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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5355/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G 5355/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Claudia Foschelli ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio in Voghera, P.zza Duomo n. 29.
RICORRENTE
ONo
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Laura Bellini ed ONoparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio in Voghera, Via Bellocchio n.11.
RESISTENTE
(C.F. ), (C.F. ONoparte_2 C.F._3 ONoparte_3
), (C.F. con l'avv. Alessandra C.F._4 CP_4 C.F._5
Dibois del Foro di Pavia (C.F. ) in qualità di curatrice speciale dei minori. C.F._6
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11
Parte ricorrente:
“ONariis reiectis, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia disporre:
- L'affidamento dei tre figli minori all'Ente preposto, vale a dire i Servizi sociali del Comune di
Voghera, con prosecuzione del percorso psicoterapeutico in favore dei figli minori e CP_3
Parte
e presa in carico da parte di anche per la figlia , con prosecuzione di servizio di CP_2 CP_4
ADM presso entrambi i genitori.
- Il collocamento dei due figli minori e presso la casa materna, con tempi di CP_3 CP_4
frequentazione della casa paterna come quelli attualmente in corso, e collocamento del figlio minore
presso la casa paterna, con frequentazione della casa materna secondo il programma in CP_2
corso con costante aumento dei tempi di permanenza presso la casa materna sempre alla presenza di
ADM o, in caso di miglioramento dei rapporti, anche senza la presenza del medesimo.
ON
- La prosecuzione dell' presso la casa materna con modi e tempi se possibile ampliati per consentire un'intensificazione degli incontri di con la madre, con costante collegamento dei CP_2
ON Servizio di Voghera con l' per valutare ogni più opportuna modifica ed ampliamento delle permanenze di presso la madre, ovvero al fine di valutare e/o gestire tutti i cambiamenti che CP_2
si rendessero opportuni in ragione di modifiche delle dinamiche relazionali.
- La prosecuzione di un costante monitoraggio e di una supervisione da parte dei Servizi Sociali competenti, della frequentazione come sopra prospettata per i tre figli presso ciascun genitore, eventualmente modificandone tempi e modalità di collocamento in caso di modifiche ed evoluzioni nelle dinamiche relazionali e nel caso in cui il collocamento e la frequentazione come sopra prospettata possa essere di nocumento ad uno o tutti minori.
- L'avvio del percorso di parental training, come già suggerito dalla CTU, per aiutare i genitori nella gestione delle problematiche psicologiche e comportamentali dei figli ed invitare i genitori alla prosecuzione ovvero alla ripresa (per il padre che l'ha sospeso) del percorso di sostegno psicologico.
- Recepire gli accordi economici assunti tra le parti alla udienza del 04 maggio 2022 e, conseguentemente, porre a carico del padre, SI. , il versamento della somma ONoparte_1 mensile di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da versare alla SI.
entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 minori, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia;
la restante parte del 20% delle spese straordinarie rimarrà a carico della SI. ; l'assegno Parte_1 unico verrà percepito interamente dalla SI. e, qualora l'assegno diminuisse, il padre Parte_1
pagina 2 di 11 integrerà il contributo al mantenimento facendo in modo che il contributo paterno , tra assegno unico nella parte di sua spettanza e contributo al mantenimento non scenda mai sotto € 500,00 mensili.
- Con condanna del SI. al pagamento delle spese processuali, diritti e compensi del ONoparte_1
difensore , oltre accessori di legge.”.
Parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale:
- Pronunciare la separazione personale di e con annotazione a ONoparte_1 Parte_1 margine dell'atto di matrimonio;
- Assegnare a la casa coniugale sita in via Leopardi 5 Pizzale;
ONoparte_1
- Affidare i figli minori , e all'Ente territorialmente competente;
CP_2 CP_3 CP_4
- Porre a carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti il monitoraggio del nucleo familiare con prosecuzione degli interventi già disposti ed avvio di quelli ritenuti necessari ed adeguati, confermare il percorso psicoterapico per , e , l'Assistenza Domiciliare presso CP_2 CP_3 CP_4 entrambi i genitori e l'intervento di parent trainig per le parti;
- Collocare prevalentemente presso l'abitazione paterna;
CP_2
- Disporre il collocamento in via paritaria di e presso entrambi i genitori secondo CP_3 CP_4
il programma di frequentazione alternata in corso;
- Porre a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori il ONoparte_1 pagamento in favore di dell'importo mensile di € 200,00.=, oltre rivalutazione Istat, Parte_1 oltre alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale Pavia in misura dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
- Assegno Unico in favore della madre;
- Spese legali del giudizio compensate tra le parti;
- Compenso del CTU a carico esclusivo di ciascuna delle parti in misura del 50%”.
Parte intervenuta:
“In via principale:
- confermare l'affido all'ente dei minori, attualmente identificato nei Servizi Sociali del Comune di
Voghera, che continuerà a monitorare l'andamento degli interventi in corso e di quelli ritenuti opportuni, evidenziati anche all'esito della CTU, in particolare il percorso psicoterapeutico in favore
pagina 3 di 11 ON dei minori e e l' presso entrambi i genitori, collaborando con il Servizio di CP_3 CP_2
competenza per la residenza paterna, come già in uso;
- disporre che i Servizi continuino a regolamentare il collocamento dei minori e la frequentazione tra i minori e i genitori tenuto conto delle risultanze della CTU, delle conclusioni suggerite anche in punto affido e collocamento che allo stato, però, non paiono attuabili per motivi diversi;
- allo stato, si chiede che venga confermato il collocamento dei minori e pressochè CP_3 CP_4
paritario presso i genitori nonchè il programma di frequentazione in corso, con prosecuzione di regolare e costante ADM presso entrambi i genitori;
al fine di favorire il rapporto tra , che CP_2
ON vive presso il padre, e la mamma, si chiede che venga sempre garantita presso la sig.ra Pt_1
incrementando gli incontri, ove possibile;
- disporre che i Servizi Sociali monitorino che i genitori diano corso effettivamente all'intervento di parent training, come già indicato dalla CTU nell'interesse dei minori, vista l'importanza di migliorare il rapporto fra le parti e soprattutto di correggere alcuni atteggiamenti del padre che, peraltro, ha interrotto il suo percorso psicologico da mesi;
- disciplinare le questioni economiche in favore dei minori tenuto conto delle capacità reddituali delle parti;
- Con riserva di presentare istanza per la liquidazione dei compensi vista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la separazione, con addebito, dal sig. con cui aveva contratto ONoparte_1
matrimonio in Voghera il 12 settembre 2010, affermando l'irrimediabile compromissione del rapporto coniugale. Ulteriormente chiedeva che i tre figli minori , e fossero affidati in CP_3 CP_2 CP_4
via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e, conseguentemente, che le venisse assegnata la casa coniugale.
Inoltre domandava che fosse stabilito a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di CP_1
concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile di € 900,00. Infine chiedeva che le venisse versata, a titolo di mantenimento, un somma mensile di € 500,00.
Il sig. si costituiva in giudizio, con memoria del 15 gennaio 2020, domandando la CP_1
separazione personale delle parti con addebito di colpa e responsabilità in capo alla ricorrente. Inoltre chiedeva l'affido esclusivo dei figli con collocamento prevalente presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale. Infine chiedeva che venisse disposto il mantenimento diretto dei figli, per ciascun genitore, in relazione ai periodi di frequentazione e la ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
pagina 4 di 11 All'udienza del 5 marzo 2020 la ricorrente dichiarava di percepire un reddito mensile di € 400,00-
500,00, al netto del finanziamento che stava pagando. Il resistente, titolare di una tabaccheria, dichiarava di guadagnare € 1.000,00-1.200,00, dovendo dedurre dalla somma complessiva i costi del mutuo della casa e della tabaccheria. Il sig. inoltre sostiene una spesa mensile di € 350,00 per CP_1
l'affitto.
Con ordinanza del 27 marzo 2020 il Giudice affidava i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale.
Inoltre, al fine di valutare le competenze genitoriali delle parti e di indicare le migliori modalità di affido e collocamento dei figli, poneva il nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali di Voghera.
Ulteriormente dichiarava il padre tenuto a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 660,00 e a sostenere il 70% delle spese extra assegno. Infine poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 130,00.
In seguito alla relazione positiva dei Servizi Sociali il Giudice, con ordinanza del 18 novembre 2020, disponeva il prosieguo dell'affido e del collocamento con le modalità stabilite con provvedimento presidenziale.
Durante l'udienza del 15 giugno 2021 le parti dichiaravano di aver avviato la coordinazione genitoriale.
Il giudice con ordinanza, prendendo atto delle relazioni depositate che consigliavano, visti gli esiti positivi, di proseguire il periodo di osservazione e il servizio di ADM, disponeva che gli operatori proseguissero nelle rispettive prese in carico e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 23 marzo 2022.
Durante l'udienza del 4 maggio 2022 le parti chiedevano che non si procedesse alla precisazione delle conclusioni. La ricorrente esponeva le difficoltà, confermate dalla relazione del CoGe, dei Servizi
Sociali e della psicologa, incontrate con e i quali si rifiutavano, quando CP_2 CP_3
accompagnati dalla madre, di entrare in classe. In particolare incolpava la madre di averlo CP_2
iscritto a scuola a Voghera piuttosto che a Lungavilla con i suoi amici. In realtà la scelta della scuola era stata presa in accordo con i Servizi ritenendola la scelta migliore per il bambino.
Le parti, inoltre, si accordavano nei seguenti termini: il sig. verserà alla sig. la somma CP_1 Pt_1
mensile di € 200,00;per il mantenimento dei figli le spese extra assegno verranno sostenute dai genitori nella misura dell'80% dal padre e del 20% dalla madre;
l'assegno unico di € 600,00 verrà percepito interamente dalla ricorrente, e qualora l'assegno diminuisse il padre integrerà il contributo al mantenimento facendo in modo che il contributo paterno tra assegno unico nella parte di sua spettanza e contributo al mantenimento non scenda mai sotto € 500,00 mensili.
pagina 5 di 11 Il Giudice, con ordinanza del 7 novembre 2022, affidava i minori all'Ente per l'assunzione di tutte le decisioni relative ai minori su cui non vi fosse accordo tra i genitori e per l'individuazione delle migliori modalità di collocamento e frequentazione figli – genitori. La decisione era resa necessaria, come ben esplicitato dalle relazioni acquisite, dall'accesa conflittualità tra le parti che, riversandosi sui figli, determinava comportamenti di aggressività/rifiuto dei bambini verso la madre (figura più fragile e in difficoltà, rispetto al padre) e verso la scuola. Per tale ragione, inoltre, disponeva un intervento di
ADM al fine di ristabilire una normale relazione madre-figli. Infine nominava curatore speciale in favore dei minori l'avv. Alessandra Dibois.
L'avv. Dibois, nell'atto introduttivo, chiedeva che venisse urgentemente disposta una CTU psicodiagnostica volta ad accertare la situazione psicofisica dei minori, e la capacità dei sigg.ri di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, la qualità delle CP_6
relazioni dei genitori con i minori e la capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro.
A seguito dell'udienza del 12 gennaio 2023, durante la quale le parti chiedevano, concordemente, non essendo nessuno degli operatori riuscito a comprendere il motivo delle anomale dinamiche di comportamento dei minori, che venisse disposta una CTU, il giudice, con ordinanza del 23 gennaio
2023, nominava CTU la dott.ssa e le formulava il seguente quesito: “Il CTU letti Persona_1
gli atti, sentite le parti, i minori e altri soggetti adulti di riferimento per i minori e la coppia genitoriale, acquisita la documentazione che riterrà necessaria presso enti pubblici e privati, svolgendo anche gli opportuni accertamenti psicodiagnostici ,richiedendo se del caso una presa in carico dei minori presso
Parte riferisca in ordine alle condizioni psicofisiche dei minori e alla personalità dei genitori ed alle loro competenze genitoriali, con particolare riferimento alla capacità dei genitori di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, la qualità delle relazioni dei genitori con i minori e la capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro; approfondendo motivazioni e dinamiche che portano i minori, attualmente, ad avere atteggiamenti opposti a seconda del genitore presso cui si trovano, pervenendo ad una proposta di affidamento e collocamento dei minori - eventualmente anche eterofamiliare, dopo aver sentito tutti i parenti dei minori - che garantisca un equilibrata crescita psicofisica dei minori”.
La CTU evidenziava la mancanza di una collaborazione paterna ad agire, in spirito di co-genitorialità, per superare le resistenze dei figli all'andare a scuola e consigliava l'affido super esclusivo alla madre con la supervisione dell'Ente preposto e della curatrice speciale dei minori.
Il Giudice, ritenendo l'affido esclusivo alla madre al momento non attuabile, a causa dell'impossibilità di collocare prevalentemente presso la madre (nonostante il rapporto madre-figlio fosse CP_2 migliorato grazie alla presenza dell'educatore), disponeva, con ordinanza del 14 dicembre 2023,
pagina 6 di 11 l'aumento degli interventi di ADM presso la madre e l'attivazione del “parent training” indicato nella
CTU.
Infine fissava l'udienza dell' 8 maggio 2024 per la precisazioni delle conclusioni e per l'ascolto di
. CP_2
Successivamente all'ascolto del minore, che ribadiva l'esistenza di gravi difficoltà nel rapporto con la madre, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Sulla pronuncia di separazione: la domanda formulata da entrambe le parti va accolta, essendo da anni venuta meno l'affectio coniugalis e vivendo da tempo le parti separate. Le dichiarazioni delle parti e l'attività istruttoria dimostrano l'impossibilità della ripresa della convivenza.
Si dà atto che entrambe le parti non hanno insistito per l'iniziale richiesta di addebito della separazione e che dunque detta domanda deve intendersi rinunciata da entrambe le parti.
Sull'affido, collocamento, frequentazioni dei minori : nella parte relativa alla ricostruzione del procedimento si è dato ampio conto delle difficoltà relazionali tra le parti e dei difficili rapporti, in particolare, tra il figlio e la madre. Invero è chiaramente emerso in sede di CTU quali siano le CP_2
criticità legate alla personalità di ciascun genitore e quanto un atteggiamento di fatto svalutante del padre verso la madre, atteggiamento di cui il padre pare non rendersi conto, influisca sulle difficoltà di rapporto tra madre e figli, soprattutto per quanto riguarda , che appare adeso al pensiero CP_2
paterno.
Nelle sue conclusioni la CTU, che ha svolto un significativo approfondimento in ordine all'intero quesito, attenendosi a rigorosi criteri scientifici, ha proposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, così precisando:
“AFFIIDO SUPER ESCLUSIVO ALLA MADRE CON LA SUPERVISIONE DELL'ENTE PREPOSTO E DELLA CURATRICE DEI MINORI: che sia la madre – con l'ausilio della Tutela Minori e con l'obbligo di costante comunicazione delle decisioni assunte a favore dei figli – a poter assumere le decisioni più rilevanti, almeno per quanto attiene agli ambiti scuola e salute;
MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI CON FUNZIONE DI della Persona_2 responsabilità genitoriale materna e supporto alla gestione dei figli con la predisposizione di aiuti concreti;
MANTENIMENTO DEL CURATORE SPECIALE PER I MINORI nella persona dell'Avv. Dibois con i seguenti compiti: verificare che i genitori prestino fede all'impegno assunto in CTU di avviare una psicoterapia presso professionista privato per i figli e e che provvedano al pagamento;
CP_2 CP_3 verificare, altresì, che s'impegnino ad intraprendere qualsiasi altro intervento terapeutico che la NPI indicherà, considerata la diagnosi dei figli e/o qualsiasi supporto offerto dalla Tutela Minori;
predisporre, di concerto coi Servizi Sociali, una serie di aiuti concreti alla madre nella gestione dei figli come un servizio di assistenza pomeridiana ai compiti (es. Coop. Epi.co), accompagnamento a scuola e/o qualunque altro sostegno sarà ritenuto opportuno;
pagina 7 di 11 vigilare affinché il padre collabori con costanza con la madre in generale e, in particolare, nel superamento dei comportamenti oppositivi e degli agiti violenti dei figli maschi verso la madre e al rifiuto di frequentare la scuola;
attivare un intervento di Parent Training a favore della coppia genitoriale perché i genitori siano informati delle modalità educative e comunicative maggiormente adeguate da utilizzare con i figli in ragione della diagnosi della NPI di Voghera, individuando il/i professionista/i presso struttura pubblica (anche tra quelle già attivate) o privata presente sul territorio. PROSECUZIONE DELL'ADM con i tempi e i modi attualmente attivati, atti a sostenere in ambito materno la relazione tra la madre e e, in ambito paterno, una modalità più consona di CP_2 relazione con i figli, attenta in particolare ad evitare comunicazioni del padre e della famiglia allargata non adeguate per contenuto alla sensibilità dei figli e tali da veicolare l'immagine svalutata della madre;
la Tutela Minori di Voghera proseguirà la sua opera di monitoraggio sull'ADM, mantenendo costante comunicazione con l'educatore, valuterà e gestirà cambiamenti futuri che si rendessero opportuni in ragione di modifiche nelle dinamiche relazionali. ATTUAZIONE DEL
CALENDARIO GENITORIALE AVVIATO IN CTU: tenuto conto del danno che deriverebbe ai minori dall'essere separati dal padre, si ritiene che sia nel loro interesse il mantenimento della frequentazione attuale. Per una modifica in positivo delle dinamiche attuali e per poter pervenire a condizioni ambientali più favorevoli ad una serena ed equilibrata crescita psico-fisica dei minori, si ritiene tuttavia necessario che il padre s'impegni: a non alimentare l'immagine svalutata della madre;
ad agire in spirito di co-genitorialità; a collaborare fattivamente con la madre per superare le resistenze che i figli oppongono all'andare a scuola.
In caso di mancata collaborazione I Servizi di Tutela Minori, di concerto con il Curatore Speciale dei
Minori, potranno: limitare gli incontri padre-figli al tempo di ADM;
e/o indicare al Giudice ogni intervento ritenuto idoneo ad intervenire sull'influenza negativa che il padre esercita sui figli. “. L'attuale situazione, e il permanere delle difficoltà di rapporto tra e la madre, non hanno – di CP_2 fatto – consentito di attuare l'affido super esclusivo che avrebbe ovviamente comportato il collocamento prevalente anche di presso la madre. CP_2
Il GI ha pertanto disposto, in sintonia con le valutazioni dei Servizi e della curatrice, ma di fatto anche con i difensori delle parti, che allo stato proseguisse l'affido all'Ente e che restasse collocato CP_2 prevalentemente preso il padre, vendendo la madre solo con il supporto dell'ADM, seppure con un incremento delle frequentazioni, e l'adozione di tutti gli interventi proposti dalla CTU, compreso il parental training verso cui entrambi i genitori si sono detti disponibili.
Nel prosieguo del procedimento i Servizi affidatari e la curatrice hanno dato conto di un minimo miglioramento della situazione ed altresì di un atteggiamento maggiormente collaborativo dei genitori, sebbene con ricadute in situazioni di mancata comunicazione e di svalutazione da parte del padre.
A luglio 2024 è iniziato anche il percorso di parental training. Il Collegio ritiene di confermare l'attuale modalità di affido dei minori apparendo necessario consentire che il monitoraggio del benessere dei minori e del miglioramento dei rapporti tra e la CP_2 mamma, nonché il permanere di normali rapporti tra la mamma e gli altri figli consenta ai Servizi di intervenire immediatamente con l'assunzione di decisioni in punto educazione, collocamento, salute, attività extrascolastiche, che siano nell'esclusivo interesse di figli e che non comportino interventi non corretti in particolare da parte del padre che tende, come chiaramente evidenziato in tutti i contesti, ad attribuire alla madre la responsabilità di ogni criticità ( cosa che potrebbe accadere anche in situazione di affido super esclusivo se proseguissero le frequentazioni) . Nella speranza che la ripresa di un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità da parte del sig.
la prosecuzione del percorso avviato dalla sig,. e in particolare la prosecuzione del CP_1 Pt_1
pagina 8 di 11 parental training aiutino la coppia genitoriale ad instaurare rapporti collaborativi equilibrati e di reciproco rispetto e stima, al fine di consentire ai minori di raggiungere/mantenere una relazione affettiva forte anche con la madre, può essere per il momento, e salva segnalazione di criticità da parte dell'Ente affidatario o della curatrice, mantenuta la modalità di collocamento in atto, che prevede collocamento alternato per i due figli minori e collocamento presso il padre di , con rapporto CP_2 tra mamma e in ambito di ADM, che dovranno nel tempo essere sempre più incrementati CP_2 sperimentando la liberalizzazione ove ritenuto opportuno. Questa previsione è la stessa a cui sono sostanzialmente giunte, nelle più recenti precisazioni delle conclusioni, anche le parti, compresa la curatrice speciale.
Occorre altresì proseguire le prese in carico psicologiche dei due fratelli e valutare costantemente l'opportunità di avviare un supporto anche per CP_4
Il Collegio ritiene preminente che i Servizi affidatari monitorino costantemente la tenuta e il mantenimento dei rapporti madre figli , intervenendo tempestivamente ove a causa di errate prese di posizione o di atteggiamenti svalutativi il rapporto tenda a incrinarsi, consentendo ai Servizi affidatari , come peraltro già è stato disposto, di modificare le modalità del collocamento e delle frequentazioni.
Situazioni di particolare criticità che determinino la necessità di modificare anche le modalità di affido
( anche presso una comunità), dovranno essere tempestivamente segnalate all'AG competente ( Procura della Repubblica presso il TM, ove non sia avviato dai genitori altro procedimento) .
Anche la mancata prosecuzione delle terapie per i minori dovrà essere tempestivamente considerata ai fini della modifica delle decisioni in atto, così come la mancata collaborazione nella prosecuzione del parental training, ove incida sulla possibilità dei minori di godere di una corretta bigenitorialità, dovrà essere valutata/segnalata nel senso sopra indicato. I Servizi affidatari dovranno comunque relazionare almeno semestralmente in ordine all'andamento del monitoraggio e degli interventi, al Giudice Tutelare presso cui si svolgerà la vigilanza ex art. 337
c.c..
Assegnazione della casa coniugale: parte ricorrente non ha riformulato la domanda, essendo nel frattempo andata a vivere altrove ed essendo la casa coniugale rientrata in possesso del sig. CP_1 Sul punto può essere pertanto stabilita l'assegnazione, come da richiesta, al sig,. ove in CP_1 effetti vive prevalentemente . CP_2
ONibuto al mantenimento: il 4 maggio 2022, durante un'udienza in cui le parti avevano rinunciato a precisare le conclusioni e avevano dichiarato di non volersi avvalere della “Legge Pinto”, le stesse avevano raggiunto il seguente accordo in punto economico: “Le parti si accordano nel seguente modo: il padre verserà alla madre entro il giorno 30 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento dei minori la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese extra assegno come da Protocollo del tribunale di Pavia verranno sostenute dai genitori nella misura dell'80% dal padre e del 20% dalla madre;
l'assegno unico di attuali euro 600,00 verrà percepito interamente dalla ricorrente, e qualora l'assegno diminuisse il padre integrerà il contributo al mantenimento facendo in modo che il contributo paterno tra assegno unico nella parte di sua spettanza e contributo al mantenimento non scenda mai sotto € 500,00 mensili….” . Tale previsione è ancora in atto e le parti la confermano anche nelle rispettive conclusioni. Il Collegio ritiene pertanto di recepire detto accordo, comunque rispettoso dell'interesse dei minori, che hanno diritto ad un tenore di vita il più possibile simile in entrambi i contesti. Spese di CTU: le spese di CTU vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e vengono liquidate con separato provvedimento.
Spese di lite: tenuto conto delle conclusioni delle parti che sostanzialmente coincidono, le spese di lite vanno compensate tra le parti ( liquidando separatamente il curatore speciale dei minori ammessi al gratuito patrocinio).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta:
pagina 9 di 11 pronuncia la separazione dei coniugi e sposatisi a Voghera il 12 settembre Parte_1 ONoparte_1
2010, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 11 Parte II Serie A Anno
2010;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- affida i minori all'Ente (Comune di Voghera) ed ai relativi Servizi Sociali, assegnando agli stessi competenza in ordine alle decisioni relative all'educazione, alle attività extrascolastiche, al collocamento ed alle frequentazioni, ove le parti non riescano ad accordarsi, disponendo altresì che proseguano nel monitorare l'andamento degli interventi in corso e di quelli ritenuti opportuni, evidenziati anche all'esito della CTU, in particolare il percorso psicoterapeutico in favore dei minori e ( e se opportuno NPI per e l'ADM presso entrambi i genitori, collaborando CP_3 CP_2 CP_4
con il Servizio di competenza per la residenza paterna, come già in uso;
- conferma allo stato il collocamento dei minori e in modo paritario presso i genitori e CP_3 CP_4
prevalente di presso il padre, nonchè il programma di frequentazione in corso, con CP_2
prosecuzione di regolare e costante ADM presso entrambi i genitori;
al fine di favorire il rapporto tra
ON
e la mamma , dispone che venga sempre garantita presso la sig.ra incrementando CP_2 Pt_1
gli incontri, ove possibile, disponendo che i Servizi affidatari eventualmente modifichino tempi e modalità di collocamento dei minori in caso di modifiche ed evoluzioni nelle dinamiche relazionali e nel caso in cui il collocamento e la frequentazione come sopra prospettata possa essere di nocumento ad uno o tutti minori;
- dispone che situazioni di particolare criticità che determinino la necessità di modificare anche le modalità di affido ( anche presso una comunità), siano tempestivamente segnalate dai Servizi affidatari all'AG competente ( Procura della Repubblica presso il TM ) e comunque dispone che venga depositata relazione semestrale al Giudice Tutelare, competente per la Vigilanza ex art. 337 c.c., ;
- dispone che i Servizi Sociali monitorino che i genitori diano corso o comunque proseguano l'intervento di parental training, come già indicato dalla CTU nell'interesse dei minori, vista l'importanza di migliorare il rapporto fra le parti;
-invita i genitori a proseguire o riprendere i rispettivi percorsi psicologici;
- assegna la casa coniugale al sig. in quanto prevalente collocatario del figlio;
CP_1 CP_2
- Recepisce gli accordi economici assunti tra le parti alla udienza del 04 maggio 2022 e, conseguentemente, pone a carico del padre, SI. , il versamento della somma mensile ONoparte_1 di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da versare alla SI. Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia;
la restante parte del 20% delle pagina 10 di 11 spese straordinarie rimarrà a carico della SI. l'assegno unico verrà percepito Parte_1 interamente dalla SI. e, qualora l'assegno diminuisse, il padre integrerà il contributo al Parte_1
mantenimento facendo in modo che il contributo paterno , tra assegno unico nella parte di sua spettanza e contributo al mantenimento non scenda mai sotto € 500,00 mensili;
-compensa le spese di lite tra le parti;
-pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti nella misura di del
50% ciascuna.
--Dispone che a cura della Cancelleria il presente provvedimento venga immediatamente comunicato ai Servizi sociali affidatari.
-Dispone la trasmissione al Giudice Tutelare per la Vigilanza ex art. 337 c.c..
Pavia, camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G 5355/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Claudia Foschelli ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio in Voghera, P.zza Duomo n. 29.
RICORRENTE
ONo
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Laura Bellini ed ONoparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio in Voghera, Via Bellocchio n.11.
RESISTENTE
(C.F. ), (C.F. ONoparte_2 C.F._3 ONoparte_3
), (C.F. con l'avv. Alessandra C.F._4 CP_4 C.F._5
Dibois del Foro di Pavia (C.F. ) in qualità di curatrice speciale dei minori. C.F._6
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
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Parte ricorrente:
“ONariis reiectis, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia disporre:
- L'affidamento dei tre figli minori all'Ente preposto, vale a dire i Servizi sociali del Comune di
Voghera, con prosecuzione del percorso psicoterapeutico in favore dei figli minori e CP_3
Parte
e presa in carico da parte di anche per la figlia , con prosecuzione di servizio di CP_2 CP_4
ADM presso entrambi i genitori.
- Il collocamento dei due figli minori e presso la casa materna, con tempi di CP_3 CP_4
frequentazione della casa paterna come quelli attualmente in corso, e collocamento del figlio minore
presso la casa paterna, con frequentazione della casa materna secondo il programma in CP_2
corso con costante aumento dei tempi di permanenza presso la casa materna sempre alla presenza di
ADM o, in caso di miglioramento dei rapporti, anche senza la presenza del medesimo.
ON
- La prosecuzione dell' presso la casa materna con modi e tempi se possibile ampliati per consentire un'intensificazione degli incontri di con la madre, con costante collegamento dei CP_2
ON Servizio di Voghera con l' per valutare ogni più opportuna modifica ed ampliamento delle permanenze di presso la madre, ovvero al fine di valutare e/o gestire tutti i cambiamenti che CP_2
si rendessero opportuni in ragione di modifiche delle dinamiche relazionali.
- La prosecuzione di un costante monitoraggio e di una supervisione da parte dei Servizi Sociali competenti, della frequentazione come sopra prospettata per i tre figli presso ciascun genitore, eventualmente modificandone tempi e modalità di collocamento in caso di modifiche ed evoluzioni nelle dinamiche relazionali e nel caso in cui il collocamento e la frequentazione come sopra prospettata possa essere di nocumento ad uno o tutti minori.
- L'avvio del percorso di parental training, come già suggerito dalla CTU, per aiutare i genitori nella gestione delle problematiche psicologiche e comportamentali dei figli ed invitare i genitori alla prosecuzione ovvero alla ripresa (per il padre che l'ha sospeso) del percorso di sostegno psicologico.
- Recepire gli accordi economici assunti tra le parti alla udienza del 04 maggio 2022 e, conseguentemente, porre a carico del padre, SI. , il versamento della somma ONoparte_1 mensile di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da versare alla SI.
entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 minori, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia;
la restante parte del 20% delle spese straordinarie rimarrà a carico della SI. ; l'assegno Parte_1 unico verrà percepito interamente dalla SI. e, qualora l'assegno diminuisse, il padre Parte_1
pagina 2 di 11 integrerà il contributo al mantenimento facendo in modo che il contributo paterno , tra assegno unico nella parte di sua spettanza e contributo al mantenimento non scenda mai sotto € 500,00 mensili.
- Con condanna del SI. al pagamento delle spese processuali, diritti e compensi del ONoparte_1
difensore , oltre accessori di legge.”.
Parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale:
- Pronunciare la separazione personale di e con annotazione a ONoparte_1 Parte_1 margine dell'atto di matrimonio;
- Assegnare a la casa coniugale sita in via Leopardi 5 Pizzale;
ONoparte_1
- Affidare i figli minori , e all'Ente territorialmente competente;
CP_2 CP_3 CP_4
- Porre a carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti il monitoraggio del nucleo familiare con prosecuzione degli interventi già disposti ed avvio di quelli ritenuti necessari ed adeguati, confermare il percorso psicoterapico per , e , l'Assistenza Domiciliare presso CP_2 CP_3 CP_4 entrambi i genitori e l'intervento di parent trainig per le parti;
- Collocare prevalentemente presso l'abitazione paterna;
CP_2
- Disporre il collocamento in via paritaria di e presso entrambi i genitori secondo CP_3 CP_4
il programma di frequentazione alternata in corso;
- Porre a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori il ONoparte_1 pagamento in favore di dell'importo mensile di € 200,00.=, oltre rivalutazione Istat, Parte_1 oltre alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale Pavia in misura dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
- Assegno Unico in favore della madre;
- Spese legali del giudizio compensate tra le parti;
- Compenso del CTU a carico esclusivo di ciascuna delle parti in misura del 50%”.
Parte intervenuta:
“In via principale:
- confermare l'affido all'ente dei minori, attualmente identificato nei Servizi Sociali del Comune di
Voghera, che continuerà a monitorare l'andamento degli interventi in corso e di quelli ritenuti opportuni, evidenziati anche all'esito della CTU, in particolare il percorso psicoterapeutico in favore
pagina 3 di 11 ON dei minori e e l' presso entrambi i genitori, collaborando con il Servizio di CP_3 CP_2
competenza per la residenza paterna, come già in uso;
- disporre che i Servizi continuino a regolamentare il collocamento dei minori e la frequentazione tra i minori e i genitori tenuto conto delle risultanze della CTU, delle conclusioni suggerite anche in punto affido e collocamento che allo stato, però, non paiono attuabili per motivi diversi;
- allo stato, si chiede che venga confermato il collocamento dei minori e pressochè CP_3 CP_4
paritario presso i genitori nonchè il programma di frequentazione in corso, con prosecuzione di regolare e costante ADM presso entrambi i genitori;
al fine di favorire il rapporto tra , che CP_2
ON vive presso il padre, e la mamma, si chiede che venga sempre garantita presso la sig.ra Pt_1
incrementando gli incontri, ove possibile;
- disporre che i Servizi Sociali monitorino che i genitori diano corso effettivamente all'intervento di parent training, come già indicato dalla CTU nell'interesse dei minori, vista l'importanza di migliorare il rapporto fra le parti e soprattutto di correggere alcuni atteggiamenti del padre che, peraltro, ha interrotto il suo percorso psicologico da mesi;
- disciplinare le questioni economiche in favore dei minori tenuto conto delle capacità reddituali delle parti;
- Con riserva di presentare istanza per la liquidazione dei compensi vista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la separazione, con addebito, dal sig. con cui aveva contratto ONoparte_1
matrimonio in Voghera il 12 settembre 2010, affermando l'irrimediabile compromissione del rapporto coniugale. Ulteriormente chiedeva che i tre figli minori , e fossero affidati in CP_3 CP_2 CP_4
via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e, conseguentemente, che le venisse assegnata la casa coniugale.
Inoltre domandava che fosse stabilito a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di CP_1
concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile di € 900,00. Infine chiedeva che le venisse versata, a titolo di mantenimento, un somma mensile di € 500,00.
Il sig. si costituiva in giudizio, con memoria del 15 gennaio 2020, domandando la CP_1
separazione personale delle parti con addebito di colpa e responsabilità in capo alla ricorrente. Inoltre chiedeva l'affido esclusivo dei figli con collocamento prevalente presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale. Infine chiedeva che venisse disposto il mantenimento diretto dei figli, per ciascun genitore, in relazione ai periodi di frequentazione e la ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
pagina 4 di 11 All'udienza del 5 marzo 2020 la ricorrente dichiarava di percepire un reddito mensile di € 400,00-
500,00, al netto del finanziamento che stava pagando. Il resistente, titolare di una tabaccheria, dichiarava di guadagnare € 1.000,00-1.200,00, dovendo dedurre dalla somma complessiva i costi del mutuo della casa e della tabaccheria. Il sig. inoltre sostiene una spesa mensile di € 350,00 per CP_1
l'affitto.
Con ordinanza del 27 marzo 2020 il Giudice affidava i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale.
Inoltre, al fine di valutare le competenze genitoriali delle parti e di indicare le migliori modalità di affido e collocamento dei figli, poneva il nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali di Voghera.
Ulteriormente dichiarava il padre tenuto a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 660,00 e a sostenere il 70% delle spese extra assegno. Infine poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 130,00.
In seguito alla relazione positiva dei Servizi Sociali il Giudice, con ordinanza del 18 novembre 2020, disponeva il prosieguo dell'affido e del collocamento con le modalità stabilite con provvedimento presidenziale.
Durante l'udienza del 15 giugno 2021 le parti dichiaravano di aver avviato la coordinazione genitoriale.
Il giudice con ordinanza, prendendo atto delle relazioni depositate che consigliavano, visti gli esiti positivi, di proseguire il periodo di osservazione e il servizio di ADM, disponeva che gli operatori proseguissero nelle rispettive prese in carico e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 23 marzo 2022.
Durante l'udienza del 4 maggio 2022 le parti chiedevano che non si procedesse alla precisazione delle conclusioni. La ricorrente esponeva le difficoltà, confermate dalla relazione del CoGe, dei Servizi
Sociali e della psicologa, incontrate con e i quali si rifiutavano, quando CP_2 CP_3
accompagnati dalla madre, di entrare in classe. In particolare incolpava la madre di averlo CP_2
iscritto a scuola a Voghera piuttosto che a Lungavilla con i suoi amici. In realtà la scelta della scuola era stata presa in accordo con i Servizi ritenendola la scelta migliore per il bambino.
Le parti, inoltre, si accordavano nei seguenti termini: il sig. verserà alla sig. la somma CP_1 Pt_1
mensile di € 200,00;per il mantenimento dei figli le spese extra assegno verranno sostenute dai genitori nella misura dell'80% dal padre e del 20% dalla madre;
l'assegno unico di € 600,00 verrà percepito interamente dalla ricorrente, e qualora l'assegno diminuisse il padre integrerà il contributo al mantenimento facendo in modo che il contributo paterno tra assegno unico nella parte di sua spettanza e contributo al mantenimento non scenda mai sotto € 500,00 mensili.
pagina 5 di 11 Il Giudice, con ordinanza del 7 novembre 2022, affidava i minori all'Ente per l'assunzione di tutte le decisioni relative ai minori su cui non vi fosse accordo tra i genitori e per l'individuazione delle migliori modalità di collocamento e frequentazione figli – genitori. La decisione era resa necessaria, come ben esplicitato dalle relazioni acquisite, dall'accesa conflittualità tra le parti che, riversandosi sui figli, determinava comportamenti di aggressività/rifiuto dei bambini verso la madre (figura più fragile e in difficoltà, rispetto al padre) e verso la scuola. Per tale ragione, inoltre, disponeva un intervento di
ADM al fine di ristabilire una normale relazione madre-figli. Infine nominava curatore speciale in favore dei minori l'avv. Alessandra Dibois.
L'avv. Dibois, nell'atto introduttivo, chiedeva che venisse urgentemente disposta una CTU psicodiagnostica volta ad accertare la situazione psicofisica dei minori, e la capacità dei sigg.ri di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, la qualità delle CP_6
relazioni dei genitori con i minori e la capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro.
A seguito dell'udienza del 12 gennaio 2023, durante la quale le parti chiedevano, concordemente, non essendo nessuno degli operatori riuscito a comprendere il motivo delle anomale dinamiche di comportamento dei minori, che venisse disposta una CTU, il giudice, con ordinanza del 23 gennaio
2023, nominava CTU la dott.ssa e le formulava il seguente quesito: “Il CTU letti Persona_1
gli atti, sentite le parti, i minori e altri soggetti adulti di riferimento per i minori e la coppia genitoriale, acquisita la documentazione che riterrà necessaria presso enti pubblici e privati, svolgendo anche gli opportuni accertamenti psicodiagnostici ,richiedendo se del caso una presa in carico dei minori presso
Parte riferisca in ordine alle condizioni psicofisiche dei minori e alla personalità dei genitori ed alle loro competenze genitoriali, con particolare riferimento alla capacità dei genitori di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, la qualità delle relazioni dei genitori con i minori e la capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro; approfondendo motivazioni e dinamiche che portano i minori, attualmente, ad avere atteggiamenti opposti a seconda del genitore presso cui si trovano, pervenendo ad una proposta di affidamento e collocamento dei minori - eventualmente anche eterofamiliare, dopo aver sentito tutti i parenti dei minori - che garantisca un equilibrata crescita psicofisica dei minori”.
La CTU evidenziava la mancanza di una collaborazione paterna ad agire, in spirito di co-genitorialità, per superare le resistenze dei figli all'andare a scuola e consigliava l'affido super esclusivo alla madre con la supervisione dell'Ente preposto e della curatrice speciale dei minori.
Il Giudice, ritenendo l'affido esclusivo alla madre al momento non attuabile, a causa dell'impossibilità di collocare prevalentemente presso la madre (nonostante il rapporto madre-figlio fosse CP_2 migliorato grazie alla presenza dell'educatore), disponeva, con ordinanza del 14 dicembre 2023,
pagina 6 di 11 l'aumento degli interventi di ADM presso la madre e l'attivazione del “parent training” indicato nella
CTU.
Infine fissava l'udienza dell' 8 maggio 2024 per la precisazioni delle conclusioni e per l'ascolto di
. CP_2
Successivamente all'ascolto del minore, che ribadiva l'esistenza di gravi difficoltà nel rapporto con la madre, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Sulla pronuncia di separazione: la domanda formulata da entrambe le parti va accolta, essendo da anni venuta meno l'affectio coniugalis e vivendo da tempo le parti separate. Le dichiarazioni delle parti e l'attività istruttoria dimostrano l'impossibilità della ripresa della convivenza.
Si dà atto che entrambe le parti non hanno insistito per l'iniziale richiesta di addebito della separazione e che dunque detta domanda deve intendersi rinunciata da entrambe le parti.
Sull'affido, collocamento, frequentazioni dei minori : nella parte relativa alla ricostruzione del procedimento si è dato ampio conto delle difficoltà relazionali tra le parti e dei difficili rapporti, in particolare, tra il figlio e la madre. Invero è chiaramente emerso in sede di CTU quali siano le CP_2
criticità legate alla personalità di ciascun genitore e quanto un atteggiamento di fatto svalutante del padre verso la madre, atteggiamento di cui il padre pare non rendersi conto, influisca sulle difficoltà di rapporto tra madre e figli, soprattutto per quanto riguarda , che appare adeso al pensiero CP_2
paterno.
Nelle sue conclusioni la CTU, che ha svolto un significativo approfondimento in ordine all'intero quesito, attenendosi a rigorosi criteri scientifici, ha proposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, così precisando:
“AFFIIDO SUPER ESCLUSIVO ALLA MADRE CON LA SUPERVISIONE DELL'ENTE PREPOSTO E DELLA CURATRICE DEI MINORI: che sia la madre – con l'ausilio della Tutela Minori e con l'obbligo di costante comunicazione delle decisioni assunte a favore dei figli – a poter assumere le decisioni più rilevanti, almeno per quanto attiene agli ambiti scuola e salute;
MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI CON FUNZIONE DI della Persona_2 responsabilità genitoriale materna e supporto alla gestione dei figli con la predisposizione di aiuti concreti;
MANTENIMENTO DEL CURATORE SPECIALE PER I MINORI nella persona dell'Avv. Dibois con i seguenti compiti: verificare che i genitori prestino fede all'impegno assunto in CTU di avviare una psicoterapia presso professionista privato per i figli e e che provvedano al pagamento;
CP_2 CP_3 verificare, altresì, che s'impegnino ad intraprendere qualsiasi altro intervento terapeutico che la NPI indicherà, considerata la diagnosi dei figli e/o qualsiasi supporto offerto dalla Tutela Minori;
predisporre, di concerto coi Servizi Sociali, una serie di aiuti concreti alla madre nella gestione dei figli come un servizio di assistenza pomeridiana ai compiti (es. Coop. Epi.co), accompagnamento a scuola e/o qualunque altro sostegno sarà ritenuto opportuno;
pagina 7 di 11 vigilare affinché il padre collabori con costanza con la madre in generale e, in particolare, nel superamento dei comportamenti oppositivi e degli agiti violenti dei figli maschi verso la madre e al rifiuto di frequentare la scuola;
attivare un intervento di Parent Training a favore della coppia genitoriale perché i genitori siano informati delle modalità educative e comunicative maggiormente adeguate da utilizzare con i figli in ragione della diagnosi della NPI di Voghera, individuando il/i professionista/i presso struttura pubblica (anche tra quelle già attivate) o privata presente sul territorio. PROSECUZIONE DELL'ADM con i tempi e i modi attualmente attivati, atti a sostenere in ambito materno la relazione tra la madre e e, in ambito paterno, una modalità più consona di CP_2 relazione con i figli, attenta in particolare ad evitare comunicazioni del padre e della famiglia allargata non adeguate per contenuto alla sensibilità dei figli e tali da veicolare l'immagine svalutata della madre;
la Tutela Minori di Voghera proseguirà la sua opera di monitoraggio sull'ADM, mantenendo costante comunicazione con l'educatore, valuterà e gestirà cambiamenti futuri che si rendessero opportuni in ragione di modifiche nelle dinamiche relazionali. ATTUAZIONE DEL
CALENDARIO GENITORIALE AVVIATO IN CTU: tenuto conto del danno che deriverebbe ai minori dall'essere separati dal padre, si ritiene che sia nel loro interesse il mantenimento della frequentazione attuale. Per una modifica in positivo delle dinamiche attuali e per poter pervenire a condizioni ambientali più favorevoli ad una serena ed equilibrata crescita psico-fisica dei minori, si ritiene tuttavia necessario che il padre s'impegni: a non alimentare l'immagine svalutata della madre;
ad agire in spirito di co-genitorialità; a collaborare fattivamente con la madre per superare le resistenze che i figli oppongono all'andare a scuola.
In caso di mancata collaborazione I Servizi di Tutela Minori, di concerto con il Curatore Speciale dei
Minori, potranno: limitare gli incontri padre-figli al tempo di ADM;
e/o indicare al Giudice ogni intervento ritenuto idoneo ad intervenire sull'influenza negativa che il padre esercita sui figli. “. L'attuale situazione, e il permanere delle difficoltà di rapporto tra e la madre, non hanno – di CP_2 fatto – consentito di attuare l'affido super esclusivo che avrebbe ovviamente comportato il collocamento prevalente anche di presso la madre. CP_2
Il GI ha pertanto disposto, in sintonia con le valutazioni dei Servizi e della curatrice, ma di fatto anche con i difensori delle parti, che allo stato proseguisse l'affido all'Ente e che restasse collocato CP_2 prevalentemente preso il padre, vendendo la madre solo con il supporto dell'ADM, seppure con un incremento delle frequentazioni, e l'adozione di tutti gli interventi proposti dalla CTU, compreso il parental training verso cui entrambi i genitori si sono detti disponibili.
Nel prosieguo del procedimento i Servizi affidatari e la curatrice hanno dato conto di un minimo miglioramento della situazione ed altresì di un atteggiamento maggiormente collaborativo dei genitori, sebbene con ricadute in situazioni di mancata comunicazione e di svalutazione da parte del padre.
A luglio 2024 è iniziato anche il percorso di parental training. Il Collegio ritiene di confermare l'attuale modalità di affido dei minori apparendo necessario consentire che il monitoraggio del benessere dei minori e del miglioramento dei rapporti tra e la CP_2 mamma, nonché il permanere di normali rapporti tra la mamma e gli altri figli consenta ai Servizi di intervenire immediatamente con l'assunzione di decisioni in punto educazione, collocamento, salute, attività extrascolastiche, che siano nell'esclusivo interesse di figli e che non comportino interventi non corretti in particolare da parte del padre che tende, come chiaramente evidenziato in tutti i contesti, ad attribuire alla madre la responsabilità di ogni criticità ( cosa che potrebbe accadere anche in situazione di affido super esclusivo se proseguissero le frequentazioni) . Nella speranza che la ripresa di un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità da parte del sig.
la prosecuzione del percorso avviato dalla sig,. e in particolare la prosecuzione del CP_1 Pt_1
pagina 8 di 11 parental training aiutino la coppia genitoriale ad instaurare rapporti collaborativi equilibrati e di reciproco rispetto e stima, al fine di consentire ai minori di raggiungere/mantenere una relazione affettiva forte anche con la madre, può essere per il momento, e salva segnalazione di criticità da parte dell'Ente affidatario o della curatrice, mantenuta la modalità di collocamento in atto, che prevede collocamento alternato per i due figli minori e collocamento presso il padre di , con rapporto CP_2 tra mamma e in ambito di ADM, che dovranno nel tempo essere sempre più incrementati CP_2 sperimentando la liberalizzazione ove ritenuto opportuno. Questa previsione è la stessa a cui sono sostanzialmente giunte, nelle più recenti precisazioni delle conclusioni, anche le parti, compresa la curatrice speciale.
Occorre altresì proseguire le prese in carico psicologiche dei due fratelli e valutare costantemente l'opportunità di avviare un supporto anche per CP_4
Il Collegio ritiene preminente che i Servizi affidatari monitorino costantemente la tenuta e il mantenimento dei rapporti madre figli , intervenendo tempestivamente ove a causa di errate prese di posizione o di atteggiamenti svalutativi il rapporto tenda a incrinarsi, consentendo ai Servizi affidatari , come peraltro già è stato disposto, di modificare le modalità del collocamento e delle frequentazioni.
Situazioni di particolare criticità che determinino la necessità di modificare anche le modalità di affido
( anche presso una comunità), dovranno essere tempestivamente segnalate all'AG competente ( Procura della Repubblica presso il TM, ove non sia avviato dai genitori altro procedimento) .
Anche la mancata prosecuzione delle terapie per i minori dovrà essere tempestivamente considerata ai fini della modifica delle decisioni in atto, così come la mancata collaborazione nella prosecuzione del parental training, ove incida sulla possibilità dei minori di godere di una corretta bigenitorialità, dovrà essere valutata/segnalata nel senso sopra indicato. I Servizi affidatari dovranno comunque relazionare almeno semestralmente in ordine all'andamento del monitoraggio e degli interventi, al Giudice Tutelare presso cui si svolgerà la vigilanza ex art. 337
c.c..
Assegnazione della casa coniugale: parte ricorrente non ha riformulato la domanda, essendo nel frattempo andata a vivere altrove ed essendo la casa coniugale rientrata in possesso del sig. CP_1 Sul punto può essere pertanto stabilita l'assegnazione, come da richiesta, al sig,. ove in CP_1 effetti vive prevalentemente . CP_2
ONibuto al mantenimento: il 4 maggio 2022, durante un'udienza in cui le parti avevano rinunciato a precisare le conclusioni e avevano dichiarato di non volersi avvalere della “Legge Pinto”, le stesse avevano raggiunto il seguente accordo in punto economico: “Le parti si accordano nel seguente modo: il padre verserà alla madre entro il giorno 30 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento dei minori la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese extra assegno come da Protocollo del tribunale di Pavia verranno sostenute dai genitori nella misura dell'80% dal padre e del 20% dalla madre;
l'assegno unico di attuali euro 600,00 verrà percepito interamente dalla ricorrente, e qualora l'assegno diminuisse il padre integrerà il contributo al mantenimento facendo in modo che il contributo paterno tra assegno unico nella parte di sua spettanza e contributo al mantenimento non scenda mai sotto € 500,00 mensili….” . Tale previsione è ancora in atto e le parti la confermano anche nelle rispettive conclusioni. Il Collegio ritiene pertanto di recepire detto accordo, comunque rispettoso dell'interesse dei minori, che hanno diritto ad un tenore di vita il più possibile simile in entrambi i contesti. Spese di CTU: le spese di CTU vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e vengono liquidate con separato provvedimento.
Spese di lite: tenuto conto delle conclusioni delle parti che sostanzialmente coincidono, le spese di lite vanno compensate tra le parti ( liquidando separatamente il curatore speciale dei minori ammessi al gratuito patrocinio).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta:
pagina 9 di 11 pronuncia la separazione dei coniugi e sposatisi a Voghera il 12 settembre Parte_1 ONoparte_1
2010, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 11 Parte II Serie A Anno
2010;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- affida i minori all'Ente (Comune di Voghera) ed ai relativi Servizi Sociali, assegnando agli stessi competenza in ordine alle decisioni relative all'educazione, alle attività extrascolastiche, al collocamento ed alle frequentazioni, ove le parti non riescano ad accordarsi, disponendo altresì che proseguano nel monitorare l'andamento degli interventi in corso e di quelli ritenuti opportuni, evidenziati anche all'esito della CTU, in particolare il percorso psicoterapeutico in favore dei minori e ( e se opportuno NPI per e l'ADM presso entrambi i genitori, collaborando CP_3 CP_2 CP_4
con il Servizio di competenza per la residenza paterna, come già in uso;
- conferma allo stato il collocamento dei minori e in modo paritario presso i genitori e CP_3 CP_4
prevalente di presso il padre, nonchè il programma di frequentazione in corso, con CP_2
prosecuzione di regolare e costante ADM presso entrambi i genitori;
al fine di favorire il rapporto tra
ON
e la mamma , dispone che venga sempre garantita presso la sig.ra incrementando CP_2 Pt_1
gli incontri, ove possibile, disponendo che i Servizi affidatari eventualmente modifichino tempi e modalità di collocamento dei minori in caso di modifiche ed evoluzioni nelle dinamiche relazionali e nel caso in cui il collocamento e la frequentazione come sopra prospettata possa essere di nocumento ad uno o tutti minori;
- dispone che situazioni di particolare criticità che determinino la necessità di modificare anche le modalità di affido ( anche presso una comunità), siano tempestivamente segnalate dai Servizi affidatari all'AG competente ( Procura della Repubblica presso il TM ) e comunque dispone che venga depositata relazione semestrale al Giudice Tutelare, competente per la Vigilanza ex art. 337 c.c., ;
- dispone che i Servizi Sociali monitorino che i genitori diano corso o comunque proseguano l'intervento di parental training, come già indicato dalla CTU nell'interesse dei minori, vista l'importanza di migliorare il rapporto fra le parti;
-invita i genitori a proseguire o riprendere i rispettivi percorsi psicologici;
- assegna la casa coniugale al sig. in quanto prevalente collocatario del figlio;
CP_1 CP_2
- Recepisce gli accordi economici assunti tra le parti alla udienza del 04 maggio 2022 e, conseguentemente, pone a carico del padre, SI. , il versamento della somma mensile ONoparte_1 di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da versare alla SI. Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia;
la restante parte del 20% delle pagina 10 di 11 spese straordinarie rimarrà a carico della SI. l'assegno unico verrà percepito Parte_1 interamente dalla SI. e, qualora l'assegno diminuisse, il padre integrerà il contributo al Parte_1
mantenimento facendo in modo che il contributo paterno , tra assegno unico nella parte di sua spettanza e contributo al mantenimento non scenda mai sotto € 500,00 mensili;
-compensa le spese di lite tra le parti;
-pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti nella misura di del
50% ciascuna.
--Dispone che a cura della Cancelleria il presente provvedimento venga immediatamente comunicato ai Servizi sociali affidatari.
-Dispone la trasmissione al Giudice Tutelare per la Vigilanza ex art. 337 c.c..
Pavia, camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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