Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco rappresentante legale pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. Provvedimento prot. 0088727 datato 10.11.21 del Dirigente Direzione 5 del Comune di Pozzuoli arch. Di Lorenzo notificato in data 17.11.21 con il quale:
- si accerta l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire prot. 81927 del 16.10.2017 del sig. IE IC;
- si acquisisce gratuitamente al patrimonio comunale l'opera edilizia realizzata in via Pozzuoli (NA) alla via Cuma Licola n. 174 consistente in un manufatto di mq. 100 nonché l'ulteriore area di mq. 800 facente parte della particella n. 1009, del foglio di mappa 8, di estensione totale di mq. 1030,00 del Catasto terreni di proprietà per 500/1000 di LL RI e per 500/1000 di LM TO RI AN,
- si dispone la trascrizione presso gli Uffici dei Registri immobiliari di detta acquisizione in favore del Comune di Pozzuoli.
2. Ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RI LL il 4 agosto 2023:
1. Provvedimento prot. 0056733 datato 22.06.23 del Dirigente Direzione 5 del Comune di Pozzuoli arch. Di Lorenzo notificato in data 26.06.23 con il quale si ACQUISISCE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE l'opera edilizia realizzata in via Pozzuoli (NA) alla via Cuma Licola n. 174 consistente in un manufatto di mq. 100 nonché l'ulteriore area facente parte della particella n. 1467 di proprietà per 500/1000 di LL RI e per 500/1000 di LM TO RI AN,
2. Ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente – LL RI - ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Pozzuoli ha: - accertato l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire prot. 81927 del 16.10.2017 del sig. IE IC; - acquisito gratuitamente al patrimonio comunale l’opera edilizia sita in Pozzuoli in via Cuma Licola n. 174, consistente in un manufatto di mq. 100 nonché l’ulteriore area di mq. 800 facente parte della particella n. 1009, del foglio di mappa 8, di estensione totale di mq. 1030,00 del Catasto terreni, di proprietà per 500/1000 di LL RI e per 500/1000 di LM TO RI AN, - disposto la trascrizione presso gli Uffici dei Registri immobiliari di detta acquisizione in favore del Comune di Pozzuoli.
1.1. Ha esposto che il suddetto provvedimento traeva origine dall’adozione di un’ordinanza di demolizione avverso cui aveva proposto ricorso presso l’intestato Tar Campania Napoli, contrassegnato con r.g.n. 4879/2017.
Nonostante la pendenza di tale giudizio il Comune di Pozzuoli ha adottato anche l’atto qui gravato.
1.2. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso affidandolo ai seguenti motivi:
“ 1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost; l. 47/85; D.P.R. 380/01 e s.m.i.; della l. n. 241/1990 s.m.i.) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 – eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione di legge per errore di fatto e di diritto - eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’interesse pubblico; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria; manifesta ingiustizia - illegittimità dell’acquisizione per omessa notificata del provvedimento di demolizione – illegittimità derivata per illegittimità del presupposto provvedimento demolitorio prot. 81927 del 16.10.2017 .”, con cui ha dedotto che il provvedimento aveva mutuato gli stessi vizi già contenuti nell’ordinanza di demolizione, atto presupposto all’acquisizione automatica dell’area di sedime a seguito dell’inottemperanza, non avendo il Comune di Pozzuoli mai notificato l’ordinanza alla sig.ra LM TO RI AN, comproprietaria del manufatto in questione. Il provvedimento sarebbe illegittimo anche laddove ha contestato l’inottemperanza alla demolizione al sig. IE IC, soggetto totalmente sconosciuto alla ricorrente ed estraneo al procedimento amministrativo, sulla scorta di un verbale di accertamento di inottemperanza della Polizia Municipale di Pozzuoli, non scaturito nell’adozione di un formale provvedimento di inottemperanza.
“2 . Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.; l. 47/85; D.P.R. 380/01 e s.m.i.; della l. n. 241/1990 s.m.i.) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 – eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione di legge per errore di fatto e di diritto - eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’interesse pubblico; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni .”, con cui ha contestato che il provvedimento contiene “ mere indicazioni catastali dell’area da acquisire, senza una declinazione precisa nonché un frazionamento del fondo oggetto di provvedimento ablativo ”.
“ 3. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.; l. 47/85; D.P.R. 380/01 e s.m.i.; della l. n. 241/1990 s.m.i.) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 – eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione di legge per errore di fatto e di diritto - eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’interesse pubblico; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, di ragionevolezza e di imparzialità - buon andamento e di imparzialità amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost. – illogicità - violazione dell’artt. 1 e 3 della l. 07.08.1990 n. 241 .”, nella parte in cui dispone l'acquisizione gratuita dell'ulteriore area di proprietà del ricorrente nella misura massima prevista dalla legge, senza specificare le modalità seguite per determinarne l’effettiva estensione o le ragioni dell’eccedenza, in violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, non specificando la ragione per cui il a fronte di un abuso di mq. 100,00 si è disposta l’acquisizione di ulteriore 800 mq, lasciando la residuale proprietà di mq. 100 alla ricorrente.
“ 4. Violazione di legge ed in particolare dell’art. 31 tu edilizia - eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione - omessa ponderazione della situazione contemplata - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - manifesta ingiustizia - altri profili .”, in quanto il provvedimento demolitorio - la cui inottemperanza è presupposto dell’adozione dell’ordinanza di acquisizione qui gravata – sarebbe ineseguibile dato che le opere oggetto di demolizione sono sottoposte a decreto di sequestro adottato dall’A.G. penale competente.
1.3. La ricorrente ha successivamente proposto ricorso per motivi aggiunti avverso l’ulteriore provvedimento adottato dal Comune intimato prot. 0056733 datato 22 giugno 2023 e notificato in pari data, sopravvenuto all’introduzione del presente giudizio, con cui è stato eliminato il riferimento al sig. IE IC ed integrata la motivazione riguardante l’estensione dell’area da acquisire, deducendo i seguenti vizi:
“ 1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.; l. 47/85; D.P.R. 380/01 e s.m.i.; della l. n. 241/1990 s.m.i.) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 – eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione di legge per errore di fatto e di diritto - eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’interesse pubblico; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria; manifesta ingiustizia - illegittimità dell’acquisizione per omessa notificata del provvedimento di demolizione – illegittimità derivata per illegittimità del presupposto provvedimento demolitorio prot. 81927 del 16.10.2017 .”, con cui ha ribadito l’illegittimità derivata dell’acquisizione al patrimonio comunale per vizi inficianti la presupposta ordinanza di demolizione, oggetto di impugnazione dinanzi all’intestato Tribunale e la mancanza dell’atto di accertamento dell’inottemperanza fondato unicamente sul verbale della Polizia municipale.
“ 2. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.; l. 47/85; D.P.R. 380/01 e s.m.i.; della l. n. 241/1990 s.m.i.) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 – eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione di legge per errore di fatto e di diritto - eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’interesse pubblico; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni .”, con cui ha riproposto la stessa deduzione contenuta nel ricorso introduttivo circa la mancata individuazione catastale dei beni acquisiti e le ragioni sottese all’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella dell’abuso e di sedime.
“3 . Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.; l. 47/85; D.P.R. 380/01 e s.m.i.; della l. n. 241/1990 s.m.i.) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 – eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione di legge per errore di fatto e di diritto - eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’interesse pubblico; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, di ragionevolezza e di imparzialità - buon andamento e di imparzialità amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost. – illogicità - violazione dell’artt. 1 e 3 della l. 07.08.1990 n. 241 .”, con cui ha ribadito la violazione del principio di proporzionalità con riferimento alla decisione di acquisire superficie ulteriore rispetto a quella oggetto dell’abuso.
“ 3. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.; l. 47/85; D.P.R. 380/01 e s.m.i.; della l. n. 241/1990 s.m.i.) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 – eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione di legge per errore di fatto e di diritto - eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’interesse pubblico; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, di ragionevolezza e di imparzialità - buon andamento e di imparzialità amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost. – illogicità - violazione dell’artt. 1 e 3 della l. 07.08.1990 n. 241 .”, in cui ha nuovamente contestato che non sia stata fornita adeguata motivazione rispetto alla scelta di acquisire area ulteriore rispetto a quella dell’abuso.
“ 4. Violazione di legge ed in particolare dell’art. 31 tu edilizia - eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione - omessa ponderazione della situazione contemplata - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - manifesta ingiustizia - altri profili ”, con cui ha nuovamente rilevato l’impossibilità di eseguire l’ordine di demolizione a causa del sequestro penale disposto.
1.4. In vista dell’udienza di smaltimento dell’arretrato la parte ricorrente ha depositato, con atto del 9 maggio 2025, istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto: pertanto, in data 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente si deve precisare che il presente contenzioso di concentra sul provvedimento adottato dal Comune intimato prot. 0056733 del 22 giugno 2023, sopravvenuto all’introduzione del presente giudizio, che annullato espressamente quello impugnato con l’atto introduttivo n. 88727 del 10 novembre 2011, e sui motivi aggiunti proposti per la sua impugnazione.
L’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo lo rende, infatti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con ogni conseguente statuizione.
3. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti.
3.1. Come esposto in narrativa, con il primo motivo parte ricorrente deduce che l’ordinanza demolitoria - quale atto presupposto rispetto a quello oggetto del presente giudizio - non sia stata notificata alla signora LM TO RI AN, ancorché la notifica fosse necessaria in considerazione della sua condizione di comproprietaria del manufatto abusivo.
Non ignora il Collegio che, per pacifica giurisprudenza, affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Diversamente opinando, si finirebbe infatti per mettere il contitolare nelle condizioni di subire a sua insaputa la confisca del bene e dell’area di sedime. Ne consegue che il soggetto nel cui interesse è prevista detta comunicazione può legittimamente censurare la relativa omissione che assume un valore sostanziale e non meramente procedimentale o processuale; ciò in ragione della funzione assolta dall’istituto consistente nell'esigenza di portare a conoscenza dell'atto il suo destinatario.
Tuttavia, nella specie, il motivo non risulta articolato dal comproprietario pretermesso, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse. Al riguardo, infatti si osserva che il giudice d’appello ha chiarito che “ la mancata formale notificazione dell’ingiunzione di demolizione dell’opera edilizia abusivamente realizzata a tutti i comproprietari della stessa non costituisce vizio di legittimità dell’atto, che rimane quindi valido ed efficace, in quanto la notificazione costituisce una condizione legale di efficacia dell’ordinanza demolitoria (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell’art. 21 bis, l. n. 241 del 1990), vale a dire un presupposto di operatività dell’atto nei confronti dei suoi diretti destinatari, con la conseguenza che la relativa omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta. Tanto in ragione della funzione assolta dall’istituto, consistente nell’esigenza di portare a conoscenza dell’atto del suo destinatario, onde ottenere la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine. Ne consegue che alcun pregiudizio può discendere in capo a chi ha ricevuto ritualmente la notificazione dell’atto per effetto della mancata notifica del provvedimento agli altri comproprietari del bene .” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sent. 13 novembre 2020, n. 7008).
3.2. Per quanto attiene alla pretesa illegittimità derivata in ragione dei vizi denunciati avverso il provvedimento presupposto è sufficiente osservare che il ricorso avverso il provvedimento del 16 ottobre 2017 è stato respinto e la sentenza non è stata sospesa in grado di appello dal Consiglio di Stato.
3.3. Con riferimento all’ulteriore doglianza con cui si contesta il mancato formale accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione va richiamata la recente sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell'11 ottobre 2023, che ha ribadito la natura meramente dichiarativa del verbale di accertamento di inottemperanza, rispetto ad un effetto acquisitivo che si produce automaticamente, per legge, alla scadenza del termine assegnato per la demolizione, salvo che l'interessato non dimostrati di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, a procedere alle opere necessarie per ottemperare.
Ciò posto, parte ricorrente sostiene che l'atto impugnato sarebbe illegittimo perché il Comune non avrebbe accertato la sua responsabilità per la mancata ottemperanza, con un ragionamento che capovolge l'onere probatorio: in realtà, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, il soggetto tenuto ad adempiere è in linea di principio responsabile, e spetta al medesimo di dedurre le cause che gli hanno reso oggettivamente impossibile adempiere all'ordine. Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare quelle circostanze che avrebbero giustificato la mancata ottemperanza, impedendo il decorso del termine di 90 giorni e l'effetto acquisitivo conseguente.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente da un lato non ha contestato di aver dato esecuzione all’ordine impartitole, dall’altro non ha fornito alcuna idonea giustificazione idonea a paralizzare l’ordine di demolizione, limitandosi a dolersi della mancata adozione di un provvedimento formale da parte del dirigente dell’ufficio di accertamento del suo inadempimento all’ordine.
Deriva, pertanto, che anche tale doglianza non sia meritevole di accoglimento.
4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di economia processuale e di coerenza espositiva, sono del pari infondati.
Sostiene parte ricorrente che non sia stata data compiuta identificazione dell’area e della motivazione che ha indotto il Comune a provvedere all’acquisizione di quella ulteriore nella misura massima consentitagli dalla legge.
4.1. In proposito va premesso che, ai sensi dell’art. 31, co. 3, D.P.R. n. 380/2001 “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
Dalla disposizione in esame si ricava che, seppure l’atto di acquisizione al patrimonio ha carattere vincolato e segue alla verifica dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione già impartito, occorre che l’amministrazione rappresenti i motivi che giustificano l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto al bene abusivo e alla relativa area di sedime.
In proposito la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “ L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31, d.P.R. n. 380/2001 opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito nell'ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione ha solo valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, cosicché la sua notifica all'interessato ha un'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà. Peraltro, detto effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, mentre richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, per quanto riguarda le aree ulteriori. Mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all'estensione) deve essere giustificata dall'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico - edilizi che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende apprendere ” (cfr. T.A.R., Napoli, sez. III, 02 febbraio 2022, n. 744, nonché, più di recente, sez. II, 10 gennaio 2025, n. 214).
4.2. Ciò posto nel provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti si legge: “ le opere abusive realizzate, a seguito di tipo frazionamento/Tipo mappale approvato n. 2023/77651 del 13.3.2023, sono individuate nel N.C.T. con la particella n. 1467 del foglio di mappa n. 8, in qualità di Ente urbano, di superficie mq 526, e nel N.C.E.U- individuata del Comune di Pozzuoli al Foglio di mappa 8 particella n. 1467 subalterno 1 Cat. A/2 Piano Terra Classe 2 Vani 5,5 Rendita 426,08 ”.
Deriva, pertanto, l’infondatezza della doglianza relativa alla mancata individuazione delle aree da acquisire, correttamente delimitate anche a seguito del frazionamento tipo mappale approvato n. 2023/77651 del 13 marzo 2023.
4.3. Per quanto attiene all’acquisizione dell’ulteriore area di mq. 380,00 il Comune così motiva, avuto riguardo al Piano Regolatore Generale e al Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei in base ai quali sono vietati interventi che comportino incrementi dei volumi esistenti: “ si ritiene opportuno procedere all’acquisizione dell’intera particella catastale di complessivi mq 526 la cui minor area di mq 146 costituisce l’area di sedime dell’abuso, mentre la restante area di mq 380, oltre ad essere acquisita perché diretta ed esclusiva pertinenza dell’immobile, è tale da ritenersi strettamente funzionale all’uso pubblico del bene acquisito al patrimonio comunale in quanto essa stessa è necessaria per la canterizzazione finalizzata alla demolizione delle opere abusive e, successivamente, può essere destinata alla realizzazione di opere pubbliche, quali, ad esempio aree a verde. Considerato, infine che l’area di sedime di mq 146 e ulteriore area di mq 380 integrano una superficie complessiva di mq 526,00 (pari a circa 3 volte e mezzo l’area di sedime) che non supera di 10 (dieci) volte l’area di sedime (…) ”.
Pertanto il Comune ha rappresentato che l’acquisizione dell’aerea è: i) strettamente funzionale all’uso pubblico del bene e al cantiere per la demolizione delle opere abusive; ii) successivamente potrà essere destinata alla realizzazione delle opere pubbliche; iii) non supera di dieci volte l’area di sedime.
La motivazione, pertanto, è congrua e adeguata e immune dai vizi dedotti.
4.4. Va osservato che, in ogni caso, il giudice di appello in proposito ha di recente chiarito che “ il provvedimento con il quale viene disposta l'acquisizione gratuita - costituente titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari - può essere adottato senza la specifica indicazione dell'ulteriore area oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo separato atto attuativo, adeguatamente motivato sul punto ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8515 e, più di recente, sez. II, 02 ottobre 2024, n. 7935).
Deriva, pertanto, che anche i suddetti motivi non sono suscettibili di scrutinio favorevole.
5. La doglianza diretta a rilevare l’ineseguibilità dell’ordine di demolizione sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria penale, del pari non può essere accolta.
Il Collegio è consapevole dell’orientamento assunto dal Consiglio di Stato che, al riguardo, ha affermato il principio secondo cui, in presenza di un sequestro adottato dall’autorità giudiziaria penale, il termine assegnato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione non decorre sino a quando l'immobile rimane sotto sequestro, a prescindere dunque dall'autonoma iniziativa della parte o dall’iniziativa ufficiosa dell’ autorità giudiziaria penale (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 638, e la giurisprudenza ivi richiamata; sez. VII, 20 giugno 2024, n. 5504 e 9 maggio 2025, n. 4003 allegata dalla parte ricorrente).
Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio rileva come la parte ricorrente si sia limitata ad allegare la sussistenza di un provvedimento di sequestro, senza provare alcunché, né depositando il relativo provvedimento dell’autorità giudiziaria penale, né la nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Trattasi di documentazione che, di tutta evidenza, doveva essere nella disponibilità della parte destinataria dei provvedimenti in questione che, per essere opponibili ai terzi, devono essere necessariamente trascritti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.
L’onere di documentare quanto asserito era pertanto da ritenersi gravante sulla parte ricorrente che assume di non aver potuto eseguire l’ordine, proprio in ragione della permanenza di tale vincolo.
6. Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, che il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
7. Nulla sulle spese di lite, non avendo l’amministrazione resistente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO