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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/07/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2642/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE
DOTT. GENEROSO VALITUTTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2642/2015 R.G.A.C.
TRA
[...]
, Parte_1 in persona dei Commissari Straordinari p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Francesco BUSCICCHIO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
, in persona del l.r. p.t. (già Controparte_1 CP_2 costituitasi mediante il procuratore speciale ), rapp.ta e
[...] Controparte_3 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonietta
GIUGLIANO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA
C.C.I.A.A. di Potenza, in persona del l.r. p.t.;
CONVENUTA contumace in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale Controparte_4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Stefano PESANTE, nonché, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe SAVINO, con elezione di domicilio nella sede della Filiale di Potenza della stessa società, in Potenza, alla Via Grippo;
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: querela di falso
1 N. 2642/2015 R.G.A.C.
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Amministrazione Straordinaria dell'impresa individuale Pt_1 [...]
traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Potenza, l' (cui oggi è subentrata, ipso facto, ipso jure, l' Controparte_2 [...]
), e la di Potenza, nei cui confronti proponeva, Controparte_1 CP_5 incidentalmente rispetto al giudizio iscritto al n. 502/2015 R.G., pendente innanzi al T.A.R. per la Basilicata, querela di falso, avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n.
127969337440, datato al 5 Dicembre 2014, che non apparteneva né al titolare dell'impresa,
, né alle altre persone abilitate a ricevere il plico. Parte_1
Si trattava della notificazione della cartella di pagamento n. 09220140010251612000.
L'impresa del era stata sottoposta all'amministrazione straordinaria per Pt_1 effetto della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, emessa dal Tribunale di Potenza, n.
13/2015.
Il giudizio innanzi al T.A.R. verteva sull'esclusione del da parte della Pt_1 di Potenza, dalla gara di affidamento del servizio di vigilanza, in ragione della CP_5 pendenza tributaria.
2. Si costituiva l' oggi Controparte_2 Controparte_1
, la quale chiedeva il differimento della prima udienza, al fine di chiamare in
[...] causa la chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda;
Controparte_4 in subordine, in ipotesi di accertata falsità, chiedeva condannarsi la Controparte_4
a tenerla indenne da qualunque esborso.
3. Non si costituiva la C.C.I.A.A. di Potenza, che veniva dichiarata contumace (cfr. il verbale dell'udienza del 14 Giugno 2019).
4. Veniva eseguita la chiamata in causa del terzo.
5. Si costituiva la che chiedeva dichiararsi inammissibile o Controparte_4 rigettarsi la domanda o, in subordine, contenersi la condanna al solo indennizzo di euro 30,00, previsto dalla Carta della Qualità dei Prodotti Postali.
6. Gli adempimenti ex art. 223 c.p.c. venivano eseguiti all'udienza del 14 Giugno 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Com'è noto, ed affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il risultato concreto cui la proposizione della querela di falso mira […] è quello di sottrarre al documento la particolare efficacia che l'ordinamento gli attribuisce, vale a dire di eliminare una situazione di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudizio concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta» (Cass. civ., Sez. I, ord. 6.4.2018, n. 8483).
È evidente, allora, che, nell'ipotesi nella quale una simile incertezza sia elisa da una circostanza che dimostri che il fatto storico, la cui negazione costituirebbe il frutto del favorevole esito della querela, si sia, invece, verificato, allora l'interesse alla querela medesima manchi: con la conseguente inammissibilità dello strumento.
Nella specie, il plico, il cui avviso di ricevimento non recherebbe la firma né del destinatario, né delle altre persone, che le regole del servizio postale considerano qualificate alla ricezione, risulta essere stato, tuttavia, consegnato.
2 N. 2642/2015 R.G.A.C.
La terza chiamata, la società deduce e dimostra, infatti, Controparte_4 essere stata la consegna compiuta, presso l'ufficio, a delegato del Persona_1 destinatario , il 5 Dicembre 2014. Parte_1
A riprova, tale parte deposita la distinta delle consegne delle raccomandate, con sottoscrizione del delegato in quella data (sottoscrizione che, peraltro, appare, almeno prima facie, eguale a quella oggetto della querela), e copia della patente di guida e della carta d'identità del PETRONE, esibite dallo stesso delegato.
L'attrice replica che non è stata prodotta la delega: ma è evidente che chi ritirava il plico fosse stato munito del relativo potere, da parte del destinatario, essendo egli in possesso di copia dei menzionati documenti.
Cade, in conclusione, allora, l'interesse medesimo alla pronunzia sulla querela.
2. Ai sensi dell'art. 226, co. 1, c.p.c., «Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20»: nella specie, appare congrua una misura della pena intermedia tra il minimo ed il massimo (peraltro ambo palesemente ormai irrisori).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo: nei confronti della C.C.I.A.A di Potenza non occorre alcuna pronunzia, trattandosi di parte vittoriosa, ma contumace.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2642/2015 R.G.A.C., promossa dall'
[...]
, Parte_1 in persona dei Commissari Straordinari p.t., contro la Controparte_1
, in persona del l.r. p.t. (già costituitasi mediante
[...] Controparte_2 il procuratore speciale ), e contro la di Potenza, in persona Controparte_3 CP_5 del l.r. p.t., e nella quale veniva chiamata la costituitasi in persona Controparte_4 del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna, inoltre, la parte querelante ad una pena pecuniaria pari ad euro 11,00;
3. condanna la parte attrice a rifondere all' le spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge ed alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese prenotate a debito;
4. condanna la parte attrice a rifondere alla le spese di lite, Controparte_4 liquidate in euro 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
5. dichiara non doversi provvedere sulle spese, nel rapporto fra l'attrice e la C.C.I.A.A. di
Potenza.
Potenza, deciso nella camera di consiglio del 25 Giugno 2025
3 N. 2642/2015 R.G.A.C.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
4
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE
DOTT. GENEROSO VALITUTTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2642/2015 R.G.A.C.
TRA
[...]
, Parte_1 in persona dei Commissari Straordinari p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Francesco BUSCICCHIO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
, in persona del l.r. p.t. (già Controparte_1 CP_2 costituitasi mediante il procuratore speciale ), rapp.ta e
[...] Controparte_3 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonietta
GIUGLIANO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA
C.C.I.A.A. di Potenza, in persona del l.r. p.t.;
CONVENUTA contumace in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale Controparte_4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Stefano PESANTE, nonché, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe SAVINO, con elezione di domicilio nella sede della Filiale di Potenza della stessa società, in Potenza, alla Via Grippo;
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: querela di falso
1 N. 2642/2015 R.G.A.C.
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Amministrazione Straordinaria dell'impresa individuale Pt_1 [...]
traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Potenza, l' (cui oggi è subentrata, ipso facto, ipso jure, l' Controparte_2 [...]
), e la di Potenza, nei cui confronti proponeva, Controparte_1 CP_5 incidentalmente rispetto al giudizio iscritto al n. 502/2015 R.G., pendente innanzi al T.A.R. per la Basilicata, querela di falso, avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n.
127969337440, datato al 5 Dicembre 2014, che non apparteneva né al titolare dell'impresa,
, né alle altre persone abilitate a ricevere il plico. Parte_1
Si trattava della notificazione della cartella di pagamento n. 09220140010251612000.
L'impresa del era stata sottoposta all'amministrazione straordinaria per Pt_1 effetto della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, emessa dal Tribunale di Potenza, n.
13/2015.
Il giudizio innanzi al T.A.R. verteva sull'esclusione del da parte della Pt_1 di Potenza, dalla gara di affidamento del servizio di vigilanza, in ragione della CP_5 pendenza tributaria.
2. Si costituiva l' oggi Controparte_2 Controparte_1
, la quale chiedeva il differimento della prima udienza, al fine di chiamare in
[...] causa la chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda;
Controparte_4 in subordine, in ipotesi di accertata falsità, chiedeva condannarsi la Controparte_4
a tenerla indenne da qualunque esborso.
3. Non si costituiva la C.C.I.A.A. di Potenza, che veniva dichiarata contumace (cfr. il verbale dell'udienza del 14 Giugno 2019).
4. Veniva eseguita la chiamata in causa del terzo.
5. Si costituiva la che chiedeva dichiararsi inammissibile o Controparte_4 rigettarsi la domanda o, in subordine, contenersi la condanna al solo indennizzo di euro 30,00, previsto dalla Carta della Qualità dei Prodotti Postali.
6. Gli adempimenti ex art. 223 c.p.c. venivano eseguiti all'udienza del 14 Giugno 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Com'è noto, ed affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il risultato concreto cui la proposizione della querela di falso mira […] è quello di sottrarre al documento la particolare efficacia che l'ordinamento gli attribuisce, vale a dire di eliminare una situazione di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudizio concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta» (Cass. civ., Sez. I, ord. 6.4.2018, n. 8483).
È evidente, allora, che, nell'ipotesi nella quale una simile incertezza sia elisa da una circostanza che dimostri che il fatto storico, la cui negazione costituirebbe il frutto del favorevole esito della querela, si sia, invece, verificato, allora l'interesse alla querela medesima manchi: con la conseguente inammissibilità dello strumento.
Nella specie, il plico, il cui avviso di ricevimento non recherebbe la firma né del destinatario, né delle altre persone, che le regole del servizio postale considerano qualificate alla ricezione, risulta essere stato, tuttavia, consegnato.
2 N. 2642/2015 R.G.A.C.
La terza chiamata, la società deduce e dimostra, infatti, Controparte_4 essere stata la consegna compiuta, presso l'ufficio, a delegato del Persona_1 destinatario , il 5 Dicembre 2014. Parte_1
A riprova, tale parte deposita la distinta delle consegne delle raccomandate, con sottoscrizione del delegato in quella data (sottoscrizione che, peraltro, appare, almeno prima facie, eguale a quella oggetto della querela), e copia della patente di guida e della carta d'identità del PETRONE, esibite dallo stesso delegato.
L'attrice replica che non è stata prodotta la delega: ma è evidente che chi ritirava il plico fosse stato munito del relativo potere, da parte del destinatario, essendo egli in possesso di copia dei menzionati documenti.
Cade, in conclusione, allora, l'interesse medesimo alla pronunzia sulla querela.
2. Ai sensi dell'art. 226, co. 1, c.p.c., «Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20»: nella specie, appare congrua una misura della pena intermedia tra il minimo ed il massimo (peraltro ambo palesemente ormai irrisori).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo: nei confronti della C.C.I.A.A di Potenza non occorre alcuna pronunzia, trattandosi di parte vittoriosa, ma contumace.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2642/2015 R.G.A.C., promossa dall'
[...]
, Parte_1 in persona dei Commissari Straordinari p.t., contro la Controparte_1
, in persona del l.r. p.t. (già costituitasi mediante
[...] Controparte_2 il procuratore speciale ), e contro la di Potenza, in persona Controparte_3 CP_5 del l.r. p.t., e nella quale veniva chiamata la costituitasi in persona Controparte_4 del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna, inoltre, la parte querelante ad una pena pecuniaria pari ad euro 11,00;
3. condanna la parte attrice a rifondere all' le spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge ed alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese prenotate a debito;
4. condanna la parte attrice a rifondere alla le spese di lite, Controparte_4 liquidate in euro 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
5. dichiara non doversi provvedere sulle spese, nel rapporto fra l'attrice e la C.C.I.A.A. di
Potenza.
Potenza, deciso nella camera di consiglio del 25 Giugno 2025
3 N. 2642/2015 R.G.A.C.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
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