Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. lav. 86/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato il
13/7/2022 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 86/2022 r.g. lav., vertente
TRA
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. Natale Callipari del foro di Verona per mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t. corrente in Ala (TN), (c.f. e p. iva Controparte_2
); P.IVA_1
(c.f. ); Controparte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Monica Dossi del Foro di Rovereto per procura telematica in atti;
APPELLATI
OGGETTO: differenze retributive e risarcimento danni
CONCLUSIONI
APPELLANTE
“In via principale e nel merito 1.Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato in favore della resistente Parte_1 CP_1
di , con i tempi ed i modi di cui al presente
[...] Controparte_1
ricorso, prestando lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno mai retribuito;
2.Accertare e dichiarare che, nel periodo compreso tra il
25/5/2017 e il 24/1/2018, o per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, per le mansioni concretamente svolte a favore della società resistente, nei modi e nei tempi indicati in ricorso, la ricorrente era da inquadrare nella qualifica di impiegato Parte_1
di 2° livello del CCNL Pubblici Esercizi applicabile alla fattispecie de quo
o in subordine, per quel diverso CCNL che dovesse risultare in corso di causa o diverso livello intermedio che sarà accertato in corso di causa e riconosciuto di spettanza alla lavoratrice;
3.Per l'effetto, condannare
l'MP , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in relazione all'inquadramento di cui al punto che precede, a corrispondere alla Sig.ra la Parte_1
somma di Euro Euro 20.477,08 a titolo di differenze retributive su tredicesime e quattordicesime e TFR, differenze retributive per lavoro straordinario, festivo, notturno e supplementare, per il periodo dall'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro, così come meglio specificate nei conteggi allegati, da considerarsi parte integrante del presente ricorso, tutte maturate in costanza del rapporto di lavoro de quo
e mai corrisposte alla ricorrente per errato inquadramento contrattuale o quel diverso importo o periodo che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, oltre agli importi dovuti a titolo di indennità di cassa e maneggio denaro ai sensi dell'art. 332 del CCNL e ogni ulteriore emolumento non corrisposto dal datore di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo come per legge;
4.Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla regolarizzazione della Parte_1
propria posizione contributivo-previdenziale per tutto l'intercorso rapporto di lavoro con la resistente in relazione alla durata del CP_3
predetto rapporto, alle mansioni effettivamente espletate ed alle retribuzioni riconosciute a seguito del presente giudizio;
5.Per l'effetto condannarsi l'MP , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva della Sig.ra per l'intero Parte_1
periodo lavorativo a far data dal 25/5/2017 fino al 24/1/2018; 6.Accertarsi
e dichiararsi il sistematico superamento della durata massima dell'orario di lavoro e la reiterata violazione da parte della Controparte_1
delle c.d. clausole elastiche, e per l'effetto condannarsi
[...]
l'MP resistente al pagamento dell'importo di Euro 15.000 a titolo di risarcimento del danno;
In via subordinata 7.Nella denegata ipotesi in cui fosse dichiarata la prescrizione di parte del credito contributivo della ricorrente, e comunque previa regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale per i medesimi crediti non prescritti:
8.accertarsi e dichiararsi la responsabilità della società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore della stessa, in relazione al danno derivante alla ricorrente ex art. 2116, co. 2, cod. civ. per aver omesso il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
9.per
l'effetto, condannarsi la società resistente a versare presso l' in CP_4
nome, per conto e nell'interesse della ricorrente, la riserva matematica come prevista dall'art. 13 della Legge 12 agosto 1962, ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di essa fino alla concorrenza di quanto spetterebbe alla Sig.ra
[...]
per i contributi omessi e/o prescritti a causa degli Parte_1 inadempimenti previdenziali perpetrati dalla società resistente. 10.
Respingere e rigettare integralmente le eccezioni e le domande tutte formulate con la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nel procedimento di primo grado, poiché infondate in fatto
e diritto alla luce di quanto eccepito, rilevato, sostenuto nel presente atto.
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite del primo e secondo grado, da distrarre in favore dell'odierno difensore, che si dichiara antistatario.
APPELLATI
CHIEDONO all'Ecc.ma Corte d'appello adìta: 1) il rigetto integrale dell'appello promosso da in data 08.07.2022, Parte_1
notificato in data 22.07.2022, di tutte le istanze formulate in esso in via preliminare, in via principale e nel merito, in via subordinata, in ogni caso
e in via istruttoria, e dell'unita istanza di sospensiva immediata ex art. 431
c.p.c., con conseguente conferma integrale della sentenza del Tribunale di
Rovereto, in persona del Giudice del Lavoro dott. Michele Cuccaro, n.
53/2022 d.d. 26.05.2022; 2) la condanna dell'appellante Parte_1
al risarcimento in favore delle appellate dei danni per
[...]
responsabilità aggravata e/o al pagamento, in loro favore, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, I e III comma c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede impugnando la sentenza di primo grado;
3) la condanna dell'appellante ex art. 431, comma 7, Parte_1
c.p.c. ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000, stante l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'istanza di sospensione formulata;
4) la rifusione integrale delle spese
e competenze del presente grado di giudizio a carico dell'appellante e in favore degli appellati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
si rivolse al giudice del lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Rovereto con ricorso del 24/6/2021 per chiedere l'accoglimento delle domande così come riportate in epigrafe e riproposte in questo grado. Espose di aver lavorato presso il bar Karma Kafè, collegato al ristorante “Al Ghiottone”, della società di CP_1 CP_2
, ad Ala, , assunta in part time con qualifica di barista inquadrata al
[...]
5° livello del CCNL dal 27/5/2017 e termine al 26/6/2017 per 12 ore settimanali poi aumentate a 24 dal 1°/6/2017; che il contratto era stato prorogato fino al 26/12/2017 e poi fino al 26/1/2018, quando il rapporto era cessato;
che aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle dell'inquadramento, precisamente da ricondurre al 2° livello del CCNL;
che aveva svolto ore di lavoro di gran lunga maggiori rispetto a quelle che le erano state retribuite, onde vantava credito per differenze retributive in relazione alle ore di lavoro supplementare, notturno e straordinario, per mancata fruizione del giorno di riposo e per indennità di cassa;
che in ragione del mancato rispetto dell'orario di lavoro e delle clausole elastiche le spettava il risarcimento del danno;
che nel corso del rapporto di lavoro il legale rappresentante della società l'aveva ripetutamente molestata CP_1
sessualmente e pretendeva pertanto il risarcimento del danno;
che aveva diritto alla regolarizzazione contributiva per tutto l'intercorso rapporto di lavoro in relazione alle mansioni svolte e alle retribuzioni riconosciute, con richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_4
Con la resistenza dei convenuti Controparte_1
e di attori in riconvenzionale per conseguire il Controparte_2
risarcimento del danno causato dalla pubblicazione su facebook di un messaggio denigratorio e diffamante postato dalla ricorrente, svolta istruttoria orale, il giudice adito rigettava tutte le domande della ricorrente, ritenendo non raggiunta la prova dei fatti dalla stessa allegati e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, la condannava a risarcire al convenuto il danno da diffamazione aggravata, CP_1
quantificato in € 10.000,00, nonché a entrambi i convenuti il danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quantificato in €
5.000,00, oltre alla condanna alla refusione alle spese della lite.
Avverso la sentenza, notificata il 28/6/2022, ha interposto appello che ne ha chiesto l'integrale riforma, con Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, quali riportate in epigrafe, con il rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti.
Chiedendo la sospensione dell'esecutorietà della sentenza gravata,
l'appellante ha formulato i seguenti motivi di appello censurando la sentenza del giudice del lavoro di Rovereto:
1) violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui non ha tenuto conto delle circostanze emerse nel corso dell'escussione testimoniale e della documentazione prodotta
(doc. 13) in merito allo svolgimento dell'orario di lavoro supplementare/straordinario;
2) violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 115 e
116 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto poco credibili le circostanze emerse in corso dell'escussione testimoniali in merito allo svolgimento dell'orario di lavoro supplementare/straordinario senza esplicitare una motivazione esaustiva sul punto,
3) violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. nella parte in cui subordina il riconoscimento delle mansioni superiori alle dimensioni dell'esercizio e al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
4) violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2946 e ss. c.c. nella parte in cui ha fondato la propria decisione sulla base che la ricorrente ha agito dopo tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
5) violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per aver dato rilievo alle dichiarazioni dei testi di controparte e violazione art. 1226 c.c. nella quantificazione equitativa del danno;
6) violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 96 e 132 c.p.c. e art. 24 e 111 Cost. in quanto la sentenza riconosce la temerarietà della lite senza fornire alcuna spiegazione.
Ha specificamente indicato le parti della sentenza che intende impugnare.
Si sono costituiti entrambi gli appellati resistendo all'appello e chiedendone l'integrale rigetto, con la conferma della sentenza gravata e la condanna dell'appellante ex art. 431 co. 7 c.p.c. ad una Parte_1
pena pecuniaria, giusta le conclusioni riportate in epigrafe.
Raccolte prove orali ed esperito un tentativo di conciliazione, la causa è stata decisa come da dispositivo del quale è stata data pubblica lettura
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'appello è ammissibile, risultando soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, i primi due motivi dell'appello di Parte_1
hanno ad oggetto la medesima questione dell'emergenza della
[...]
prova dell'avvenuta prestazione delle ore di lavoro supplementare/straordinario, laddove il primo giudice ha ritenuto priva di solido riscontro probatorio la tesi della ricorrente di aver svolto un maggior numero di ore di lavoro rispetto a quelle oggetto del contratto, e poco credibili le circostanze emerse dall'escussione dei testimoni, senza esplicitare motivazione. Tali motivi possono essere quindi esaminati congiuntamente, risolvendosi entrambi nella censura di malgoverno delle risultanze istruttorie nella sentenza impugnata.
Come documentato (v. docc. 2 e 3 primo grado), Parte_1
era stata assunta come barista in part time per 12 ore settimanali,
[...] dal 27/5/2017 al 26/6/2017, secondo l'orario 19,30-21,30 dal martedì alla domenica, successivamente ampliato a 24 ore settimanali, dal 1°/6/2017, secondo l'orario 12,00-14,00, 19,30-21,00, dal martedì alla domenica.
La ricorrente aveva prodotto in primo grado un riepilogo delle ore a suo dire lavorate effettivamente per tutti i giorni in cui perdurò il rapporto di lavoro, ovvero dal 27/5/2017 al 24/1/2018 (riconoscendo di non essersi recata più al lavoro dopo tale data), da cui risulta un numero di ore molto maggiore rispetto a quelle previste nel contratto.
Gravava sulla ricorrente l'onere di provare tale assunto.
Dal complesso delle testimonianze assunte in primo e in secondo grado può essere tratta prova sufficiente solo parziale dell'assunto della ricorrente circa le ore di straordinario lavorate nel Bar Karma.
In primo grado sono stati sentiti gli avventori Matteo Isachini, Tes_1
e .
[...] Testimone_2
IS aveva riferito di aver abitualmente frequentato con la sua compagnia il Karma Kafè anche nel periodo in cui lì lavorava la ricorrente, nel fine settimana, tra le 19,00-20,00 anche fino alla mezzanotte-l'una, quando il bar chiudeva, che la ricorrente preparava e serviva pizzette, panini e tramezzini che loro consumavano, e che la stessa si occupava di riordinare e pulire il locale prima della chiusura, aggiungendo che lui trovava la ricorrente al lavoro nel bar la mattina o il pomeriggio anche quando una o due volte alla settimana vi si recava, quando andava a fare la spesa nel vicino supermercato.
aveva riferito di recarsi spesso a pranzo e a cena nel Tes_1
ristorante del convenuto, che quando vi si recava a pranzo verso le 12,00 o le 13,00 mangiava nel bar e vi trovava sempre la ricorrente che preparava piatti freddi e panini e li serviva al bancone, e che la ricorrente lavorava nel bar anche la sera nelle giornate di sabato e domenica, quando lui vi si recava verso le 17,00-18,00 per rimanervi fino a chiusura, intorno a mezzanotte ed oltre in estate e verso le 22,00-23,00 in inverno;
aveva aggiunto che la ricorrente riordinava il locale all'approssimarsi della chiusura, che la stessa si occupava anche della chiusura del locale e della chiusura della cassa. aveva riferito di frequentare il bar nel fine settimana e Tes_2
talvolta di mattina, e di aver avuto modo di vedere la ricorrente al lavoro sia di mattina che di sera;
aveva aggiunto che il bar chiudeva verso mezzanotte e anche oltre in estate, che verso l'orario di chiusura la ricorrente riordinava il locale, e che una volta chiuso usciva insieme a lui e alla sua compagnia facendo un tratto di strada insieme, senza che lei si accompagnasse comunque mai a loro nell'altro bar (“Dall'Eugenia”).
Sempre in primo grado era stata sentita anche la teste Testimone_3
dipendente della società convenuta;
aveva riferito che il bar apriva alle 7,00 di mattina e restava aperto orientativamente fino alle 22,30-23,00, a volte fino alle 24,00, ma chiudeva prima durante l'inverno; aveva precisato che nel periodo in cui c'era la ricorrente si occupavano del bar 3-4 persone, chi in part time chi ad orario pieno e che il titolare stabiliva settimana per settimana come le dipendenti si dovevano alternare presso il bar e presso il ristorante;
aveva aggiunto che il titolare chiudeva il bar e la cassa e che vi erano due mazzi di chiavi, uno per l'apertura, che il titolare consegnava la sera prima alla dipendente incaricata dell'apertura, e uno per la chiusura.
Sentiti nuovamente nel corso del giudizio d'appello i clienti dell'esercizio hanno reso dichiarazioni in parte sovrapponibili alle precedenti.
Essi si rivelano inattendibili.
IS lavorava tutto il giorno nel bar della sua famiglia in vicino centro commerciale, ed è poco credibile una sua frequentazione del bar della parte convenuta tanto assidua quanto quella riferita, persino in orari non indicati dalla stessa ricorrente, tanto più che non veniva mai visto dai dipendenti dell'esercizio (si vedano sul punto le deposizioni di Testimone_4 [...]
e ). Tes_5 Tes_6
Il teste che si è anche contraddetto nelle due deposizioni, Tes_2
in merito alla circostanza che la ricorrente si aggregava a volte alla sua compagnia dopo la chiusura, ha parlato di orari diversi da quelli ammessi dalla stessa ricorrente.
era poi per sua stessa ammissione spesso assente alla chiusura, Tes_1
nulla potendo quindi riferire di significativo sulla presenza della ricorrente, senza contare che anche lui ha reso dichiarazioni in parte in contrasto con le ammissioni della stessa ricorrente (con riguardo alla chiusura della cassa).
Attendibili ed utili risultano invece le deposizioni di altri testi.
La dipendente addetta prevalentemente al ristorante, ha Tes_6
riferito che la ricorrente seguiva al bar il suo stesso orario di lavoro, tra le
18,00 (a volte le 17,00) e le 22,00, e che il bar chiudeva generalmente verso le 23,00; , non più dipendente del convenuto, a conferma, ha Testimone_5
ricordato che la ricorrente faceva orari ridotti, massimo quattro ore, perché aveva un bambino piccolo;
, ex dipendente del convenuto presso Tes_7
il ristorante e, all'occorrenza, presso il bar, nello stesso periodo della ricorrente, ha a sua volta ha ricordato che quando si recava al lavoro per iniziare il turno al ristorante alle 18,00 vedeva la ricorrente al lavoro al bar, dove la vedeva ancora verso le 23,00, quando lui se ne andava e lei si occupava di riordinare. Considerando poi quanto riferito dalla teste sul fatto che il bar restava aperto 16 ore (7,00-23,00), che in tale Tes_3
arco di tempo se ne occupavano tra le tre e le quattro dipendenti, alcune a tempo pieno, e che l'ultimo turno si protraeva fino alla chiusura del locale, se ne può ragionevolmente inferire che , quando Parte_1
copriva il turno serale, dalle 18,00 alle 22,00, abbia effettivamente svolto lavoro straordinario trattenendosi oltre le h 22,00, occupandosi del riassetto del locale e all'occorrenza della chiusura, in assenza del titolare, lavorando così oltre le quattro ore giornaliere previste nel suo contratto.
Nell'elencazione contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado i resistenti avevano puntualmente indicato, per ciascuno dei giorni in cui la ricorrente ha indicato di aver svolto lavoro oltre le ore 22,00, l'orario riportato dall'ultimo scontrino battuto nella giornata;
il teste aveva confermato in primo grado di aver assistito Testimone_4
il titolare della nell'estrazione dalla scheda di memoria della Parte_2
cassa fiscale del bar, dei dati ivi elencati, come da doc. sub 37. Tale documento costituisce utile punto di riferimento per la ricostruzione del lavoro straordinario svolto dalla ricorrente, potendosi ritenere che la stessa si sia trattenuta in quelle sere al bar al lavoro sino all'orario di battitura dell'ultimo scontrino, coincidente con l'uscita dell'ultimo dei clienti, o poco oltre, per compiere le ultime materiali operazioni di chiusura;
l'orario eccedente sarebbe stato invero del tutto ingiustificato, in quanto dopo quel momento la dipendente non avrebbe avuto alcuna ragione per trattenersi ancora nell'esercizio.
Nulla resta invece dimostrato con riguardo all'asserito svolgimento di ore di straordinario relativamente al primo periodo del rapporto, in cui la ricorrente era tenuta a lavorare per solo due ore al giorno, in un turno diverso da quello serale, così come nulla resta dimostrato in merito alla mancata fruizione delle giornate di riposo, pur precisamente indicate, nelle date, nel riepilogo redatto dalla ricorrente.
Nessuna valenza probatoria va ascritta al documento prodotto dalla ricorrente sub 13, su cui la stessa appellante insiste, costituito dallo scambio di messaggi tra la ricorrente e già dipendente del convenuto, CP_5
con mansioni di lavapiatti (come dedotto dallo stesso convenuto), dal momento che il predetto non solo non è stato sentito, ma non è stato neppure indicato come teste, e le sue generali considerazioni sul trattamento degli altri dipendenti nulla possono dimostrare in merito alle vicende di
[...]
, oggetto del presente giudizio. Parte_1
Tanto esposto, ritiene la Corte che in parziale accoglimento dei primi due motivi di appello, la sentenza sia da riformare con riguardo alle ore di lavoro straordinario svolte da , per giungere alla Parte_1
conclusione che la stessa abbia lavorato per più di quattro ore al giorno, trattenendosi al lavoro oltre le h 22,00, dopo aver preso servizio alle h
18,00, sino all'orario portato dall'ultimo scontrino della giornata.
Tenuto conto di ciò, può essere fatta applicazione del disposto dell'art. 432 c.p.c. sulla liquidazione equitativa delle spettanze, risultando evidentemente antieconomico, in relazione all'entità modesta delle ore di straordinario lavorate, ed altresì contrastante con le esigenze di ragionevole durata del processo, l'espletamento di una CTU, esclusa la fondatezza di ogni pretesa riferita all'inquadramento in un livello superiore e prendendo in considerazione gli importi esposti da parte convenuta nel conteggio elaborato a fini transattivi depositato per l'udienza dell'11/7/2024; valuta pertanto la Corte equa remunerazione per le ore di straordinario svolte e per le differenze da computare anche ai fini delle differenze su tredicesima, quattordicesima e t.f.r., con gli accessori di legge maturati sino alla data del pagamento, l'importo complessivo di € 5.000,00, corrispondente a quello che ha già ottenuto, incassando l'assegno Parte_1
prodotto dagli appellati all'udienza dell'11/7/2024.
Non va invece accolta la domanda di risarcimento del danno, non risultando patita dalla ricorrente una perdita patrimoniale ulteriore e diversa rispetto al valore delle differenze retributive che le vengono qui riconosciute, e non vertendosi in alcuna delle fattispecie tipicamente previste di risarcimento di danno non patrimoniale, non rilevando in tal senso la modifica dell'orario contrattuale (dalle 18,00 anziché dalle 19,30). La domanda di condanna della datrice di lavoro alla regolarizzazione contributiva è inammissibile in questa sede, non essendo parti in causa gli enti previdenziali legittimati sul lato attivo di tale rapporto obbligatorio.
Il terzo motivo di appello, incentrato sul mancato riconoscimento delle mansioni superiori, non risulta fondato.
L'appellante critica la sentenza sul punto, per avere il primo giudice argomentato il rigetto sulla base delle ridotte dimensioni dell'esercizio e del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito (bar di modeste dimensioni sito in un piccolo paese del Trentino).
La ricorrente era inquadrata al V livello del CCNL pubblici esercizi, riguardante i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro;
con specifico riferimento ad un esercizio di bar, sono inclusi in tale livello il cassiere, il banconiere di gelateria pasticceria (colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita), il cameriere. Il II livello, cui la stessa aspira, riguarda invece i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè, con specifico riferimento ad un esercizio bar, primo barman, capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco bar.
Nella fattispecie è emerso dall'istruttoria che la ricorrente svolgeva mansioni pianamente riconducibili al V livello, in quanto si limitava a preparare le bevande che serviva agli avventori unitamente alle preparazioni provenienti dalla cucina (cfr. deposizione di ), Testimone_5
portava via le immondizie, riassettava e puliva il locale (tranne il pavimento, compito di altri dipendenti) prima della chiusura, incassava i corrispettivi delle ordinazioni;
la stessa non aveva né la responsabilità della cassa, come da lei stessa ammesso nell'interrogatorio libero, né sovraintendeva all'operato di altri dipendenti, ed è anzi emerso che quando venne assunta non aveva alcuna esperienza specifica, non aveva fatto la scuola alberghiera né aveva fatto la barista in altri locali (v. testimonianza
, ed era stato necessario istruirla e supportarla. Le mansioni che Tes_3
svolgeva erano semplici ed esecutive e non si riconducono in alcun modo a livelli superiori a quello di inquadramento, neppure considerando che poteva restare da sola, stanti le modestissime dimensioni dell'esercizio, e la chiusura del locale che a volte faceva, le volte in cui non vi provvedeva personalmente il titolare, trattandosi di compiti materiali e ripetitivi che non richiedevano iniziativa, necessità di assumere decisioni ed interagire con terzi nella direzione del locale.
Gli elementi valorizzati in prime cure per escludere il riconoscimento delle mansioni superiori ben si accordano con le emergenze istruttorie.
Ne consegue che nella determinazione delle differenze retributive non va considerata la retribuzione di un livello maggiore rispetto a quello dell'inquadramento.
Nel quarto motivo di appello la ricorrente critica la rilevanza data dal primo giudice al tempo trascorso dalla cessazione del rapporto di lavoro alla decisione di agire in giudizio per il riconoscimento delle proprie pretese. La considerazione svolta sul punto dal primo giudice è volta a rafforzare l'insussistenza di valide ragioni a sostegno della domanda;
l'aspetto resta assorbito dal parziale accoglimento dei primi due motivi, con riguardo alle ore di straordinario, e dal rigetto, invece, del terzo motivo, con riguardo all'inquadramento superiore.
Nel quinto motivo di appello la ricorrente contesta sia la portata diffamatoria del post pubblicato sul facebook, oggetto di giudizio penale, che la quantificazione del risarcimento accordato in prime cure.
In punto an la Corte concorda con la decisione di prime cure. In primo luogo il contenuto del post (cfr. doc. 13 parte convenuta) risulta obiettivamente diffamante, in quanto dipinge la persona dell'ex datore di lavoro dell'autrice come un molestatore suo e delle altre ragazze sue dipendenti, e come un approfittatore, aduso a sottopagare i dipendenti e a non concedere giorni di riposo, definito in un punto come “orco”.
In merito all'idoneità del messaggio a far individuare l'identità del datore di lavoro descritto, a dispetto dell'enfasi attribuita dall'appellante alle dichiarazioni rese da sentito a s.i.t. in sede penale (ove Testimone_4
aveva ricordato che il post era molto ambiguo e che lui non aveva subito intuito che faceva riferimento al bar/ristorante Al Parte_3
sia perché conosceva che non era assolutamente tipo da fare CP_2
certe cose, sia perché il post era scritto in terza persona e non era molto chiaro), nonché alle caratteristiche del post, scritto in terza persona, senza alcun riferimento e al periodo di lavoro, e anche considerando che il Karma
Kafè aveva due titolari, non uno soltanto, la natura e l'efficacia del post non può essere posta in dubbio. aveva riferito in primo grado Testimone_3
che alla lettura del post la sera dell'8/2/2021 aveva subito colto i riferimenti al bar del convenuto e che alcuni clienti del bar, che avevano visto lo stesso post, le avevano chiesto se fosse stata anche lei oggetto di molestie da parte del titolare, da cui l'evidenza del riferimento al Karma Kafè e alla persona di (pacificamente quello dei titolari presente nel Controparte_2
locale), individuato come il “molestatore” delle dipendenti;
anche Tes_8
convivente di una delle dipendenti del bar, aveva dichiarato in
[...]
primo grado che, pur non essendo indicato espressamente l'ambiente di lavoro, lui aveva dedotto che si trattava del locale di , tanto da averlo CP_1
chiamato per parlarne e il gli aveva detto di aver visto gli screenshot CP_1
e di esserne rimasto sorpreso e dispiaciuto anche per loro;
ancora, aveva capito immediatamente che si trattava del locale del convenuto, senza il minimo dubbio, anche il marito dell'altra dipendente , anche CP_6 se le descrizioni erano implicite, giacché ad Ala non vi sono molti locali e le caratteristiche ivi descritte corrispondevano al locale “Al Ghiottone”.
È quindi indubbio che il post pubblicato da Parte_1
fosse del tutto idoneo a individuare la persona accusata di molestare
[...]
e ricattare le dipendenti e quindi a ledere l'onore del titolare di
[...]
titolare del Karma Kafè, alle cui dipendenze aveva lavorato CP_2
l'autrice, fatto di cui era al corrente la cerchia dei suoi amici e conoscenti che avevano accesso al suo profilo facebook.
Ciò detto, il primo giudice ha valorizzato il fatto che il post era stato rimosso poche ore dopo la pubblicazione, ritenendo così di limitare il danno patito da in € 10.000,00 all'attualità. Contestando tale liquidazione, CP_1
siccome eccessiva, l'appellante chiede l'applicazione dei criteri di liquidazione del danno da diffamazione approntati dall'Osservatorio della giustizia civile del tribunale di Milano. Tali tabelle costituiscono un utile punto di riferimento per la liquidazione equitativa del danno morale da diffamazione. Nella tabella 2024 sono individuate diffamazioni di tenue gravità, con danno liquidabile nell'importo da € 1.175,00 ad € 11.750,00, tenuto conto dei seguenti dati:
- limitata/assente notorietà del diffamante,
- tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento,
- minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio,
- minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria,
- assente risonanza mediatica,
- tenue intensità elemento soggettivo,
- intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
Nella fattispecie, tenuto conto della limitata diffusione del mezzo diffamatorio (ai soli soggetti che avevano accesso al profilo facebook dell'autrice), l'assenza di risonanza mediatica, il brevissimo tempo in cui il post restò pubblicato, risulta equo liquidare il danno all'attualità in €
5.000,00, in riduzione rispetto a quanto liquidato in prime cure.
Su quanto liquidato decorrono gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza sino al saldo.
Il sesto motivo di appello, concernente la mancata motivazione della condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria, resta superato dal parziale accoglimento e della domanda di pagamento di spettanze retributive e dalla riduzione dell'entità del risarcimento, statuizioni alla luce delle quali non è possibile affermare temerarietà della lite.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, in cui vi è soccombenza reciproca, le spese di ambo i gradi vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di
[...]
Rovereto n. 53/2022 del 26/5/2022
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'appellata sentenza,
Dichiara dovute da ad Controparte_1 [...]
differenze retributive ed accessori di legge per € Parte_1
5.000,00 ;
Condanna a pagare a € Parte_1 Controparte_2
5.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
Respinge la domanda di condanna di per Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
Compensa interamente tra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio.
Trento, 13 3 2025 Il consigliere est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano