Articolo 458 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 459Articolo 461
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
9 febbraio 2013
Art. 458. Effetti dell'ordine di requisizione 1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare. 2. Tale divieto resta fermo, se non e' revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa. (( 2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione. ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente