Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2012, n. 2474
CASS
Sentenza 21 febbraio 2012

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L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2012, n. 2474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2474
Data del deposito : 21 febbraio 2012

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