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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3024 /2023 RG
TRA
e , entrambi elettivamente domiciliati in Poggiomarino (Na) alla Via 24 Parte_1 Parte_2
Maggio, 6, presso lo studio dell'avv. Emanuele Alterio, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
quale impresa designata per la Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
1 Fondo di Garanzia Per , in persona del suo legale rapp.te p.t., dom.to per la carica Controparte_2 presso la sede della società in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa 14, rapp.ta e difesa dall'avv.
Giancarlo Cipollaro de l'Ero con Studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 15;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno a persona da circolazione di veicolo rimasto non identificato.
Conclusioni: Come da scritti difensivi depositati per l'udienza del 28.01.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano innanzi a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la in qualità di impresa designata per la regione Campania alla liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro occorso il
28.07.2007 verso le ore 17:00 circa, in Poggiomarino (Na) alla Via Nappi e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento delle conseguenze dannose riportate dalle parti istanti in conseguenza del sinistro de quo, nonché al pagamento degli interessi moratori, causati dal ritardo dell'assicuratrice nel risarcire il danneggiato ed il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., nonchè gli interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dal dì del fatto lesivo all'effettivo soddisfo.
A tal fine gli attori assumevano che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, mentre il motociclo tg. CF95094 di proprietà del Sig. , condotto nell'occasione da , con a bordo Parte_3 Parte_1
quale trasportato , percorreva a velocità moderata e strettamente sulla sua destra la Parte_2
suddetta via, provenendo da San Giuseppe Vesuviano con direzione di marcia verso Via Iervolino, veniva investito da un'auto Fiat Tipo, di colore bianco e con targa non identificata, che proveniva da tergo e che,
dopo aver iniziato una manovra di sorpasso, rientrava precipitosamente a destra per evitare un veicolo proveniente dal senso opposto, andando così ad urtare con la sua parte anteriore destra la zona posteriore laterale sinistra del motociclo.
2 Deducevano, inoltre, che il conducente dell'auto rimasta sconosciuta, dopo avere investito il ciclomotore,
anziché fermarsi per il dovuto soccorso si dileguava, sicché era impossibile, altresì per i testimoni presenti,
rilevare i dati necessari per identificarlo. A seguito dell'investimento subìto, gli istanti, che indossavano regolarmente il casco protettivo, rovinavano al suolo riportando gravi lesioni personali per le quali venivano trasportati da un'auto di passaggio presso il P.S. della Clinica Santa Lucia di Ottaviano (Na) ove veniva diagnosticata ad “sospetta lesione ossea con escoriazione caviglia destra, Parte_1
contusione occipitale escoriata, contusione escoriata frontale” con prognosi giorni 7, mentre al Sig.
(veniva diagnosticata) “ferita lacero contuso regione cervicale sinistra, contusione lombare, Parte_2
contusione facciale con sospetta lesione ossea zigomo destro” con prognosi di giorni 7. (cfr. referto P.S. n.
2603 del 28.07.07 per il Sig. e referto P.S. 2604 del 28.07.2007 per il sig. Pt_1 Pt_2
Precisavano, poi, di aver sporto querela contro ignoti in data 24.10.2007 presso la Stazione dei Carabinieri
di Poggiomarino, che provvedevano ad escutere a sommarie informazioni e Persona_1
in quanto presenti al momento del sinistro (Cfr. allegato atto di querele e sommarie Controparte_3
informazioni).
In conseguenza di ciò, gli istanti avanzavano richiesta di risarcimento danni, tuttavia, la Controparte_4
benché ripetutamente sollecitata, non provvedeva a nominare un perito tecnico per
[...]
sottoporre a perizia il motoveicolo di proprietà del sig. e, pertanto, veniva richiesta alla Parte_3
predetta società convenuta, in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 209/2005, di effettuare un'offerta transattiva sulla base della valutazione medico-legale del dott. , fiduciario del Persona_2
FGVS - Generali Italia Spa che li aveva visitati. Rimanevano inevase, dunque, le richieste risarcitorie formulate dapprima mediante racc. a.r. idonea a determinare la costituzione in mora e quindi mediante racc. interruttive della prescrizione (doc. allegati), rimaste prive di riscontro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita promosso con l'invito a stipulare la relativa convenzione ai sensi dell'art.3 D.L. 12.9.2014 n.132, prodotto, non aveva esito positivo;
pertanto, gli attori si vedevano costretti ad adire le vie giudiziarie.
Si costituiva, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta ritualmente notificata, la Controparte_1
che impugnava l'atto introduttivo eccependo l'improponibilità della domanda a norma dell'art. 287 del d.lgs. 209/05, nonché, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda nei confronti del
3 F.G.V.S.; nel merito, instava per il rigetto della domanda, da ritenersi infondata in virtù della generica prospettazione della dinamica dell'incidente, contestando, in subordine, il quantum debeatur.
Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita attraverso escussione testi ed espletamento c.t.u.. All'udienza del 28.01.2025 il giudice, dato atto che le parti costituite depositavano ritualmente, nel termine all'uopo assegnato, le rispettive note, insistendo nelle proprie richieste, riservava la causa in decisione.
Orbene, deve dichiararsi, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione di improponibilità della domanda a norma dell'art. 287 del d.lgs. 209/05,
atteso che parte attrice ha provato di aver adempiuto alle relative prescrizioni, inoltrando a mezzo raccomandata rituale messa in mora sia all'impresa convenuta sia alla come risultante CP_5
dall'allegato n.9 all'atto di citazione, da cui si evince, altresì, l'interruzione della prescrizione.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito indicati. Va in primo luogo precisato che l'istante ha anzitutto fornito adeguata prova dell'essere “rimasto non identificato” il veicolo investitore, essendo stata data - come subito appresso si vedrà- tempestiva denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria, al fine di mettere la stessa in condizione di individuare ed eventualmente perseguire i colpevoli.
La norma regolatrice della fattispecie (e, cioè, l'art. 283, comma 1, lett. a del D.Lgs. 209/2005, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art.19, lett. a), della legge 990 del 1969 con orientamento senz'altro suscettibile di essere esteso a quanto attualmente previsto dal cosiddetto
“Codice delle assicurazioni private”, riproduce, in parte qua, la previgente disciplina, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è
l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È, dunque, onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass.
4 civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno
2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla “ratio” della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente,
ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del Supremo
Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
D'altronde, sempre in base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, ed
5 il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/06/2012, n. 10323; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021).
In altri termini, laddove manchi o la denuncia – querela o il decreto d'archiviazione (o entrambi) il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore.
Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata, la quale va apprezzata in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie risulta documentalmente che gli attori si siano attivati al fine di individuare il responsabile del sinistro presentando querela contro ignoti in data 24.10.2007 presso la
Stazione dei Carabinieri di Poggiomarino, da cui scaturiva l'apertura delle indagini volte all'identificazione del colpevole, nell'ambito delle quali venivano sentiti a s.i.t. i testi escussi nel presente procedimento;
si deve, dunque, ritenere che i danneggiati abbiano messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria tutti gli elementi informativi disponibili, ponendo in essere un atteggiamento di collaborazione diligente.
Non assume rilievo, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, la mancata indicazione dell'omissione di soccorso nel referto redatto dai sanitari del personale sanitario della Clinica Santa Lucia
di Ottaviano ove si recavano gli attori in seguito al sinistro, in quanto proprio dall'esame di tali referti emerge l'assenza nel modello utilizzato della relativa voce.
6 Inoltre, in merito è opportuno rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla società convenuta, la conformazione della strada teatro del sinistro de quo non si presenta affatto come una strada stretta e rettilinea;
di qui, invero, può desumersi che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa non già da un difetto di diligenza degli attori bensì, oggettivamente, da una fattuale impossibilità di identificare il mezzo investitore.
Dalle riproduzioni fotografiche ritraenti i luoghi di causa emerge infatti con evidenza l'andamento curvilineo di via Nappi ed altresì la presenza di alcuni paletti in ferro delimitanti il lato destro della carreggiata, dedotta da parte attrice nell'atto di citazione e infondatamente contestata da parte convenuta;
pertanto, ne consegue, ad avviso di chi scrive, un pieno assolvimento dell'onere probatorio suddetto circa la incolpevole mancata identificazione del veicolo investitore da parte degli attori.
Nondimeno, la dedotta causazione del sinistro da parte dell'autoveicolo non identificato va, del pari,
ritenuta provata sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio da uno dei testi, peraltro già indicato già nella denuncia-querela e sentito a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria,
dichiarazioni pienamente conformi a quanto già dichiarato da esso teste in sede di sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri della Stazione di Poggiomarino.
Quanto al contenuto di dette dichiarazioni, infatti, all'udienza del 13.02.2024 il teste così Controparte_3
descriveva la dinamica del sinistro “verso la fine del mese di luglio dell'anno 2007 intorno alle ore
17:00/18:00, mi trovavo in via Nappi in Poggiomarino a bordo della mia auto;
dinanzi a me vi era una auto
Tipo di colore bianco;
ricordo che, arrivati ad un punto curvilineo, la Tipo iniziò una manovra di sorpasso di uno scooter che la precedeva quando, al fine di evitare un veicolo che proveniva dall'opposto senso di marcia, rientrava nella sua carreggiata con ciò impattando lo scooter;
ricordo che la velocità della tipo e dello scooter era di circa 40 KM orari;
ricordo che a bordo dello scooter vi erano due ragazzi che indossavano il casco di protezione;
precisamente in seguito all'impatto, il motorino fu scaraventato su dei paletti in ferro a forma di arco che erano sul margine della strada e entrambi i ragazzi ovviamente caddero al suolo;
ricordo che in seguito all'impatto il conducente della Tipo si dileguò completamente, anche perché, essendovi una curva, superata la stessa, non sono riuscito più materialmente a vederlo;
ricordo che in seguito al sinistro, io e il mio amico, che era a bordo della mia macchina, ci siamo fermati e abbiamo notato che il aveva una lacerazione al collo mentre l' aveva il piede rotto;
riconosco nella Pt_2 Pt_1
7 foto allega agli atti lo stato dei luoghi e preciso che i paletti in ferro che ivi si vedono non esistono più
attualmente”.
In ragione della piena attendibilità di tali dichiarazioni, questo giudice ha, quindi, ritenuta superflua l'escussione dell'altro teste, , che in sede di s.i.t. aveva reso dichiarazioni Persona_1
concordanti con quanto riferito dal . CP_3
Emerge, quindi, l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Tipo per il sinistro de quo e, per contro, l'assenza di ogni profilo di colpa in capo al conducente del veicolo su cui erano a bordo gli istanti.
Le lesioni riscontrate nell'imminenza del fatto e certificate dai sanitari che hanno prestato le prime cure ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati dalla documentazione medica prodotta in atti dai medesimi (vedi in particolare referto di P.S. della Clinica Santa Lucia di
Ottaviano (Na) del 28.07.2007 e dalle risultanze della CTU espletata.
La domanda avanzata dalle parti attrici appare, senza dubbio, fondata e va, pertanto accolta avendo gli attori fornito prova dell'an debeatur.
5. Per quanto attiene, dunque, alla quantificazione del danno alla persona riportato da e Parte_1
, ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU per la idoneità e Parte_2
completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dalle parti istanti.
Avendo riguardo al quantum debeatur della pretesa, per quel che concerne le lesioni patite dall' , Pt_1
dalla espletata consulenza medico-legale, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, è risultato quanto segue, avendo riguardo al primo: “caviglia dx. - non plus non minus alla misurazione comparativa dell'arto controlaterale, esito cicatriziale di circa 1cm x 1cm in regione laterale, lieve dolenzia riferita alla digitopressione in regione malleolare laterale, lieve lassità legamentosa, limitazione di circa1/3
dell'articolazione tibiotarsica astragalica;
ginocchio dx - limitazione ai massimi gradi della flesso estensione
[…] il periziando a seguito di investimento stradale, riporta una sospetta lesione ossea con escoriazioni alla caviglia dx., una contusione occipitale escoriata, una contusione escoriata frontale. Al controllo clinico successivo i sanitari descrivono una lussazione calcagno-astragalico piede dx, escoriazione della cute in regione frontale e parietale, la frattura con distacco di frammento a livello dell'epifisi distale della tibia;
8 disallineamento tra calcagno e cuboide. Viene confezionato apparecchio gessato. Alla rimozione viene prescritto ciclo di KFT.[…] obiettivamente si riscontrano lievi esiti dolorosi e disfunzionali a carico della caviglia dx. nonché esiti cicatriziali di scarsa rilevanza clinica.
Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 6 per ITT, mentre la ITP va stimata al 75 % in gg. 40, al 50 % in gg. 20 ed al 25 % in gg. 20.
Avendo riguardo invece, alla posizione di il perito rilevava “ginocchio dx: dolenzia riferita alla Parte_2
digitopressione in regione tibiale mediale, flesso estensione limitata ai massimi gradi, Apley lievemente positivo, prova dei cassetti negativa, accosciamento completo, deambulazione nella norma;
Collo: in regione latero cervicale sinistra esito cicatriziale intersecato da punti di sutura della lunghezza di circa 2cm
e della larghezza di un cm, non riferito dolente, non riferito parestetico 2/o disestetico, non aderente ai piani sottostanti;
nella norma i movimenti del collo;
Rachide lombare: no sintomatologia dolorosa o limitaz. Funz. […] il periziando a seguito di investimento stradale, riporta una ferita lacero contusa in regione cervicale sx, una contusione lombare, una contusione facciale con slo zigomo dx. Al controllo successivo i sanitari descrivono una distorsione del rachide cervicale e contusioni escoriate al ginocchio dx.
Sono seguiti controlli ambulatoriali e strumentali. Il controllo strumentale ha evidenziato la lesione del menisco mediale. Obbiettivamente si riscontrano lievi esiti dolorosi e disfunzionali a carico del ginocchio dx nonché esiti cicatriziali di scarsa rilevanza clinica nella regione laterocervicale sx.”
Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 3%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 7 per ITP al 75 %, giorni 10 al 50 % e giorni 10 al 25 %.
Atteso che gli istanti hanno agito al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico e morale da loro subito, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale.
Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella nota sentenza a SS.UU. n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il
9 pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte,
integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia,
cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più
complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il Giudice dovrà
procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Ciò chiarito, nel caso di specie, atteso che gli attori, lungi dal fornire la prova di specifiche sofferenza morali patite, si sono limitati a chiedere il ristoro del c.d. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro,
essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico subito dagli attori, dunque, lo stesso va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle tabelle predisposte per le lesioni micropermanenti ( v. DM del 16.7.2024, valevole ratione temporis), secondo quanto di seguito specificato:
considerato che, alla data del sinistro, aveva 18 anni, il danno biologico, determinato della Parte_1
misura del 5%, va liquidato in euro 6.820,56; i 6 gg. di ITT in euro 331,44; i gg. 40 di ITP al 75 % in euro
10 1657,20; i gg. 20 di ITP al 50 % in euro 552,40 e i gg. 20 di ITP al 25 % in euro 276,20; il tutto pari a complessivi euro 9.637,80.
Si ricorda, infatti, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152
del 29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Quanto a , considerato che, alla data del sinistro, questi aveva 18 anni, il danno biologico, Parte_2
determinato della misura del 3%, va liquidato in euro 3.273,87; i gg. 7 di ITP al 75 % in euro 290,01; i gg. 10
di ITP al 50 % in euro 276,20 e i gg. 10 di ITP al 25 % in euro 138,31; il tutto pari a complessivi euro
3.978,18.
In conformità a quanto rilevato dal perito nella c.t.u., ai sensi della quale gli esiti permanenti riportati dagli attori sono da ritenersi non incidenti sull'espletamento delle normali attività quotidiane né in misura significativa sulla capacità lavorativa generica o specifica dei periziandi, non si ha motivo di dubitare circa la possibilità di proseguire nelle relative abituali occupazioni, in quanto il danno biologico testé riconosciuto non incide sulla capacità di lavoro degli attori.
In definitiva, l'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è Parte_1
dunque pari a € 9.637,80, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro ( 28.7.2007 ) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo su detta ultima somma. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è dunque pari a € Parte_2
3.978,18, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro ( 28.7.2007 ) a quella di pubblicazione della sentenza,
in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella
11 sentenza. n. 1712 del 1995, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo su detta ultima somma. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni
è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Ai danneggiati compete, poi, il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 377,95 per ed euro 41,50 per Pt_1 Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta Compagnia, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta e della non complessità della materia trattata, si liquidano in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento ( da € 5.200,01 a € 26.000,00, in ragione del principio del decisum).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le , quale impresa Controparte_4 designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per il territorio della Campania, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 9.637,80, oltre interessi legali codicistici sulla Parte_1 somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro ( 28.7.2007 ) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo su detta ultima somma, nonché della somma di € 377,95 per spese documentate, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo sulla somma stessa;
2) Condanna le , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri Controparte_4
a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per il territorio della Campania, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_2
3.978,18, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro ( 28.7.2007 ) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo su detta ultima somma, nonché della somma di € 41,50 per spese documentate, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo sulla somma stessa;
3) Condanna le , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri Controparte_4
a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per il territorio della Campania, in
12 pers. del legale rapp.te p.t., in favore di e , delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del presente giudizio, che liquida, unitariamente, in € 00,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate, oltre accessori di legge.
Torre Annunziata, 26.2.2025 Il giudice Dott. Angelo Scarpati
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