Ordinanza cautelare 8 marzo 2018
Sentenza 25 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 25/10/2023, n. 15785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15785 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 15785/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12934/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12934 del 2017, proposto da
IA AN, MA IA IS, NI BO, OA UF, IN AM, LU ER, IA MA, MI GE, EN MA AU, ER EA, CE LE, GI LI, IA TR, RT MA, LA NA, AN ET, US MA PA, IO TE, UR TI, ON RA, OV TT, NA TA, VA IO OA LL NE, GI VI e IA RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 88;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di G. D'Annunzio Chieti-Pescara, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano La Statale, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Siena E Università degli Studi dell'Insubria Varese, non costituiti in giudizio;
Asl Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
nei confronti
EL IA ET, GIni AV, CI RA IA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione degli odierni ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2017/2018, presso le Università indicate in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e dell’ASL Roma 6;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. CE Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 5 settembre 2017, gli istanti hanno partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di iscriversi ai suddetti corsi presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 28 giugno 2017, n. 477 ed allegati, nonché dal relativo bando dell’Università.
A sostegno della propria domanda hanno articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
1- “Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione ai corsi di laurea in ed odontoiatria, a.a. 2017/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione falsa applicazione dell’art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità contraddittorietà”: la legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale venga effettuata con decreto del M.I.U.R., sentiti gli altri Ministri interessati, in via principale, “sulla base” della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e “tenendo anche conto” del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. Il parametro del fabbisogno costituirebbe “un mero indice di riferimento non il criterio fondamentale su cui decretare il numero dei posti”. Conseguentemente sarebbe illegittima la determinazione del numero dei posti del contingente per l’anno accademico 2017/2018 in quanto sarebbe stata “formulata un’offerta formativa inferiore alle capacità effettive delle Università, così come deliberata dai rispettivi organi accademici”;
2- “Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 264/1999 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità”: la tipologia delle domande somministrate violerebbe la legge n. 264/1999 che prevede all’art. 4 che “L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”. In particolare, 20 domande sarebbero da inquadrare nel “ragionamento logico”, categoria non prevista dal Legislatore;
3- “Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 264/1999; – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017, n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità”: il criterio di individuazione della risposta corretta sarebbe illegittimo ed irragionevole, in quanto le domande, per come formulate, avrebbero potuto potenzialmente avere più risposte esatte. In particolare, i quesiti nn. 5, 23, 24, 29, 39, 47 avrebbero avuto una risposta errata e/o, comunque, dubbia, o più di una risposta corretta;
4- “Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 264/1999; – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017, n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità”: le prove avrebbero dovuto essere predisposte dal MIUR, mentre sarebbe stata incaricato il NE che avrebbe effettuato una gara andata deserta;
5- “Illegittimità della selezione in relazione alla somministrazione di quesiti non inediti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione –Violazione falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017, n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio – Contraddittorietà – Illogicità”: sarebbero state somministrate delle domande non inedite;
6- “Violazione dell’anonimato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017, n. 477 e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio”: risulterebbe viziato il principio dell’anonimato delle prove da correggere. Il vulnus del sistema sarebbe nei codici alfanumerici accessibili alla Commissione d’aula una volta apposti;
7- “Violazione del principio della certezza della paternità della prova. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017, n. 477 e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio”: risulterebbe violato anche il principio di paternità della singola prova rispetto a ciascun candidato;
8- “Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017, n. 477 e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio”: si sarebbero verificate, in diversi Atenei, “gravissime situazioni di irregolarità che avrebbero comportato la violazione della segretezza dei quiz”;
9- “Mancata copertura dei posti disponibili per il contingente /2018. Violazione falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento”: gli Atenei non avrebbero coperto tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale n. 477/2017.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ha provveduto a versare in atti una relazione sui fatti per cui è causa eccependo la inammissibilità del ricorso cumulativo e la infondatezza dello stesso.
Con ordinanza n. 1338 del 7.3.2018 è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari, con la seguente articolata motivazione: “ Visti i diversi precedenti della Sezione, pronunciatasi in relazione alle prove di ammissione ai corsi universitari di medicina e chirurgia svoltesi nell’anno 2016 (cfr. TAR Lazio, sez. III, sentenze nn. 10129/2017; 10130/2017; 10925/2017; 10950/2017; 11312/2017; 11314/2017), ove si affrontano questioni analoghe a quelle oggi sottoposte al vaglio del Collegio;
Ritenuto di non disattendere i principi affermati nelle predette pronunce e, quindi, di non considerare muniti di adeguato “fumus boni juris” i motivi proposti da parte ricorrente;
Ritenuto che l’ammissione con riserva domandata - da effettuare normalmente in soprannumero nella fase cautelare, mancando i tempi tecnici per l'integrazione del contraddittorio - non possa avere luogo senza considerare gli effetti finali del giudizio di legittimità, ove implicanti, in sede di merito, integrale rifacimento della graduatoria, o annullamento dell'intera procedura, nel primo caso imponendo rigorosa valutazione della cosiddetta prova di resistenza e, nel secondo, rendendo addirittura contraddittoria la richiesta iscrizione nella graduatoria stessa;
Ritenuto che non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, non essendo stato fornito alcun principio di prova, circa l'esito della riformulazione della graduatoria con le modalità richieste e non potendo dette modalità essere dettate dal Giudice amministrativo, per quanto riguarda l'opportunità di una scelta, di cui non risultino incontrovertibile erroneità in punto di fatto, o irragionevolezza (Cass. civ. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23395; Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4958);
Ritenuto che, allo stato - non essendosi ancora cristallizzata la situazione della graduatoria nazionale né quella relativa ai posti riservati, in ogni singolo Ateneo, agli studenti extracomunitari residenti all’estero - non possa neanche disporsi in via cautelare lo scorrimento della graduatoria nazionale su questi ultimi posti ove risultati vacanti o non optati (fermo restando il principio della necessità di assegnare, nel rispetto dei punteggi conseguiti, i posti stessi “…giacché anche questi posti esprimono la capacità dell’Ateneo di sostenerne l’iscrizione ai fini dell’organizzazione didattica e la riserva, che li garantisce serve, soltanto finché vi siano candidati a loro interessati, dopo di che essi non sono più opponibili, se tuttora disponibili, alle altre categorie” come affermato da Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 2416 del 9.6.2017; vedi altresì TAR Lazio, sez. III, sentenze n. 11312/2017 e n. 11314/2017);
Considerato che, peraltro, i vizi dedotti concernono la procedura nel suo complesso e che appare contraddittorio pretendere l’ammissione con riserva alla graduatoria nazionale e ai corsi di laurea in oggetto nel momento in cui si contesta la stessa legittimità delle prove selettive nel loro complesso, con censure che, ove accolte, determinerebbero il travolgimento dell’intera procedura selettiva ”.
L’ordinanza è stata confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2389 del 29 maggio 2018.
Alla udienza del 20 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
1. Preliminarmente, occorre dare atto della rinuncia al ricorso da parte di AN IA, IS MA IA, UF OA, AM IN, MA IA, AU EN MA, TR IA, MA RT, ET AN, TI UR, VI GI e RA IA (cfr. nota depositata da parte ricorrente l’11.10.2023).
2. Sempre in via preliminare si osserva che dopo la richiamata ordinanza cautelare non è stata depositata alcuna comunicazione sulle posizioni dei restanti candidati ricorrenti.
L’unico elemento di novità è costituito dalle rinunce di alcuni ricorrenti sopra menzionate; pertanto è possibile passare all’esame del merito della controversia.
3. Precisato quanto sopra, osserva preliminarmente il Collegio che il giudizio in esame si inserisce in un ampio e ricorrente contenzioso, che segue annualmente le prove di selezione per l’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, con censure più volte reiterate e già oggetto di plurime decisioni della Sezione.
Il Collegio ritiene quindi di poter far ricorso ad una motivazione espressa facendo riferimento ai precedenti pronunciamenti della Sezione riferiti, in particolare, ad ipotesi di gravame proposto – come nel caso di specie – in forma collettiva (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, sentenze 18 ottobre 2021, n. 10678 e 11 novembre 2020, n. 11361).
Più in dettaglio, dagli atti di causa emerge che il proposto ricorso riunisce un numero elevato di soggetti (circa 26 candidati) con punteggi assai disparati – compresi tra un massimo di 39,9 punti e un minimo di 35 punti – e conseguenti posizioni del tutto diversificate in graduatoria.
Inoltre, le censure articolate in ricorso non mostrano carattere omogeneo in quanto alcune mirano all’annullamento dell’intera procedura, mentre altre tendono all’annullamento parziale degli atti gravati – per quanto di interesse – al fine e di ottenere l’immatricolazione al corso di laurea in questione.
Gli elementi evidenziati, in particolare, costituiscono indici del fatto che tra i soggetti ricorrenti sussiste una situazione di potenziale conflittualità.
Tale situazione emerge altresì dalle conclusioni rassegnate in ricorso ove, peraltro, è rinvenibile una palese contraddittorietà delle conclusioni medesime rispetto alle censure formulate.
Infatti, a fronte delle proposte censure aventi portata caducatoria stante l’idoneità al travolgimento dell’intera procedura, viene formulata in conclusione la domanda di ammissione dei ricorrenti medesimi al corso di laurea di interesse presso gli Atenei rispettivamente indicati come prima scelta
o, in alternativa, nelle sedi opzionate in via successiva.
Risulta evidente come la domanda avanzata in ricorso, oltre a rivelarsi contraddittoria rispetto al contenuto delle censure formulate, renda palese la posizione di conflittualità nella quale finirebbe per trovarsi l’ampio novero dei soggetti ricorrenti laddove è invocata l’ammissione degli stessi al predetto
corso di laurea nelle rispettive sedi universitarie.
3.1. Sulla base delle evidenziate circostanze il Collegio, in linea con i precedenti pronunciamenti della Sezione (sopra citati) che hanno trovato conferma anche in recenti pronunce rese in sede di appello (cfr., ex multis , Cons. St., sez. VI, sent. 31 gennaio 2022, n. 648), ritiene di dover ribadire che il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando cioè possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra i soggetti che rivestono, collettivamente, la veste processuale di parte ricorrente.
Al riguardo, appare evidente nel caso di specie come situazioni eterogenee quali quelle sopra descritte rendano impossibile configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza” – afferente al risultato utile perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso – date le diverse
posizioni occupate dai singoli in graduatoria in ragione della disparità dei punteggi ottenuti, rispetto al punteggio minimo utile per l’accesso all’agognato corso di laurea nelle rispettive sedi universitarie.
Il Collegio ritiene, dunque, che il proposto ricorso in forma collettiva – nella parte in cui declina censure non prioritariamente volte all’integrale travolgimento della procedura quali, nello specifico, quelle dirette alla contestazione della pretesa ambiguità di taluni quesiti somministrati (secondo e terzo motivo) – sia inammissibile in ragione della situazione di potenziale conflitto di interesse sussistente tra i ricorrenti.
In proposito giova ulteriormente evidenziare che, in fattispecie analoghe, la Sezione ha già avuto modo di affermare che “ È evidente, per costoro, il conflitto di interessi rispetto agli altri ricorrenti e, in particolare, rispetto a coloro che hanno conseguito punteggi buoni, poiché mentre questi ultimi potevano aspirare ad eventuali scorrimenti della graduatoria nazionale per effetto di vacanze, rinunce ecc. nonché beneficiare della possibilità di occupare i posti destinati agli extracomunitari non residenti in UE e da questi ultimi non utilizzati … gli inidonei (ed i decaduti, ndr.) non possono, per
definizione, che beneficiare di alcuno scorrimento e, quindi, possono avere interesse soltanto alla coltivazione delle censure totalmente demolitorie dell’intera procedura. Discorso non diverso vale per gli ancor più numerosi ricorrenti che, pur superando la soglia minima, hanno conseguito punteggi
assai bassi, superiori di poche unità o di decimali alla soglia stessa [ … ] ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 30 aprile 2019, n. 5478; in termini sostanzialmente analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 8 novembre 2022, n. 14540).
Si è anche ribadito che “ L’identità di posizione giuridica sostanziale, per la quale si richiede la tutela giurisdizionale (costituita, nel giudizio amministrativo di legittimità, dalla posizione di interesse legittimo), è data dalla identità del momento genetico, rappresentato dall’atto di esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644), di modo che tutti gli interessi legittimi che sorgono per effetto dell’esercizio del potere possono richiedere tutela attraverso lo stesso (ed unico) strumento processuale, ferma la necessaria presenza degli altri requisiti richiesti, il che – lo si ribadisce – comporta identità del provvedimento richiesto al giudice, identità degli atti lesivi impugnati e medesimi motivi di ricorso. Ed infatti l’eventuale esistenza di atti non lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti ovvero di motivi di doglianza non comuni a tutti, costituisce evidente dimostrazione della presenza di diversificazione delle posizioni giuridiche sostanziali per le quali ciascuno di essi chiede tutela in giudizio ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sent. 3 febbraio 2023 n. 1974).
3.2. In definitiva, per le ragioni esposte non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con riferimento alle censure articolate nel secondo e terzo motivo avverso la formulazione dei quesiti somministrati.
4. Il proposto gravame, per la restante parte, si rivela infondato.
4.1. Con il primo motivo, viene censurata l’illegittima determinazione del contingente dei posti.
Il Collegio non ritiene di discostarsi dagli orientamenti già espressi in argomento dalla Sezione, a partire dalla sentenza n. 10129/2017, dove si sostiene che la valutazione discrezionale effettuata dalle Amministrazioni resistenti non risulta sindacabile, essendo stata ampiamente esercitata nei limiti previsti dal potere ad esse attribuito nonché dalla legge che, come noto, prevede che la programmazione dei posti disponibili si debba basare, non solo sulla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, ma anche sul “fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo” (cfr. art. 3 della legge n. 264 del 1999).
Peraltro, come già osservato dalla Sezione a partire dalla sentenza 10129/2017 con riguardo all’istruttoria ministeriale svolta, al fine della determinazione del numero degli accessi programmati in vista dell’anteriore tornata 2016/2017 - con argomenti pienamente estensibili alla specie, stante l’identità dell’iter seguito dall’Amministrazione - “tale istruttoria – complessa articolata, con
costituzione di un apposito tavolo tecnico in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – rientra (...) in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, che emergerebbe anche a seguito delle migliaia di immatricolazioni con riserva, ottenute in via giudiziale in anni precedenti. Quanto sopra, in assenza di qualsiasi reale riscontro, in merito alle difficoltà organizzative affrontate, in tale contesto, dagli Atenei ai livelli di formazione conseguenti. È già stato in precedenza illustrato, inoltre, il carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione (cfr. anche, al riguardo, la citata sentenza CEDU del 2 aprile 2013)”.
Ad avviso del Collegio, inoltre, il motivo è da ritenere generico, dal momento che non vengono forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all’offerta formativa, per pareggiare detta capacità ricettiva, in raffronto alla posizione occupata dagli interessati in graduatoria, tali da consentire agli stessi di essere ammessi ai corsi di laurea in argomento (cfr. in ultimo TAR Lazio, III, n. 4626 del 2018).
Detto motivo, così come formulato, appare dunque – prima ancora che infondato - inammissibile, considerato che il punteggio conseguito colloca il ricorrente in posizione ben lontana dagli ultimi ammessi presso gli atenei di suo interesse.
Il motivo quindi è infondato.
5. Per quanto concerne il secondo motivo (con il quale viene dedotta l’illegittimità dei criteri selettivi e della tipologia dei quesiti) in disparte la inammissibilità della censura per le ragioni esposte, la tesi risulta infondata anche nel merito.
Il Decreto Ministeriale 28.6.2017, n. 477, prevede all’art. 2 che i quesiti devono vertere su: cultura generale (2), ragionamento logico (20), biologia (18), chimica (12), fisica e matematica (8). Venti di essi, dunque, hanno riguardato la logica, che, tuttavia, non è materia di studio nella scuola secondaria superiore ed è, in generale, materia estranea ai percorsi scolastici delle medie superiori; se, in luogo dei quesiti di logica fossero state somministrate domande realmente riconducibili ai programmi ministeriali, il ricorrente ritiene che avrebbe avuto migliori “chances” di ottenere l’assegnazione alle sedi prescelte.
Al riguardo il collegio rileva che le decisioni, relative all’articolazione e alla struttura del test, sono state assunte dal soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli, come più volte segnalato dalla Sezione in numerose pronunce, relative a precedenti tornate concorsuali, a cui il Collegio ritiene di richiamarsi, per ragioni di doverosa sinteticità (cfr. in ultimo, tra le altre, TAR Lazio, III, n. 8779 del 2018, nonché n. 10129 del 2017).
6. Con il quarto e quinto motivo i ricorrenti contestano l’illegittimità della prova somministrata in quanto non si sarebbe tenuto conto del vincolo di cui all’art. 4 della legge n. 264 del 1999, che impone al solo MIUR di predisporre la prova, senza possibilità di affidare a terzi soggetti la preparazione delle domande, come avvenuto invece nella specie; il MIUR avrebbe reiterato quanto già avvenuto nell’anno passato (a.a. 2016/2017) somministrando domande, almeno in parte, non inedite in quanto riprese da manuali di preparazione al test di note società private, dai simulatori di esame delle università private e dai test degli anni precedenti.
I due motivi in esame possono essere trattati congiuntamente in quanto investono tutti la legittimità dei quesiti sottoposti ai candidati, con riferimento: ai contenuti di parte dei quesiti somministrati, alle modalità di individuazione delle risposte e, infine, all’ iter procedimentale che ha condotto alla predisposizione dei test da parte di una società privata incaricata dal NE, anziché direttamente dal Ministero.
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente non indica, rispetto alle domande specificamente contestate in quanto erroneamente formulate, quali sarebbero quelle a cui non hanno risposto o hanno risposto in maniera errata. Tale carente allegazione impedisce agli istanti di individuare, anche in via di ipotesi, un punteggio incrementale a suo favore sulla base della disciplina concorsuale che prevedeva meno 0,40 punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data.
In merito ai distinti profili in cui si articolano i motivi in discorso, il Collegio ha già avuto modo di vagliare, in altre contenziosi della stessa natura, sulla base delle allegazioni documentali dell’Amministrazione, la spiegazione fornita in ordine alle ragioni che hanno condotto ad affidare la stesura del test ad un soggetto privato (la EL) e delle modalità adottate per lo svolgimento delle verifiche successive (ai fini della validazione dei quiz), espletate da Commissione di esperti nominata dal MIUR. In effetti il MIUR, sulla base di quanto disposto dal D.M. 477/17, aveva il compito di predisporre i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per cui è causa (a.a. 2017/2018). Ma è lo stesso D.M. a prevedere che il Ministero si può avvalere “di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale d’ ufficio della Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 293/ [...] per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova” (art. 2 comma 1).
La Commissione scientifica di validazione costituita in forza del menzionato D.M. 293/17, ha avuto l’espresso incarico di validare le domande oggetto della prova concorsuale. E’ pertanto un organo straordinario dello stesso Ministero ad avere formalmente accettato, facendoli “propri” sul piano della validità scientifica e della corrispondenza alla normativa, i test predisposti dalla società privata EL (per il tramite del NE).
6.1. Quanto alla determinazione di affidare ad un terzo esterno alla p.A. la stesura dei quesiti il Ministero ha dimostrato il carattere non certo arbitrario della scelta compiuta. Ha infatti spiegato che, non possedendo al suo interno professionalità dotate delle competenze necessarie per elaborarli, ha ritenuto opportuno individuare nel Consorzio NE il soggetto a cui conferire l’incarico della predisposizione dei quesiti. Nella nota MIUR prot. n. 114 del 31/01/2017 a firma del competente Capo Dipartimento si specificava che il Consorzio NE avrebbe potuto avvalersi di soggetti con comprovata competenza nelle materie oggetto dei quiz, da individuare nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio (doc. 3 Rel. Min. cit.).
Il Consorzio NE, al fine di ottemperare a quanto richiesto, ha indetto una gara d’appalto avente ad oggetto il servizio di predisposizione dei quesiti per l’accesso ai corsi a programmazione nazionale. Poiché nel termine fissato con l’apposito Avviso pubblico non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, l’Ente ha affidato alla società EL S.r.l. - per un corrispettivo di Euro 40.000,00 – l’incarico di predisporre i quesiti in discorso. Questi ultimi, come già osservato, sono stati successivamente validati (sotto i profili della “correttezza della formulazione” e della “presenza tra le 5 opzioni di risposta di una sola risposta esatta”) dalla Commissione Tecnica di esperti (composta da professori universitari e professori di scuola secondaria superiore) nominata con il menzionato D.M. n. 293/2017.
In particolare, per il settore d’interesse e con esplicito riferimento alla validazione delle domande di biologia, di chimica, di cultura generale e ragionamento logico, di matematica e fisica, le competenti sottocommissioni hanno svolto più riunioni per l’esame collegiale dei quesiti predisposti dalla EL (esteso anche ai quesiti di riserva), fino a pervenire alla validazione finale delle prove di acceso.
Le sottocommissioni, in particolare, hanno esaminato i quesiti, verificando per ciascuno di essi, la rilevanza scientifica della domanda, la correttezza della formulazione, la presenza di una sola opzione di risposta corretta tra le cinque proposte, nonché la coerenza delle domande proposte con i percorsi di studio della scuola secondaria superiore.
6.2. Quanto ai quiz non inediti e alle censure che si incentrano sulla circostanza che alcuni dei quiz somministrati sarebbero stati presenti in volumi di preparazione al test d’ingresso in comune commercio, in realtà, come già affermato dalla sentenza di questo TAR n. 10950/2017, l’argomentazione, benché in effetti, almeno in parte, documentata, non appare sufficiente ad invalidare l’intera procedura, anche se potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come inadempienza del NE, in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi (questi ultimi forse redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti).
Contrariamente però a quanto affermato dai ricorrenti, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso ai manuali e agli eserciziari in questione (ove peraltro erano presenti migliaia di quesiti, impossibili da memorizzare “in toto” anche per il più mnemonico degli studenti) abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti né la ricerca di canali di preparazione a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina. La scelta dell’interessato di accedere all’una o all’altra fonte di studio rientra, a ben vedere, nell’ambito della normale “alea” di un qualsiasi concorso pubblico.
Da ciò consegue l’impossibilità di accogliere la domanda diretta ad ottenere una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento, in corrispondenza delle domande edite a cui il ricorrente non ha risposto o ha risposto, invece, in modo errato, essendo inammissibile la richiesta rivolta a questo Giudice di ricostruzione dei risultati della prova di ognuno dei ricorrenti, sulla base di dati meramente ipotetici e non dimostrati (la non utilizzazione delle pubblicazioni da parte della ricorrente, la circostanza che ove mai la stessa avesse consultato una delle pubblicazioni denunciate avrebbe certamente risposto in modo esatto).
Peraltro non si può evincere coincidenza e/o totale sovrapponibilità tra i quesiti indicati come editi e i quesiti somministrati nella prova per cui è causa ma, semmai, soltanto somiglianza degli argomenti affrontati e delle risposte alternative al quesito proposte. Tuttavia, è rilevante e “decisiva” la diversa formulazione del quesito e, soprattutto la diversità delle risposte indicate come possibili, tra cui scegliere. E’ indispensabile, infatti, valutare tutti i “distrattori” e cioè quelle risposte che, pur non essendo corrette, possono ad un primo, superficiale esame apparire tali in quanto “prossime” all’unica risposta corretta e, dunque, da non scartare a prima vista.
Va infine rilevato che, in ogni caso, i diversi quesiti contestati dal ricorrente rientrano nei programmi delle scuole secondarie di secondo grado oppure nel programma ministeriale di riferimento per il Test di Medicina e Chirurgia; si tratta, pertanto, di argomenti che ogni candidato aveva l’onere di studiare.
Per tutte le ragioni che precedono i motivi esaminati (corrispondenti ai nn. 3, 4 e 5) non possono essere accolti.
7. Con la settima censura, si deduce la violazione di legge (con riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, alla Legge. n. 264/1999, al Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477); la violazione del principio dell’anonimato; la violazione e falsa applicazione dei Bandi delle Università, dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; deduce altresì l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
Sulla violazione del principio dell’anonimato di cui al presente motivo il Collegio richiama quanto già ampiamente argomentato in modo del tutto pertinente al caso in esame dalla Sezione, nelle pronunce n. 3961/2019 e nn. 10129, 10130 e 10925 del 2017.
In particolare, con la sentenza n. 3961/2019 è stato rilevato che:
“Le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al NE (quest’ultimo incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell’Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati, si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi. Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno sottostante al codice a barre, era contenuto nell’etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l’espletamento della prova, al momento della consegna; l’altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l’abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo i ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta. Quanto sopra, in corrispondenza dell’astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, /o di verifica di esattezza delle risposte fornite. Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l’intera procedura.
Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni al riguardo spese e non ravvisa adeguati presupposti per l’annullamento dell’intera procedura sotto il profilo in esame. Non solo, infatti, manca qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero rilevanza anche penale, ma le garanzie procedurali previste sembrano escluderne la concreta possibilità, nei limiti delle verifiche affidate a questo Giudice, in tema di legittimità delle procedure amministrative. Non può essere trascurata infatti, in primo luogo, la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso, richiedenti la stesura di elaborati originali nella verifica di prove a quiz con risposte predeterminate, potendo il favoritismo, nei confronti di un candidato noto, esprimersi nel primo caso con un giudizio discrezionale insindacabile nel merito (con accresciuta necessità di escludere “a priori” ogni possibile riconoscimento), mentre nel secondo l’esito – oggettivamente verificabile anche “ex post” – potrebbe essere alterato solo attraverso vere proprie falsificazioni, di cui non si ha alcun riscontro nel caso di specie. Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, pertanto, la mera, “astratta configurabilità” di violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 28), con riferimento, però, non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – restare avulso dalle finalità (tutela dell’imparzialità del giudizio della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato , dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.
La stessa giurisprudenza sopra richiamata esclude che si debba dimostrare l’effettiva violazione del principio di imparzialità nel caso concreto, ma riconosce che il vizio di procedura è ravvisabile solo in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi: appare innegabile, d’altra parte, che la rilevanza in questione debba rapportarsi anche alle concrete modalità procedurali previste (ben diverse da quelle attuali, all’epoca delle pronunce sopra citate). Nella situazione in esame dette modalità – implicanti raccolta successiva correzione, attraverso lettore ottico, di migliaia di moduli (per i quali il codice alfanumerico, affiancato al codice a barre, costituisce presumibilmente misura di sicurezza, in vista del successivo abbinamento con le schede anagrafiche) – sono state predisposte, ad avviso del Collegio, con il massimo delle possibili garanzie dal decreto ministeriale n. 477 del 7: schede anagrafiche e moduli di risposta dovevano essere depositati infatti – al termine delle prove in presenza dei commissari di esame – in appositi contenitori, che successivamente sono stati separatamente chiusi, sigillati e controfirmati (anche da concorrenti estratti a sorte); i plichi contenenti i moduli di risposta poi – previa verifica della relativa integrità – sono stati consegnati al NE, che ne ha effettuato la correzione in modo automatico, tramite lettore ottico, in base alle risposte prestabilite da ritenere esatte, alla presenza del responsabile del procedimento o di un delegato dello stesso per ciascuna Università. Non si vede in che modo, risultando le schede disponibili, materialmente, solo in fasi procedurali pubbliche, singoli soggetti avrebbero potuto effettuare la ricerca, la sottrazione e l’alterazione o sostituzione di alcune di esse. In tale contesto, il Collegio ritiene di poter respingere il motivo di gravame in questione, senza ulteriori integrazioni istruttorie, risultando comunque non configurabile una generalizzata, grave penalizzazione di tutti i concorrenti, solo in corrispondenza di verbalizzazioni non puntualmente analitiche (ma comunque sussistenti) per ogni singola fase, di cui si attesta la conformità alle direttive ministeriali”.
La censura, in definiva, va respinta.
8. Con il settimo motivo viene dedotto che le modalità di effettuazione e consegna delle prove adottate dal MIUR non garantirebbero la certezza della paternità della singola prova rispetto a ciascun candidato, il Collegio osserva quanto segue (v. ex multis TAR Roma n. 3961/2019):
“- la disciplina generale di rango secondario dei concorsi pubblici per le assunzioni nei pubblici impieghi (d.P.R. n. 487/1994), se in quanto ritenuta applicabile in via analogica alla procedura selettiva per cui è causa (che però non concerne l’accesso ad un pubblico impiego), non impone in nessuna disposizione la sottoscrizione né, tantomeno, le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella compilazione della scheda anagrafica (vedi art. 14 d.P.R. cit.);
- la previsione della firma autografa appare garanzia sufficiente adeguata per assicurare la paternità dell’elaborato in capo a chi ha compilato firmato la scheda anagrafica, apponendo peraltro in prima persona le due etichette adesive aventi identico codice a barre a garanzia del corretto abbinamento;
- non sono segnalate da parte ricorrente episodi anomali o assenza di controlli da parte del personale addetto, sicché, anche sotto questo profilo deve escludersi il rischio di scambi di elaborati oggettivamente difficili da realizzare in concreto;
- anche diverse modalità di consegna della prova in astratto ipotizzabili, ove ritenute di maggior garanzia per la regolarità della procedure selettiva, non sarebbero neanch’esse tali da escludere, in termini assoluti astratti, episodi di frode, copiatura, scambio ecc. che si potrebbero comunque verificare prima della consegna della prova della stessa apposizione delle etichette adesive su prova scheda anagrafica, sicché a seguire il ragionamento di parte ricorrente si potrebbe arrivare ad un “regressus ad infinitum” dove nessun accorgimento, in astratto, sarebbe mai sufficiente ad assicurare la regolarità della prova”.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
9. Con l’ottavo mezzo viene dedotta l’illegittimità del concorso in ragione delle gravi irregolarità che si sarebbero verificate.
Il ricorrente menziona presunte “gravissime situazioni di irregolarità le quali hanno comportato la violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni circa il contenuto dei quesiti della prova tra studenti delle diverse sedi di concorso, tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale”.
La censura appare, in verità generica e non provata.
La stessa menzione di un procedimento penale pendente in relazione ad una (non meglio identificata) “vicenda”, verificatasi presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, appare, in assenza di ulteriori elementi fattuali, del tutto inconferente.
Anche il motivo “de quo” va dunque respinto.
10. Con l’ultima censura viene impugnato - per violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; della Direttiva 93/16/CEE, della Legge n. 264 del 1999, del D.M. n. 477 del 2017 - l’art. 10, comma 3, secondo capoverso, del decreto ministeriale n. 477 del 28 giugno 2017, secondo cui “I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2002, in quanto appartenenti a contingenti separati destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero nella programmazione di posti, di cui all’art. 1 della legge n. 264/1999 ... I posti, eventualmente risultati non occupati nella graduatoria riservata ai cittadini non comunitari residenti all’estero possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza dell’Unione Europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché studenti iscritti presso una Università italiana, ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1000”.
La Sezione ha già annullato, con efficacia “erga omnes”, la disposizione ministeriale citata (vedi sentenza TAR Lazio, III, 2 ottobre 2018, n. 9698), precisando tuttavia che l’accoglimento “comporta annullamento, in parte qua, dell’art.10, comma 3, secondo capoverso del D.M. n.477 del dei posti disponibili; quanto sopra, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
E’ il caso di precisare (di nuovo richiamando pedissequamente quanto affermato nella predetta decisione di questo TAR n. 9698 del 2018) che la giurisprudenza appena citata prevale sulle argomentazioni in base alle quali non potrebbe giovarsi dell’annullamento dell’atto chi fosse decaduto dalla relativa impugnazione: “il nuovo assetto giuridico, conseguente alla caducazione ex tunc di atti inscindibili, come quelli sopra indicati, produce infatti fisiologicamente l’effetto espansivo indicato, mentre l’interesse legittimo dei ricorrenti, che abbiano prospettato la correlativa censura, può avere come effetto solo il ripristino del corretto esercizio del potere, con ulteriori chances – per i medesimi ricorrenti – di perseguire l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, ma senza che tale interesse rivesta, prima della concreta verifica dei presupposti, carattere di diritto soggettivo al bene della vita ambito. Se è vero, infatti, che l’annullamento di un atto illegittimo non rimette in termini coloro che tale atto non avevano impugnato, è altrettanto vero che, nel caso di specie, si discute non di singoli provvedimenti o di atti plurimi (ovvero scindibili), ma di una disposizione indivisibilmente dettata, nel bando, con riferimento a tutti i concorrenti e da alcuni di essi ritualmente impugnata nei termini”.
Orbene, nel caso all’esame convince l’eccezione sollevata dal Ministero resistente, il quale dopo aver osservato che l’ultimo idoneo si è collocato nella graduatoria nazionale alla posizione 11067 (dati aggiornati al 22 febbraio 2018), i ricorrenti non possono vantare alcuna interesse all’impugnazione, non avendo dimostrato il superamento della prova di resistenza, in quanto non risulta che gli stessi abbiano dimostrato l’utilità che trarrebbero nella ipotesi di esito favorevole del giudizio.
Gli istanti, inoltre, non hanno depositato ulteriori elementi atti a dimostrare il superamento di detta prova di resistenza per cui, non risultando ulteriori disponibilità dei posti in origine riservati a studenti extracomunitari non residenti in UE, e da questi ultimi non occupati, anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Ne discende la mancata dimostrazione di una possibilità concreta di conseguire sotto l'indicato profilo il bene della vita ambito dai ricorrenti, così come del resto affermato in sede cautelare dallo stesso giudice di appello.
11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, fermo restando quanto disposto in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente ai ricorrenti AN IA, IS MA IA, UF OA, AM IN, MA IA, AU EN MA, TR IA, MA RT, ET AN, TI UR, VI GI e RA IA;
- con riguardo agli altri ricorrenti in epigrafe, dichiara il ricorso in parte inammissibile e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
CE Blanda, Presidente FF, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE Blanda |
IL SEGRETARIO