchie pensioni e non estensibili alle nuove. Tuttavia, mentre i primi tre commi sono senza dubbio riferibili alle vecchie pensioni - ed adottano per esse lo stesso meccanismo di rivalutazione dettato per le nuove - il comma 4 stabilisce un criterio generale, utilizzabile per tutte le pensioni;
per le vecchie, che si attualizzeranno con i correttivi di cui ai primi tre commi, mentre per le nuove, nella prima applicazione dell'art. 16 (che, quanto alle pensioni nuove, si applicherà ai sensi dell'art. 26 primo comma, per le pensioni maturate dal 1 gennaio 1982 in poi), si farà riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge e quindi all'indice medio annuo del 1981, contenente t dati di svalutazione del 1980.
In particolare, dall'esame dell'art. 27, ultimo comma, possono trarsi alcune conseguenze:
a) che esso non contiene solo norme eccezionali, ne' tanto meno norme applicabili solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, ma al contrario che esso fissa un meccanismo di rivalutazione unitario di tutte le pensioni;
b) che la rivalutazione della pensione erogata dal 1 gennaio 1982, che viene effettuata dal 1^ gennaio 1983, avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente.
Qualche ulteriore osservazione anche da un punto di vista teleologico induce a ribadire
l'orientamento fatto proprio da queste SSUU nel 1996. In proposito si ritiene di dover qui rimarcare che, a fronte di una scarsa decisività di una interpretazione letterale dell'art. 16 - poiché la norma non consente di individuare nel tempo il decreto ministeriale (o, successivamente al 1992, la delibera del Consiglio di amministrazione della da applicare CP_1 alla pensione maturata in un determinato anno - assume peso più pregnante il ricorso ad una interpretazione teleologia, ex art. 2 delle preleggi, idoneo senz'altro ad ovviare all'equivocità della formulazione testuale. Non v'è dubbio che, facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della
emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla CP_1 variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente, quando il diritto a pensione non era ancora maturato, in tal modo ponendosi riparo ad un pregiudizio (perdita del potere di acquisto)
7 del quale la pensione non ha potuto ancora risentire: ma quest'ultima, solo apparentemente costituisce una irrazionalità.” (Cass. S.U. n. 7281/2004).
Venendo ora a trattare più specificamente la questione oggetto di causa, sulla scorta dei principi affermati dalle sopra richiamate sentenze delle Sezioni Unite e ribaditi da Cass. n. 9698/2010, si ritiene che l'art. 27 u.c. della legge 576/1980 -laddove stabilisce che per la prima applicazione dell'articolo 16 deve farsi riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge 576/1980 - diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, abbia una portata generale e non di diritto transitorio e che l'indice Istat da prendere come riferimento per il primo anno debba essere quello pari al 21,1% relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1979 anche per le pensioni maturate dall'1/1/1982.
Invero, come osservato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 1895/2019, nella quale vengono richiamati altri precedenti della Corte medesima, "una differenziazione nel criterio di adeguamento, ossia una mancata applicazione del principio di cui all'art. 27 ult. co. per la sola rivalutazione dei redditi da porre alla base del computo della pensione appare incongrua e contrasterebbe con la lettera e lo spirito della legge che ha espressamente stabilito all'art. 16 – richiamato dall'art. 27 quanto alle modalità di applicazione dei coefficienti – un medesimo criterio di adeguamento".
“L'interpretazione prediletta dalla non può neppure essere giustificata dal dettato CP_1 letterale del richiamato D.M. 30 settembre 1982. Tale Decreto, emesso su sollecitazione della
ha chiarito che “A decorrere dal 1 gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla CP_1
a favore di avvocati e procuratori sono aumentate Controparte_1 in misura pari al 18,7% del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e dell'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge”.
Il D.M. richiamato non è quindi utile ai fini della soluzione della questione di diritto oggetto del presente giudizio, in quanto esso indica la decorrenza della rivalutazione solo per:
- l'entità delle pensioni erogate;
- limiti di reddito di cui all'art. 2, comma 5, della L. 576/1980 (“Se la media dei redditi è superiore
a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma è così ridotta: a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni”);
- limiti di reddito di cui all'art. 10, primo comma, della L. 576/1980 (“Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto CP_1 all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento”).
8 Pare evidente che il DM 30 settembre 1982 individui la decorrenza della rivalutazione per elementi del rapporto contributivo diversi dal reddito pensionabile;
diversamente opinando, tale
DM sarebbe contrario a una fonte primaria e dunque andrebbe disapplicato” (Tribunale di
Milano n. 2309/2023).
Sulla base di tali principi, pertanto, i redditi pensionabili per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia dei ricorrenti devono essere rivalutati a partire dal 1981 sulla base della svalutazione del 21,10% verificatasi nel periodo 1979/1980, e per gli anni successivi in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione e, pertanto, sulla base del coefficiente del 18,70% per il 1982, del 16,30% per il 1983, del 15% per il 1984 e così per gli anni successivi sino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia.
La ha eccepito la prescrizione del diritto dell'avvocato … alla riliquidazione della CP_1 sua pensione, in quanto la domanda … sarebbe posteriore di oltre 10 anni alla decorrenza del suo trattamento pensionistico ...
Tale eccezione è infondata per i condivisibili motivi esposti dalla Corte d'Appello di Torino nella recente sentenza n. 127/2023 che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“È nozione istituzionale che il diritto alla pensione (comprensivo del diritto a che la pensione sia liquidata nel suo esatto ammontare), essendo costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.) e costituendo espressione dello status di pensionato, è indisponibile e perciò imprescrittibile (art.
2934, 2° comma, c.c.) e non soggetto a decadenza;
invece, il diritto ai ratei non riscossi di pensione già liquidata soggiace alla prescrizione quinquennale, mentre il diritto ai ratei di pensione non liquidata (o alle differenze di ratei per mancata riliquidazione della pensione) soggiace al termine di prescrizione decennale, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei (v.
Cass. 31527/2022)”.
…
La , in via subordinata, ha proposto due domande riconvenzionali: la prima di CP_1 accertamento del debito contributivo dei ricorrenti conseguente alla rivalutazione del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo e di condanna dei medesimi al pagamento dei relativi contributi non prescritti maggiorati di sanzioni e interessi e la seconda di annullamento delle annualità pensionistiche prescritte e di conseguente condanna dei ricorrenti
a restituire i ratei di pensione indebitamente percepiti.
Entrambe le domande sono infondate e debbono essere respinte per le ragioni che di seguito verranno illustrate.
L'accertato diritto dei ricorrenti alla rivalutazione dei loro redditi pensionabili a partire dal 1981, diversamente da quanto sostenuto dalla non determina alcuna omissione contributiva CP_1 neppure parziale, in quanto il reddito rivalutato non è un reddito diverso e maggiore rispetto
a quello dichiarato, ma è lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore
(Corte d'Appello di Firenze n. 562/2021).
9 I ricorrenti hanno corrisposto esattamente i contributi sui redditi dichiarati e, pertanto, la Pt_2
quale, peraltro, è imputabile in via esclusiva l'errata rivalutazione dei redditi pensionabili-
[...] non può pretendere contributi ulteriori rispetto a quelli calcolati sul reddito dichiarato, sia pure rivalutato sulla base di un indice diverso.
Il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento di contributi aggiuntivi sul tetto maggiorato a seguito dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti comporta il rigetto della seconda domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
Se, infatti, non sussiste il diritto della al versamento dei contributi aggiuntivi sui redditi CP_1 rivalutati, evidentemente, non può sussistere neppure il diritto della medesima di annullare annualità contributive e di richiedere la restituzione di asseriti indebiti, in quanto i contributi versati dai ricorrenti sono esattamente i contributi dai medesimi dovuti in considerazione dei redditi dichiarati.
In altre parole, nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di annullamento ai fini pensionistici delle annualità per cui siano stati versati contributi inferiori al dovuto…”.
***
Tali condivisibili motivazioni, tuttavia, debbono essere confrontate con le argomentazioni di cui alla recentissima ordinanza della Suprema Corte n°27609/2024 del 24.10.2024, la quale, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha così stabilito:
“Va premesso che, ai sensi del combinato disposto degli artt.16, co.3 e 27, ult. co. l. n.576/80, la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 operava non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo (art.10 l. n.576/80). Quindi, a decorrere dal 1980, in base all'art.16 si ebbe un correlato aumento della contribuzione dovuta (tramite la rivalutazione dei redditi su cui applicare l'aliquota contributiva).
È pacifico che tale maggiorazione contributiva non fu applicata dalla e che, dunque, per CP_1 tutti gli anni di anzianità successivi al 1980 e fino al pensionamento, si ebbe una contribuzione solo parziale.
Ciò nonostante, la Corte d'appello ha riliquidato la pensione parametrandola a una ipotetica contribuzione piena, come se non vi fosse stata omissione contributiva.
In tal modo, la Corte ha violato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.5672/12,
Cass.7621/15, Cass.15643/18) secondo cui la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare
l'anzianità, incide comunque sul calcolo dell'ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti”.
In altre parole, poiché non è contestato il fatto che -a seguito dell'omessa corretta rivalutazione del trattamento pensionistico- la ricorrente non abbia versato per le annualità 2006, 2008 e 2012
10 l'integrale contribuzione che avrebbe dovuto versare in base all'accoglimento del ricorso, ciò andrebbe ad incidere sull'ammontare della pensione, determinando un pesante indebito (oltre
65.000 euro!) a carico dell'attrice in linea teorica (più che pratica, stante l'esito concreto) risultante vittoriosa.
Si ritiene, tuttavia, che detto principio di diritto, nonostante l'autorevolezza del soggetto che l'ha espresso, non possa esser fatto proprio da questo Giudicante.
Se è pur condivisibile -ed ormai assolutamente consolidato- l'enunciato secondo cui “la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare l'anzianità, incide comunque sul calcolo dell'ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti”, lo stesso deve, comunque, essere adeguato alle peculiarietà del caso di specie.
In effetti, come convincentemente sostenuto dalla difesa attorea, l'avv. ha sempre versato Pt_1 contributi richiesti dalla propria Cassa professionale, previa comunicazione del reddito percepito nelle annualità di riferimento.
La ricorrente, quindi, non aveva neppure la possibilità di versare un quid pluris, poiché il
Regolamento non consente di effettuare un pagamento superiore a quanto richiesto dalla sulla base delle indicazioni fornite dall'iscritta sul reddito conseguito. CP_1
L'ipotetico inadempimento del contribuente, quindi, risulta in realtà indotto dall'erronea interpretazione della resistente della normativa di riferimento: diversamente opinando, anche un mero e banale errore di calcolo effettuato dalla convenuta potrebbe portare alla paradossale conseguenza di incidere sull'entità della pensione di un avvocato, nel caso in cui detto errore abbia portato il contribuente a non versare integralmente quanto dovuto.
Ma anche la logica giuridica revoca in dubbio la pur suggestiva tesi della convenuta: non pare, infatti, possibile che dall'inadempimento di una parte (mancata corretta rivalutazione del trattamento pensionistico) possa conseguire una conseguenza così altamente pregiudizievole per la parte adempiente, che ha sempre versato i contributi richiesti.
Rebus sic stantibus, l'erroneo conteggio ad opera della Cassa dei contributi dovuti dall'iscritta non incide, nel caso di specie, sull'ammontare della pensione dell'interessata, così come calcolata all'esito dell'odierno giudizio. Ciò, comporta, quindi, che nessun indebito pensionistico sia configurabile, per cui va rigettata la relativa domanda riconvenzionale.
Per ciò che concerne, infine, i contributi richiesti per integrare quelli versati dall'avvocato fino ad arrivare alla somma in astratto dovuta, bisogna evidenziare che -come correttamente evidenziato dalla difesa attorea- da un lato il diritto di credito vantato dalla resistente appare estinto con i versamenti effettuati.
D'altro canto, il sistema pensionistico degli avvocati è svincolato da una correlazione tra contributi versati ed ammontare della pensione (cd. sistema contributivo), correlazione, invece,
11 che sussiste solo con il “reddito dichiarato”: a tal proposito, si è espressa la quasi totalitaria giurisprudenza di merito (vds. ex plurimis, C. App. Milano n°907/2022, Pres. Vitale, Est.
Pattumelli) secondo cui “la rivalutazione del reddito non comporta il versamento di maggiori contributi. I contributi, infatti, devono essere versati sul reddito “dichiarato”.
Nessun contributo aggiuntivo, allora, potrà essere richiesto dalla alla propria iscritta. CP_2
Per le argomentazioni di cui sopra, pertanto, si ritiene disattendere la sentenza della Suprema
Corte di cui sopra, peraltro isolata.
***
Ciò detto in punto an, in punto quantum i conteggi attorei non sembrano esser stati puntualmente contestati dal punto di vista matematico, ma esclusivamente da quello giuridico, attraverso la reiterazione di tesi che, per quanto sopra detto, non appaiono condivisibili;
anche in punto prescrizione dei singoli ratei, l'attrice ha tenuto conto del lasso di tempo intercorso, limitando, conseguentemente le proprie pretese.
pertanto, deve essere condannata a riliquidare la pensione di vecchiaia alla parte CP_2 ricorrente a partire dal 1° novembre 2013 nella misura di € 3.802,97 mensili ed a corrispondere alla stessa parte ricorrente la differenza tra la pensione dovuta e quella corrisposta, oltre interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato al saldo, e precisamente,
l'importo capitale di € 55.955,11, oltre accessori, quali differenze dovute dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2024, oltre alle successive differenze maturande dal 1° febbraio 2024 fino al saldo.
***
In conclusione, quindi, le domande attoree possono trovare accoglimento, a differenza di quelle riconvenzionali formulate dalla convenuta.
Quanto, infine, alle spese processuali, stante la complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate, nonché della giurisprudenza di legittimità sopra citata -di segno opposto alla presente decisione in ordine alle domande riconvenzionali- sembrano poter essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) accerta e dichiara che il reddito pensionabile per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia della ricorrente deve essere rivalutato a partire dal 1981 con
l'iniziale applicazione del coefficiente di rivalutazione del 21,1% (corrispondente alla svalutazione verificatasi tra il 1979 e il 1980), e con l'applicazione dei coefficienti annuali di rivalutazione ISTAT per gli anni successivi, in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione (e così, sulla base del coefficiente del 18,7% per il 1982, del 16,3 per il 1983, del 15% per il 1984 e così via per gli anni successivi), sino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e per l'effetto
B) condanna la Controparte_1
12 B1) a riliquidare la pensione di vecchiaia alla parte ricorrente a partire dal 1° novembre 2013 nella misura di € 3.802,97 mensili;
B2) a corrispondere alla parte ricorrente la differenza tra la pensione dovuta e quella corrisposta, oltre interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato al saldo,
e precisamente, l'importo capitale di € 55.955,11, oltre accessori, quali differenze dovute dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2024, oltre alle successive differenze maturande dal
1° febbraio 2024 fino al saldo”;
C) rigetta ogni ulteriore domanda;
D) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, il 05/12/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
13
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RIVALUTAZIONE REDDITO
PENSIONABILE
definitiva nella causa iscritta al n. 123/2024 R.G. Lav. promossa da: Parte_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente – in virtù di procura
[...] alle liti telematicamente congiunta al presente ricorso ai sensi di legge – dagli avv.ti prof. Giorgio FRUS, prof. Giovanni VILLANI e Andrea BUCHICCHIO
Ricorrente
Contro
, in persona del suo Presidente, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'Ufficio Legale della
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Controparte_1
BELLA, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Roberta SASSOLI DELLA ROSA, giusta
Procura Generale alle liti redatta dal notaio Dott.ssa Persona_1
Resistente
In punto a: Rivalutazione reddito pensionabile
CONCLUSIONI
I Procuratori della ricorrente chiedono e concludono:
“Voglia il Tribunale, previo accertamento – se del caso disapplicando il D.M. del 30.9.1982 di approvazione della relativa delibera della – che per il calcolo corretto della sua pensione CP_1 di vecchiaia la parte ricorrente ha diritto alla rivalutazione del suo reddito pensionabile, comprensivo del limite della media dei redditi e degli scaglioni di reddito di cui all'art. 2 L. 576/80, nonché del limite di reddito di cui all'art. 10, comma 1, L. 576/80 a partire dal 1981, o veriore data, anteriore o posteriore, accertanda in corso di causa, con l'iniziale applicazione del coefficiente di rivalutazione del 21,1% (corrispondente alla svalutazione verificatasi tra il 1979 e il 1980), e con l'applicazione dei coefficienti annuali di rivalutazione ISTAT per gli anni successivi, in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione (e così, sulla base del coefficiente del 18,7% per il 1982, del 16,3 per il 1983, del 15% per il 1984 e così via per gli anni successivi), dichiarare che la parte ricorrente ha diritto alla riliquidazione della sua pensione di vecchiaia sulla base dell'applicazione dei suddetti
1 coefficienti di rivalutazione agli elementi sopra citati e condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(i) a riliquidare la pensione di vecchiaia alla parte ricorrente a partire dal 1° novembre 2013 nella misura di € 3.802,97 mensili, ovvero nella eventuale diversa misura, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, se del caso per il tramite della infra richiesta CTU contabile, nel solo caso di contestazione specifica da parte della dei conteggi effettuati dalla parte CP_1 ricorrente
(ii) a corrispondere alla parte ricorrente la pensione nella misura adeguata come sub (i), con la successiva rivalutazione spettante;
(iii) a versare alla parte ricorrente gli importi relativi agli arretrati dovuti dal 1° novembre 2013 al
31 gennaio 2024 quali differenza tra la pensione dovuta e quella corrisposta, dal giorno della maturazione del diritto al 31 gennaio 2024 e precisamente, l'importo capitale di € 55.955,11 o veriore, maggiore o minore, importo accertando in corso di causa;
(iv) a versare alla parte ricorrente gli ulteriori arretrati dovuti dal 31 gennaio 2024 fino al momento dell'emananda sentenza;
(v) maggiorando l'importo capitale dovuto alla parte ricorrente a titolo di arretrati, come sopra quantificato: a. degli interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato alla data di deposito del presente ricorso;
b. degli interessi moratori dovuti per i ritardi di pagamento, come stabiliti dal D. Lgs. 231/2002, dalla data del deposito del presente ricorso alla data dell'effettivo pagamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c.
- Con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, C.P.A. e
IVA, maggiorate degli aumenti previsti per i processi cumulativi e del 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in relazione ai collegamenti telematici inseriti nel presente atto;
- rigettare o dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla per le CP_1 ragioni esposte nel presente atto e, comunque, perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nel denegato caso di ritenuta accoglibilità della domanda riconvenzionale della diretta ad ottenere da parte ricorrente il pagamento dei contributi asseritamente CP_1 dovuti sulla quota di tetto determinata giudizialmente in eccedenza rispetto a quello originariamente indicato dalla CP_1
(i) dichiarare prescritto tale contestato diritto al pagamento dei suddetti contributi, per il decennio anteriore alla data dell'emananda sentenza, o subordinatamente alla data del deposito della memoria difensiva di parte convenuta;
(ii) escludere in ogni caso il diritto della al pagamento di maggiori contributi per gli anni CP_1 successivi al conseguimento del diritto di parte ricorrente alla pensione;
(iii) in accoglimento dell'eccezione di compensazione, detrarre dalle somme capitali in denegata ipotesi dichiarate dovute alla per i suddetti titoli negli anni non coperti da prescrizione, CP_1 quanto versato da parte ricorrente quale contributo aggiuntivo di solidarietà nella misura del 3%
2 del reddito dichiarato a fini Irpef per ciascuno di tali anni, con riferimento alla quota di tetto giudizialmente aumentata, come illustrato nel presente atto;
in ogni caso escludere il diritto della di ottenere il pagamento di contributi aggiuntivi da CP_1 parte ricorrente in misura maggiore a 11/14 di quanto richiesto dalla con il conteggio sub CP_1 doc. 24 per gli anni fino al 2013 e di 4/7 di quanto richiesto per gli anni successivi;
- in via subordinata, nel denegato caso di ritenuta astratta accoglibilità della domanda relativa all'annullamento a fini pensionistici degli anni il cui asserito diritto al recupero dei contributi risulti prescritto:
o dichiarare estinti per prescrizione decennale decorrente dalla data dell'emananda sentenza o subordinatamente dalla data di deposito della memoria difensiva della CP_1
(i) il diritto della di ottenere da parte ricorrente la restituzione dei ratei asseritamente CP_1 riscossi in maniera indebita
(ii) il diritto di veder revocato per tali anni il trattamento pensionistico e
(iii) il diritto di annullare tali anni a fini pensionistici;
o rigettare in ogni caso la domanda relativa alla rivalutazione monetaria;
o subordinatamente, limitare gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale della - in CP_1 via di ulteriore subordine, nel denegato caso in cui sia riconosciuto il diritto della di CP_1 ottenere da parte ricorrente la restituzione di qualsivoglia somma, detrarre in compensazione da tali somme altresì i contributi versati da parte ricorrente alla negli anni in denegata CP_1 ipotesi annullati a fini pensionistici, con riserva di azionare in separato giudizio il diritto ad ottenere una rendita vitalizia;
- con il favore delle spese di giudizio, maggiorate del 30% in relazione ai collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto, oltre 15 % di rimborso spese generali, IVA e CPA.
l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
– in via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dalla ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
– nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, accertata l'intervenuta prescrizione del debito contributivo correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi pensionabili sulla base dell'indice Istat 1979/1980 per gli anni fino al
2012 incluso, dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità per le quali non è stata pagata l'integrale contribuzione risultata prescritta (anni 2006, 2008 e 2012) e, per l'effetto, condannare l'Avv. alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito del Pt_1 ricalcolo dell'emolumento pensionistico in ragione dell'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità sopra indicate, per l'importo di € 65.834,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria
3 dalla data del dovuto al saldo, nonché al pagamento dei contributi dovuti e non versati relativi alle annualità non prescritte (dal 2013 in avanti), per l'importo di € 8.979,00, oltre interessi e con salvezza, per la di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste CP_1 dall'ordinamento previdenziale di categoria;
– in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che gli anni non coperti da integrale contribuzione debbano comunque essere considerati validi ai fini pensionistici, accertare che per gli anni per i quali risulta un debito contributivo prescritto il trattamento pensionistico in favore della ricorrente vada conteggiato sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione, con conseguente conferma dell'emolumento erogato dalla e con eventuale applicazione dell'indice Istat richiesto CP_1 dalla ricorrente, per gli anni dal 2013 in avanti i cui redditi sono rientrarti nel calcolo del supplemento quadriennale di pensione, previo pagamento della maggiore contribuzione dovuta di € 8.979,00.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e, in ogni caso con attribuzione alla ricorrente delle spese della CTU o della relazione tecnico-contabile che l'Ill.mo Tribunale dovesse decidere di disporre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 13.5.2024,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la Pt_1 Controparte_1
al fine di vederla condannata alla riliquidazione della propria pensione,
[...] lamentando una erronea applicazione del coefficiente di rivalutazione a far data dal 1980, riverberatasi sugli anni successivi, con conseguente pagamento degli arretrati maturati, anche tenuto conto della prescrizione.
Si costituiva tempestivamente la convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree,
e chiedendo, pertanto, la reiezione del ricorso;
in subordine formulava domanda riconvenzionale, volta a veder dichiarata dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità per le quali non era stata pagata l'integrale contribuzione risultata prescritta (anni
2006, 2008 e 2012), con conseguente condanna dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito del ricalcolo dell'emolumento pensionistico, nonché al pagamento dei contributi dovuti e non versati relativi alle annualità non prescritte (dal 2013 in avanti).
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la stessa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione ed alla trattazione, per poi ritirarsi in camera di consiglio e decidere la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è fondato e, pertanto può trovare accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria ed a differenza della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
4 ***
In punto fatto, è pacifico che la abbia rivalutato per la prima volta i redditi da prendere in CP_1 considerazione per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di vecchiaia di cui all'art. 15 comma 2 della legge 576/1980 a decorrere dal 1 gennaio applicando il coefficiente di rivalutazione del 18,7%, rilevato dall'Istat nel corso del 1982, corrispondente alla svalutazione intercorsa tra il 1980 -anno di entrata in vigore della legge 576/1980 - e il 1981.
A detta della ricorrente, tuttavia, così operando la convenuta avrebbe disatteso il disposto dell'art. 27 u.c. della legge 576/1980, poichè la rivalutazione dei redditi pensionabili avrebbe dovuto avvenire nei primi mesi del 1981 con applicazione del coefficiente di rivalutazione del
21,1%, corrispondente alla svalutazione intercorsa dal 1979 al 1980 come previsto dall'art. 27 comma 4 della legge 576/1980.
Detta erronea scelta della si sarebbe, così, riverberata “a cascata” per tutti gli anni CP_1 successivi, in cui è stato applicato un coefficiente di svalutazione antecedente a quello dell'anno preso in considerazione (ad esempio nel 1989, in cui si era registrata una svalutazione reale del 6,6%, la ha utilizzato l'indice di svalutazione del 1987 pari al 4,6%). CP_1
Oggetto della presente vertenza, quindi, è, in primis, l'individuazione della misura del coefficiente di rivalutazione da applicare ai redditi utili per la determinazione della pensione di cui all'art. 2 della legge 576/1980 e della decorrenza di detta rivalutazione.
Così anticipata la materia del contendere, in punto diritto le norme rilevati nel caso di specie sono le seguenti:
- l'articolo 2 comma 2 della legge 576/1980 prevede che "i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge";
- l'articolo 15 comma 1 della legge 576/1980 prevede che: "Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2,quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4,secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16 .";
- l'articolo 16 della legge 576/1980 prevede che: "1. Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo CP_1 per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero della giustizia ed al CP_1
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo
10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i
5 relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo.”.
- l'articolo 27 u.c. della legge 576/1980, intitolato "decorrenza delle rivalutazioni", prevede che:
"Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.".
Sempre a titolo di premessa, come è noto alle parti, l'ormai assolutamente prevalente giurisprudenza di merito era del tutto consolidata nel senso di accogliere i ricorsi degli iscritti alla che lamentavano una erronea applicazione del coefficiente di rivalutazione. CP_1
Tra le tante e tra le maggiormente condivisibili può ricordarsi Trib. Torino, sent. n°209/2024 del
1.2.2024, che, per le parti di interesse, si ritiene opportuno ritrascrivere.
“Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. n. 8684/1996 e n. 7281/2004), sia pure in materia di decorrenza della prima rivalutazione della pensione, hanno affermato importanti principi rilevanti anche per la risoluzione della questione oggetto di causa concernente la rivalutazione da applicare ai redditi utili per la determinazione della pensione.
Ebbene, nei due precedenti sopra richiamati le Sezioni Unite hanno affermato che il sistema di adeguamento introdotto dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 16 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione - anteriore al momento di maturazione del diritto.
“L'art. 16, (che è appunto la norma dedicata alla rivalutazione della pensione) nulla prevede espressamente in merito al problema applicativo in esame, limitandosi esso a dire che si provvede alla rivalutazione sulla base della delibera (annuale, si desume dal primo comma) della stessa e che gli aumenti decorrono dal primo gennaio successivo alla data della CP_1 delibera.
Tale norma non affronta perciò in alcun modo il problema specifico della decorrenza della prima rivalutazione. Nel silenzio della legge, parrebbe che il criterio testuale deponga a favore di una soluzione, per la prima rivalutazione, non difforme ed anzi omogenea a tutte le successive rivalutazioni, in quanto, se la legge avesse voluto, in considerazione di una o dell'altra delle motivazioni addotte copiosamente dalla , adottare una soluzione differente Controparte_1 per la prima rivalutazione, con l'effetto di spostare in avanti di un anno tutto il meccanismo della rivalutazione della pensione, lo avrebbe presumibilmente previsto in modo espresso. Quanto all'articolo 27, dedicato alla decorrenza delle rivalutazioni, esso fa riferimento alle pensioni già maturate anteriormente alla entrata in vigore della legge (commi 1, 2 e 3), per le quali specifica che si rivaluteranno anch'esse secondo quanto previsto dall'art. 16, con la stessa decorrenza e
6 nella stessa misura previste dalla legge, e detta i necessari accorgimenti per rendere possibile tale unicità di criteri di rivalutazione.
Al comma 4 chiarisce poi che per la prima applicazione dell'art. 16 si farà riferimento all'indice medio annuo relativo all'entrata in vigore della legge.
Nel ricorso della di previdenza si rinviene più volte l'osservazione che non potrebbe farsi CP_1 uso, ai fini interpretativi, delle norme contenute nell'art. 27 in quanto norme eccezionali, dettate per le vecchie pensioni e non estensibili alle nuove. Tuttavia, mentre i primi tre commi sono senza dubbio riferibili alle vecchie pensioni - ed adottano per esse lo stesso meccanismo di rivalutazione dettato per le nuove - il comma 4 stabilisce un criterio generale, utilizzabile per tutte le pensioni;
per le vecchie, che si attualizzeranno con i correttivi di cui ai primi tre commi, mentre per le nuove, nella prima applicazione dell'art. 16 (che, quanto alle pensioni nuove, si applicherà ai sensi dell'art. 26 primo comma, per le pensioni maturate dal 1 gennaio 1982 in poi), si farà riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge e quindi all'indice medio annuo del 1981, contenente t dati di svalutazione del 1980.
In particolare, dall'esame dell'art. 27, ultimo comma, possono trarsi alcune conseguenze:
a) che esso non contiene solo norme eccezionali, ne' tanto meno norme applicabili solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, ma al contrario che esso fissa un meccanismo di rivalutazione unitario di tutte le pensioni;
b) che la rivalutazione della pensione erogata dal 1 gennaio 1982, che viene effettuata dal 1^ gennaio 1983, avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente.
Qualche ulteriore osservazione anche da un punto di vista teleologico induce a ribadire
l'orientamento fatto proprio da queste SSUU nel 1996. In proposito si ritiene di dover qui rimarcare che, a fronte di una scarsa decisività di una interpretazione letterale dell'art. 16 - poiché la norma non consente di individuare nel tempo il decreto ministeriale (o, successivamente al 1992, la delibera del Consiglio di amministrazione della da applicare CP_1 alla pensione maturata in un determinato anno - assume peso più pregnante il ricorso ad una interpretazione teleologia, ex art. 2 delle preleggi, idoneo senz'altro ad ovviare all'equivocità della formulazione testuale. Non v'è dubbio che, facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della
emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla CP_1 variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente, quando il diritto a pensione non era ancora maturato, in tal modo ponendosi riparo ad un pregiudizio (perdita del potere di acquisto)
7 del quale la pensione non ha potuto ancora risentire: ma quest'ultima, solo apparentemente costituisce una irrazionalità.” (Cass. S.U. n. 7281/2004).
Venendo ora a trattare più specificamente la questione oggetto di causa, sulla scorta dei principi affermati dalle sopra richiamate sentenze delle Sezioni Unite e ribaditi da Cass. n. 9698/2010, si ritiene che l'art. 27 u.c. della legge 576/1980 -laddove stabilisce che per la prima applicazione dell'articolo 16 deve farsi riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge 576/1980 - diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, abbia una portata generale e non di diritto transitorio e che l'indice Istat da prendere come riferimento per il primo anno debba essere quello pari al 21,1% relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1979 anche per le pensioni maturate dall'1/1/1982.
Invero, come osservato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 1895/2019, nella quale vengono richiamati altri precedenti della Corte medesima, "una differenziazione nel criterio di adeguamento, ossia una mancata applicazione del principio di cui all'art. 27 ult. co. per la sola rivalutazione dei redditi da porre alla base del computo della pensione appare incongrua e contrasterebbe con la lettera e lo spirito della legge che ha espressamente stabilito all'art. 16 – richiamato dall'art. 27 quanto alle modalità di applicazione dei coefficienti – un medesimo criterio di adeguamento".
“L'interpretazione prediletta dalla non può neppure essere giustificata dal dettato CP_1 letterale del richiamato D.M. 30 settembre 1982. Tale Decreto, emesso su sollecitazione della
ha chiarito che “A decorrere dal 1 gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla CP_1
a favore di avvocati e procuratori sono aumentate Controparte_1 in misura pari al 18,7% del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e dell'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge”.
Il D.M. richiamato non è quindi utile ai fini della soluzione della questione di diritto oggetto del presente giudizio, in quanto esso indica la decorrenza della rivalutazione solo per:
- l'entità delle pensioni erogate;
- limiti di reddito di cui all'art. 2, comma 5, della L. 576/1980 (“Se la media dei redditi è superiore
a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma è così ridotta: a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni”);
- limiti di reddito di cui all'art. 10, primo comma, della L. 576/1980 (“Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto CP_1 all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento”).
8 Pare evidente che il DM 30 settembre 1982 individui la decorrenza della rivalutazione per elementi del rapporto contributivo diversi dal reddito pensionabile;
diversamente opinando, tale
DM sarebbe contrario a una fonte primaria e dunque andrebbe disapplicato” (Tribunale di
Milano n. 2309/2023).
Sulla base di tali principi, pertanto, i redditi pensionabili per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia dei ricorrenti devono essere rivalutati a partire dal 1981 sulla base della svalutazione del 21,10% verificatasi nel periodo 1979/1980, e per gli anni successivi in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione e, pertanto, sulla base del coefficiente del 18,70% per il 1982, del 16,30% per il 1983, del 15% per il 1984 e così per gli anni successivi sino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia.
La ha eccepito la prescrizione del diritto dell'avvocato … alla riliquidazione della CP_1 sua pensione, in quanto la domanda … sarebbe posteriore di oltre 10 anni alla decorrenza del suo trattamento pensionistico ...
Tale eccezione è infondata per i condivisibili motivi esposti dalla Corte d'Appello di Torino nella recente sentenza n. 127/2023 che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“È nozione istituzionale che il diritto alla pensione (comprensivo del diritto a che la pensione sia liquidata nel suo esatto ammontare), essendo costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.) e costituendo espressione dello status di pensionato, è indisponibile e perciò imprescrittibile (art.
2934, 2° comma, c.c.) e non soggetto a decadenza;
invece, il diritto ai ratei non riscossi di pensione già liquidata soggiace alla prescrizione quinquennale, mentre il diritto ai ratei di pensione non liquidata (o alle differenze di ratei per mancata riliquidazione della pensione) soggiace al termine di prescrizione decennale, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei (v.
Cass. 31527/2022)”.
…
La , in via subordinata, ha proposto due domande riconvenzionali: la prima di CP_1 accertamento del debito contributivo dei ricorrenti conseguente alla rivalutazione del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo e di condanna dei medesimi al pagamento dei relativi contributi non prescritti maggiorati di sanzioni e interessi e la seconda di annullamento delle annualità pensionistiche prescritte e di conseguente condanna dei ricorrenti
a restituire i ratei di pensione indebitamente percepiti.
Entrambe le domande sono infondate e debbono essere respinte per le ragioni che di seguito verranno illustrate.
L'accertato diritto dei ricorrenti alla rivalutazione dei loro redditi pensionabili a partire dal 1981, diversamente da quanto sostenuto dalla non determina alcuna omissione contributiva CP_1 neppure parziale, in quanto il reddito rivalutato non è un reddito diverso e maggiore rispetto
a quello dichiarato, ma è lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore
(Corte d'Appello di Firenze n. 562/2021).
9 I ricorrenti hanno corrisposto esattamente i contributi sui redditi dichiarati e, pertanto, la Pt_2
quale, peraltro, è imputabile in via esclusiva l'errata rivalutazione dei redditi pensionabili-
[...] non può pretendere contributi ulteriori rispetto a quelli calcolati sul reddito dichiarato, sia pure rivalutato sulla base di un indice diverso.
Il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento di contributi aggiuntivi sul tetto maggiorato a seguito dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti comporta il rigetto della seconda domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
Se, infatti, non sussiste il diritto della al versamento dei contributi aggiuntivi sui redditi CP_1 rivalutati, evidentemente, non può sussistere neppure il diritto della medesima di annullare annualità contributive e di richiedere la restituzione di asseriti indebiti, in quanto i contributi versati dai ricorrenti sono esattamente i contributi dai medesimi dovuti in considerazione dei redditi dichiarati.
In altre parole, nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di annullamento ai fini pensionistici delle annualità per cui siano stati versati contributi inferiori al dovuto…”.
***
Tali condivisibili motivazioni, tuttavia, debbono essere confrontate con le argomentazioni di cui alla recentissima ordinanza della Suprema Corte n°27609/2024 del 24.10.2024, la quale, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha così stabilito:
“Va premesso che, ai sensi del combinato disposto degli artt.16, co.3 e 27, ult. co. l. n.576/80, la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 operava non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo (art.10 l. n.576/80). Quindi, a decorrere dal 1980, in base all'art.16 si ebbe un correlato aumento della contribuzione dovuta (tramite la rivalutazione dei redditi su cui applicare l'aliquota contributiva).
È pacifico che tale maggiorazione contributiva non fu applicata dalla e che, dunque, per CP_1 tutti gli anni di anzianità successivi al 1980 e fino al pensionamento, si ebbe una contribuzione solo parziale.
Ciò nonostante, la Corte d'appello ha riliquidato la pensione parametrandola a una ipotetica contribuzione piena, come se non vi fosse stata omissione contributiva.
In tal modo, la Corte ha violato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.5672/12,
Cass.7621/15, Cass.15643/18) secondo cui la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare
l'anzianità, incide comunque sul calcolo dell'ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti”.
In altre parole, poiché non è contestato il fatto che -a seguito dell'omessa corretta rivalutazione del trattamento pensionistico- la ricorrente non abbia versato per le annualità 2006, 2008 e 2012
10 l'integrale contribuzione che avrebbe dovuto versare in base all'accoglimento del ricorso, ciò andrebbe ad incidere sull'ammontare della pensione, determinando un pesante indebito (oltre
65.000 euro!) a carico dell'attrice in linea teorica (più che pratica, stante l'esito concreto) risultante vittoriosa.
Si ritiene, tuttavia, che detto principio di diritto, nonostante l'autorevolezza del soggetto che l'ha espresso, non possa esser fatto proprio da questo Giudicante.
Se è pur condivisibile -ed ormai assolutamente consolidato- l'enunciato secondo cui “la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare l'anzianità, incide comunque sul calcolo dell'ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti”, lo stesso deve, comunque, essere adeguato alle peculiarietà del caso di specie.
In effetti, come convincentemente sostenuto dalla difesa attorea, l'avv. ha sempre versato Pt_1 contributi richiesti dalla propria Cassa professionale, previa comunicazione del reddito percepito nelle annualità di riferimento.
La ricorrente, quindi, non aveva neppure la possibilità di versare un quid pluris, poiché il
Regolamento non consente di effettuare un pagamento superiore a quanto richiesto dalla sulla base delle indicazioni fornite dall'iscritta sul reddito conseguito. CP_1
L'ipotetico inadempimento del contribuente, quindi, risulta in realtà indotto dall'erronea interpretazione della resistente della normativa di riferimento: diversamente opinando, anche un mero e banale errore di calcolo effettuato dalla convenuta potrebbe portare alla paradossale conseguenza di incidere sull'entità della pensione di un avvocato, nel caso in cui detto errore abbia portato il contribuente a non versare integralmente quanto dovuto.
Ma anche la logica giuridica revoca in dubbio la pur suggestiva tesi della convenuta: non pare, infatti, possibile che dall'inadempimento di una parte (mancata corretta rivalutazione del trattamento pensionistico) possa conseguire una conseguenza così altamente pregiudizievole per la parte adempiente, che ha sempre versato i contributi richiesti.
Rebus sic stantibus, l'erroneo conteggio ad opera della Cassa dei contributi dovuti dall'iscritta non incide, nel caso di specie, sull'ammontare della pensione dell'interessata, così come calcolata all'esito dell'odierno giudizio. Ciò, comporta, quindi, che nessun indebito pensionistico sia configurabile, per cui va rigettata la relativa domanda riconvenzionale.
Per ciò che concerne, infine, i contributi richiesti per integrare quelli versati dall'avvocato fino ad arrivare alla somma in astratto dovuta, bisogna evidenziare che -come correttamente evidenziato dalla difesa attorea- da un lato il diritto di credito vantato dalla resistente appare estinto con i versamenti effettuati.
D'altro canto, il sistema pensionistico degli avvocati è svincolato da una correlazione tra contributi versati ed ammontare della pensione (cd. sistema contributivo), correlazione, invece,
11 che sussiste solo con il “reddito dichiarato”: a tal proposito, si è espressa la quasi totalitaria giurisprudenza di merito (vds. ex plurimis, C. App. Milano n°907/2022, Pres. Vitale, Est.
Pattumelli) secondo cui “la rivalutazione del reddito non comporta il versamento di maggiori contributi. I contributi, infatti, devono essere versati sul reddito “dichiarato”.
Nessun contributo aggiuntivo, allora, potrà essere richiesto dalla alla propria iscritta. CP_2
Per le argomentazioni di cui sopra, pertanto, si ritiene disattendere la sentenza della Suprema
Corte di cui sopra, peraltro isolata.
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Ciò detto in punto an, in punto quantum i conteggi attorei non sembrano esser stati puntualmente contestati dal punto di vista matematico, ma esclusivamente da quello giuridico, attraverso la reiterazione di tesi che, per quanto sopra detto, non appaiono condivisibili;
anche in punto prescrizione dei singoli ratei, l'attrice ha tenuto conto del lasso di tempo intercorso, limitando, conseguentemente le proprie pretese.
pertanto, deve essere condannata a riliquidare la pensione di vecchiaia alla parte CP_2 ricorrente a partire dal 1° novembre 2013 nella misura di € 3.802,97 mensili ed a corrispondere alla stessa parte ricorrente la differenza tra la pensione dovuta e quella corrisposta, oltre interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato al saldo, e precisamente,
l'importo capitale di € 55.955,11, oltre accessori, quali differenze dovute dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2024, oltre alle successive differenze maturande dal 1° febbraio 2024 fino al saldo.
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In conclusione, quindi, le domande attoree possono trovare accoglimento, a differenza di quelle riconvenzionali formulate dalla convenuta.
Quanto, infine, alle spese processuali, stante la complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate, nonché della giurisprudenza di legittimità sopra citata -di segno opposto alla presente decisione in ordine alle domande riconvenzionali- sembrano poter essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) accerta e dichiara che il reddito pensionabile per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia della ricorrente deve essere rivalutato a partire dal 1981 con
l'iniziale applicazione del coefficiente di rivalutazione del 21,1% (corrispondente alla svalutazione verificatasi tra il 1979 e il 1980), e con l'applicazione dei coefficienti annuali di rivalutazione ISTAT per gli anni successivi, in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione (e così, sulla base del coefficiente del 18,7% per il 1982, del 16,3 per il 1983, del 15% per il 1984 e così via per gli anni successivi), sino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e per l'effetto
B) condanna la Controparte_1
12 B1) a riliquidare la pensione di vecchiaia alla parte ricorrente a partire dal 1° novembre 2013 nella misura di € 3.802,97 mensili;
B2) a corrispondere alla parte ricorrente la differenza tra la pensione dovuta e quella corrisposta, oltre interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato al saldo,
e precisamente, l'importo capitale di € 55.955,11, oltre accessori, quali differenze dovute dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2024, oltre alle successive differenze maturande dal
1° febbraio 2024 fino al saldo”;
C) rigetta ogni ulteriore domanda;
D) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, il 05/12/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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