TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 13.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10173/2022 R.G.L. avente a oggetto differenze retributive;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Sebastiano Papotto;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Rosa Linda Arena;
- resistente -
e nei confronti di in persona del suo presidente pro Controparte_2
tempore, con gli Avv.ti Francesco Velardi e Maria Rosaria Battiato;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2022, parte attrice ha adito la presente per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1. dichiarare e riconoscere che tra il ricorrente e la resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 30.10.2019 al 31.08.2020; 3. Condannare la resistente, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla lavoratrice per tutta la durata del rapporto lavorativo
e quantificate nella somma di € 18.280,40, oltre quant'altro previsto dal CCNL di categoria, interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore che risulterà dalla disponenda CTU;
4. condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo lavorativo (30.10.2019 al 31.08.2020; 5.
1 Condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari di avvocato.
[…]”.
A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente espone che è stato assunto oralmente dalla società resistente in data 30.10.2019, con mansione di giardiniere ex livello
6 del CCNL e orario di lavoro da lunedì a sabato, dalle ore 09:00 alle ore 10:00; che il rapporto di lavoro è provato dalle buste paga relative al periodo da ottobre 2019 a marzo
2020; che egli, oltre a svolgere la mansione di giardiniere, si è occupato altresì della pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi, di buttare la spazzatura, nonché del servizio di raccattapalle, palloni e sistemazione delle racchette, osservando il seguente orario di lavoro: da lunedì a domenica dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00
(per un totale di n. 8 ore al giorno); che ha ricevuto una paga di € 10 al giorno nel periodo da novembre 2019 a febbraio 2020 e di € 15/20 al giorno nel mese di marzo 2020; che egli ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro attenendosi sempre alle direttive e alle disposizioni impartite, lavorando 56 ore a settimana;
che ha percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria, non ha mai goduto del riposo settimanale e delle ferie e non ha ricevuto alcuna indennità sostitutiva;
che non ha mai ricevuto alcunché a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e d TFR;
che a causa di ciò si è dimesso in data 11.3.2020; che in data 6.4.2021 ha diffidato la società datoriale al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti spettanti senza ricevere alcun riscontro;
che egli ha pertanto diritto alle somme indicate in ricorso a titolo di differenze retributive anche per mansioni superiori e lavoro straordinario, 13^ e 14^ mensilità, indennità per ferie non godute e TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
Con memoria difensiva depositata in data 2.1.2023, si è tempestivamente costituito in giudizio l' chiedendo di “…pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda CP_2
attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento – in caso di suo accoglimento – della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli accessori di legge sino al saldo. Spese, diritti ed CP_2 onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione come per legge”.
Con memoria difensiva depositata in data 10.3.2023 (a fronte della prima udienza del
20.1.2023), si è tardivamente costituita in giudizio la società resistente svolgendo ampie difese volte a confutare le deduzioni attoree e chiedendo quindi conclusivamente “…il rigetto del ricorso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”.
2 Con memoria difensiva depositata in data 6.11.2023, si è costituita in giudizio l'Avv.
Rosa Linda Arena quale nuova procuratrice della società resistente.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prove orali e CTU contabile.
L'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di parte resistente concernente “…la mancata individuazione dell'oggetto e del petitum dell'azione giudiziaria intrapresa”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (cfr. C. Cass.
3126/2011; C. Cass. 16855/2003; C. Cass. 817/1999; C. Cass. 11318/1994).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha sufficientemente indicato sia gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la propria domanda (attività lavorativa, periodo di lavoro, etc.) sia le conseguenti richieste formulate, sicché – in disparte ogni ulteriore considerazione di merito sul punto – va esclusa l'eccepita genericità dell'atto introduttivo.
3. Merito.
Ciò posto, nel merito, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3.1. Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto
3 da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sull'odierno ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive.
3.2. Nella specie, è provata in parte qua – oltreché incontestata tra le parti – la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 30.10.2019 all'11.3.2020, siccome risultante dalla documentazione versata in atti, di provenienza datoriale – o comunque formata sulla base di dichiarazioni fornite dalla predetta parte – e dunque pienamente rilevante nella presente sede (cfr. doc. nn. 1, 5 e 6 di parte ricorrente: buste paga, comunicazioni Unilav e certificazione unica 2021).
In particolare, dalla predetta documentazione emerge che il ricorrente è stato assunto dalla società resistente in data 30.10.2019 a tempo indeterminato e in regime di part-time orizzontale per 6 ore settimanali, con mansioni di “giardiniere” e inquadramento nel livello VI del CCNL “1940 - PALESTRE”, e che il rapporto di lavoro è cessato in data
11.3.2020 per dimissioni del ricorrente (cfr., in particolare, buste paga, comunicazioni
UNILAV e certificazione unica in atti, cit.).
3.3. A fronte di quanto sopra, vi è invece contestazione in merito all'effettiva data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, all'orario di lavoro concretamente osservato durante l'intero periodo lavorativo, al livello di inquadramento spettante, alla fruizione di ferie e alla debenza delle differenze retributive rivendicate in ricorso.
Nella specie, in particolare, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato sino al 31.8.2020 e ha altresì dedotto di avere osservato il superiore orario di lavoro indicato in ricorso, di non avere fruito di ferie e di avere pertanto diritto alle differenze retributive indicate in ricorso e calcolate in relazione al V livello del CCNL di categoria.
La società resistente ha contestato nel merito le superiori deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Gli assunti attorei appaiono parzialmente fondati nei seguenti termini.
3.4. Ciò premesso, va innanzitutto esaminata e accolta la domanda concernente lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo un orario di lavoro superiore a quello
4 risultante dalla documentazione in atti con riguardo all'intero periodo di lavoro regolarizzato, dal 30.10.2019 all'11.3.2020.
In particolare, tenuto conto delle allegazioni attoree e sulla base dell'istruttoria orale espletata, può reputarsi provato che nell'intero periodo di lavoro documentato il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa nei seguenti termini: dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00, per un totale di 8 ore al giorno.
3.5. Con riferimento al superiore profilo, appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dai testi escussi e , in difetto di decisive prove contrarie rese Parte_2 Testimone_1
sul punto da parte resistente, peraltro tardivamente costituita in giudizio.
Il teste , dopo avere premesso di essere “...a conoscenza dei fatti di causa in Tes_1 quanto mi recavo presso la struttura sportiva dove lavorava mio cognato tutti i giorni” e avere precisato che “...ci andavo tutti i giorni perché a volte c'era molto lavoro ed io andavo ad aiutare. All'epoca dei fatti io non avevo un mio lavoro”, ha sul punto compiutamente dichiarato quanto segue: “...adr cap. 3: il ricorrente presso la struttura faceva il giardiniere, si occupava della pulizia della struttura compresi i campi e gli spogliatoi, si occupava della pulizia delle casacche, dava e recuperava i palloni, si occupava degli incassi dovuti dai frequentatori della struttura. Adr cap. 4: ricordo che il ricorrente si recava a lavorare presso la struttura tutti i giorni dal lunedì alla domenica e ricordo che ogni giorno al mattino lavorava per un'ora dalle ore 9,00 alle ore 10,00 e poi il pomeriggio dalle ore 17,00 fino a mezzanotte. Adr: preciso che negli stessi orari ci andavo anche io ad aiutare. Preciso che nella struttura ci sono un campo di calcio a cinque, due campi di calcio a sette e due campi di padel.” (cfr. verbale di udienza del
21.11.2023).
In tal senso, d'altronde, anche il teste , dopo avere premesso di essere “...a Pt_2
conoscenza dei fatti di causa perché ho frequentato la struttura sportiva come giocatore di calcetto dall'anno 2015 all'anno 2020, poi sono andato a giocare presso un'altra struttura”, ha sul punto riferito che “...adr cap. 3: il sig. si occupava della pulizia Pt_1
dei campi, faceva del giardinaggio, prendeva i palloni, io mi rivolgevo a lui per fissare gli appuntamenti di gioco, ricordo che ci dava i palloni e le casacche e ci dava le chiavi dello spogliatoio. A volte lo vedevo con il secchio ed il mocio uscire dal bagno e lo vedevo pulire gli spogliatoi. Adr cap. 4: io mi recavo presso la struttura per giocare a calcetto ogni lunedì, arrivavo presso la struttura intorno alle ore 20,00 ed a quell'ora il ricorrente era li al lavoro, io andavo via alla fine della partita intorno alle ore 22,30 ed a quell'ora il
5 ricorrente era ancora presso la struttura. Adr: preciso che ogni lunedì fine partita io confermavo al sig. l'appuntamento della squadra per il lunedì successivo.” (cfr. Pt_1
verbale di udienza del 21.11.2023, cit.), così sostanzialmente suffragando le dichiarazioni del teste . Tes_1
3.6. A fronte delle suesposte e sostanzialmente convergenti dichiarazioni testimoniali, inoltre, non risulta decisivo quanto eccepito da parte resistente in ordine all'attendibilità del teste (poiché cognato del ricorrente) e al diverso esito del Tes_1
procedimento n. 10174/2022 R.G. instaurato dalla moglie del ricorrente Persona_1
(cfr. sentenza del 28.12.2024 prodotta da parte resistente in data 3.2.2025), sicché non appare neppure rilevante l'acquisizione degli “...atti del procedimento n. 10174/2022 RG” da ultimo richiesta dalla società resistente nelle note del 2.5.2025 e del 12.5.2025 .
Ed infatti, le anzidette dichiarazioni del teste (della cui attendibilità non sono Pt_2
neanche prospettate ragioni concrete per dubitare), sebbene precipuamente riferite alla sola giornata di lunedì, consentono di suffragare in termini generali l'attendibilità delle compiute dichiarazioni del teste con riguardo all'ulteriore attività pomeridiana e Tes_1
serale svolta dal ricorrente alle dipendenze della società resistente.
3.7. Alla stregua di quanto sopra, in definitiva, deve dunque ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa per il maggiore orario dedotto in ricorso, segnatamente da lunedì a domenica dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00, per un totale di 8 ore al giorno e 56 ore alla settimana.
3.8. Ciò posto in ordine in ordine all'orario di lavoro osservato, va invece disattesa la domanda attorea concernente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato sino al
31.8.2020, siccome solo genericamente prospettato nell'atto introduttivo.
3.9. Sul punto appare dirimente osservare che, da un lato, è documentata la cessazione del rapporto di lavoro in data 11.3.2020 per dimissioni del ricorrente (cfr. buste paga, comunicazione e pag. 3 del ricorso) e, dall'altro lato, nessuno dei testi CP_3
escussi ha confermato la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro sino al 31.8.2020.
3.10. Va, parimenti, rigettata la domanda attorea concernente lo svolgimento di mansioni superiori sussumibili nel livello V del CCNL di categoria, siccome solo genericamente formulata in ricorso, senza la specifica descrizione della categoria di riferimento e della relativa declaratoria contrattuale.
3.11. In termini generali, l'art. 2103 c.c., nella versione vigente ratione temporis
(dopo la sostituzione disposta dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015) stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
6 all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. […]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario
è nullo”.
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione…” (cfr. C. Cass.
26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass.
8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass. 26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.....” (cfr. Cass. 23354/2018; Cass.
8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o
7 legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
3.12. Nella specie, a fronte del formale inquadramento nel livello V del CCNL di categoria, parte ricorrente ha solo genericamente invocato in ricorso l'inquadramento nel superiore livello V del CCNL, senza tuttavia richiamare lo specifico mansionario previsto dal CCNL, né descrivere compiutamente il diverso livello di inquadramento in ipotesi spettante sulla base della contrattazione collettiva di riferimento in relazione alle mansioni concretamente espletate, né allegare e specificare alcunché con riguardo all'effettiva sussumibilità delle mansioni svolte nel superiore livello V del CCNL.
3.13. In aggiunta a quanto sopra, le ulteriori mansioni allegate in ricorso e confermate in parte qua dai testi escussi (cfr. verbale di udienza del 21.11.2023, cit.) appaiono comunque riconducibili nel livello VI di formale inquadramento, a cui appartengono “...i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche. - Assistente di sala - Addetto alle caldaie - Guardarobiere -
Assistente o addetto di spogliatoio - Caddie - Addetto ai campi - Addetto allo scarico e carico - Addetto agli ingressi - Addetto ai servizi - Portiere - Conducente di motobarca/furgone - Fattorino - Custode anche di magazzino - Operaio comune - Addetto alle pulizie con uso e conduzione di mezzi meccanici semoventi - Addetto al mantenimento, cura e pulizia dei cavalli - Altre qualifiche equivalenti [...]” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
3.14. Stante quanto sopra, va quindi rigettata la domanda attorea volta all'accertamento delle mansioni superiori allegate in ricorso e alla condanna di parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive.
3.15. Per quanto detto, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle suesposte dichiarazioni testimoniali, può dirsi provato che parte ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 30.10.2019 all'11.3.2020, svolgendo la propria attività da lunedì a domenica dalle ore 09:00 alle ore
10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00, svolgendo mansioni inquadrabili nel VI livello del
CCNL di categoria.
3.16. Ciò posto in merito al dedotto rapporto di lavoro intercorso dal 30.10.2019 all'11.3.2020, vanno accolte le conseguenti domande economiche formulate in ricorso, con specifico riferimento alle differenze retributive richieste per il lavoro espletato secondo l'orario accertato in giudizio, alle mensilità aggiuntive previste dal CCNL, all'indennità
8 sostitutiva delle ferie non godute e al TFR;
in applicazione dell'art. 429 c.p.c., sulle predette somme sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come per legge.
Ed infatti, con riferimento alle differenze retributive pretese per le causali suindicate, in ossequio ai citati principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (cfr. C.
Cass. S.U. 13533/2001), il ricorrente ha provato, sulla base della produzione documentale in atti e delle prove orali, il titolo della propria pretesa (consistente nel rapporto di lavoro intercorso con la società resistente) e allegato l'inadempimento parziale da parte del datore di lavoro, mentre quest'ultimo non ha assolto l'onere di provare l'esatto e integrale adempimento della propria prestazione.
3.17. In merito alla determinazione del quantum debeatur, in particolare, deve ritenersi che parte ricorrente, nel periodo lavorativo che risulta provato e sopra indicato, abbia percepito gli importi indicati in ricorso.
D'altronde, va rimarcato che, a fronte delle allegazioni dell'attore (che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento parziale della prestazione a carico del datore), nessun ulteriore elemento di prova è stato fornito dal datore di lavoro, il quale non ha provato l'integrale corresponsione di quanto richiesto dal ricorrente per le superiori causali.
Come detto, secondo i principi dell'inadempimento, provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, sarebbe stato onere del debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, C. Cass. S.U. 13533/2001).
3.18. Con specifico riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie, la Suprema Corte ha da ultimo precisato che “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (cfr. C. Cass. 21780/2022, cfr. altresì C. Cass. 23153/2022).
Anche sotto questo profilo, a fronte delle deduzioni attoree sul punto e in difetto di prova contraria fornita dalla società resistente, può dunque reputarsi confermato che parte ricorrente non abbia goduto delle ferie spettanti, sicché appare fondata la conseguente pretesa volta alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
9 3.19. Ai fini della determinazione delle differenze retributive spettanti a parte ricorrente, il CCNL applicabile è il CCNL “1940 - PALESTRE” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
Tale CCNL risulta direttamente applicabile al rapporto di lavoro in esame stante l'esplicito richiamo contenuto nella comunicazione (cfr. doc. n. 5 di parte CP_3
ricorrente, cit.) e risulta in ogni modo applicabile ex art. 36 Cost. Per pacifico indirizzo giurisprudenziale, invero, nei casi in cui il CCNL di settore non risulti vincolante, per mancata prova dell'adesione implicita o esplicita, esso costituisce comunque un parametro utile e congruo al fine di valutare la sussistenza dei caratteri di adeguatezza e sufficienza di cui all'art. 36 della Costituzione (cfr. C. Cass. 10465/2000).
3.20. Ciò posto, al fine di quantificare le predette somme spettanti al ricorrente è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “...accertare (in prospetti separati) l'importo lordo delle somme in ipotesi spettanti alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive
(comprensive di mensilità aggiuntive previste dal CCNL di categoria), indennità sostitutiva delle ferie non godute e T.F.R., in relazione al periodo di lavoro dal 30.10.2019 all'11.3.2020, tenuto conto:
- dello svolgimento di mansioni ex VI livello retributivo del CCNL “1940 - PALESTRE” temporalmente applicabile (cfr. comunicazioni in atti); CP_3
- dello svolgimento dell'attività lavorativa nei seguenti termini: dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle 24:00;
- dei compensi percepiti, secondo quanto allegato in ricorso (id est: € 10,00 al giorno da ottobre 2019 a febbraio 2020 ed € 20,00 al giorno nel mese di marzo 2020);
- dell'omessa fruizione di ferie;
- delle previsioni del suindicato C.C.N.L. di categoria, direttamente applicato” (cfr. ordinanza del 4.2.2025).
3.21. Ebbene, all'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante, oltreché non specificamente contestati dalle parti, che parte ricorrente risulta creditrice per le superiori causali, nei confronti della società resistente, della complessiva somma di €
6.223,83 (di cui € 5.017,65 a titolo di “differenze retributive”, € 184,18 a titolo di “13^ mensilità” € 184,18, a titolo di “14^ mensilità”, € 405,87 a titolo di “Inden. sostitutiva ferie non godute” ed € 431,95 a titolo di “TFR” – cfr. CTU in atti, qui da intendersi
10 integralmente richiamata e trascritta per costituire parte integrante della presente decisione).
3.22. Alla stregua di quanto precede, la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente, per le predette causali, dell'importo complessivo di € 6.223,83.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
CP_ 3.23. Infine, tenuto conto dell'evocazione in giudizio anche dell' e non essendo CP_ maturata la prescrizione quinquennale ex lege 335/1995 (cfr. ricorso notificato all' a dicembre 2022 e costituzione dell' del 2.1.2023), la società resistente va Controparte_4
CP_ condannata al chiesto versamento all' dei corrispondenti contributi previdenziali omessi (cfr., da ultimo, C. Cass. 701/2024 e C. Cass. 24791/2024 e sentenza n. 5344/2024 emessa da questo Tribunale in data 27.11.2024).
4. Spese.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022) sulla base del valore della causa risultante all'esito del giudizio (cfr. art. 5), va posta a carico della società resistente, disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133
DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro ulteriore dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e 136/2020).
Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono per intero la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna la società resistente, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 6.223,83, oltre rivalutazione
11 monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
pone a carico della società resistente e in ragione della metà le spese del giudizio, che liquida nell'intero nella misura complessiva (non dimezzata) di € 2.694,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; compensa la restante parte;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della resistente. CP_1
Catania, 13 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 13.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10173/2022 R.G.L. avente a oggetto differenze retributive;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Sebastiano Papotto;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Rosa Linda Arena;
- resistente -
e nei confronti di in persona del suo presidente pro Controparte_2
tempore, con gli Avv.ti Francesco Velardi e Maria Rosaria Battiato;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2022, parte attrice ha adito la presente per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1. dichiarare e riconoscere che tra il ricorrente e la resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 30.10.2019 al 31.08.2020; 3. Condannare la resistente, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla lavoratrice per tutta la durata del rapporto lavorativo
e quantificate nella somma di € 18.280,40, oltre quant'altro previsto dal CCNL di categoria, interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore che risulterà dalla disponenda CTU;
4. condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo lavorativo (30.10.2019 al 31.08.2020; 5.
1 Condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari di avvocato.
[…]”.
A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente espone che è stato assunto oralmente dalla società resistente in data 30.10.2019, con mansione di giardiniere ex livello
6 del CCNL e orario di lavoro da lunedì a sabato, dalle ore 09:00 alle ore 10:00; che il rapporto di lavoro è provato dalle buste paga relative al periodo da ottobre 2019 a marzo
2020; che egli, oltre a svolgere la mansione di giardiniere, si è occupato altresì della pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi, di buttare la spazzatura, nonché del servizio di raccattapalle, palloni e sistemazione delle racchette, osservando il seguente orario di lavoro: da lunedì a domenica dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00
(per un totale di n. 8 ore al giorno); che ha ricevuto una paga di € 10 al giorno nel periodo da novembre 2019 a febbraio 2020 e di € 15/20 al giorno nel mese di marzo 2020; che egli ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro attenendosi sempre alle direttive e alle disposizioni impartite, lavorando 56 ore a settimana;
che ha percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria, non ha mai goduto del riposo settimanale e delle ferie e non ha ricevuto alcuna indennità sostitutiva;
che non ha mai ricevuto alcunché a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e d TFR;
che a causa di ciò si è dimesso in data 11.3.2020; che in data 6.4.2021 ha diffidato la società datoriale al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti spettanti senza ricevere alcun riscontro;
che egli ha pertanto diritto alle somme indicate in ricorso a titolo di differenze retributive anche per mansioni superiori e lavoro straordinario, 13^ e 14^ mensilità, indennità per ferie non godute e TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
Con memoria difensiva depositata in data 2.1.2023, si è tempestivamente costituito in giudizio l' chiedendo di “…pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda CP_2
attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento – in caso di suo accoglimento – della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli accessori di legge sino al saldo. Spese, diritti ed CP_2 onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione come per legge”.
Con memoria difensiva depositata in data 10.3.2023 (a fronte della prima udienza del
20.1.2023), si è tardivamente costituita in giudizio la società resistente svolgendo ampie difese volte a confutare le deduzioni attoree e chiedendo quindi conclusivamente “…il rigetto del ricorso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”.
2 Con memoria difensiva depositata in data 6.11.2023, si è costituita in giudizio l'Avv.
Rosa Linda Arena quale nuova procuratrice della società resistente.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prove orali e CTU contabile.
L'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di parte resistente concernente “…la mancata individuazione dell'oggetto e del petitum dell'azione giudiziaria intrapresa”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (cfr. C. Cass.
3126/2011; C. Cass. 16855/2003; C. Cass. 817/1999; C. Cass. 11318/1994).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha sufficientemente indicato sia gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la propria domanda (attività lavorativa, periodo di lavoro, etc.) sia le conseguenti richieste formulate, sicché – in disparte ogni ulteriore considerazione di merito sul punto – va esclusa l'eccepita genericità dell'atto introduttivo.
3. Merito.
Ciò posto, nel merito, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3.1. Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto
3 da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sull'odierno ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive.
3.2. Nella specie, è provata in parte qua – oltreché incontestata tra le parti – la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 30.10.2019 all'11.3.2020, siccome risultante dalla documentazione versata in atti, di provenienza datoriale – o comunque formata sulla base di dichiarazioni fornite dalla predetta parte – e dunque pienamente rilevante nella presente sede (cfr. doc. nn. 1, 5 e 6 di parte ricorrente: buste paga, comunicazioni Unilav e certificazione unica 2021).
In particolare, dalla predetta documentazione emerge che il ricorrente è stato assunto dalla società resistente in data 30.10.2019 a tempo indeterminato e in regime di part-time orizzontale per 6 ore settimanali, con mansioni di “giardiniere” e inquadramento nel livello VI del CCNL “1940 - PALESTRE”, e che il rapporto di lavoro è cessato in data
11.3.2020 per dimissioni del ricorrente (cfr., in particolare, buste paga, comunicazioni
UNILAV e certificazione unica in atti, cit.).
3.3. A fronte di quanto sopra, vi è invece contestazione in merito all'effettiva data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, all'orario di lavoro concretamente osservato durante l'intero periodo lavorativo, al livello di inquadramento spettante, alla fruizione di ferie e alla debenza delle differenze retributive rivendicate in ricorso.
Nella specie, in particolare, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato sino al 31.8.2020 e ha altresì dedotto di avere osservato il superiore orario di lavoro indicato in ricorso, di non avere fruito di ferie e di avere pertanto diritto alle differenze retributive indicate in ricorso e calcolate in relazione al V livello del CCNL di categoria.
La società resistente ha contestato nel merito le superiori deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Gli assunti attorei appaiono parzialmente fondati nei seguenti termini.
3.4. Ciò premesso, va innanzitutto esaminata e accolta la domanda concernente lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo un orario di lavoro superiore a quello
4 risultante dalla documentazione in atti con riguardo all'intero periodo di lavoro regolarizzato, dal 30.10.2019 all'11.3.2020.
In particolare, tenuto conto delle allegazioni attoree e sulla base dell'istruttoria orale espletata, può reputarsi provato che nell'intero periodo di lavoro documentato il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa nei seguenti termini: dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00, per un totale di 8 ore al giorno.
3.5. Con riferimento al superiore profilo, appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dai testi escussi e , in difetto di decisive prove contrarie rese Parte_2 Testimone_1
sul punto da parte resistente, peraltro tardivamente costituita in giudizio.
Il teste , dopo avere premesso di essere “...a conoscenza dei fatti di causa in Tes_1 quanto mi recavo presso la struttura sportiva dove lavorava mio cognato tutti i giorni” e avere precisato che “...ci andavo tutti i giorni perché a volte c'era molto lavoro ed io andavo ad aiutare. All'epoca dei fatti io non avevo un mio lavoro”, ha sul punto compiutamente dichiarato quanto segue: “...adr cap. 3: il ricorrente presso la struttura faceva il giardiniere, si occupava della pulizia della struttura compresi i campi e gli spogliatoi, si occupava della pulizia delle casacche, dava e recuperava i palloni, si occupava degli incassi dovuti dai frequentatori della struttura. Adr cap. 4: ricordo che il ricorrente si recava a lavorare presso la struttura tutti i giorni dal lunedì alla domenica e ricordo che ogni giorno al mattino lavorava per un'ora dalle ore 9,00 alle ore 10,00 e poi il pomeriggio dalle ore 17,00 fino a mezzanotte. Adr: preciso che negli stessi orari ci andavo anche io ad aiutare. Preciso che nella struttura ci sono un campo di calcio a cinque, due campi di calcio a sette e due campi di padel.” (cfr. verbale di udienza del
21.11.2023).
In tal senso, d'altronde, anche il teste , dopo avere premesso di essere “...a Pt_2
conoscenza dei fatti di causa perché ho frequentato la struttura sportiva come giocatore di calcetto dall'anno 2015 all'anno 2020, poi sono andato a giocare presso un'altra struttura”, ha sul punto riferito che “...adr cap. 3: il sig. si occupava della pulizia Pt_1
dei campi, faceva del giardinaggio, prendeva i palloni, io mi rivolgevo a lui per fissare gli appuntamenti di gioco, ricordo che ci dava i palloni e le casacche e ci dava le chiavi dello spogliatoio. A volte lo vedevo con il secchio ed il mocio uscire dal bagno e lo vedevo pulire gli spogliatoi. Adr cap. 4: io mi recavo presso la struttura per giocare a calcetto ogni lunedì, arrivavo presso la struttura intorno alle ore 20,00 ed a quell'ora il ricorrente era li al lavoro, io andavo via alla fine della partita intorno alle ore 22,30 ed a quell'ora il
5 ricorrente era ancora presso la struttura. Adr: preciso che ogni lunedì fine partita io confermavo al sig. l'appuntamento della squadra per il lunedì successivo.” (cfr. Pt_1
verbale di udienza del 21.11.2023, cit.), così sostanzialmente suffragando le dichiarazioni del teste . Tes_1
3.6. A fronte delle suesposte e sostanzialmente convergenti dichiarazioni testimoniali, inoltre, non risulta decisivo quanto eccepito da parte resistente in ordine all'attendibilità del teste (poiché cognato del ricorrente) e al diverso esito del Tes_1
procedimento n. 10174/2022 R.G. instaurato dalla moglie del ricorrente Persona_1
(cfr. sentenza del 28.12.2024 prodotta da parte resistente in data 3.2.2025), sicché non appare neppure rilevante l'acquisizione degli “...atti del procedimento n. 10174/2022 RG” da ultimo richiesta dalla società resistente nelle note del 2.5.2025 e del 12.5.2025 .
Ed infatti, le anzidette dichiarazioni del teste (della cui attendibilità non sono Pt_2
neanche prospettate ragioni concrete per dubitare), sebbene precipuamente riferite alla sola giornata di lunedì, consentono di suffragare in termini generali l'attendibilità delle compiute dichiarazioni del teste con riguardo all'ulteriore attività pomeridiana e Tes_1
serale svolta dal ricorrente alle dipendenze della società resistente.
3.7. Alla stregua di quanto sopra, in definitiva, deve dunque ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa per il maggiore orario dedotto in ricorso, segnatamente da lunedì a domenica dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00, per un totale di 8 ore al giorno e 56 ore alla settimana.
3.8. Ciò posto in ordine in ordine all'orario di lavoro osservato, va invece disattesa la domanda attorea concernente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato sino al
31.8.2020, siccome solo genericamente prospettato nell'atto introduttivo.
3.9. Sul punto appare dirimente osservare che, da un lato, è documentata la cessazione del rapporto di lavoro in data 11.3.2020 per dimissioni del ricorrente (cfr. buste paga, comunicazione e pag. 3 del ricorso) e, dall'altro lato, nessuno dei testi CP_3
escussi ha confermato la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro sino al 31.8.2020.
3.10. Va, parimenti, rigettata la domanda attorea concernente lo svolgimento di mansioni superiori sussumibili nel livello V del CCNL di categoria, siccome solo genericamente formulata in ricorso, senza la specifica descrizione della categoria di riferimento e della relativa declaratoria contrattuale.
3.11. In termini generali, l'art. 2103 c.c., nella versione vigente ratione temporis
(dopo la sostituzione disposta dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015) stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
6 all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. […]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario
è nullo”.
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione…” (cfr. C. Cass.
26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass.
8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass. 26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.....” (cfr. Cass. 23354/2018; Cass.
8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o
7 legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
3.12. Nella specie, a fronte del formale inquadramento nel livello V del CCNL di categoria, parte ricorrente ha solo genericamente invocato in ricorso l'inquadramento nel superiore livello V del CCNL, senza tuttavia richiamare lo specifico mansionario previsto dal CCNL, né descrivere compiutamente il diverso livello di inquadramento in ipotesi spettante sulla base della contrattazione collettiva di riferimento in relazione alle mansioni concretamente espletate, né allegare e specificare alcunché con riguardo all'effettiva sussumibilità delle mansioni svolte nel superiore livello V del CCNL.
3.13. In aggiunta a quanto sopra, le ulteriori mansioni allegate in ricorso e confermate in parte qua dai testi escussi (cfr. verbale di udienza del 21.11.2023, cit.) appaiono comunque riconducibili nel livello VI di formale inquadramento, a cui appartengono “...i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche. - Assistente di sala - Addetto alle caldaie - Guardarobiere -
Assistente o addetto di spogliatoio - Caddie - Addetto ai campi - Addetto allo scarico e carico - Addetto agli ingressi - Addetto ai servizi - Portiere - Conducente di motobarca/furgone - Fattorino - Custode anche di magazzino - Operaio comune - Addetto alle pulizie con uso e conduzione di mezzi meccanici semoventi - Addetto al mantenimento, cura e pulizia dei cavalli - Altre qualifiche equivalenti [...]” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
3.14. Stante quanto sopra, va quindi rigettata la domanda attorea volta all'accertamento delle mansioni superiori allegate in ricorso e alla condanna di parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive.
3.15. Per quanto detto, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle suesposte dichiarazioni testimoniali, può dirsi provato che parte ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 30.10.2019 all'11.3.2020, svolgendo la propria attività da lunedì a domenica dalle ore 09:00 alle ore
10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00, svolgendo mansioni inquadrabili nel VI livello del
CCNL di categoria.
3.16. Ciò posto in merito al dedotto rapporto di lavoro intercorso dal 30.10.2019 all'11.3.2020, vanno accolte le conseguenti domande economiche formulate in ricorso, con specifico riferimento alle differenze retributive richieste per il lavoro espletato secondo l'orario accertato in giudizio, alle mensilità aggiuntive previste dal CCNL, all'indennità
8 sostitutiva delle ferie non godute e al TFR;
in applicazione dell'art. 429 c.p.c., sulle predette somme sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come per legge.
Ed infatti, con riferimento alle differenze retributive pretese per le causali suindicate, in ossequio ai citati principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (cfr. C.
Cass. S.U. 13533/2001), il ricorrente ha provato, sulla base della produzione documentale in atti e delle prove orali, il titolo della propria pretesa (consistente nel rapporto di lavoro intercorso con la società resistente) e allegato l'inadempimento parziale da parte del datore di lavoro, mentre quest'ultimo non ha assolto l'onere di provare l'esatto e integrale adempimento della propria prestazione.
3.17. In merito alla determinazione del quantum debeatur, in particolare, deve ritenersi che parte ricorrente, nel periodo lavorativo che risulta provato e sopra indicato, abbia percepito gli importi indicati in ricorso.
D'altronde, va rimarcato che, a fronte delle allegazioni dell'attore (che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento parziale della prestazione a carico del datore), nessun ulteriore elemento di prova è stato fornito dal datore di lavoro, il quale non ha provato l'integrale corresponsione di quanto richiesto dal ricorrente per le superiori causali.
Come detto, secondo i principi dell'inadempimento, provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, sarebbe stato onere del debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, C. Cass. S.U. 13533/2001).
3.18. Con specifico riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie, la Suprema Corte ha da ultimo precisato che “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (cfr. C. Cass. 21780/2022, cfr. altresì C. Cass. 23153/2022).
Anche sotto questo profilo, a fronte delle deduzioni attoree sul punto e in difetto di prova contraria fornita dalla società resistente, può dunque reputarsi confermato che parte ricorrente non abbia goduto delle ferie spettanti, sicché appare fondata la conseguente pretesa volta alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
9 3.19. Ai fini della determinazione delle differenze retributive spettanti a parte ricorrente, il CCNL applicabile è il CCNL “1940 - PALESTRE” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
Tale CCNL risulta direttamente applicabile al rapporto di lavoro in esame stante l'esplicito richiamo contenuto nella comunicazione (cfr. doc. n. 5 di parte CP_3
ricorrente, cit.) e risulta in ogni modo applicabile ex art. 36 Cost. Per pacifico indirizzo giurisprudenziale, invero, nei casi in cui il CCNL di settore non risulti vincolante, per mancata prova dell'adesione implicita o esplicita, esso costituisce comunque un parametro utile e congruo al fine di valutare la sussistenza dei caratteri di adeguatezza e sufficienza di cui all'art. 36 della Costituzione (cfr. C. Cass. 10465/2000).
3.20. Ciò posto, al fine di quantificare le predette somme spettanti al ricorrente è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “...accertare (in prospetti separati) l'importo lordo delle somme in ipotesi spettanti alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive
(comprensive di mensilità aggiuntive previste dal CCNL di categoria), indennità sostitutiva delle ferie non godute e T.F.R., in relazione al periodo di lavoro dal 30.10.2019 all'11.3.2020, tenuto conto:
- dello svolgimento di mansioni ex VI livello retributivo del CCNL “1940 - PALESTRE” temporalmente applicabile (cfr. comunicazioni in atti); CP_3
- dello svolgimento dell'attività lavorativa nei seguenti termini: dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle 24:00;
- dei compensi percepiti, secondo quanto allegato in ricorso (id est: € 10,00 al giorno da ottobre 2019 a febbraio 2020 ed € 20,00 al giorno nel mese di marzo 2020);
- dell'omessa fruizione di ferie;
- delle previsioni del suindicato C.C.N.L. di categoria, direttamente applicato” (cfr. ordinanza del 4.2.2025).
3.21. Ebbene, all'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante, oltreché non specificamente contestati dalle parti, che parte ricorrente risulta creditrice per le superiori causali, nei confronti della società resistente, della complessiva somma di €
6.223,83 (di cui € 5.017,65 a titolo di “differenze retributive”, € 184,18 a titolo di “13^ mensilità” € 184,18, a titolo di “14^ mensilità”, € 405,87 a titolo di “Inden. sostitutiva ferie non godute” ed € 431,95 a titolo di “TFR” – cfr. CTU in atti, qui da intendersi
10 integralmente richiamata e trascritta per costituire parte integrante della presente decisione).
3.22. Alla stregua di quanto precede, la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente, per le predette causali, dell'importo complessivo di € 6.223,83.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
CP_ 3.23. Infine, tenuto conto dell'evocazione in giudizio anche dell' e non essendo CP_ maturata la prescrizione quinquennale ex lege 335/1995 (cfr. ricorso notificato all' a dicembre 2022 e costituzione dell' del 2.1.2023), la società resistente va Controparte_4
CP_ condannata al chiesto versamento all' dei corrispondenti contributi previdenziali omessi (cfr., da ultimo, C. Cass. 701/2024 e C. Cass. 24791/2024 e sentenza n. 5344/2024 emessa da questo Tribunale in data 27.11.2024).
4. Spese.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022) sulla base del valore della causa risultante all'esito del giudizio (cfr. art. 5), va posta a carico della società resistente, disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133
DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro ulteriore dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e 136/2020).
Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono per intero la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna la società resistente, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 6.223,83, oltre rivalutazione
11 monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
pone a carico della società resistente e in ragione della metà le spese del giudizio, che liquida nell'intero nella misura complessiva (non dimezzata) di € 2.694,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; compensa la restante parte;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della resistente. CP_1
Catania, 13 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
12