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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 4341/2022 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata in OR, C.so Parte_1 C.F._1
Sebastopoli n. 156, presso lo studio dell'avv. Maria Lamberto
( ), che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in OR, Via CP C.F._2
Moretta n. 2, presso lo studio dell'avv. Gisella Cellerino
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2
e
(Cf. ), elettivamente domiciliato in OR, C.so Re Controparte_2 C.F._3
Umberto n. 21, presso lo studio dell'avv. Luigi De Vuono
( , che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Email_3
Federico Riganti ( per delega in atti;
Email_4
convenuti;
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Attrice: “- previa revoca dell'ordinanza 25/07/2023 con cui il GI ha respinto l'istanza di ammissione della prova per testi sui capitoli dedotti in memoria ex art. 183 comma IV n. 2 con il teste Tes_1
- previa conseguente ammissione della prova per testi sui capitoli dedotti in memoria ex art. 183 comma IV n. 2 con il teste Tes_1
NEL MERITO: dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. per le ragioni e causali di cui in narrativa, nei confronti dei NO , e l'atto CP Controparte_2
pubblico di compravendita 19/12/2016 (rep. 47650, racc. 8198), Rogito Notaio Per_1
, trascritto il 21/12/2016 e relativo a seguenti beni immobili siti in Comune di Rivoli e
[...] precisamente il fabbricato sito in Vicolo dei Fiori n. 1 edificato sull'annesso terreno di pertinenza distinto a Catasto Terreni al Foglio 42 numero 92 e comprendente: 1) unità immobiliare ad uso abitazione composta da: - Al piano terreno rialzato (1° f.t.): ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, ripostiglio, doppi servizi, balcone e terrazzi;
- Al piano sottotetto: tre vani e bagno;
- Al piano seminterrato: una cantina/tavernetta; 2) altra unità immobiliare ad uso abitazione composta da: al piano seminterrato: ingresso-soggiorno, due camere, serra ed accessori;
3) unità immobiliare ad uso autorimessa privata composta da un locale al piano seminterrato così censite a Catasto Fabbricati del Comune di Rivoli: = Foglio
42 – numero 92 -subalterno 1- Vicolo dei Fiori 1 – piano S1-T-1-Categoria A/7 – Classe 2 – vani 14 – superficie catastale mq.348 (escluse aree scoperte mq. 337) – Rendita euro
2.783,70 (l'unità immobiliare sopradescritta al punto 1); = Foglio 42 – numero 92 -subalterno
1- Vicolo dei Fiori 1 – piano S1-Categoria A/7 – Classe 1 – vani 4,5 – superficie catastale mq.
93 – Rendita euro 766,94 (l'unità immobiliare sopradescritta al numero 2); = Foglio 42 – numero 92 -subalterno 3- Vicolo dei Fiori 1 – piano S1-Categoria C/6 – Classe 3 – consistenza mq 30 – superficie catastale mq. 30 – Rendita euro 328,60 (l'unità immobiliare sopradescritta al numero 3); 4) area di stretta pertinenza del fabbricato di cui sopra individuata in Catasto Terreni del Comune di Rivoli come segue: Foglio 42 – numero 250 – bosco ceduo di ettari 00.00.74 – classe2 – R.D. euro 0,13 – R.A. euro 0,02; il tutto quanto sopra descritto formante un sol corpo alle coerenze: immobili distinti in Catasto Terreni di
Rivoli al Foglio 42 numeri 221-108-404-244-209.
Col favore delle spese, diritti, onorari, compensi, spese generali ed accessori di legge.”
Convenuta Barbara Ranno: “- DICHIARARE in via pregiudiziale l'improcedibilità / inammissibilità del Giudizio de quo, introdotto con Atto di Citazione per revocatoria del
2 24/02/2022 per i motivi in fatto e in diritto meglio argomentati nella Comparsa di Costituzione
e risposta datata 27/05/2022 e, di conseguenza,
- RESPINGERE nel merito tutte le domande ex adverso formulate con l'Atto di Citazione per revocatoria del 24/02/2022 per i motivi meglio esposti nella Comparsa di costituzione e risposta del 27/05/2022 Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario, CPA e IVA da liquidarsi sulla base di parametri di cui Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificati con DM 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva;
Convenuto “… In via preliminare e/o pregiudiziale Dichiarare prescritta Controparte_2
l'azione revocatoria avversaria per i motivi suesposti;
In via preliminare e/o pregiudiziale subordinata Dichiarare inammissibile la domanda avversaria per i motivi suesposti;
Nel merito Respingere la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi suesposti.
In via istruttoria Per il solo caso di bisogno, ammettere l'istanza di prova per testi formulata nella propria memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 del 2.3.2023 con i testi ivi indicati.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale.”
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 Cc dell'atto di compravendita ricevuto dal Notaio in data 19/12/2016 (rep. 47650, racc. Persona_1
8198) e trascritto in data 21/12/2016, con il quale e la sorella CP Parte_2
(comproprietarie) hanno alienato a un immobile sito in Rivoli, Vicolo dei Fiori n. Controparte_2
1 (cfr. 2 fasc. att.; doc. 13 fasc. conv. doc. 3 fasc. conv. . CP CP_2
Più precisamente, l'attrice -titolare di un credito nei confronti di (e di CP
, accertato dalla sentenza del Tribunale di OR - Sezione Lavoro n. Controparte_3
2306/2017 resa all'esito del procedimento Nrg 6212/2015 (cfr. doc. 1 fasc. att.)- ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del citato atto di compravendita immobiliare, sostenendo che, attraverso tale atto dispositivo, CP
si sarebbe spogliata del suo unico bene immobile (di cui era comproprietaria con la
[...]
3 sorella ), in favore di “era stato (precedentemente) Parte_2 Controparte_4 informato della pendenza del giudizio” Nrg 6212/2015 (cfr. cit. p. 2)-, con conseguente pregiudizio per le ragioni creditorie attoree.
I convenuti, costituendosi, hanno preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 Cc, essendo decorsi più di cinque anni tra la data di trascrizione dell'atto di compravendita oggetto della revocatoria (21/12/2016) e la ricezione dell'istanza di mediazione (avanzata da ) da parte di (5/01/2022) Parte_1 CP
e di (24/12/2021). Inoltre, nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, il Controparte_2
convenuto ha sostenuto che la domanda di mediazione (facoltativa) proposta Controparte_2 da non sarebbe comunque idonea ad interrompere la prescrizione di cui all'art. Parte_1
2903 Cc, tenuto conto delle “macroscopiche differenze esistenti tra la causa petendi ed il petitum della domanda di mediazione e la causa petendi ed il petitum della successiva domanda giudiziale, soprattutto con riferimento alla posizione del Dott. (cfr. mem. ex CP_2
art. 183 c. 6 n. 2 Cpc conv. p. 4). CP_2
Sempre in via preliminare, il convenuto ha poi eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'azione per carenza di interesse ad agire dell'attrice, non potendo chiedere Parte_1
l'inefficacia dell'intero atto di vendita del 19/12/2016, essendo (asserita CP debitrice) proprietaria solo di ½ dell'immobile alienato.
Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto dell'avversa pretesa, contestando la sussistenza della ragione di credito, della scientia damni, del consilium fraudis e della participatio fraudis del terzo acquirente.
La causa è stata assegnata alla scrivente Giudice in data 9/01/2023 (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024) e, ordinanza in data 8/01/2025, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, va affrontata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria sollevata dai convenuti.
2.1. In punto di diritto, va premesso che l'art. 2903 Cc stabilisce che “l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.
Per individuare il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2903 Cc deve farsi riferimento alla generale disciplina di cui all'art. 2935 Cc, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 per la revoca di un atto di
4 trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile (cfr. Cass. 4049/2023;Cass. 491/2022;
Cass. 5889/2016).
Poiché l'azione revocatoria ha per oggetto un diritto potestativo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è necessaria la domanda giudiziale, mentre non è rilevante una semplice diffida e/o costituzione in mora stragiudiziale, la cui idoneità interruttiva è circoscritta alle obbligazioni, alle quali corrisponde un diritto a una prestazione (cfr., in tema di revocatoria ordinaria, Cass. 379/2007; Cass. 402/1984).
Anche la domanda di mediazione (pur se facoltativa) è idonea ad interrompere la prescrizione di cui all'art. 2903 Cc, tenuto conto che il Dlgs 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione spiega effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello della domanda giudiziale.
In particolare, l'art. 5 c. 6 Dlgs 28/2010, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal Dlgs 149/2022 (quest'ultime in vigore dal 30/06/2023 e, dunque, non applicabili al caso di specie, tenuto conto che la mediazione di cui è causa è stata avviata prima), stabilisce che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
Alla luce di tale norma -che, a differenza del nuovo art. 8 c. 2 Dlgs 28/2010 (in vigore dal
30/06/2023) fa riferimento unicamente al “momento della comunicazione” della domanda di mediazione e non anche al momento in cui tale comunicazione “perviene a conoscenza delle parti”- occorre chiedersi se alla domanda di mediazione debbano applicarsi i principi valevoli per gli atti processuali -fra cui, in particolare, quello della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il suo destinatario (cfr. Cass. Su 24822/2015)- oppure le regole degli atti sostanziali e, in particolare, quella prevista dagli artt. 1334 e 1335 Cc, secondo cui l'atto spiega effetti nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.
Ritiene il Tribunale, conformemente a quanto statuito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 10502/2020, che alla domanda di mediazione esperita prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dlgs 149/2022 debba applicarsi il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il suo destinatario, trattandosi di un principio che la Suprema Corte di Cassazione ha esteso a tutti gli atti per i quali la legge riconosce ad una parte un potere di agire processuale (cioè quando il diritto non può essere fatto valere se non
5 con un atto processuale) e tenuto conto che la domanda di mediazione ha funzione e natura prodromica al processo (essendo volta a instaurare subito, già dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito) e, per legge, spiega effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello della domanda giudiziale.
Il fatto che con il Dlgs 149/2022 il legislatore abbia optato per una diversa soluzione, esplicitando che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale solo nel momento in cui la comunicazione della domanda di mediazione perviene a conoscenza delle parti, non esclude l'interpretazione suesposta rispetto al precedente testo normativo, tenuto conto dell'irretroattività della citata modifica legislativa.
2.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, deve ritenersi tempestivo l'esercizio dell'azione revocatoria, tenuto conto che la domanda di mediazione è stata consegnata all'Ufficio postale per la notifica in data 16/12/2021 (cfr. doc. 3 fasc. att.), quando ancora non era scaduto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 Cc, decorrente dal 21/12/2016. Non rileva, invece, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la data di ricezione dell'atto da parte dei destinatari-odierni convenuti.
Quanto alla difesa del convenuto secondo cui l'effetto interruttivo della Controparte_2 prescrizione previsto all'art. 5 c. 6 Dlgs 258/2010 andrebbe (comunque) escluso essendo la domanda di mediazione carente di causa petendi (non essendo state specificamente illustrate le ragioni della revocatoria nei suoi confronti), il Tribunale ritiene che debba essere disattesa, tenuto conto che la proposta di mediazione di cui è causa -conformemente al disposto di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs 28/2010- contiene l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa
(cfr. doc. 3 fasc. att.), le quali, seppur delineate genericamente, hanno posto gli odierni convenuti nella condizione di scegliere liberamente se tentare o meno un componimento bonario della presente controversia.
3. Va altresì rigettata l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire della attrice spiegata dal convenuto sussistendo un apprezzabile interesse ad agire Controparte_2
in revocatoria ex art. 100 Cpc in capo a nonostante la sua domanda debba Parte_1 essere ovviamente limitata alla quota degli immobili di cui era titolare l'asserita debitrice
( ) al momento della stipulazione dell'atto oggetto di revocatoria, come peraltro CP precisato dall'attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc.
4. Venendo al merito, i cui presupposti fondanti della revocatoria ex art. 2901 Cc sono:
6 - l'esistenza un credito (o comunque di una valida ragione di credito);
- l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (eventus damni);
- un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, ossia, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (scientia damni) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo;
se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore finalizzata ad arrecare pregiudizio al creditore (consilium fraudis) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo (dolo specifico, come recentemente chiarito dalle Su Cass.
1898/2025); la prova dell'atteggiamento psicologico può essere fornita mediante presunzioni
(cfr. Cass. 2748/2005).
4.1. Nel caso di specie, sussiste, in primo luogo, una valida ragione di credito in capo all'attrice.
Al riguardo va evidenziato, in via generale, come l'art. 2901 Cc abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. ex multis Cass. 28141/2023; Cass. 23208/2016).
Nel caso in esame, l'attrice ha allegato la sentenza del Tribunale di OR - Sezione
Lavoro n. 2306/2017 (cfr. doc. 1 fasc. att.), che ha condannato (e, in via CP solidale, a pagare a la somma di € 27.813,65 (oltre Controparte_3 Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali), nonché a rimborsarle le spese di lite e di Ctu.
Tale sentenza -rispetto alla quale non ha proposto appello con CP conseguente passaggio in giudicato (cfr. interpello di reso all'udienza del CP
30/06/2023)- prova per tabulas l'effettiva sussistenza di una valida ragione di credito in capo all'attrice.
4.2. Sussiste, altresì, il requisito oggettivo dell'eventus damni.
7 In ordine a tale requisito, va osservato che, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore con conseguente insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. 27986/2024; Cass. 1902/2015,
Cass. 1896/2012, Cass. 7767/2007).
Nel caso in esame, la rilevanza della modificazione del patrimonio della debitrice, per effetto dell'atto di compravendita del 19/12/2016, emerge dal fatto che:
- con tale atto dispositivo (di cui si chiede la revoca), si è spogliata degli CP
unici immobili di cui disponeva -come allegato e documentato da parte attrice (cfr. doc. 9 fasc. att.) e confermato dalla convenuta in sede di interpello (cfr. interpello di reso CP all'udienza del 30/06/2023)- per il prezzo complessivo di € 490.000,00, il che ha certamente comportato una variazione quanto meno qualitativa del patrimonio di , poiché CP
gli immobili sono usciti dal patrimonio della debitrice in cambio di una somma di denaro, quest'ultima, per sua natura, dotata di una minor "capacità" ed "affidabilità" di garanzia per la parte creditrice;
- non ha dimostrato di disporre di un patrimonio mobiliare tale da CP costituire un'idonea garanzia patrimoniale per l'attrice-creditrice; anzi, ha dato atto delle proprie difficoltà economiche.
Deve, dunque, affermarsi la sussistenza di un effettivo eventus damni.
4.3. Quanto al contestato profilo soggettivo, va premesso che il credito vantato dall'attrice ha ad oggetto differenze retributive dovute a per l'attività lavorativa Parte_1
dalla stessa svolta dal 2004 al 2014 (come si evince dal contenuto della sentenza del
Tribunale di OR - Sezione Lavoro n. 2306/2017 del 7/12/2017 - cfr. doc. 1 fasc. att.); dunque, l'insorgenza del credito è anteriore rispetto all'atto di compravendita di cui si chiede la revoca (del 19/12/2016) ed è altresì anteriore rispetto all'avvio del giudizio dinanzi alla
Sezione Lavoro del Tribunale di OR (procedimento Nrg 6212/2015, avviato con ricorso di luglio 2015 – cfr. doc. 6 fasc. att.), nonostante la sentenza sia pervenuta dopo (7/12/2017).
8 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che non possa ritenersi raggiunta la prova dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della revocatoria ex art. 2901 Cc, tenuto conto che, se è vero che sussistono elementi presuntivi della scientia damni di (cioè CP della consapevolezza di costei del pregiudizio patrimoniale recato dall'atto di compravendita del 19/12/2016, atteso che -come suesposto- con tale atto dispositivo la debitrice si è spogliata del proprio patrimonio immobiliare, nonostante fosse a conoscenza delle pretese economiche di avanzate in via giudiziale a luglio 2015), lo stesso non può Parte_1
affermarsi con riferimento alla posizione di In particolare: Controparte_2
- è rimasta sfornita di prova la circostanza, allegata da parte attrice, secondo cui sarebbe “stato debitamente informato” della preesistenza del credito vantato Controparte_2 dall'attrice nei confronti di (cfr. cit. p. 6); al riguardo, parte attrice ha articolato CP un capo di prova nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc (capo 4 “Vero che il Signor
[...]
marito della Signora in epoca anteriore e prossima al 03/11/2016, Tes_1 Parte_1
comunicava al Signor che la di lui moglie era creditrice nei confronti della Controparte_2
Signora di somme di denaro per differenze retributive in base ad un CP rapporto di lavoro subordinato, in parte “in nero” e che era pendente un giudizio avanti il
Tribunale di OR – Sezione Lavoro”), tuttavia la prova testimoniale non ha potuto essere ammessa, mancando qualsivoglia “indicazione specifica delle persone da interrogare” in violazione dell'art. 244 Cpc;
come precisato dalla Suprema Corte, infatti, le preclusioni istruttorie riguardano, non solo la formulazione dei capitoli di prova, ma anche l'indicazione dei testimoni (cfr. Cass. 11790/2016; Cass. 5082/2007), i quali, nel caso di specie, sono stati indicati solo all'udienza del 30/06/2023 (ove l'attrice ha chiesto di sentire ), Persona_2 ovvero dopo la scadenza dei termini perentorio di cui all'art. 183 c. 6 Cpc;
- è rimasta altresì sfornita di prova la circostanza, allegata da parte attrice, secondo cui il compendio immobiliare sarebbe stato venduto a un prezzo “eccessivamente basso” (cfr. cit.
p. 6), tenuto conto che, se è vero che, inizialmente (nel 2014), il compendio immobiliare di cui
è causa era stato proposto in vendita all'agenzia immobiliare (Vema Immobiliare di Vecco
Mauro) indicando il prezzo di € 1.180.000,00 (cfr. doc. 3 fasc. conv. , è pur vero che il CP
successivo incarico di mediazione (conferito alla , affiliato alla Tecnorete Controparte_5 nell'aprile 2016) riporta il prezzo di € 590.000,00 (cfr. doc. 11 fasc. conv. , così come CP
pubblicizzato a maggio 2016 (cfr. doc. 1 fasc. conv. , ed è altresì vero che il prezzo CP_2 finale pattuito (€ 490.000,00) è in linea con le quotazioni OMI del Semestre di riferimento
9 della vendita prodotte dal convenuto (cfr. doc. 14 fasc. conv. , tenuto Controparte_2 CP_2 conto degli interventi manutentivi commissionati da quest'ultimo (cfr. doc.
8-13 fasc. conv.
, che dimostrano lo stato non ottimale dell'immobile compravenduto;
CP_2
- né vi è prova della sussistenza di qualsivoglia preesistente rapporto (parentale, di amicizia o anche di sola mera conoscenza) tra e i quali hanno CP Controparte_2 affermato di essere stati messi in contatto per il tramite dell'agenzia immobiliare (cfr. interpello reso dai convenuti all'udienza del 30/06/2023), circostanza che non ha trovato smentita nel corso del processo.
4.4. Non sussistendo il presupposto soggettivo di cui all'art. 2901 Cc, la domanda attorea deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 modificato dal Dm 37/2018 (rispetto allo scaglione fino da € 26.000,01 a 52.000,00, stante l'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria oggetto di causa è diretta - cfr. Cass. 10089/2014), diminuiti del 50% rispetto alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
In particolare, l'attrice deve essere condannata a rimborsare a ciascun convenuto la somma di € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta la domanda ex art. 2901 Cc proposta da contro e Parte_1 CP
Controparte_2
condanna a rimborsare a e a le spese di Parte_1 CP Controparte_2 lite che liquida in € 6.713,00 -oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge- per ciascuna parte convenuta.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione della tirocinante ex art. 37 Dlgs 98/2011 dr.ssa Beatrice Ferraris
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 4341/2022 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata in OR, C.so Parte_1 C.F._1
Sebastopoli n. 156, presso lo studio dell'avv. Maria Lamberto
( ), che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in OR, Via CP C.F._2
Moretta n. 2, presso lo studio dell'avv. Gisella Cellerino
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2
e
(Cf. ), elettivamente domiciliato in OR, C.so Re Controparte_2 C.F._3
Umberto n. 21, presso lo studio dell'avv. Luigi De Vuono
( , che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Email_3
Federico Riganti ( per delega in atti;
Email_4
convenuti;
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Attrice: “- previa revoca dell'ordinanza 25/07/2023 con cui il GI ha respinto l'istanza di ammissione della prova per testi sui capitoli dedotti in memoria ex art. 183 comma IV n. 2 con il teste Tes_1
- previa conseguente ammissione della prova per testi sui capitoli dedotti in memoria ex art. 183 comma IV n. 2 con il teste Tes_1
NEL MERITO: dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. per le ragioni e causali di cui in narrativa, nei confronti dei NO , e l'atto CP Controparte_2
pubblico di compravendita 19/12/2016 (rep. 47650, racc. 8198), Rogito Notaio Per_1
, trascritto il 21/12/2016 e relativo a seguenti beni immobili siti in Comune di Rivoli e
[...] precisamente il fabbricato sito in Vicolo dei Fiori n. 1 edificato sull'annesso terreno di pertinenza distinto a Catasto Terreni al Foglio 42 numero 92 e comprendente: 1) unità immobiliare ad uso abitazione composta da: - Al piano terreno rialzato (1° f.t.): ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, ripostiglio, doppi servizi, balcone e terrazzi;
- Al piano sottotetto: tre vani e bagno;
- Al piano seminterrato: una cantina/tavernetta; 2) altra unità immobiliare ad uso abitazione composta da: al piano seminterrato: ingresso-soggiorno, due camere, serra ed accessori;
3) unità immobiliare ad uso autorimessa privata composta da un locale al piano seminterrato così censite a Catasto Fabbricati del Comune di Rivoli: = Foglio
42 – numero 92 -subalterno 1- Vicolo dei Fiori 1 – piano S1-T-1-Categoria A/7 – Classe 2 – vani 14 – superficie catastale mq.348 (escluse aree scoperte mq. 337) – Rendita euro
2.783,70 (l'unità immobiliare sopradescritta al punto 1); = Foglio 42 – numero 92 -subalterno
1- Vicolo dei Fiori 1 – piano S1-Categoria A/7 – Classe 1 – vani 4,5 – superficie catastale mq.
93 – Rendita euro 766,94 (l'unità immobiliare sopradescritta al numero 2); = Foglio 42 – numero 92 -subalterno 3- Vicolo dei Fiori 1 – piano S1-Categoria C/6 – Classe 3 – consistenza mq 30 – superficie catastale mq. 30 – Rendita euro 328,60 (l'unità immobiliare sopradescritta al numero 3); 4) area di stretta pertinenza del fabbricato di cui sopra individuata in Catasto Terreni del Comune di Rivoli come segue: Foglio 42 – numero 250 – bosco ceduo di ettari 00.00.74 – classe2 – R.D. euro 0,13 – R.A. euro 0,02; il tutto quanto sopra descritto formante un sol corpo alle coerenze: immobili distinti in Catasto Terreni di
Rivoli al Foglio 42 numeri 221-108-404-244-209.
Col favore delle spese, diritti, onorari, compensi, spese generali ed accessori di legge.”
Convenuta Barbara Ranno: “- DICHIARARE in via pregiudiziale l'improcedibilità / inammissibilità del Giudizio de quo, introdotto con Atto di Citazione per revocatoria del
2 24/02/2022 per i motivi in fatto e in diritto meglio argomentati nella Comparsa di Costituzione
e risposta datata 27/05/2022 e, di conseguenza,
- RESPINGERE nel merito tutte le domande ex adverso formulate con l'Atto di Citazione per revocatoria del 24/02/2022 per i motivi meglio esposti nella Comparsa di costituzione e risposta del 27/05/2022 Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario, CPA e IVA da liquidarsi sulla base di parametri di cui Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificati con DM 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva;
Convenuto “… In via preliminare e/o pregiudiziale Dichiarare prescritta Controparte_2
l'azione revocatoria avversaria per i motivi suesposti;
In via preliminare e/o pregiudiziale subordinata Dichiarare inammissibile la domanda avversaria per i motivi suesposti;
Nel merito Respingere la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi suesposti.
In via istruttoria Per il solo caso di bisogno, ammettere l'istanza di prova per testi formulata nella propria memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 del 2.3.2023 con i testi ivi indicati.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale.”
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 Cc dell'atto di compravendita ricevuto dal Notaio in data 19/12/2016 (rep. 47650, racc. Persona_1
8198) e trascritto in data 21/12/2016, con il quale e la sorella CP Parte_2
(comproprietarie) hanno alienato a un immobile sito in Rivoli, Vicolo dei Fiori n. Controparte_2
1 (cfr. 2 fasc. att.; doc. 13 fasc. conv. doc. 3 fasc. conv. . CP CP_2
Più precisamente, l'attrice -titolare di un credito nei confronti di (e di CP
, accertato dalla sentenza del Tribunale di OR - Sezione Lavoro n. Controparte_3
2306/2017 resa all'esito del procedimento Nrg 6212/2015 (cfr. doc. 1 fasc. att.)- ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del citato atto di compravendita immobiliare, sostenendo che, attraverso tale atto dispositivo, CP
si sarebbe spogliata del suo unico bene immobile (di cui era comproprietaria con la
[...]
3 sorella ), in favore di “era stato (precedentemente) Parte_2 Controparte_4 informato della pendenza del giudizio” Nrg 6212/2015 (cfr. cit. p. 2)-, con conseguente pregiudizio per le ragioni creditorie attoree.
I convenuti, costituendosi, hanno preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 Cc, essendo decorsi più di cinque anni tra la data di trascrizione dell'atto di compravendita oggetto della revocatoria (21/12/2016) e la ricezione dell'istanza di mediazione (avanzata da ) da parte di (5/01/2022) Parte_1 CP
e di (24/12/2021). Inoltre, nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, il Controparte_2
convenuto ha sostenuto che la domanda di mediazione (facoltativa) proposta Controparte_2 da non sarebbe comunque idonea ad interrompere la prescrizione di cui all'art. Parte_1
2903 Cc, tenuto conto delle “macroscopiche differenze esistenti tra la causa petendi ed il petitum della domanda di mediazione e la causa petendi ed il petitum della successiva domanda giudiziale, soprattutto con riferimento alla posizione del Dott. (cfr. mem. ex CP_2
art. 183 c. 6 n. 2 Cpc conv. p. 4). CP_2
Sempre in via preliminare, il convenuto ha poi eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'azione per carenza di interesse ad agire dell'attrice, non potendo chiedere Parte_1
l'inefficacia dell'intero atto di vendita del 19/12/2016, essendo (asserita CP debitrice) proprietaria solo di ½ dell'immobile alienato.
Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto dell'avversa pretesa, contestando la sussistenza della ragione di credito, della scientia damni, del consilium fraudis e della participatio fraudis del terzo acquirente.
La causa è stata assegnata alla scrivente Giudice in data 9/01/2023 (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024) e, ordinanza in data 8/01/2025, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, va affrontata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria sollevata dai convenuti.
2.1. In punto di diritto, va premesso che l'art. 2903 Cc stabilisce che “l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.
Per individuare il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2903 Cc deve farsi riferimento alla generale disciplina di cui all'art. 2935 Cc, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 per la revoca di un atto di
4 trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile (cfr. Cass. 4049/2023;Cass. 491/2022;
Cass. 5889/2016).
Poiché l'azione revocatoria ha per oggetto un diritto potestativo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è necessaria la domanda giudiziale, mentre non è rilevante una semplice diffida e/o costituzione in mora stragiudiziale, la cui idoneità interruttiva è circoscritta alle obbligazioni, alle quali corrisponde un diritto a una prestazione (cfr., in tema di revocatoria ordinaria, Cass. 379/2007; Cass. 402/1984).
Anche la domanda di mediazione (pur se facoltativa) è idonea ad interrompere la prescrizione di cui all'art. 2903 Cc, tenuto conto che il Dlgs 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione spiega effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello della domanda giudiziale.
In particolare, l'art. 5 c. 6 Dlgs 28/2010, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal Dlgs 149/2022 (quest'ultime in vigore dal 30/06/2023 e, dunque, non applicabili al caso di specie, tenuto conto che la mediazione di cui è causa è stata avviata prima), stabilisce che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
Alla luce di tale norma -che, a differenza del nuovo art. 8 c. 2 Dlgs 28/2010 (in vigore dal
30/06/2023) fa riferimento unicamente al “momento della comunicazione” della domanda di mediazione e non anche al momento in cui tale comunicazione “perviene a conoscenza delle parti”- occorre chiedersi se alla domanda di mediazione debbano applicarsi i principi valevoli per gli atti processuali -fra cui, in particolare, quello della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il suo destinatario (cfr. Cass. Su 24822/2015)- oppure le regole degli atti sostanziali e, in particolare, quella prevista dagli artt. 1334 e 1335 Cc, secondo cui l'atto spiega effetti nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.
Ritiene il Tribunale, conformemente a quanto statuito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 10502/2020, che alla domanda di mediazione esperita prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dlgs 149/2022 debba applicarsi il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il suo destinatario, trattandosi di un principio che la Suprema Corte di Cassazione ha esteso a tutti gli atti per i quali la legge riconosce ad una parte un potere di agire processuale (cioè quando il diritto non può essere fatto valere se non
5 con un atto processuale) e tenuto conto che la domanda di mediazione ha funzione e natura prodromica al processo (essendo volta a instaurare subito, già dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito) e, per legge, spiega effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello della domanda giudiziale.
Il fatto che con il Dlgs 149/2022 il legislatore abbia optato per una diversa soluzione, esplicitando che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale solo nel momento in cui la comunicazione della domanda di mediazione perviene a conoscenza delle parti, non esclude l'interpretazione suesposta rispetto al precedente testo normativo, tenuto conto dell'irretroattività della citata modifica legislativa.
2.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, deve ritenersi tempestivo l'esercizio dell'azione revocatoria, tenuto conto che la domanda di mediazione è stata consegnata all'Ufficio postale per la notifica in data 16/12/2021 (cfr. doc. 3 fasc. att.), quando ancora non era scaduto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 Cc, decorrente dal 21/12/2016. Non rileva, invece, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la data di ricezione dell'atto da parte dei destinatari-odierni convenuti.
Quanto alla difesa del convenuto secondo cui l'effetto interruttivo della Controparte_2 prescrizione previsto all'art. 5 c. 6 Dlgs 258/2010 andrebbe (comunque) escluso essendo la domanda di mediazione carente di causa petendi (non essendo state specificamente illustrate le ragioni della revocatoria nei suoi confronti), il Tribunale ritiene che debba essere disattesa, tenuto conto che la proposta di mediazione di cui è causa -conformemente al disposto di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs 28/2010- contiene l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa
(cfr. doc. 3 fasc. att.), le quali, seppur delineate genericamente, hanno posto gli odierni convenuti nella condizione di scegliere liberamente se tentare o meno un componimento bonario della presente controversia.
3. Va altresì rigettata l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire della attrice spiegata dal convenuto sussistendo un apprezzabile interesse ad agire Controparte_2
in revocatoria ex art. 100 Cpc in capo a nonostante la sua domanda debba Parte_1 essere ovviamente limitata alla quota degli immobili di cui era titolare l'asserita debitrice
( ) al momento della stipulazione dell'atto oggetto di revocatoria, come peraltro CP precisato dall'attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc.
4. Venendo al merito, i cui presupposti fondanti della revocatoria ex art. 2901 Cc sono:
6 - l'esistenza un credito (o comunque di una valida ragione di credito);
- l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (eventus damni);
- un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, ossia, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (scientia damni) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo;
se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore finalizzata ad arrecare pregiudizio al creditore (consilium fraudis) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo (dolo specifico, come recentemente chiarito dalle Su Cass.
1898/2025); la prova dell'atteggiamento psicologico può essere fornita mediante presunzioni
(cfr. Cass. 2748/2005).
4.1. Nel caso di specie, sussiste, in primo luogo, una valida ragione di credito in capo all'attrice.
Al riguardo va evidenziato, in via generale, come l'art. 2901 Cc abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. ex multis Cass. 28141/2023; Cass. 23208/2016).
Nel caso in esame, l'attrice ha allegato la sentenza del Tribunale di OR - Sezione
Lavoro n. 2306/2017 (cfr. doc. 1 fasc. att.), che ha condannato (e, in via CP solidale, a pagare a la somma di € 27.813,65 (oltre Controparte_3 Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali), nonché a rimborsarle le spese di lite e di Ctu.
Tale sentenza -rispetto alla quale non ha proposto appello con CP conseguente passaggio in giudicato (cfr. interpello di reso all'udienza del CP
30/06/2023)- prova per tabulas l'effettiva sussistenza di una valida ragione di credito in capo all'attrice.
4.2. Sussiste, altresì, il requisito oggettivo dell'eventus damni.
7 In ordine a tale requisito, va osservato che, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore con conseguente insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. 27986/2024; Cass. 1902/2015,
Cass. 1896/2012, Cass. 7767/2007).
Nel caso in esame, la rilevanza della modificazione del patrimonio della debitrice, per effetto dell'atto di compravendita del 19/12/2016, emerge dal fatto che:
- con tale atto dispositivo (di cui si chiede la revoca), si è spogliata degli CP
unici immobili di cui disponeva -come allegato e documentato da parte attrice (cfr. doc. 9 fasc. att.) e confermato dalla convenuta in sede di interpello (cfr. interpello di reso CP all'udienza del 30/06/2023)- per il prezzo complessivo di € 490.000,00, il che ha certamente comportato una variazione quanto meno qualitativa del patrimonio di , poiché CP
gli immobili sono usciti dal patrimonio della debitrice in cambio di una somma di denaro, quest'ultima, per sua natura, dotata di una minor "capacità" ed "affidabilità" di garanzia per la parte creditrice;
- non ha dimostrato di disporre di un patrimonio mobiliare tale da CP costituire un'idonea garanzia patrimoniale per l'attrice-creditrice; anzi, ha dato atto delle proprie difficoltà economiche.
Deve, dunque, affermarsi la sussistenza di un effettivo eventus damni.
4.3. Quanto al contestato profilo soggettivo, va premesso che il credito vantato dall'attrice ha ad oggetto differenze retributive dovute a per l'attività lavorativa Parte_1
dalla stessa svolta dal 2004 al 2014 (come si evince dal contenuto della sentenza del
Tribunale di OR - Sezione Lavoro n. 2306/2017 del 7/12/2017 - cfr. doc. 1 fasc. att.); dunque, l'insorgenza del credito è anteriore rispetto all'atto di compravendita di cui si chiede la revoca (del 19/12/2016) ed è altresì anteriore rispetto all'avvio del giudizio dinanzi alla
Sezione Lavoro del Tribunale di OR (procedimento Nrg 6212/2015, avviato con ricorso di luglio 2015 – cfr. doc. 6 fasc. att.), nonostante la sentenza sia pervenuta dopo (7/12/2017).
8 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che non possa ritenersi raggiunta la prova dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della revocatoria ex art. 2901 Cc, tenuto conto che, se è vero che sussistono elementi presuntivi della scientia damni di (cioè CP della consapevolezza di costei del pregiudizio patrimoniale recato dall'atto di compravendita del 19/12/2016, atteso che -come suesposto- con tale atto dispositivo la debitrice si è spogliata del proprio patrimonio immobiliare, nonostante fosse a conoscenza delle pretese economiche di avanzate in via giudiziale a luglio 2015), lo stesso non può Parte_1
affermarsi con riferimento alla posizione di In particolare: Controparte_2
- è rimasta sfornita di prova la circostanza, allegata da parte attrice, secondo cui sarebbe “stato debitamente informato” della preesistenza del credito vantato Controparte_2 dall'attrice nei confronti di (cfr. cit. p. 6); al riguardo, parte attrice ha articolato CP un capo di prova nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc (capo 4 “Vero che il Signor
[...]
marito della Signora in epoca anteriore e prossima al 03/11/2016, Tes_1 Parte_1
comunicava al Signor che la di lui moglie era creditrice nei confronti della Controparte_2
Signora di somme di denaro per differenze retributive in base ad un CP rapporto di lavoro subordinato, in parte “in nero” e che era pendente un giudizio avanti il
Tribunale di OR – Sezione Lavoro”), tuttavia la prova testimoniale non ha potuto essere ammessa, mancando qualsivoglia “indicazione specifica delle persone da interrogare” in violazione dell'art. 244 Cpc;
come precisato dalla Suprema Corte, infatti, le preclusioni istruttorie riguardano, non solo la formulazione dei capitoli di prova, ma anche l'indicazione dei testimoni (cfr. Cass. 11790/2016; Cass. 5082/2007), i quali, nel caso di specie, sono stati indicati solo all'udienza del 30/06/2023 (ove l'attrice ha chiesto di sentire ), Persona_2 ovvero dopo la scadenza dei termini perentorio di cui all'art. 183 c. 6 Cpc;
- è rimasta altresì sfornita di prova la circostanza, allegata da parte attrice, secondo cui il compendio immobiliare sarebbe stato venduto a un prezzo “eccessivamente basso” (cfr. cit.
p. 6), tenuto conto che, se è vero che, inizialmente (nel 2014), il compendio immobiliare di cui
è causa era stato proposto in vendita all'agenzia immobiliare (Vema Immobiliare di Vecco
Mauro) indicando il prezzo di € 1.180.000,00 (cfr. doc. 3 fasc. conv. , è pur vero che il CP
successivo incarico di mediazione (conferito alla , affiliato alla Tecnorete Controparte_5 nell'aprile 2016) riporta il prezzo di € 590.000,00 (cfr. doc. 11 fasc. conv. , così come CP
pubblicizzato a maggio 2016 (cfr. doc. 1 fasc. conv. , ed è altresì vero che il prezzo CP_2 finale pattuito (€ 490.000,00) è in linea con le quotazioni OMI del Semestre di riferimento
9 della vendita prodotte dal convenuto (cfr. doc. 14 fasc. conv. , tenuto Controparte_2 CP_2 conto degli interventi manutentivi commissionati da quest'ultimo (cfr. doc.
8-13 fasc. conv.
, che dimostrano lo stato non ottimale dell'immobile compravenduto;
CP_2
- né vi è prova della sussistenza di qualsivoglia preesistente rapporto (parentale, di amicizia o anche di sola mera conoscenza) tra e i quali hanno CP Controparte_2 affermato di essere stati messi in contatto per il tramite dell'agenzia immobiliare (cfr. interpello reso dai convenuti all'udienza del 30/06/2023), circostanza che non ha trovato smentita nel corso del processo.
4.4. Non sussistendo il presupposto soggettivo di cui all'art. 2901 Cc, la domanda attorea deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 modificato dal Dm 37/2018 (rispetto allo scaglione fino da € 26.000,01 a 52.000,00, stante l'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria oggetto di causa è diretta - cfr. Cass. 10089/2014), diminuiti del 50% rispetto alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
In particolare, l'attrice deve essere condannata a rimborsare a ciascun convenuto la somma di € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta la domanda ex art. 2901 Cc proposta da contro e Parte_1 CP
Controparte_2
condanna a rimborsare a e a le spese di Parte_1 CP Controparte_2 lite che liquida in € 6.713,00 -oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge- per ciascuna parte convenuta.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione della tirocinante ex art. 37 Dlgs 98/2011 dr.ssa Beatrice Ferraris
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