Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3125/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Maria Francesca Santarcangelo
Email_1
contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/6/2022 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000080237 -emessa in forza dell'atto di accertamento prot. n.
.2501.09/05/2017.0077142 del 12/05/2017- con la quale è stato richiesto il pagamento della CP_2
1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) riguardante l'annualità 2013.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto opposto per omessa notifica e allegazione dell'accertamento presupposto e il decorso del termine quinquennale di prescrizione della somma richiesta, in mancanza di atti interruttivi tra l'anno delle presunte violazioni (2013) e la notifica dell'ordinanza opposta. CP_ Si è costituito l' sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza territoriale e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza.
Nel corso del giudizio, con note del 14/5/2025, parte resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per stralcio del ruolo di importo residuo fino ad € 1.000, ai sensi dell'articolo 1, commi 222-230, della legge di bilancio 2023
n. 197/2022, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documentale.
***
Si rileva, preliminarmente, che il giudizio è stato correttamente incardinato davanti al
Tribunale di Castrovillari adito, in virtù del criterio di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 150/2011, ai sensi del quale in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, che in questo caso è il luogo in cui ha sede la ditta individuale, di cui il ricorrente è legale rappresentante, che corrisponde al comune di
Amendolara. Infatti, “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile;” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017).
Ciò premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Ebbene, è incontroverso – oltre che documentalmente provato (cfr. provvedimento di CP_ annullamento allegato alle note del 14/5/2025 di parte resistente) – che l' abbia disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000080237, oggetto del presente giudizio. Nello specifico, in base a quanto risultante dalla documentazione prodotta in corso di causa,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione è conseguito allo stralcio, effettuato ai sensi della legge n.
197/2022, della partita creditoria costituente il presupposto dell'adozione della sanzione amministrativa irrogata.
Pertanto, prendendo atto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte dell'istituto resistente e dell'avvenuto stralcio del credito -il cui omesso versamento è alla base della sanzione- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Quanto alle spese di lite, ne appare congrua ed equa l'integrale compensazione, stante l'intervento CP_ in corso di causa della novella legislativa e il contegno collaborativo dell' che ha dato conto dell'intervenuto annullamento e abbandono del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra le parti.
Castrovillari, 31.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021