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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3404/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3404/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTONI MERY e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO N.15 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. CLEMENTONI MERY
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI OCCULTI MONICA e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO G. MANTHONE' N.7 65127 PESCARApresso il difensore avv. GALANTI OCCULTI MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI OCCULTI MONICA e Parte_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO G. MANTHONE' N.7 65127 PESCARApresso il difensore avv. GALANTI OCCULTI MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI OCCULTI MONICA e Parte_3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO G. MANTHONE' N.7 65127 PESCARApresso il difensore avv. GALANTI OCCULTI MONICA
CONVENUTO/I
(
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di confermare e dichiarare che la Parte_1 responsabilità del sinistro a lui occorso in data 20 agosto 2015 quando procedendo in bici lungo la bonifica del Tronto contrada San Giovanni comune di Colonnella è di , Parte_2 Cont automobilista, che lo travolse di mattina;
e condannare lui e l'assicurazione al risarcimento dei danni quantificati in oltre 142 Mila euro.l'assicurazione invoca concorso di colpa ed afferma di aver già risarcito con 18500 euro erogati. Condotta istruttoria con consulenza medico legale e prove pagina 1 di 4 orali,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come afferma Cassazione, 2025/6278, In tema di impugnazioni, é inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della costituita parte civile, volto ad ottenere, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico- dinamica dell'accaduto, che attiene al nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica.
Pertanto, la sede per verificare la eventuale sussistenza del concorso di colpa è la presente. Non vi sono stati testimoni oculari al fatto. La Cassazione, con sentenza 18738/21, ha ribadito che In tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo, nell'effettuare il sorpasso di velocipedi o ciclomotori, è tenuto a usare particolari cautele al fine di assicurare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto della probabilità di oscillazioni e deviazioni da parte del guidatore del veicolo a due ruote. Si tratta di Giurisprudenza pacifica. Esprime massima di identico tenore letterale, Sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 23079, in C.E.D. Cass., n. 270198. Nello stesso senso, Sez. IV, 19 marzo 2013, n. 26239, ivi, n. 255695, che afferma come in tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare cosiddetta “elastica” – che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti – è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. (Fattispecie in tema di disastro aviatorio colposo in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di appello, che aveva riconosciuto la responsabilità del primo pilota in relazione al rovinoso ammaraggio di un velivolo per improvviso spegnimento in volo dei motori propulsori, osservando che il predetto, ancorché avesse per tempo segnalato il guasto del misuratore di carburante, non potesse essere esonerato da colpe in presenza di una serie di omissioni – consistite nel non aver seguito le fasi del rifornimento di carburante, nel non aver operato una diminuzione di quota, nell'aver posizionato male le eliche durante l'ammaraggio e nell'aver avvertito tardivamente i passeggeri – senza le quali sarebbe stato possibile evitare il disastro e la conseguente morte di sedici persone a bordo dell'apparecchio). Adesiva, Sez. IV, 13 dicembre 2016, n. 9390, che specifica come in tema di colpa generica, l'individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata “ex post” ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in relazione al suicidio di una paziente ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale, aveva ritenuto la responsabilità per colpa generica del coordinatore e del responsabile della struttura, nonostante costoro avessero nell'immediatezza allertato gli operatori professionali presenti, intimando loro di controllare a vista la donna – che poco prima aveva manifestato intenti suicidi – per il tempo strettamente necessario a disporre il suo ricovero presso una struttura ospedaliera più attrezzata). Nel caso di specie anche parte convenuta fa presente che la strada era tutta rattoppata, con presenza di avvallamenti e forse di buche. Ciò imponeva particolare prudenza per l'automobilista, che doveva contare sulla sussistenza di eventuali impedimenti improvvisi per il pagina 2 di 4 ciclista, che gli imponessero di non tenere la propria stretta destra, previa perdita dell'equilibrio.
Pertanto non può ipotizzarsi alcun concreto concorso di colpa, considerando il caso concreto;
in centro urbano , come giustamente anche affermato dal Giudice di Pace, e sostanzialmente, quanto al fondo stradale, confermato dai testi escussi in questo contenitore processuale, il ciclista ha seguito la sua strada tenendo la destra per quanto gli era possibile;
e l'automobilista, che lo ha attinto con lo specchietto laterale provocando la caduta, non gli ha evidentemente concesso la giusta distanza di sicurezza laterale, tenendo conto non solo dei naturali sbandamenti che un velocipede ha durante la marcia, ma anche dalla sconnessione della strada che imponeva al ciclista di non tenere la propria stretta destra;
e pertanto è evidente che doveva l'automobilista effettuare la manovra di sorpasso in sicurezza, ed astenersi fino a quando la manovra non fosse stata possibile concedendo al ciclista la giusta distanza di sicurezza laterale. Ed infatti alcuna anomalia è stata verificata a carico del ciclista;
del resto ex ante doveva ben attendersi , abitante non Parte_2 lontano dal luogo del sinistro e quindi che conosceva lo stato dei luoghi, che a fronte di una strada rattoppata potesse il ciclista, per evitare di cadere, allargare leggermente a sinistra ( leggermente perché è stato attinto pacificamente solo dallo specchietto laterale, e non è certo finito sotto le ruote del veicolo condotto da ). A seguito del sinistro il ciclista ha riportato Parte_2 politrauma con fratture costali multiple a sinistra,frattura dello sterno e contusione polmonare destra. Ematoma gluteo sinistro per sanguinamento dell'arteria glutea superiore trattata con embolizzazione. Lesioni compatibili con l'evento sinistrorso patito dall'attore la cui esistenza è stata accertata con valenza di giudicato in questo processo dal giudice di Pace che ha irrevocabilmente condannato il convenuto per lesioni colpose. In base ai dati oggettivi clinici e Parte_2 dall'esame dei documenti in atti la consulente tecnica nominata, con valutazione non contestata dai consulenti di parte nell'ambito del contraddittorio peritale, e nemmeno dopo, essendovi solo in sede di comparsa conclusionale un generico riferimento di parte attrice alla propria consulenza di parte ma nessuna critica alla consulenza tecnica di ufficio,sono stati valutati 30 giorni di inabilità parziale totale, 10 giorni di inabilità parziale al 75%, 20 giorni di inabilità parziale al 50%, 20 giorni di inabilità parziale al 25%. Il danno biologico permanente è valutato al 15%. Nella memoria di replica si sottolinea da parte dell'attore che per la quantificazione del danno deve far riferimento a quanto accertato attraverso la consulenza tecnica di ufficio, con rinuncia a qualsiasi altra pretesa economica non accertata nella fase istruttoria. Facendo uso delle tabelle di Milano,all'attore, con personalizzazione massima attesi i dieci anni che ha dovuto attendere per il compiuto risarcimento, spettano euro 64.119,50, già attualizzate;
detratto quanto percepito ante causam, euro 45.619,5; oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza, che ha determinato il danno già con i valori attuali e con la massima personalizzazione, al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo;
vanno anche computate le spese necessarie per l'assistenza ante causam, e le spese per ctu di parte, necessarie per ottenere il compiuto risarcimento, a fronte comunque di pretese che non avrebbero impedito all'assicurazione dal cercare subito un'equa soluzione anche transattiva.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di e condanna in solido , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
a pagare in solido all'attore, euro 45.619,5; oltre interessi, in misura legale, dalla Parte_3 data della pubblicazione della presente sentenza, che ha determinato il danno già con i valori attuali e con la massima personalizzazione, al saldo effettivo. Condanna altresì i convenuti alle pagina 3 di 4 spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 1985 per fase stragiudiziale e di mediazione;
e
5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate. Teramo, 29 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3404/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTONI MERY e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO N.15 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. CLEMENTONI MERY
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI OCCULTI MONICA e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO G. MANTHONE' N.7 65127 PESCARApresso il difensore avv. GALANTI OCCULTI MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI OCCULTI MONICA e Parte_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO G. MANTHONE' N.7 65127 PESCARApresso il difensore avv. GALANTI OCCULTI MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI OCCULTI MONICA e Parte_3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO G. MANTHONE' N.7 65127 PESCARApresso il difensore avv. GALANTI OCCULTI MONICA
CONVENUTO/I
(
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di confermare e dichiarare che la Parte_1 responsabilità del sinistro a lui occorso in data 20 agosto 2015 quando procedendo in bici lungo la bonifica del Tronto contrada San Giovanni comune di Colonnella è di , Parte_2 Cont automobilista, che lo travolse di mattina;
e condannare lui e l'assicurazione al risarcimento dei danni quantificati in oltre 142 Mila euro.l'assicurazione invoca concorso di colpa ed afferma di aver già risarcito con 18500 euro erogati. Condotta istruttoria con consulenza medico legale e prove pagina 1 di 4 orali,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come afferma Cassazione, 2025/6278, In tema di impugnazioni, é inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della costituita parte civile, volto ad ottenere, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico- dinamica dell'accaduto, che attiene al nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica.
Pertanto, la sede per verificare la eventuale sussistenza del concorso di colpa è la presente. Non vi sono stati testimoni oculari al fatto. La Cassazione, con sentenza 18738/21, ha ribadito che In tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo, nell'effettuare il sorpasso di velocipedi o ciclomotori, è tenuto a usare particolari cautele al fine di assicurare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto della probabilità di oscillazioni e deviazioni da parte del guidatore del veicolo a due ruote. Si tratta di Giurisprudenza pacifica. Esprime massima di identico tenore letterale, Sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 23079, in C.E.D. Cass., n. 270198. Nello stesso senso, Sez. IV, 19 marzo 2013, n. 26239, ivi, n. 255695, che afferma come in tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare cosiddetta “elastica” – che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti – è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. (Fattispecie in tema di disastro aviatorio colposo in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di appello, che aveva riconosciuto la responsabilità del primo pilota in relazione al rovinoso ammaraggio di un velivolo per improvviso spegnimento in volo dei motori propulsori, osservando che il predetto, ancorché avesse per tempo segnalato il guasto del misuratore di carburante, non potesse essere esonerato da colpe in presenza di una serie di omissioni – consistite nel non aver seguito le fasi del rifornimento di carburante, nel non aver operato una diminuzione di quota, nell'aver posizionato male le eliche durante l'ammaraggio e nell'aver avvertito tardivamente i passeggeri – senza le quali sarebbe stato possibile evitare il disastro e la conseguente morte di sedici persone a bordo dell'apparecchio). Adesiva, Sez. IV, 13 dicembre 2016, n. 9390, che specifica come in tema di colpa generica, l'individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata “ex post” ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in relazione al suicidio di una paziente ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale, aveva ritenuto la responsabilità per colpa generica del coordinatore e del responsabile della struttura, nonostante costoro avessero nell'immediatezza allertato gli operatori professionali presenti, intimando loro di controllare a vista la donna – che poco prima aveva manifestato intenti suicidi – per il tempo strettamente necessario a disporre il suo ricovero presso una struttura ospedaliera più attrezzata). Nel caso di specie anche parte convenuta fa presente che la strada era tutta rattoppata, con presenza di avvallamenti e forse di buche. Ciò imponeva particolare prudenza per l'automobilista, che doveva contare sulla sussistenza di eventuali impedimenti improvvisi per il pagina 2 di 4 ciclista, che gli imponessero di non tenere la propria stretta destra, previa perdita dell'equilibrio.
Pertanto non può ipotizzarsi alcun concreto concorso di colpa, considerando il caso concreto;
in centro urbano , come giustamente anche affermato dal Giudice di Pace, e sostanzialmente, quanto al fondo stradale, confermato dai testi escussi in questo contenitore processuale, il ciclista ha seguito la sua strada tenendo la destra per quanto gli era possibile;
e l'automobilista, che lo ha attinto con lo specchietto laterale provocando la caduta, non gli ha evidentemente concesso la giusta distanza di sicurezza laterale, tenendo conto non solo dei naturali sbandamenti che un velocipede ha durante la marcia, ma anche dalla sconnessione della strada che imponeva al ciclista di non tenere la propria stretta destra;
e pertanto è evidente che doveva l'automobilista effettuare la manovra di sorpasso in sicurezza, ed astenersi fino a quando la manovra non fosse stata possibile concedendo al ciclista la giusta distanza di sicurezza laterale. Ed infatti alcuna anomalia è stata verificata a carico del ciclista;
del resto ex ante doveva ben attendersi , abitante non Parte_2 lontano dal luogo del sinistro e quindi che conosceva lo stato dei luoghi, che a fronte di una strada rattoppata potesse il ciclista, per evitare di cadere, allargare leggermente a sinistra ( leggermente perché è stato attinto pacificamente solo dallo specchietto laterale, e non è certo finito sotto le ruote del veicolo condotto da ). A seguito del sinistro il ciclista ha riportato Parte_2 politrauma con fratture costali multiple a sinistra,frattura dello sterno e contusione polmonare destra. Ematoma gluteo sinistro per sanguinamento dell'arteria glutea superiore trattata con embolizzazione. Lesioni compatibili con l'evento sinistrorso patito dall'attore la cui esistenza è stata accertata con valenza di giudicato in questo processo dal giudice di Pace che ha irrevocabilmente condannato il convenuto per lesioni colpose. In base ai dati oggettivi clinici e Parte_2 dall'esame dei documenti in atti la consulente tecnica nominata, con valutazione non contestata dai consulenti di parte nell'ambito del contraddittorio peritale, e nemmeno dopo, essendovi solo in sede di comparsa conclusionale un generico riferimento di parte attrice alla propria consulenza di parte ma nessuna critica alla consulenza tecnica di ufficio,sono stati valutati 30 giorni di inabilità parziale totale, 10 giorni di inabilità parziale al 75%, 20 giorni di inabilità parziale al 50%, 20 giorni di inabilità parziale al 25%. Il danno biologico permanente è valutato al 15%. Nella memoria di replica si sottolinea da parte dell'attore che per la quantificazione del danno deve far riferimento a quanto accertato attraverso la consulenza tecnica di ufficio, con rinuncia a qualsiasi altra pretesa economica non accertata nella fase istruttoria. Facendo uso delle tabelle di Milano,all'attore, con personalizzazione massima attesi i dieci anni che ha dovuto attendere per il compiuto risarcimento, spettano euro 64.119,50, già attualizzate;
detratto quanto percepito ante causam, euro 45.619,5; oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza, che ha determinato il danno già con i valori attuali e con la massima personalizzazione, al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo;
vanno anche computate le spese necessarie per l'assistenza ante causam, e le spese per ctu di parte, necessarie per ottenere il compiuto risarcimento, a fronte comunque di pretese che non avrebbero impedito all'assicurazione dal cercare subito un'equa soluzione anche transattiva.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di e condanna in solido , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
a pagare in solido all'attore, euro 45.619,5; oltre interessi, in misura legale, dalla Parte_3 data della pubblicazione della presente sentenza, che ha determinato il danno già con i valori attuali e con la massima personalizzazione, al saldo effettivo. Condanna altresì i convenuti alle pagina 3 di 4 spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 1985 per fase stragiudiziale e di mediazione;
e
5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate. Teramo, 29 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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