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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA DRAGONI
RICORRENTE
contro
(CF. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
RESISTENTE
e Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente:
“NEL MERITO:
In principalità, annullarsi in toto cartella di pagamento n. 077 2020 00018500 92
000 notificata al in data 26 febbraio 2020, per i tutti motivi Parte_1
esposti in atti;
In subordine, ritenuta la sussistenza dei presupposti del 1° c. art. 164bis codice pri- vacy, fermo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, rideterminarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti dell'importo di € 12.000,00 (2/5 del minimo edittale previsto dall'art. art. 162 c. 2ter codice privacy pari ad € 30.000,00).
In ogni caso, spese e competenze di procuratore del presente e dei precedenti gradi di giudizio integralmente rifuse”.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente:
“Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, così provve- dere
• nel merito, rigettare in toto il ricorso in riassunzione perchè infondato in fatto e diritto, e/o comunque privo di dimostrazione;
• nel merito, rigettare in toto il ricorso originario perchè infondato in fatto e diritto,
e/o comunque privo di dimostrazione;
- 2 - • in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutti le fasi e gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota del 20 novembre 2014, un soggetto privato, dopo aver scaricato dal sito dalla Polizia locale di delle foto relative ad una multa ricevuta, segnalava Parte_1 che nei predetti fotogrammi era visibile non solo la targa relativa alla propria moto, bensì anche quella, non oscurata, relativa ad altro veicolo, non interessato dal pro- cedimento. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali contestava per- tanto al la violazione amministrativa di cui all'articolo 162, Parte_1
comma 2-ter, del Codice della privacy, per avere il Comune posto in essere un illeci- to trattamento di dati personali, trattandosi di dati personali non pertinenti ed ec- cedenti per il perseguimento della finalità di accertare la violazione delle disposizio- ni in materia di segnaletica stradale, violando le prescrizioni contenute nel punto
5.3.1. del provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010.
Il , in data 19 maggio 2020, proponeva ricorso avverso la cartel- Parte_1 Parte_1
la di pagamento n. 077 2020 00018500 92 000, notificata in data 26 febbraio 2020, con cui l'Agente della Riscossione, su incarico dell'Autorità Garante per la protezio- ne dei dati personali, gli ordinava di pagare la somma di euro 26.400,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il in particolare, impugnava la predetta cartella di pagamento articolando Pt_1 quattro motivi di impugnazione: 1) nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento e violazione dell'art.18, 2° c., D.Lgs.
101/2018; 2) carenza di legittimazione passiva del e violazione Parte_1
dell'art.3 L.689/1981; 3) infondatezza della violazione contestata, non ricorrendo alcuna violazione delle prescrizioni di cui al punto 5.3.1. del provvedimento genera- le del Garante dell'8.04.2010; 4) riduzione della sanzione applicabile, per effetto della applicazione dell'attenuante ex art.164bis codice privacy, all'importo di €
12.000,00.
- 3 - Si costituiva in giudizio nel procedimento n. r.g. 2816/2020 solamente l'Autorità
[...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso (attesa la sua pre- Pt_2
tesa proposizione oltre il termine di 30 gg. di cui all'art. 18 D.Lgs. 101/2018) e con- testando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Padova definiva il predetto procedimento in da- ta 26.03.2023 con sentenza n. 649/2023, pubblicata in data 31.03.2023, con la quale statuiva che “il Giudice, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, ogni di- versa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definiti- vamente pronunciando, 1) dichiara la nullità della cartella di pagamento notificata in data 26.2.2020 n. 07720200001850092000 2) condanna l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1
che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori spese generali ed
[...] anticipazioni Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione con atto notificato in data 8 giugno 2023 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia Entrate articolando un unico motivo di ricorso: “Violazione e falsa applica- zione degli artt. 4 del Regolamento UE n. 2016/679, art.360 comma 1, n.3 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio (r.g. 12157/2023) il , contestando quan- Parte_1
to dedotto dalle ricorrenti e chiedendo il rigetto, perché infondato, del ricorso per
Cassazione proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4648/2024, pubblicata il 21 febbraio 2024, accoglieva il ricorso e cassava con rinvio la sentenza impugnata con rinvio avanti al
Tribunale di Padova, in persona di diverso magistrato, per il suo riesame.
Il , con ricorso del 17 maggio 2024, riassumeva il giudizio da- Parte_1
vanti al Tribunale di Padova, articolando quattro motivi di ricorso: 1) insussistenza della violazione contestata non essendo ravvisabile alcuna violazione da parte del delle disposizioni in materia di privacy vigenti all'epoca dei fatti, in ragione Pt_1
della applicabilità, nel caso di specie, della disciplina derogatoria di cui all'art. 24,
- 4 - comma 1, lett. a) e c) codice privacy (“casi nei quali può essere effettuato il tratta- mento senza consenso”); 2) nullità della cartella di pagamento stante la mancata notifica dell'ordinanza – ingiunzione, non trovando applicazione nel caso di specie il comma 2 dell'art. 18 d.lgs. 101/2018 ma il comma 4 della medesima disposizione, avendo il tempestivamente presentato, a seguito della notifica del verbale Pt_1
di contestazione, memoria difensiva ex art. 18 L. 689/1981; 3) carenza di legittima- zione passiva del , essendosi verificata la violazione della nor- Parte_1
ma del Cds da cui è derivata la pubblicazione sul sito internet della relativa docu- mentazione fotografica si è verificata nel Comune di Grantorto;
4) rideterminazione della sanzione applicabile nella misura di euro 12.000,00, per effetto del riconosci- mento. da parte dell'Autorità Garante, della applicabilità dell'attenuante ex art.164bis codice privacy.
Il chiedeva dunque l'annullamento della cartella di pagamento Parte_1
n. 077 2020 00018500 92 000 e, in subordine, fermo l'annullamento della predetta cartella, la rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti dell'importo di euro 12.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sola Autorità Ga- rante per la protezione dei dati personali, la quale contestava quanto dedotto dal
Comune e chiedeva il rigetto del ricorso in riassunzione in quanto infondato, nonché il rigetto del ricorso originariamente proposto in quanto parimenti infondato.
Il Giudice, all'udienza del 31 ottobre 2024, rinviava per la discussione all'udienza del
27 marzo 2025, assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusive.
All'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 3 aprile 2025, all'esito della quale dava lettura del dispositivo di sentenza.
Il ricorso proposto dal è fondato e va accolto. Parte_1
Nel caso di specie, anche alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 4648/2024 e dei criteri indicati dalla stessa per il riesa-
- 5 - me dei fatti oggetto di causa, non si ravvisa alcuna violazione delle disposizioni di cui al codice della privacy (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) da parte del . Parte_1
La Corte di Cassazione, in particolare, ha demandato al Tribunale di verificare “se poteva avere ingresso la fattispecie derogatoria ex art.24, comma 1, lett. a), c) del
d.lgs. n. 196/2003”.
L'art. 24, oggi abrogato, stabiliva al comma 1 che “Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adem- piere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa co- munitaria;
(…) c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o docu- menti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i re- golamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati”.
Ciò chiarito, va osservato che 1) quanto alla lett. a) della norma, il trattamento del dato personale, ovvero la targa dell'autoveicolo di proprietà di un soggetto terzo, è stata effettuata proprio al fine di adempiere ad un obbligo previsto dalla legge nell'ambito della attività istituzionale di accertamento e contestazione di violazioni del Codice della Strada;
2) quanto alla lett. c) della predetta norma, il dato della tar- ga di un veicolo costituisce un dato reperibile mediante la consultazione di un pub- blico registro (Pubblico Registro Automobilistico) ed è dunque conoscibile da chiun- que.
Va in ogni caso osservato, con riferimento a quanto affermato dalla Cassazione in punto di rilevanza della comunicazione all'esterno del numero della targa (“dovendo assumere rilievo la circostanza che il numero di targa, che poteva condurre all'identificazione del terzo proprietario, venne comunicato all'esterno mediante
l'esposizione in una fotografia documentante l'infrazione altrui con indicazioni di tempo e di luogo, idonee a consentire una profilatura”), che nel caso di specie tale dato non è stato né diffuso né reso disponibile per la pubblica consultazione.
- 6 - Il fotogramma di cui si discute, infatti, contrariamente a quanto prospettato dall'Autorità Garante, non è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Citta- della e non è stato in altro modo reso pubblicamente accessibile, in quanto lo stesso era invece conservato presso gli atti della Polizia Locale ed era visionabile tramite l'area riservata del sito internet del alla quale poteva fare accesso sola- Pt_1
mente il contravventore, ovvero quello stesso soggetto che, nelle circostanze di luogo e di tempo rappresentate dal rilievo fotografico, si era trovato di fronte all'autovettura la cui targa risulta raffigurata nel fotogramma.
In definitiva, dunque, alla luce di quanto sopra esposto e considerato il complessivo trattamento del dato della targa dell'autoveicolo in questione, non è configurabile, nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dal Garante, una violazio- ne, da parte del dell'art. 162, comma 2 ter, del Codice della privacy. Pt_1
Il ricorso proposto dal va pertanto accolto, con il favore delle Parte_1 spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 2487/2024, così prov- vede:
1. Accoglie il ricorso proposto dal;
Parte_1
2. Annulla, per l'effetto, la cartella di pagamento n. 077 2020 00018500 92 000 noti- ficata al in data 26 febbraio 2020, per le ragioni di cui in moti- Parte_1 vazione;
3. Condanna l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e l' _2
, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite del presente e del pre-
[...]
cedente grado di giudizio in favore del , che si liquidano in euro Parte_1
4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in euro 518,00 per anticipazioni.
- 7 - Padova, 10.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisa Rubbis
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA DRAGONI
RICORRENTE
contro
(CF. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
RESISTENTE
e Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente:
“NEL MERITO:
In principalità, annullarsi in toto cartella di pagamento n. 077 2020 00018500 92
000 notificata al in data 26 febbraio 2020, per i tutti motivi Parte_1
esposti in atti;
In subordine, ritenuta la sussistenza dei presupposti del 1° c. art. 164bis codice pri- vacy, fermo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, rideterminarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti dell'importo di € 12.000,00 (2/5 del minimo edittale previsto dall'art. art. 162 c. 2ter codice privacy pari ad € 30.000,00).
In ogni caso, spese e competenze di procuratore del presente e dei precedenti gradi di giudizio integralmente rifuse”.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente:
“Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, così provve- dere
• nel merito, rigettare in toto il ricorso in riassunzione perchè infondato in fatto e diritto, e/o comunque privo di dimostrazione;
• nel merito, rigettare in toto il ricorso originario perchè infondato in fatto e diritto,
e/o comunque privo di dimostrazione;
- 2 - • in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutti le fasi e gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota del 20 novembre 2014, un soggetto privato, dopo aver scaricato dal sito dalla Polizia locale di delle foto relative ad una multa ricevuta, segnalava Parte_1 che nei predetti fotogrammi era visibile non solo la targa relativa alla propria moto, bensì anche quella, non oscurata, relativa ad altro veicolo, non interessato dal pro- cedimento. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali contestava per- tanto al la violazione amministrativa di cui all'articolo 162, Parte_1
comma 2-ter, del Codice della privacy, per avere il Comune posto in essere un illeci- to trattamento di dati personali, trattandosi di dati personali non pertinenti ed ec- cedenti per il perseguimento della finalità di accertare la violazione delle disposizio- ni in materia di segnaletica stradale, violando le prescrizioni contenute nel punto
5.3.1. del provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010.
Il , in data 19 maggio 2020, proponeva ricorso avverso la cartel- Parte_1 Parte_1
la di pagamento n. 077 2020 00018500 92 000, notificata in data 26 febbraio 2020, con cui l'Agente della Riscossione, su incarico dell'Autorità Garante per la protezio- ne dei dati personali, gli ordinava di pagare la somma di euro 26.400,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il in particolare, impugnava la predetta cartella di pagamento articolando Pt_1 quattro motivi di impugnazione: 1) nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento e violazione dell'art.18, 2° c., D.Lgs.
101/2018; 2) carenza di legittimazione passiva del e violazione Parte_1
dell'art.3 L.689/1981; 3) infondatezza della violazione contestata, non ricorrendo alcuna violazione delle prescrizioni di cui al punto 5.3.1. del provvedimento genera- le del Garante dell'8.04.2010; 4) riduzione della sanzione applicabile, per effetto della applicazione dell'attenuante ex art.164bis codice privacy, all'importo di €
12.000,00.
- 3 - Si costituiva in giudizio nel procedimento n. r.g. 2816/2020 solamente l'Autorità
[...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso (attesa la sua pre- Pt_2
tesa proposizione oltre il termine di 30 gg. di cui all'art. 18 D.Lgs. 101/2018) e con- testando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Padova definiva il predetto procedimento in da- ta 26.03.2023 con sentenza n. 649/2023, pubblicata in data 31.03.2023, con la quale statuiva che “il Giudice, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, ogni di- versa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definiti- vamente pronunciando, 1) dichiara la nullità della cartella di pagamento notificata in data 26.2.2020 n. 07720200001850092000 2) condanna l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1
che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori spese generali ed
[...] anticipazioni Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione con atto notificato in data 8 giugno 2023 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia Entrate articolando un unico motivo di ricorso: “Violazione e falsa applica- zione degli artt. 4 del Regolamento UE n. 2016/679, art.360 comma 1, n.3 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio (r.g. 12157/2023) il , contestando quan- Parte_1
to dedotto dalle ricorrenti e chiedendo il rigetto, perché infondato, del ricorso per
Cassazione proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4648/2024, pubblicata il 21 febbraio 2024, accoglieva il ricorso e cassava con rinvio la sentenza impugnata con rinvio avanti al
Tribunale di Padova, in persona di diverso magistrato, per il suo riesame.
Il , con ricorso del 17 maggio 2024, riassumeva il giudizio da- Parte_1
vanti al Tribunale di Padova, articolando quattro motivi di ricorso: 1) insussistenza della violazione contestata non essendo ravvisabile alcuna violazione da parte del delle disposizioni in materia di privacy vigenti all'epoca dei fatti, in ragione Pt_1
della applicabilità, nel caso di specie, della disciplina derogatoria di cui all'art. 24,
- 4 - comma 1, lett. a) e c) codice privacy (“casi nei quali può essere effettuato il tratta- mento senza consenso”); 2) nullità della cartella di pagamento stante la mancata notifica dell'ordinanza – ingiunzione, non trovando applicazione nel caso di specie il comma 2 dell'art. 18 d.lgs. 101/2018 ma il comma 4 della medesima disposizione, avendo il tempestivamente presentato, a seguito della notifica del verbale Pt_1
di contestazione, memoria difensiva ex art. 18 L. 689/1981; 3) carenza di legittima- zione passiva del , essendosi verificata la violazione della nor- Parte_1
ma del Cds da cui è derivata la pubblicazione sul sito internet della relativa docu- mentazione fotografica si è verificata nel Comune di Grantorto;
4) rideterminazione della sanzione applicabile nella misura di euro 12.000,00, per effetto del riconosci- mento. da parte dell'Autorità Garante, della applicabilità dell'attenuante ex art.164bis codice privacy.
Il chiedeva dunque l'annullamento della cartella di pagamento Parte_1
n. 077 2020 00018500 92 000 e, in subordine, fermo l'annullamento della predetta cartella, la rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti dell'importo di euro 12.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sola Autorità Ga- rante per la protezione dei dati personali, la quale contestava quanto dedotto dal
Comune e chiedeva il rigetto del ricorso in riassunzione in quanto infondato, nonché il rigetto del ricorso originariamente proposto in quanto parimenti infondato.
Il Giudice, all'udienza del 31 ottobre 2024, rinviava per la discussione all'udienza del
27 marzo 2025, assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusive.
All'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 3 aprile 2025, all'esito della quale dava lettura del dispositivo di sentenza.
Il ricorso proposto dal è fondato e va accolto. Parte_1
Nel caso di specie, anche alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 4648/2024 e dei criteri indicati dalla stessa per il riesa-
- 5 - me dei fatti oggetto di causa, non si ravvisa alcuna violazione delle disposizioni di cui al codice della privacy (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) da parte del . Parte_1
La Corte di Cassazione, in particolare, ha demandato al Tribunale di verificare “se poteva avere ingresso la fattispecie derogatoria ex art.24, comma 1, lett. a), c) del
d.lgs. n. 196/2003”.
L'art. 24, oggi abrogato, stabiliva al comma 1 che “Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adem- piere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa co- munitaria;
(…) c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o docu- menti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i re- golamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati”.
Ciò chiarito, va osservato che 1) quanto alla lett. a) della norma, il trattamento del dato personale, ovvero la targa dell'autoveicolo di proprietà di un soggetto terzo, è stata effettuata proprio al fine di adempiere ad un obbligo previsto dalla legge nell'ambito della attività istituzionale di accertamento e contestazione di violazioni del Codice della Strada;
2) quanto alla lett. c) della predetta norma, il dato della tar- ga di un veicolo costituisce un dato reperibile mediante la consultazione di un pub- blico registro (Pubblico Registro Automobilistico) ed è dunque conoscibile da chiun- que.
Va in ogni caso osservato, con riferimento a quanto affermato dalla Cassazione in punto di rilevanza della comunicazione all'esterno del numero della targa (“dovendo assumere rilievo la circostanza che il numero di targa, che poteva condurre all'identificazione del terzo proprietario, venne comunicato all'esterno mediante
l'esposizione in una fotografia documentante l'infrazione altrui con indicazioni di tempo e di luogo, idonee a consentire una profilatura”), che nel caso di specie tale dato non è stato né diffuso né reso disponibile per la pubblica consultazione.
- 6 - Il fotogramma di cui si discute, infatti, contrariamente a quanto prospettato dall'Autorità Garante, non è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Citta- della e non è stato in altro modo reso pubblicamente accessibile, in quanto lo stesso era invece conservato presso gli atti della Polizia Locale ed era visionabile tramite l'area riservata del sito internet del alla quale poteva fare accesso sola- Pt_1
mente il contravventore, ovvero quello stesso soggetto che, nelle circostanze di luogo e di tempo rappresentate dal rilievo fotografico, si era trovato di fronte all'autovettura la cui targa risulta raffigurata nel fotogramma.
In definitiva, dunque, alla luce di quanto sopra esposto e considerato il complessivo trattamento del dato della targa dell'autoveicolo in questione, non è configurabile, nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dal Garante, una violazio- ne, da parte del dell'art. 162, comma 2 ter, del Codice della privacy. Pt_1
Il ricorso proposto dal va pertanto accolto, con il favore delle Parte_1 spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 2487/2024, così prov- vede:
1. Accoglie il ricorso proposto dal;
Parte_1
2. Annulla, per l'effetto, la cartella di pagamento n. 077 2020 00018500 92 000 noti- ficata al in data 26 febbraio 2020, per le ragioni di cui in moti- Parte_1 vazione;
3. Condanna l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e l' _2
, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite del presente e del pre-
[...]
cedente grado di giudizio in favore del , che si liquidano in euro Parte_1
4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in euro 518,00 per anticipazioni.
- 7 - Padova, 10.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisa Rubbis
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