Art. 27.
Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente articolo 25, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43. ((2)) Il dichiarante deve allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad 1/12. Il residuo debito di imposta deve essere versato in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui e' stato effettuato il primo versamento. ((2)) Nel caso previsto dal quarto comma del precedente articolo 25, i debitori d'imposta sono tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di 1/12 della imposta dovuta e a procedere al versamento del residuo debito d'imposta in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui e' stato effettuato il primo versamento.
Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, e' accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 21.
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131) ha dichiarato "altresi', ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma, della predetta legge."
Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente articolo 25, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43. ((2)) Il dichiarante deve allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad 1/12. Il residuo debito di imposta deve essere versato in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui e' stato effettuato il primo versamento. ((2)) Nel caso previsto dal quarto comma del precedente articolo 25, i debitori d'imposta sono tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di 1/12 della imposta dovuta e a procedere al versamento del residuo debito d'imposta in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui e' stato effettuato il primo versamento.
Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, e' accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 21.
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131) ha dichiarato "altresi', ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma, della predetta legge."