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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.869/2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in 12100 Cuneo (CN), C.so Giovanni XXIII n.24, presso lo studio dell'avv. Alessandro De Bellis (C.F. – fax: 0171.1930308 – pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(già Controparte_1 Controparte_2
- (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a
[...] P.IVA_1 65121 Pescara (PE), Via Nicola Fabrizi n.215,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società er chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“NEL MERITO:
Pag. 1 a 5 - previa ogni altra declaratoria del caso, previi eventuali accertamento e declaratoria di corretto inquadramento del ricorrente al Livello 3 del C.C.N.L. Servizi armati privati, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la già Controparte_1 Controparte_2
– (C.F. ) al pagamento in favore del ricorrente della somma di
[...] P.IVA_1 Euro 15.789,61, per i motivi meglio specificati in parte narrativa, per i titoli e le causali di cui al conteggio (doc.5) allegato e prodotto con il presente atto, del quale fa parte integrante ed al quale si rimanda integralmente;
ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, anche a seguito di eventuale C.T.U.
- Con il favore delle spese.”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta formulata da parte ricorrente di vedersi riconosciute le differenze retributive derivanti da mansioni superiori asseritamente svolte alle dipendenze della parte resistente.
Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stato, prima del 2014, alle dipendenze della di CP_3 essere stato assunto dalla , a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, CP_2 senza soluzione di continuità con il precedente contratto, con qualifica di operaio 5° livello presso C.C. Shopping Center di Mondovì, a tempo determinato, mantenendo lo stesso contratto, e quindi mansione e livello, esistente con;
di essere stato assunto CP_3 l'1.1.2018 dalla (già Controparte_1 Controparte_2
presso il C.C. Shopping Center di Mondovì, con contratto a tempo
[...] indeterminato, con la qualifica di operaio di 5° livello previsto nel CCNL settore Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni, con mansioni di accoglienza clienti e servizi sussidiari di sicurezza non armata;
di aver lavorato, in relazione all'intero rapporto di lavoro, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a scorrimento;
che le ore lavorate in straordinario erano state riconosciute in busta paga come “rimborso spese”; che dall'1.1.2018 e fino alla data di cessazione avvenuta il 31.3.2023, nonostante la previsione contrattuale, gli erano stati affidati compiti da referente sul posto;
di aver svolto, dalla data di assunzione e fino alla data di cessazione, senza soluzione di continuità, le seguenti mansioni: consegnare mensilmente al datore di lavoro i rapporti informativi mensili, rapporti formativi che venivano trasmessi con indirizzo e-mail aziendale creato per le comunicazioni tra il sig. e la (già Pt_1 Controparte_1 [...]
redigere i turni del personale, che Controparte_2 comunicava entro il lunedì (comprese eventuali modifiche giornaliere, se presenti); raccogliere le richieste di permessi e ferie dei lavoratori a lui sottoposti, che trasmetteva al datore di lavoro;
intrattenere rapporti diretti con la committenza e i negozianti;
gestire autonomamente il personale;
che le mansioni, dal giorno dell'assunzione, con soluzione di continuità, fino alla cessazione del rapporto lavorativo, sono caratterizzate da autonomia operativa con funzioni di coordinamento e controllo, il che consente di rivendicare un inquadramento contrattuale di livello 3° in piena aderenza al dettato del CCNL settore Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni.
Pag. 2 a 5
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
E' necessario dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente in quanto risultano provate tramite prova testimoniale le seguenti circostanze di fatto: che al ricorrente erano stati affidati compiti da referente sul posto;
che il ricorrente si occupava delle seguenti mansioni lavorative: redazione dei turni del personale;
raccogliere le richieste di permessi e ferie dei lavoratori a lui sottoposti, che trasmetteva al datore di lavoro;
gestire autonomamente il personale;
che le mansioni, dal giorno dell'assunzione, con soluzione di continuità, fino alla cessazione del rapporto lavorativo, sono caratterizzate da autonomia operativa con funzioni di coordinamento e controllo, il che consente di rivendicare un inquadramento contrattuale di livello 3° in piena aderenza al dettato del CCNL settore Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni (cfr. al riguardo testimonianza di , teste di parte ricorrente: “Sì, lo conosco perché Testimone_1 durante il periodo del covid quando il mio lavoro era fermo, lui era responsabile presso l'istituto di vigilanza che fa servizio presso io avuto un colloquio di lavoro con il quale mi ha Parte_2 Parte_1 assunto;
il ricorrente era responsabile presso il centro in cui lavoravo anche io ed era referente presso l'azienda
tutto quello che concerneva l'organizzazione del lavoro passava presso io avevo rapporti CP_2 Pt_1 solo con lui in quanto era il mio responsabile;
il sig. era addetto alla sicurezza;
non so riferire sui
Pt_1 turni del sig. so che per la maggior parte del tempo in cui ero dentro, c'era anche so che lui
Pt_1 Pt_1 faceva il doppio delle ore che facevo io;
non so però nel dettaglio quanti giorni e quante ore di lavoro facesse il sig. il sig. comunicava al datore di lavoro i nostri turni e le nostre ore;
io ho sempre
Pt_1 Pt_1 avuto contatti con il sig. perché lui era il mio referente (confermo il capitolo 6 del ricorso); il sig.
Pt_1 mi mandava dei turni, se c'era una mia richiesta in particolare, lui la valutava in autonomia,
Pt_1
Pag. 3 a 5 proprio perché era lui che predisponeva i turni di lavoro;
lui era una sorta di datore di lavoro sul posto, perché se avevamo bisogno di ferie e/o di giorni di permesso chiedevamo a che per noi era l'unico
Pt_1 punto di riferimento;
preciso di aver lavorato presso la dai primi di maggio 2020 fino a settembre CP_2 2020, approssimativamente.”; testimonianza di altro teste di parte Testimone_2 ricorrente: “Sì, ho lavorato con il sig. dal maggio 2020 fino a dicembre 2020; il sig.
Pt_1 Pt_1 era il responsabile;
gestiva tutto, io sono stato assunto da lui, perché era lui che gestiva i turni, mi diceva cosa fare;
lui mi mandava i turni lavorativi;
le ferie e i permessi lavorativi venivano presentati al sig.
Pt_1 il quale decideva in autonomia;
lui lavorava quasi tutta la settimana, poi aveva uno o due giorni liberi;
il sig. ha anche lavorato di domenica, questo succedeva spesso;
il sig. apriva alle 6 di mattina
Pt_1 Pt_1 fino anche alle 16, dipendeva dai giorni;
il sig. mandava i turni di lavoro al responsabile
Pt_1 dell'azienda, un certo quando ero arrivato presso la già sapevo che il sig. Persona_1 CP_2 fosse responsabile lì da tempo;
quando ero andato via sapevo dai colleghi che c'erano lì che il sig.
Pt_1 fosse sempre il responsabile presso la questo lo so anche perché mia moglie ha continuato
Pt_1 CP_2 a lavorare lì anche dopo che ero andato via;
infatti, quando andavo lì per andare a trovare mia moglie, vedevo sempre il sig. svolgere le stesse mansioni.”.).
Pt_1
Dagli esiti dell'istruttoria testimoniale si evince quindi che le mansioni svolte dalla parte ricorrente presso la sono caratterizzate da autonomia operativa con funzioni di CP_2 coordinamento e controllo, il che consente al lavoratore di rivendicare un inquadramento contrattuale di livello 3° in piena aderenza al dettato del CCNL settore Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da mansioni superiori, l'importo complessivo lordo pari ad euro 15.789,61, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice ritiene di aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
Pag. 4 a 5
1) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da mansioni superiori, l'importo complessivo lordo pari ad euro 15.789,61; con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 8.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.869/2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in 12100 Cuneo (CN), C.so Giovanni XXIII n.24, presso lo studio dell'avv. Alessandro De Bellis (C.F. – fax: 0171.1930308 – pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(già Controparte_1 Controparte_2
- (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a
[...] P.IVA_1 65121 Pescara (PE), Via Nicola Fabrizi n.215,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società er chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“NEL MERITO:
Pag. 1 a 5 - previa ogni altra declaratoria del caso, previi eventuali accertamento e declaratoria di corretto inquadramento del ricorrente al Livello 3 del C.C.N.L. Servizi armati privati, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la già Controparte_1 Controparte_2
– (C.F. ) al pagamento in favore del ricorrente della somma di
[...] P.IVA_1 Euro 15.789,61, per i motivi meglio specificati in parte narrativa, per i titoli e le causali di cui al conteggio (doc.5) allegato e prodotto con il presente atto, del quale fa parte integrante ed al quale si rimanda integralmente;
ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, anche a seguito di eventuale C.T.U.
- Con il favore delle spese.”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta formulata da parte ricorrente di vedersi riconosciute le differenze retributive derivanti da mansioni superiori asseritamente svolte alle dipendenze della parte resistente.
Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stato, prima del 2014, alle dipendenze della di CP_3 essere stato assunto dalla , a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, CP_2 senza soluzione di continuità con il precedente contratto, con qualifica di operaio 5° livello presso C.C. Shopping Center di Mondovì, a tempo determinato, mantenendo lo stesso contratto, e quindi mansione e livello, esistente con;
di essere stato assunto CP_3 l'1.1.2018 dalla (già Controparte_1 Controparte_2
presso il C.C. Shopping Center di Mondovì, con contratto a tempo
[...] indeterminato, con la qualifica di operaio di 5° livello previsto nel CCNL settore Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni, con mansioni di accoglienza clienti e servizi sussidiari di sicurezza non armata;
di aver lavorato, in relazione all'intero rapporto di lavoro, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a scorrimento;
che le ore lavorate in straordinario erano state riconosciute in busta paga come “rimborso spese”; che dall'1.1.2018 e fino alla data di cessazione avvenuta il 31.3.2023, nonostante la previsione contrattuale, gli erano stati affidati compiti da referente sul posto;
di aver svolto, dalla data di assunzione e fino alla data di cessazione, senza soluzione di continuità, le seguenti mansioni: consegnare mensilmente al datore di lavoro i rapporti informativi mensili, rapporti formativi che venivano trasmessi con indirizzo e-mail aziendale creato per le comunicazioni tra il sig. e la (già Pt_1 Controparte_1 [...]
redigere i turni del personale, che Controparte_2 comunicava entro il lunedì (comprese eventuali modifiche giornaliere, se presenti); raccogliere le richieste di permessi e ferie dei lavoratori a lui sottoposti, che trasmetteva al datore di lavoro;
intrattenere rapporti diretti con la committenza e i negozianti;
gestire autonomamente il personale;
che le mansioni, dal giorno dell'assunzione, con soluzione di continuità, fino alla cessazione del rapporto lavorativo, sono caratterizzate da autonomia operativa con funzioni di coordinamento e controllo, il che consente di rivendicare un inquadramento contrattuale di livello 3° in piena aderenza al dettato del CCNL settore Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni.
Pag. 2 a 5
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
E' necessario dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente in quanto risultano provate tramite prova testimoniale le seguenti circostanze di fatto: che al ricorrente erano stati affidati compiti da referente sul posto;
che il ricorrente si occupava delle seguenti mansioni lavorative: redazione dei turni del personale;
raccogliere le richieste di permessi e ferie dei lavoratori a lui sottoposti, che trasmetteva al datore di lavoro;
gestire autonomamente il personale;
che le mansioni, dal giorno dell'assunzione, con soluzione di continuità, fino alla cessazione del rapporto lavorativo, sono caratterizzate da autonomia operativa con funzioni di coordinamento e controllo, il che consente di rivendicare un inquadramento contrattuale di livello 3° in piena aderenza al dettato del CCNL settore Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni (cfr. al riguardo testimonianza di , teste di parte ricorrente: “Sì, lo conosco perché Testimone_1 durante il periodo del covid quando il mio lavoro era fermo, lui era responsabile presso l'istituto di vigilanza che fa servizio presso io avuto un colloquio di lavoro con il quale mi ha Parte_2 Parte_1 assunto;
il ricorrente era responsabile presso il centro in cui lavoravo anche io ed era referente presso l'azienda
tutto quello che concerneva l'organizzazione del lavoro passava presso io avevo rapporti CP_2 Pt_1 solo con lui in quanto era il mio responsabile;
il sig. era addetto alla sicurezza;
non so riferire sui
Pt_1 turni del sig. so che per la maggior parte del tempo in cui ero dentro, c'era anche so che lui
Pt_1 Pt_1 faceva il doppio delle ore che facevo io;
non so però nel dettaglio quanti giorni e quante ore di lavoro facesse il sig. il sig. comunicava al datore di lavoro i nostri turni e le nostre ore;
io ho sempre
Pt_1 Pt_1 avuto contatti con il sig. perché lui era il mio referente (confermo il capitolo 6 del ricorso); il sig.
Pt_1 mi mandava dei turni, se c'era una mia richiesta in particolare, lui la valutava in autonomia,
Pt_1
Pag. 3 a 5 proprio perché era lui che predisponeva i turni di lavoro;
lui era una sorta di datore di lavoro sul posto, perché se avevamo bisogno di ferie e/o di giorni di permesso chiedevamo a che per noi era l'unico
Pt_1 punto di riferimento;
preciso di aver lavorato presso la dai primi di maggio 2020 fino a settembre CP_2 2020, approssimativamente.”; testimonianza di altro teste di parte Testimone_2 ricorrente: “Sì, ho lavorato con il sig. dal maggio 2020 fino a dicembre 2020; il sig.
Pt_1 Pt_1 era il responsabile;
gestiva tutto, io sono stato assunto da lui, perché era lui che gestiva i turni, mi diceva cosa fare;
lui mi mandava i turni lavorativi;
le ferie e i permessi lavorativi venivano presentati al sig.
Pt_1 il quale decideva in autonomia;
lui lavorava quasi tutta la settimana, poi aveva uno o due giorni liberi;
il sig. ha anche lavorato di domenica, questo succedeva spesso;
il sig. apriva alle 6 di mattina
Pt_1 Pt_1 fino anche alle 16, dipendeva dai giorni;
il sig. mandava i turni di lavoro al responsabile
Pt_1 dell'azienda, un certo quando ero arrivato presso la già sapevo che il sig. Persona_1 CP_2 fosse responsabile lì da tempo;
quando ero andato via sapevo dai colleghi che c'erano lì che il sig.
Pt_1 fosse sempre il responsabile presso la questo lo so anche perché mia moglie ha continuato
Pt_1 CP_2 a lavorare lì anche dopo che ero andato via;
infatti, quando andavo lì per andare a trovare mia moglie, vedevo sempre il sig. svolgere le stesse mansioni.”.).
Pt_1
Dagli esiti dell'istruttoria testimoniale si evince quindi che le mansioni svolte dalla parte ricorrente presso la sono caratterizzate da autonomia operativa con funzioni di CP_2 coordinamento e controllo, il che consente al lavoratore di rivendicare un inquadramento contrattuale di livello 3° in piena aderenza al dettato del CCNL settore Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da mansioni superiori, l'importo complessivo lordo pari ad euro 15.789,61, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice ritiene di aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
Pag. 4 a 5
1) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da mansioni superiori, l'importo complessivo lordo pari ad euro 15.789,61; con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 8.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5