Decreto cautelare 24 marzo 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2025, proposto da
IS, in persona della titolare, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bertoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IS, domiciliataria ex lege in IS, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Comune di IS, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia in data IS (prot. n. IS), recante rigetto dell’istanza presentata il IS e conferma dell’informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 89-bis e 91 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti della ricorrente;
- della nota della Prefettura di Reggio Emilia in data 30 settembre 2024 (prot. uscita n. IS);
- dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze svoltesi in data 26 settembre 2024 e 12 dicembre 2024;
………………..per la condanna…
dell’Amministrazione statale al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia e di Comune di IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa LA AN e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia in data IS (prot. n. IS), recante rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente il IS [con la quale la ricorrente ha chiesto: a) in via principale, l’aggiornamento/riesame, ai sensi dell’art. 91, co. 5, D.Lgs. n. 159/2011, dell’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Reggio Emilia in data IS, e pertanto, l’emissione di una comunicazione-informazione antimafia liberatoria, b) in via subordinata, di disporre/prescrivere/adottare nei suoi confronti le misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis , co. 1, D.Lgs. n. 159/2011] e conferma dell’informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 89- bis e 91 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti di IS. E’ stato altresì chiesto l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresi, per quanto possa occorrere, la nota della Prefettura di Reggio Emilia in data 30 settembre 2024 (prot. uscita n. IS) recante comunicazione, ai sensi dell’art. 92, co. 2- bis , D.Lgs. n. 159/2011, degli “elementi” ritenuti idonei a disporre la conferma dell’interdittiva nei confronti della ricorrente, nonché i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze svoltesi in data 26 settembre 2024 e 12 dicembre 2024, nonché ulteriori atti, pareri, proposte e valutazioni che possano avere portato alla formazione degli atti qui impugnati o consequenziali ai medesimi e comunque lesivi dei diritti/interessi della ricorrente. La ricorrente ha, infine, chiesto la condanna della Prefettura di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale del Governo e per essa del Ministero dell’Interno, al risarcimento dei danni patiti e/o patiendi per effetto dei provvedimenti impugnati.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, costituitisi in giudizio il 14 marzo 2025, hanno depositato memoria difensiva il 25 marzo 2025.
La ricorrente ha depositato in giudizio il 24 marzo 2025 domanda di misure cautelari monocratiche ex art. 56 C.p.a., respinta con decreto presidenziale n. 52 del 24 marzo 2025.
Con ordinanza n. 67 del 10 aprile 2025 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare così motivando: “ Rilevato che a fondamento del lamentato pregiudizio grave ed irreparabile al sostentamento della famiglia dell’esponente sono stati allegati: - il certificato dello stato di famiglia della ricorrente (doc n. 61); - il “piano di ammortamento” con l’Agenzia delle Entrate, relativo alla posizione contributiva del marito convivente, per il pagamento di un importo complessivo di circa 370mila euro, tramite rate trimestrali (doc. 62); Ritenuto che, dai predetti allegati, non risulti comprovato il lamentato periculum, non emergendo dati reddituali e patrimoniali della ricorrente e del marito tali da ricavarne che il provvedimento interdittivo possa comportare, allo stato, una compromissione della capacità di sostentamento della famiglia dell’esponente; né a ciò risulta utile il menzionato “piano di ammortamento” risalente ai redditi del marito relativi all’anno 2018, dal quale non è possibile evincere il quadro attuale della capacità economica dello stesso; Considerato che, alla luce di tutto ciò, nel bilanciamento degli interessi della fase cautelare, occorre accordare prevalenza alle esigenze pubblicistiche di prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle attività economiche; Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate ”.
Con ordinanza n. 2137 del 13 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sez. III, ha accolto l’appello e concesso la misura cautelare di sospensione degli atti impugnati con la seguente motivazione: “ Considerato che: - la definizione del giudizio instaurato di fronte al TAR impone un’accurata valutazione volta, tra l’altro, ad accertare se il provvedimento impugnato abbia tenuto in debita considerazione gli elementi che hanno portato il Tribunale di IS – Sezione misure di prevenzione a disporre la revoca del controllo giudiziario (decreto n. IS del IS, depositato il IS); - tale valutazione non può essere effettuata proficuamente in sede cautelare; - al contempo, però, è concreto il rischio che, nelle more del giudizio, l’impresa sia costretta a cessare definitivamente la propria attività ed a restituire l’ingente contributo regionale che ne ha permesso l’apertura; - nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevale l’esigenza di evitare il periculum in mora denunciato dall’appellante. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati di fronte al TAR devono essere sospesi. La particolarità della controversia giustifica, comunque, la compensazione delle spese dell’appello cautelare ”.
Il Comune di IS, costituitosi in giudizio il 17 giugno 2025, ha depositato memoria difensiva il 14 novembre 2025.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio memoria difensiva il 14 novembre 2025 e di replica il 26 novembre 2025, con cui ha anche eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comune di IS sull’assunto che l’oggetto del presente giudizio è costituito esclusivamente dal provvedimento prefettizio che ha confermato l’informazione interdittiva antimafia nei confronti della ricorrente e dagli atti prodromici a tale provvedimento, e cioè da atti non adottati dal Comune di IS e rispetto ai quali quest’ultimo non ha in alcun modo preso parte all’ iter istruttorio che ha portato alla loro adozione, sicché nessuna domanda è stata formulata nei confronti del Comune ed il ricorso è stato notificato a quest’ultimo ai soli fini di mera litis denuntiatio e cioè al fine di “notiziare” lo stesso Comune che la IS aveva impugnato il provvedimento prefettizio del IS (di rinnovo/conferma dell’interdittiva) da cui poteva derivare l’adozione da parte del Comune di atti inibitori della prosecuzione della sua attività.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, udito il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente, quanto ai fatti che hanno preceduto il presente giudizio, rappresenta che:
- l’esponente nell’IS è stata destinataria di una “interdittiva antimafia” adottata dalla Prefettura di Reggio Emilia e impugnata avanti a questa Sezione, e nelle more del giudizio è stata ammessa al controllo giudiziario volontario (ex art. 34- bis D.Lgs. n. 159/2011), cui è stata assoggettata per poco meno di 2 anni e che è stato revocato dal competente Tribunale di IS (con decreto depositato nel IS) sul rilievo che non era emerso alcun elemento denotante qualsivoglia contatto/rapporto/interferenza tra l’impresa in questione e soggetti legati (anche in via meramente presuntiva/indiziaria) ad ambienti mafiosi;
- in esito al controllo giudiziario, nel IS, è stato chiesto l’aggiornamento dell’informativa antimafia;
- nel frattempo questa Sezione ha respinto il predetto ricorso con sentenza n. 68/2024, appellata in Consiglio di Stato che – all’esito dell’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 e visto il sopravvenuto nuovo provvedimento interdittivo del IS – con ordinanza interlocutoria n. 1491/2025 del 21 febbraio 2025 ha invitato le parti a prendere posizione sulla possibile improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse;
- il IS la Prefettura di Reggio Emilia, dopo ripetuti solleciti della ricorrente ad esprimersi sulla predetta istanza di aggiornamento, ha confermato/rinnovato l’interdittiva nei suoi confronti, con provvedimento che è oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ritiene che la conferma dell’interdittiva antimafia sia illegittima per assenza dei presupposti, rappresentata anche in sede endoprocedimentale, soprattutto alla luce del positivo esito del controllo giudiziario.
Con il primo motivo di ricorso “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89bis, 91, 92bis e 94 D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. - Violazione dell’art. 3 L. 7.8.1990 n. 241 - Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d’istruttoria e motivazione carente/apparente, travisamento dei fatti, carenza d’attualità ed ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa - Violazione degli artt. 3, 4 co. 1, 27 co. 2, 41 e 97 Cost. ” l’esponente censura che la conferma dell’interdittiva non sia assistita dalla dovuta motivazione rafforzata né dalla dimostrazione dell’attualità del pericolo infiltrativo, alla luce degli esiti del controllo giudiziario.
A tal fine la difesa attorea sottolinea che con il decreto n. IS del Tribunale di IS (depositato il IS) è stata disposta la revoca della misura del controllo giudiziario sul rilievo dell’insussistenza di elementi comprovanti o denotanti l’ipotesi od il rischio di infiltrazione mafiosa (v. doc. 40), motivando che non esiste alcun riscontro del coinvolgimento del coniuge della sig.ra IS (sig. IS) in affari delittuosi di stampo mafioso, ed ancora, e più in generale, che “ né all’esito del controllo giudiziario svolto e delle verifiche puntualmente svolte dall’amministratore giudiziario è emerso alcun riscontro dell’investimento di flussi di denaro provenienti da attività illecite di tali o altri soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese nell’attività della “IS” ovvero di flussi di risorse in uscita dalla predetta impresa a beneficio di associazioni o soggetti mafiosi. Ancora meno sono stati rilevati elementi idonei a prefigurare, anche solo in via indiziaria, qualsiasi contatto tra l’impresa e i soggetti legati a consorterie mafiose elencati nell’interdittiva, in specie IS, così da potersi ravvisare la preesistenza di uno strutturale condizionamento od influenzamento da parte loro dell’impresa sottoposta alla misura di prevenzione ”. La decisione del Tribunale di IS è stata assunta in conformità a quanto richiesto dalla Procura della Repubblica (verbale dell’udienza del 29 gennaio 2024; v. doc. 39) che, con riferimento alle vicende di rilevanza penale che alcuni mesi prima avevano coinvolto il coniuge della titolare della IS (sig. IS), aveva rimarcato come in tutti i pronunciamenti sino allora emessi dell’Autorità Giudiziaria penale vi era stata la “ specifica esclusione della contestata aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416.1 c.p .”, e cioè l’elemento “ fondante la principale ragione giustificatrice del provvedimento interdittivo antimafia prefettizio gravante sull’impresa ” (così il decreto n. IS).
Aggiunge la difesa attorea che nel citato decreto n. IS si legge che nel corso dell’udienza del 29 gennaio 2024 “ si procedeva ad acquisire il parere dell’amministratore giudiziario dott. IS, il quale concludeva per l’avvenuta bonifica dell’impresa controllata e, dichiarando di non avere riscontrato ipotesi di infiltrazione mafiosa, esprimeva parere positivo in ordine alla revocabilità della misura ” (v. doc. 40).
Atteso il menzionato esito del controllo giudiziario, l’esponente lamenta che nel gravato atto non è stata data alcuna rilevanza al suo risultato positivo, e comunque, non sono stati indicati “fatti” (episodi, comportamenti o relazioni) e/o motivazioni che, nonostante quanto accertato e risultante dal procedimento di controllo giudiziario, depongano (in modo logico e concludente) per la permanenza (con carattere di “attualità” e di “concretezza”) del rischio infiltrativo.
In particolare, parte ricorrente evidenzia che:
- la Corte d’Appello di IS, con la sentenza pronunciata il 27 gennaio 2025 e come già sancito con la sentenza di I° grado emessa il 20 dicembre 2023 dal Tribunale di IS (doc.ti 50-51), pur confermando la condanna di IS per il reato di “ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ”, ha espressamente escluso l’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416.1 c.p., ciò escludendo in radice che nella fattispecie tale reato possa assumere valenza sintomatica (c.d. “reato spia”) di un rischio di infiltrazione mafiosa e dequotando lo “spessore criminale” e la vicinanza con l’ambiente mafioso evidenziati dell’interdittiva gravata;
- gli ulteriori elementi segnalati dalla Prefettura (interdittive emesse dalla Prefettura di IS nei confronti delle società “IS” e “IS”, rispettivamente in data 23 giugno 2023 e 8 settembre 2023, nell’ambito dell’“operazione IS”, nonché cointeressenze professionali con IS, interdetta dalla Prefettura IS in data 23 agosto 2024), sono “elementi assertivi motivazionali” dei quali non vi è la minima traccia nella comunicazione della Prefettura in data 30 settembre 2024 di “ Avvio procedimento ex art. 92, comma 2bis, Codice Antimafia ” (v. doc. 47);
- la Prefettura non ha indicato (né avrebbe potuto) “come”, “quando” ed “in che modo” il sig. IS (al di là del mero rapporto parentale con la coniuge titolare della IS IS) avrebbe interferito, o potrebbe interferire, sulla gestione/conduzione della IS, né in che modo IS (od il di lui padre, sig. IS) avrebbe assoggettato, o tenterebbe di assoggettare, la IS ad una qualsivoglia forma di influenza, di controllo o di condizionamento della criminalità di stampo mafioso;
- la Prefettura non indica alcun elemento fattuale e concreto che riveli una qualche cointeressenza “sospetta” tra la IS della sig.ra IS, da una parte, ed i sigg.ri IS e IS, dall’altra, e quindi non indica nessun elemento che possa attribuire al dato parentale concreta rilevanza indiziaria nella prospettiva della valutazione antimafia;
- sono del tutto irrilevanti le “commistioni di carattere economico tra i due coniugi” cui accenna la Prefettura e che secondo quest’ultima sarebbero emerse solo dalla lettura dei provvedimenti adottati dal Tribunale di IS nell’ambito del “controllo giudiziario”, poiché in realtà l’unica “commistione” rilevata dal predetto Tribunale tra la IS IS ed il sig. IS è rappresentata dal “regolare contratto di locazione” (così testualmente il Tribunale di IS) con il quale la prima ha “preso in affitto” dal secondo i locali (senza pagare il relativo importo per i primi tre anni di attività) ove è insediata la IS, e cioè un rapporto pienamente lecito (rientrando in una dinamica, del tutto comprensibile e financo doverosa ex art. 143 cod. civ., di collaborazione e di reciproco concorso dei coniugi IS-IS nei bisogni della famiglia) ed in alcun modo “sospetto” od indiziario di rischio di infiltrazione mafiosa (contratto di locazione IS/IS IS sottoscritto il 16 settembre 2019 e registrato il 17 settembre 2019; doc. 52);
- la tipologia di attività (un semplice “negozio” di IS “al minuto”, avente un’estensione di poche decine di metri quadrati - mq. 60 circa - destinato al servizio di utenti-persone fisiche e per usi personali-familiari, non quindi una IS c.d. “industriale”, che cioè si occupi del lavaggio di elevati quantitativi di biancheria o d'abiti per conto di grandi utenti) e i modesti incassi e ricavi evidenziano che tale realtà non può ambire a partecipare a commesse pubbliche, né ha motivo di intrattenere relazioni economiche con soggetti o persone controindicati o ricevere o movimentare rilevanti somme di denaro;
- le parentele, elemento principale dell’interdittiva, secondo la giurisprudenza non devono costituire l’unico elemento di decisione in assenza di ulteriori fattori quali legami o cointeressenze con le persone citate nel provvedimento che possano attribuire concreta verosimiglianza ad un’ipotesi di controllo o di condizionamento dell’impresa IS da parte della criminalità di stampo mafioso;
- il riferimento leggibile nel provvedimento impugnato alla parentela della sig.ra IS con tal “IS” (indicato quale autore di un gravissimo delitto) integra un elemento del tutto nuovo rispetto alla comunicazione ex art. 92, co. 2- bis , D.Lgs. n. 159/2011, e quindi sul punto non si accetta il contraddittorio, deducendosi l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui appunto pretende di fondarsi anche su tale elemento, fermo restando che il suddetto “IS” è soggetto che non ha mai avuto alcun rapporto (personale e/o professionale) con la IS e/o con la sig.ra IS.
Con il secondo motivo di ricorso “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 co. 5, 92 co. 2 ter, 92bis e 94bis D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. - Violazione dei principi/criteri di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 77635 del 16.11.2021 - Violazione dell’art. 3 L. 7.8.1990 n. 241 - Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d’istruttoria e motivazione carente/apparente, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa - Violazione degli artt. 3, 4 co. 1, 27 co. 2, 41 e 97 Cost. ” parte ricorrente lamenta che, ferma la rilevanza assorbente del primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato è comunque illegittimo/viziato per plurimi profili nella parte in cui ha respinto anche l’istanza, formulata in via subordinata dalla IS, di adozione nei suoi confronti delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis , co. 1, D.Lgs. n. 159/2011, e ciò in considerazione dei seguenti elementi:
- la norma consente di applicare una misura proporzionata alla intensità del pericolo di condizionamento, anche in ottica deflattiva del contenzioso, consentendo di sortire l’interesse privato all’accesso ad un regime preventivo compatibile con la conservazione della sua integrità aziendale, nonché quello, di carattere pubblico, alla applicazione “selettiva” della più grave misura interdittiva, in considerazione dell’esigenza di espellere dal tessuto produttivo le sole entità imprenditoriali più gravemente compromesse dall’infiltrazione mafiosa (con riferimento anche alla circolare n. 77635 del 16 novembre 2021 del Ministero dell’Interno ed alla giurisprudenza che esige una motivazione puntuale sugli elementi contrari all’adozione delle misure di prevenzione collaborativa);
- nel caso specifico la motivazione addotta dalla Prefettura, quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle “misure amministrative di prevenzione collaborativa” di cui all’art. 94- bis del D.Lgs. n. 159/2011, verte esclusivamente sui rapporti parentali, così constando: “ rilevato che non ricorrano le situazioni di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 94bis, D.Lgs. 159/2011 in adesione al parere formulato sul punto dal Gruppo Interforze in data 12.12.2024 considerando in particolare l’inemendabilità degli elementi raccolti, sostanziandosi gli stessi in un rapporto di coniugio con soggetto fortemente controindicato, i legami parentali particolarmente estesi e riferiti ad entrambe le famiglie dei coniugi, la comprovata “soggezione economica” al circuito familiare IS che, è notorio, si sviluppa attraverso varie attività tutte contraddistinte da ampi profili di illegalità ” (v. pag. 19, II° capoverso, del doc. 1);
- a ciò si affianca quanto asserito nel richiamato parere del Gruppo Interforze in data 12 dicembre 2024, ove si legge: “ questo consesso non ravvisa alcun elemento di emendabilità alla situazione di agevolazione riscontrata nelle forme e con le modalità di cui all’intera istruttoria riportata nei vari passaggi del procedimento, sia attuali che riferiti alla precedente interdizione. L’occasionalità infatti deve essere esclusa dalla costante condizione del marito convivente che continua ad evidenziare una inclinazione a condotte criminose caratterizzate da particolare disvalore sociale e sicuramente significative ai fini antimafia se inquadrate nella storia personale del predetto e nei riverberi sull’attualità ” (v. pag. 5 del doc. 49);
- non appare logico e coerente che la Prefettura abbia escluso i presupposti per la misura della prevenzione collaborativa quando, invece, l’impresa è stata ammessa all’analoga misura del controllo giudiziario basato sulla sua “bonificabilità” dagli elementi patologici ritenuti reversibili;
- il Tribunale di IS - Sezione Misure di Prevenzione con il decreto IS del 23 maggio 2022, nell’ammettere la IS IS alla procedura di controllo giudiziario ex 34- bis e relativamente ai requisiti della “occasionalità” e “bonificabilità”, ne ha accertato la positiva sussistenza, rilevando quanto segue: “ Appaiono condivisibili le argomentazioni difensive in ordine alla “bonificabilità” delle imprese ed al carattere occasionale dell’agevolazione di cui al co. 1 dell’art. 34 cit, tale da escludere la necessità di una estromissione gestoria. Al riguardo pare opportuno rilevare, nella prospettiva di una prognosi di “bonificabilità” ed ai fini di un corretto apprezzamento del grado di intensità e consistenza del rischio di contaminazione mafiosa, che nel contesto dell’informazione interdittiva antimafia oggetto di impugnazione, tale rischio appare molto tenue, atteso che IS risulta formalmente incensurata, posto che alcuna richiesta di rinvio a giudizio o di applicazione di misura cautelare è mai stata avanzata nei suoi confronti e che non risulta, né è stata dedotta dalla Prefettura, l’esistenza di rapporti economici intercorsi tra la IS e le persone fisiche e giuridiche citate nell’interdittiva. Nell’interdittiva, infatti, si valorizzano soprattutto i rapporti di parentela e di affinità della signora IS che, sostanzialmente, rappresenterebbero l’unico punto di contatto tra l’impresa richiedente e l’asserita attività mafiosa. Né risulta una stabile e continuativa comunanza di affari, tale da tradursi in una cronica ed irrimediabile commistione di interessi tra l’esercizio dell’impresa colpita da interdittiva e le attività delittuose dei soggetti asseritamente agevolati. Inoltre, non risultano positivi elementi a riscontro dell’investimento di flussi di danaro provenienti da attività illecite di tali o di altri soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese nell’attività imprenditoriale della parte ricorrente; né è stata rilevata traccia di flussi di risorse in uscita dall’impresa a beneficio dell’associazione mafiosa. Pertanto, allo stato, non si ravvisano situazioni che comprovino, ancorché in via indiziaria, l’esistenza di uno strutturale condizionamento dell’impresa individuale “IS”, non essendo venute in rilievo manifestazioni di interferenza della consorteria criminale nelle attività imprenditoriali gestite dalla sig.ra IS. Alla stregua delle esposte considerazioni in ordine al carattere meramente occasionale dell’agevolazione, risulta formulabile una prognosi positiva in ordine alla possibilità di un fruttuoso percorso di reinserimento delle imprese in oggetto nel tessuto economico sano, realizzabile mediante gli strumenti di controllo, monitoraggio e prevenzione previsti dall’art. 34 del Dlgs. n. 159 del 2011. Risulta per quanto esposto meritevole di accoglimento la richiesta di applicazione della misura del controllo giudiziario per un arco temporale che si stima congruo indicare in un anno, con le prescrizioni specificate in dispositivo, idonee ad arginare il rischio di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività di impresa ” (doc. 33).
Conclude, quindi, la ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione statale al risarcimento dei danni,
L’Avvocatura dello Stato controdeduce che:
- sulla asserita mancata considerazione degli esiti del controllo giudiziario: il provvedimento prefettizio gravato richiama la differenza tra presupposti e finalità dell’attività di competenza dell’Autorità Giudiziaria (controllo giudiziario) e dell’Autorità Amministrativa prefettizia (laddove, in particolare, evidenzia che 1. l’incensuratezza della titolare in campo penale comporta tutta una serie di valutazioni alla stessa favorevoli, mentre in campo amministrativo, dovendosi raggiungere un livello di giudizio “pronostico” che verte non sulla mafiosità, ma anzi sulla possibile “debolezza” a fronte di un coniuge “potenzialmente soggiogante” o almeno influente, le stesse valutazioni devono giocoforza condurre ad esiti diametralmente opposti, certamente non favorevoli per quell’aspetto alla persona in trattazione; 2. perciò la mancata applicazione dell’aggravante del metodo mafioso ai IS non ha dequotato lo spessore criminale già accertato con la precedente sentenza di questa Sezione 3. la Prefettura ha tenuto in massima considerazione le risultanze del controllo giudiziario, tanto che molte circostanze in quella sede descritte hanno costituito la base per un nuovo e più radicato convincimento dell’Amministrazione, quale ad esempio la locazione a titolo gratuito del negozio della IS fatta dal IS alla moglie IS);
- sulla contestata assenza di alcuni elementi nella comunicazione di avvio del procedimento (trattasi della notizia di tre interdittive emesse dalla Prefettura di IS nei confronti di società e realtà economiche riconducibili ai noti IS e IS, oltre ad un’ulteriore parentela controindicata): l’avvio del procedimento di cui all’art. 92/2- bis non corrisponde alla esternazione degli addebiti in campo penale, ma serve semplicemente a far conoscere i presupposti per cui si ritiene di avviare un percorso di diniego della certificazione antimafia, in cui il destinatario è assolutamente autorizzato, anzi invitato, ad intervenire e nel caso in questione non si sono prodotte dopo l’avvio del procedimento nuove ragioni di interdizione, ma si è solo integrato il quadro istruttorio con dati oggettivi già conosciuti, utilizzabili a ulteriore riprova di una situazione “insana” evidenziata in sede di comunicazione di avvio del procedimento; in effetti, è interesse pubblico, anche a salvaguardia del soggetto da esaminare, che alla presentazione di memorie difensive l’Ufficio proceda ad una ampia e quanto più definitiva integrazione delle fonti istruttorie, che sono costituite dagli apporti delle Forze dell’Ordine in sede di Gruppo Interforze (con riferimento alla sentenza di questa Sezione n. 144 dell’8 maggio 2024 laddove afferma “ Preliminarmente deve essere disattesa la censura con cui la ricorrente contesta la violazione dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per aver l’Amministrazione dato atto nel provvedimento finale dei rapporti commerciali con (Omissis) e di quelli con (Omissis), elementi questi assenti nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Ed infatti è principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui non debba sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti …”, “… tenuto conto che le ragioni espresse nel preavviso di rigetto sono suscettibili di integrazione nella determinazione conclusiva, con la quale si va a confutare anche la fondatezza delle osservazioni presentate dall'interessato nel contraddittorio pre-decisorio … ”, “… È ulteriormente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal momento che il gravato provvedimento non recherebbe alcuna motivazione circa il mancato accoglimento delle osservazioni proposte ad esito del preavviso di rigetto. Osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’Amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso ”); nel merito, poi, quanto alle interdittive della Prefettura di IS, le stesse sono tutte espunte dall’interdittiva prot. IS del 23 agosto 2024 relativa alla soc. IS riconducibile a IS (cugino omonimo del marito di IS) in prosecuzione delle criticità contenute nelle varie interdittive gravanti a vario titolo sui predetti IS e IS, così come la parentela con “IS” si colloca nella linea di completamento istruttorio delle parentele sviscerate in precedenza, e con ciò si è reso noto che la situazione dei IS, in particolare del più giovane IS, non si è modificata in meglio rispetto agli elementi valorizzati nella interdittiva del 2021, confermata dalla citata sentenza n. 144 di questo Tribunale, ma che continua il lungo tragitto di ripetute interdizioni che hanno visto protagonista il coniuge della IS in un considerevole arco di tempo, anche dal punto di vista penale;
- quanto alla asserita insussistenza di una commistione economica che riveli una qualche cointeressenza “sospetta” tra la IS, da una parte, ed i Sigg. IS e IS dall’altra: la cointeressenza è conclamata, perché è palesemente riconosciuto che l’esistenza stessa della IS è collegata all’affitto del negozio (sede della medesima) di proprietà del marito, che, incontestatamente, trae attualmente il personale sostentamento dall’attività commerciale della moglie;
- sulla pretesa rilevanza del limitato volume d’affari (asserita mancanza della necessità di ampliare la sfera dei rapporti economici al di fuori dello stretto ambito di un semplice negozio di IS al minuto, neanche capace, per ciò stesso, di entrare in contatto con realtà economiche controindicate): come già dibattuto in sede endoprocedimentale (pag. 3 dell’avvio del procedimento che riprende pag. 3 del verbale del Gruppo Interforze del 26 settembre 2024), il contributo pubblico all’avviamento dell’attività non è così “limitato” e la “fiducia” dell’ente pubblico nei confronti del soggetto attenzionato prescinde, per poter sussistere, dalla quantificazione economica del rapporto instaurato, e ciò vale anche per la provenienza lecita, poiché derivante da mutui bancari, della somma destinata all’avviamento commerciale in anticipazione del contributo pubblico, avendo comunque come sua conclusione finale la corresponsione di soldi pubblici, a valle della concessione che non doveva avvenire per non essere la destinataria persona degna, limitatamente ma esaurientemente nell’ottica antimafia, della fiducia dell’Amministrazione pubblica;
- sul dato parentale e sulla gestione economica: il contesto economico-familiare riferibile ai IS emerge dai giudizi che hanno interessato le diverse attività a questi riferibili, infatti, sono state impugnate nell’ordine: 1. interdittive in data 5.7.2010 e 8.7.2010 rispettivamente a carico di IS e IS le quali hanno trovato conferma giurisprudenziale nella pronuncia del TAR di Parma n. 115 del 21 aprile 2011 e poi, a seguito di appello dell’interessato, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5995 del 16 settembre 2011 (in questo caso il protagonista è IS, suocero di IS); 2. diniego alla richiesta di riesame delle precedenti interdittive sopracitate, con conseguente richiesta d’iscrizione nelle White List in data 10 gennaio 2013 (il quale diniego ha trovato conferma giurisprudenziale nella pronuncia di questo Tribunale n. 54/2015 del 29 gennaio 2015); 3. diniego d’iscrizione alla White List della ditta IS di IS (cugino del IS) in data 9 ottobre 2014 (per la quale questo Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione della esecuzione avanzata dall’interessato con ordinanza 12/2015 e l’interessato, a quel punto, abbandonava la causa); 4. diniego d’iscrizione alla White List della società IS in data 26 gennaio 2015 (avente gli stessi titolari della società IS, trattata in seguito), per il quale questo Tribunale ha disposto il rigetto del ricorso (RG 119 del 2015) con sentenza n. 7/2017 del 5 gennaio 2017, definitiva; 5. interdittiva nei confronti della ditta individuale IS (titolare del 50% delle società IS e IS), emessa dalla Prefettura in data 8 agosto 2020 e divenuta definitiva; 6. interdittiva nei confronti di IS e della di lui sorella (quindi cognata di IS) IS, quali soci al 50% ciascuno della sopracitata IS, emessa l’8 agosto 20, confermata in sede giudiziaria dal questo Tribunale con sentenza 366/22 del 27 dicembre 2022, ora definitiva; e tale sequenza di atti e misure, non evidenziata in senso persecutorio, bensì circostanziale, palesa la stretta connessione degli interessi economici fra i familiari partecipanti, ampiamente riconosciuta nelle citate pronunce, con la precisa definizione di “struttura clanica” (contenuta nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6561 del 10 dicembre 2021), afferente proprio la IS di IS, ed anche conclama che il contesto parentale ha una assai importante rilevanza nel caso in questione, dove è oggettivamente difficile, valutati tutti gli elementi, negarne l’incidenza, quantomeno in via ipotetico-prognostica, anche sull’attività della ricorrente; in conclusione, si richiama e ribadisce la controindicata frequentazione dei parenti suddetti, la ramificata rete familiare, gli interessi reciproci in gioco;
- sul rigetto dell’istanza di prevenzione collaborativa: il dato parentale esclude, data l’ampia rete di rapporti controindicata per fortissime criticità antimafia, che ci si trovi di fronte ad una agevolazione “occasionale”, tanto più che non possono definirsi occasionali il rapporto di “coniugio” con un soggetto portatore delle dirompenti criticità elencate nel provvedimento e la dipendenza della vita economica dell’impresa dalla locazione dell’immobile da parte del coniuge stesso, come precisato a pag.19 dell’interdittiva e come si evince da tutto il testo della motivazione da cui emergono informazioni che danno l’idea della prosecuzione nel tempo dell’inferenza parentale senza soluzione di continuità, sì da inveterare il legittimo pronostico circa l’inemendabilità delle situazioni controindicate.
Il Comune di IS, costituitosi in giudizio, ravvisa l’infondatezza del ricorso evidenziando, in estrema sintesi, che il provvedimento prefettizio impugnato è sorretto da idonea ed approfondita istruttoria nonché da adeguata motivazione anche in riferimento alla assenza dei presupposti per la misura della prevenzione collaborativa.
Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio rileva che oggetto del giudizio è in via principale il provvedimento prefettizio con cui, all’esito positivo del “controllo giudiziario”, si è rigettata l’istanza della ricorrente di aggiornamento e riesame della precedente interdittiva antimafia, e ciò senza neppure la concessione della misura amministrativa di “prevenzione collaborativa”; si controverte, in definitiva, sulla motivazione dell’inibitoria nonché sui presupposti per l’applicazione della misura della “prevenzione collaborativa”, con particolare riferimento alla rilevanza dei rapporti economico-familiari.
Sull’onere motivazionale, va osservato che, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, deve essere escluso qualsiasi automatismo in senso confermativo o in senso liberatorio in esito ad un controllo giudiziario positivo, con scrutinio giurisdizionale estrinseco (manifesta irragionevolezza o arbitrarietà e travisamento del fatto), limitato alla coerenza fattuale e alla logica inferenziale in base al criterio della causalità civile (“ il più probabile che non ”).
Sull’autonomia tra procedimento penale e procedimento amministrativo prefettizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109/2025, ha chiarito, sia pure ai fini del regime normativo dello “ iato temporale ” tra controllo giudiziario con esito positivo ed aggiornamento dell’interdittiva, che “ Nonostante l’intervento legislativo del 2021, è rimasta scarna la disciplina dell’istituto del controllo, quanto al coordinamento con la valutazione infiltrativa prefettizia e al suo vaglio da parte del giudice amministrativo, e ciò ha creato diversi dubbi esegetici che interessano sia la fase genetica sia lo sviluppo del controllo giudiziario, molti dei quali risolti dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa. Tra gli aspetti chiariti − per quanto ancora di stretto rilievo ai fini della presente decisione − vi è, anzitutto, la diversità della valutazione espressa dal prefetto (e del suo sindacato da parte del giudice amministrativo) rispetto al “fuoco” della valutazione del giudice della prevenzione: la prima − preordinata alla adozione della interdittiva quale reazione ordinamentale alle minacce della criminalità − è esclusivamente di tipo “statico” (o retrospettivo), quale diagnosi di un fenomeno di rischio infiltrativo già perpetratosi; mentre la seconda – funzionale all’ammissione del richiedente a una misura di bonifica − è di natura eminentemente “dinamica”, perché prognosi delle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha, o meno, di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano (si veda, per tutte, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2023 e, nella giurisprudenza ordinaria, ancora Cass., sez. un. pen., n. 46898 del 2019). Da tale inquadramento delle due diverse valutazioni sono state tratte talune conseguenze sul loro rapporto diacronico. Per un verso, le pronunce più recenti hanno escluso che il giudicato amministrativo di rigetto dell’impugnazione dell’interdittiva faccia venire meno il controllo giudiziario, perché è ritenuta perdurante l’esigenza di risanare l’impresa. Si è affermato, infatti, che “la conferma” giurisdizionale dell’interdizione prefettizia e, dunque, l’accertamento in via definitiva che l’impresa è permeabile al fenomeno mafioso, renda massima l’esigenza di risanamento (ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2023) o, comunque, che essa sia «coerente proprio con la [precedente] ritenuta necessità di applicare la misura del controllo giudiziario» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 11 dicembre 2024-11 febbraio 2025, n. 5514). Nel verso opposto, è ritenuto ininfluente il sopraggiungere della definizione positiva del controllo giudiziario sul sindacato del giudice amministrativo sulla interdittiva: infatti, il buon esito della misura preventiva giudiziaria costituisce un post factum rispetto al provvedimento prefettizio impugnato, di cui va verificata la legittimità tenendo conto delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui è stato emesso (da ultimo, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 29 aprile 2025, n. 3635). Pur nella delineata distinzione dei giudizi della prevenzione amministrativa e giudiziaria, con la conseguente esclusione dell’incidenza diretta dell’esito dell’uno sull’altro, sussistono delle ovvie interferenze che hanno origine ora nel disposto dell’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia, ora nella “temporaneità” dell’interdizione. Quanto al primo profilo, è pacifico nella giurisprudenza amministrativa − come correttamente sostenuto dal rimettente − che dalla lettera della disposizione censurata, secondo cui il «provvedimento che dispone […] il controllo giudiziario […] sospende […] gli effetti» dell’informazione interdittiva, si ricava anche la norma secondo cui la chiusura del controllo (a prescindere dall’esito) determina la cessazione dell’effetto sospensivo della interdittiva che dal primo era conseguito (da ultimo, ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 marzo 2024, n. 2515). Quanto al secondo aspetto, l’esito positivo della misura preventiva giudiziaria può avere un riflesso nello “sviluppo” dell’efficacia dell’interdittiva. In proposito, infatti, occorre ricordare che – come questa Corte ha avuto modo di rimarcare nel segnare il limite della ragionevolezza della grave limitazione della libertà di impresa che deriva dalla adozione dell’informazione interdittiva in nome della difesa della legalità – la misura prefettizia ha carattere provvisorio: l’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che l’informativa antimafia abbia una validità limitata di dodici mesi, previsione da intendere (al contrario che nel caso della informazione liberatoria) non già come perdita automatica dell’efficacia dell’interdizione, ma nel senso che «alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva» (sentenza n. 57 del 2020). In altri termini, la provvisorietà, tesa a «scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile» (ancora, sentenza n. 57 del 2020) per l’impresa interdetta, è garantita dall’art. 91, comma 5, ultimo periodo, cod. antimafia, a mente del quale «[i]l prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa». Il venir meno di tali «circostanze rilevanti», secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, non deriva dal mero trascorrere del tempo, ma dal sopraggiungere di elementi diversi, oppure contrari, idonei a escludere la portata sintomatica di quelli posti alla base del giudizio infiltrativo dell’emessa interdittiva – o perché ne smentiscono tale valenza, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 agosto 2020, n. 5088; in termini analoghi, ancora, sezione terza, sentenze 30 ottobre 2023, n. 9343, e 7 gennaio 2022, n. 57). Ebbene, tra i fatti positivi idonei a superare la pregressa valutazione infiltrativa vi è proprio l’esito favorevole del controllo giudiziario e la giurisprudenza non ha mancato di puntualizzarne le implicazioni procedimentali e decisorie. Sotto il profilo procedimentale, tale sopravvenienza genera l’obbligo dell’organo amministrativo di procedere all’aggiornamento dell’informazione interdittiva previsto dall’art. 91, comma 5, cod. antimafia (ex multis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 10 marzo 2025, n. 1937 e 23 dicembre 2024, n. 10340), obbligo che, se inadempiuto, rende operante l’azione avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). Sotto il profilo della determinazione prefettizia di riesame, il prefetto non può ignorare gli esiti del controllo, dovendo puntualmente valutare (con onere motivazionale rinforzato) se il compiuto percorso abbia dato luogo, o meno, alla recisione dei rapporti con le organizzazioni criminali e, dunque, se i risultati della misura costituiscano effettivamente una di quelle sopravvenienze rilevanti ai fini dell’aggiornamento. Per contro, è escluso che l’esito positivo del controllo giudiziario vincoli il successivo giudizio di riesame, posto che la valutazione del controllore e del tribunale non costituisce un giudicato di accertamento né una presunzione assoluta di avvenuta bonifica (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 31 luglio 2024, n. 6880 e 16 giugno 2022, n. 4912). L’istituto dell’aggiornamento − nell’indiscussa discrezionalità della sua definizione con l’emissione di una informazione liberatoria o, piuttosto, di una informazione interdittiva − è stato pertanto qualificato, sia dal giudice amministrativo che dal giudice ordinario, come punto «di interazione» o «raccordo» tra gli istituti in esame (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 15 ottobre 2024, n. 790; Cons. Stato, sez. sesta, n. 2515 del 2024; Cass., n. 5514 del 2025). Pur rinvenuto il collegamento tra gli istituti, alcune pronunce amministrative (da ultimo, sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1937 del 2025), al pari dell’ordinanza di rimessione, e la dottrina hanno evidenziato le problematiche che derivano dal mancato allineamento, nella complessiva disciplina, tra il tempo della definizione del controllo e il tempo di definizione del riesame dell’interdittiva. La decisione sull’aggiornamento, infatti, in ragione della complessa istruttoria e del carico di lavoro delle prefetture, giunge ordinariamente a distanza di tempo dalla conclusione del controllo giudiziario, pur se – come nella fattispecie all’esame del giudice a quo – l’imprenditore o l’AZ interessata abbiano presentato istanza di riesame in un momento antecedente alla conclusione del controllo sulla base delle relazioni provvisorie del controllore giudiziario ”.
Pur nella logica ricostruttiva della questione relativa alla sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo in pendenza del controllo giudiziario, anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8 del 2023, aveva scandito, nel senso della reciproca autonomia, il rapporto tra controllo giudiziario e interdittiva precisando che “ 11. Il controllo giudiziario sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell'impresa permeata dalle organizzazioni malavitose. A questo specifico riguardo, da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell'autorità prefettizia, dall'altro la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell'impugnazione contro l'interdittiva. Depone in questo senso - oltre al dato testale della legge, già di per sé decisivo - proprio la funzione risanatrice del controllo giudiziario, la quale muove dal presupposto accertato dal Prefetto in sede di informazione antimafia, ma si basa su un'autonoma valutazione prognostica del Tribunale della prevenzione penale che si propone di pervenire al suo superamento, quando il grado di condizionamento mafioso non sia considerato a ciò impeditivo. 12. Indicazioni in questo senso sono peraltro ritraibili dalla giurisprudenza della Cassazione penale. Va richiamata innanzitutto la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite penali, 19 novembre 2019, n. 46898 , che - nel riconoscere l'appellabilità del diniego di ammissione al controllo giudiziario pronunciato dal Tribunale della prevenzione penale - ha affermato che quest'ultimo istituto costituisce una "risposta alternativa da parte del legislatore: perché alternativa è la finalità di queste, volte non alla recisione del rapporto col proprietario ma al recupero della realtà aziendale alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo", contraddistinta dal presupposto dell'"occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi" e dalla valutazione prognostica incentrata "sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano", sulla base del 'controllo prescrittivo' del Tribunale della prevenzione penale. 13. Nella medesima direzione si pone la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha giudicato illegittimo il diniego di ammissione al controllo giudiziario chiesto sulla base della domanda di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del codice, di un'impresa raggiunta da un'interdittiva ormai divenuta inoppugnabile (Cass. pen., I, 10 novembre 2022, n. 42646 ). A fondamento della propria decisione, la Corte di Cassazione ha tra l'altro statuito che la definitività di quest'ultima "non determina (…) la stabilità ed intangibilità dell'interdizione precludendo sine die all'azienda di contrattare con l'Amministrazione" e che, al contrario, l'impedimento a richiedere il controllo giudiziario si pone in contrasto con la "natura necessariamente provvisoria e temporanea all'informativa". 14. Come esattamente osservato dall'ordinanza di rimessione, dall'esame della giurisprudenza della Cassazione non emerge una ricostruzione del rapporto tra l'interdittiva e il controllo giudiziario volontario in termini di pregiudizialità-dipendenza di intensità maggiore rispetto alla connessione genetica ricavabile dal più volte richiamato art. 34-bis , comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza. Come infatti precisato dalle Sezioni unite penali nella sopra citata sentenza 19 novembre 2019, n. 46898, la connessione tra i due istituti si manifesta in relazione al "grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie". A differenza di quanto avviene ai fini dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 34-bis del codice di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , l'agevolazione mafiosa deve essere "occasionale", per cui in difetto di questo requisito l'impresa non dovrebbe essere ammessa al controllo giudiziario. In ogni caso, nella prospettiva di risanamento perseguita dal controllo giudiziario, con particolare riguardo al controllo c.d. volontario di cui al comma 6 del medesimo art. 34-bis D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , la Corte di Cassazione afferma che la peculiarità dell'accertamento del giudice penale, necessariamente successivo al provvedimento prefettizio, "sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della AZ, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata". In questa direzione si è ulteriormente precisato che la valutazione sull'esistenza di "un'infiltrazione connotata da occasionalità non sia finalizzata all'acquisizione di un dato statico - consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente: una mera fotografia del passato - bensì alla argomentata formulazione di un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, connotata da condizionamento e/o agevolazione di soggetti o associazioni criminali, mediante l'intera gamma degli strumenti previsti dall'art. 34-bis" (così Cass. pen., VI, 14 gennaio 2021, n. 1590) .”.
Sul perimetro motivazionale amministrativo e sul relativo scrutinio giurisdizionale, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 427 del 21 gennaio 2025, in fattispecie in cui il capitale sociale dell’impresa interdetta era interamente di proprietà di altre imprese interdette, ha osservato che “ 13. Con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti tra il procedimento di ammissione al controllo giudiziario (ed il suo esito) ed il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento interdittivo antimafia, che ne costituisce il presupposto, la giurisprudenza, penale ed amministrativa, ha avuto modo di chiarire la diversità dei presupposti tra le misure del controllo giudiziario e dell'interdittiva, nonché l'assenza di qualsiasi automatismo tra gli scrutini svolti nelle due diverse sedi. Ed infatti, mentre la valutazione del Prefetto esprime un giudizio "statico" (o retrospettivo) su un fenomeno infiltrativo già conclusosi, il giudice penale effettua una valutazione di natura "dinamica" sulle capacità dell'impresa di emendarsi e di reinserirsi nel circuito dell'economia legale (Cfr. Cass. pen., sez. II, 2 febbraio 2023, n. 11326; id., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; id., 14 ottobre 2020, n. 1590; Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2023, n. 6; id., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 9021). A ciò consegue che al giudice della prevenzione dovrebbe essere precluso un sindacato sulla legittimità dell'informativa interdittiva (la quale dal suo punto di vista costituisce un antefatto logico-giuridico oltre che una condizione di ammissibilità dell'istanza di parte), mentre ai fini delle valutazioni del giudice amministrativo dovrebbero essere irrilevanti sia la prognosi operata ai fini dell'ammissione al beneficio che l'eventuale esito favorevole del controllo, il quale costituisce un post factum rispetto all'interdittiva, la cui legittimità va verificata tenendo conto delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui è stata emessa (Cfr. Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; id., sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122; Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2024, n. 3266; id., sez. III, 3 novembre 2022, n. 9575). Tanto premesso, deve subito aggiungersi che i due procedimenti non possono tuttavia considerarsi del tutto indipendenti, ben potendosi nella prassi verificare interazioni, interconnessioni o intrecci tra il segmento giurisdizional-preventivo di competenza del Tribunale di Sorveglianza e quello prettamente amministrativo di competenza del Prefetto (con la sua coda giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo) e, pertanto, non può escludersi che le valutazioni effettuate in una delle due sedi possano assumere, unitamente agli altri elementi, rilevanza nell'altra. E del resto, la giurisdizione del giudice ordinario ha avuto modo di rilevare che il necessario accertamento dei presupposti di ammissibilità dell'istanza di controllo giudiziario, per la sua natura intrinsecamente e pienamente giurisdizionale, non può non comportare un apprezzamento, sia pure operato in via incidentale e in proiezione de futuro, di quegli stessi elementi indiziari sulla base dei quali il Prefetto ha formulato la propria prognosi di rischio infiltrativo (cfr. Cass. pen., sez. I, 23 novembre 2022, n. 15156; id., sez. II, 17 novembre 2022, n. 2156), così come l'eventuale esito favorevole del controllo può rilevare ai fini delle valutazioni rimesse all'autorità amministrativa in sede di aggiornamento dell'informativa. A tale ultmo riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, ferma restando la non vincolatività per l'Autorità prefettizia delle conclusioni raggiunte dal giudice della prevenzione all'esito del controllo giudiziario, ben potendo il Prefetto confermare l'interdittiva inizialmente emanata (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4587; id., 23 novembre 2021, n. 7855; id., 4 febbraio 2021, n. 1049; id., 11 gennaio 2021, n. 338), in ogni caso il Prefetto non può ignorare una pronuncia giurisdizionale che ha accertato l'assenza di un pericolo di condizionamento mafioso, imponendosi in questi casi un obbligo motivazionale specifico, in ordine alla perdurante attualità degli elementi indiziari a suo tempo posti a base dell'informativa, ovvero al riscontro di elementi nuovi ed ulteriori (Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2022, n. 4912; id., 4 febbraio 2021, n. 1049; id., 11 gennaio 2021, n. 319) (…) Deve in particolare escludersi che il controllo giudiziario sia in grado di cancellare gli eventi che in passato hanno dato sostanza al rischio infiltrativo, in guisa da assumere oltre ad una funzione cautelare e bonificante, anche una funzione riabilitante, poiché così ragionando si andrebbe oltre la volontà del legislatore, sino a costruire una sistema di prevenzione penale/amministrativa in cui l'informativa assume il ruolo di condizione di procedibilità del controllo giudiziario a domanda, e quest'ultimo quello di un percorso che esenta l'imprenditore da qualsivoglia effetto interdittivo nei rapporti con la IC AZ (dapprima in sede cautelare e poi in forza dell'effetto riabilitante) ” .
Giova puntualizzare che, nella fattispecie concreta scrutinata dalla sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha statuito che “ Dunque, coniugando a sistema le considerazioni di cui sopra, ritiene il Collegio che, a valle del controllo giudiziario il Prefetto ben possa individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata, purché ne dia compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale e non manchi di ponderandoli con il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo" (Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2022, n. 4912). 14. Alla luce di tali chiari e condivisi arresti, ritiene il Collegio che nella fattispecie la Prefettura avrebbe dovuto motivare in maniera adeguata le ragioni per le quali, l'ammissione e la successiva revoca del beneficio del controllo giudiziario, non potevano essere ritenute idonee a superare gli elementi di pregiudizio posti a fondamento della valutazione di permeabilità criminale dell'impresa. Ed infatti, nel provvedimento di ammissione della società appellante al controllo giudiziario (Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, decreto IS) è chiaramente affermata una situazione di sfumata contiguità, comunque remota e di entità circoscritta, nonché la risalenza nel tempo dei fatti che avevano portato alla condanna penale a carico di IS, nonché l'assenza di implicazione di carattere mafioso. Del pari, il successivo provvedimento di revoca della misura (decreto del Tribunale di Napoli IS) dà conto della positiva assunzione delle iniziative atte a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, tali da non richiedere la protrazione del controllo. Alla luce di tali circostanze, la Prefettura avrebbe dovuto confrontare gli elementi di controindicazione, posti a fondamento del provvedimento confermativo, con le valutazioni espresse dal giudice della prevenzione, onde sondarne l'impatto sul pericolo di permeabilità mafiosa dell'impresa. Ancora, il Prefetto avrebbe dovuto meglio ponderare l'incidenza degli esiti del controllo giudiziario rispetto alla possibilità di ammettere l'impresa alle misure meno afflittive di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, risultando quanto meno plausibile che l'incisività del rischio infiltrativo si fosse attenuata all'esito dell'ammissione e della revoca del controllo giudiziario ”.
Quanto all’«occasionalità», si è precisato che l’interdittiva antimafia deve essere adottata laddove “ gli elementi assunti a carico della società sono connotati da una continuità di comportamenti e da un effettivo stabile rapporto con esponenti dell’organizzazione criminale i quali escludono che possa minimamente discorrersi, in questo caso, di agevolazione occasionale e possa farsi luogo all’adozione delle misure della cosiddetta prevenzione collaborativa atteso che il concetto di agevolazione occasionale è caratterizzato dalla sporadicità del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell'interdittiva, che ricorre qualora siano assenti elementi che, come nel caso in esame, inducano a evidenziare stabili e perduranti contatti con la criminalità organizzata ” (così Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2654 del 31 marzo 2025, che ha ulteriormente rilevato: “ In realtà la valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad essa si colloca in un momento successivo. Non è pertanto casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni: inclusa quella sull'ammissione) presupponga l'adozione dell'informativa: rispetto alla quale rappresenta un post factum (cfr. sentenza di questa Sezione n. 338/2021). … “Mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile - ed è dunque tutto incentrato su una prognosi che guarda al futuro affrancamento dai rischi che seppur occasionalmente in passato hanno condizionato l'imprenditore - l'informativa (anche quella eventualmente successiva al controllo giudiziario) è invece frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell'imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui esse siano ancora significative e portatrici di un potenziale pregiudicante ancora provvisto di riverberi attualità. Ciò consente al Prefetto di giustificare le sue valutazioni, utilizzando, seppur per meglio inquadrare e qualificare le sopravvenienze, lo sfondo in cui le vicende sono maturate e la storia in cui esse si innestano” (cfr. sentenza di questa Sezione n. 4912 del 2022). Pertanto, com’è stato rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la peculiarità (e la diversità) dell'accertamento del giudice penale, “necessariamente successivo al provvedimento prefettizio”, “sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della AZ, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata”. In questa direzione si è ulteriormente precisato che la valutazione sull'esistenza di “un'infiltrazione connotata da occasionalità non sia finalizzata all'acquisizione di un dato statico – consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente: una mera fotografia del passato – bensì alla argomentata formulazione di un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, connotata da condizionamento e/o agevolazione di soggetti o associazioni criminali, mediante l'intera gamma degli strumenti previsti dall'art. 34-bis” (Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2021 n. 1590, come richiamata da Cons. di St., Ad. Plen. n. 8/2023). Rilevata dunque la peculiarità e diversità dei presupposti che connotano la valutazione del giudice della prevenzione penale rispetto alla valutazione prefettizia, il motivo di appello si rivela fondato. Infatti, l’istituto delle misure amministrative di prevenzione collaborativa (art. 94 bis cit.), lungi dal poter essere considerate una riproduzione sul versante amministrativo dell’istituto del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis cit, condividono la natura di informazione antimafia tipica del procedimento all’esito del quale sono adottate, con la conseguenza che anche la valutazione prefettizia ora in esame, come l’interdittiva, è sempre adottata all’esito di un vaglio di tipo storico statico ”).
Delineato, quindi, il perimetro esegetico del criterio motivazionale dell’aggiornamento dell’interdittiva rispetto al controllo giudiziario con esito positivo, osserva il Collegio che nel caso di specie, quanto ai rapporti familiari, è confermata la costanza del rapporto di coniugio e di convivenza (e quindi di massima frequentazione ed influenza) della titolare con il marito IS (di cui sono esposte sia le pregresse relazioni economico/parentali significative ed, altresì, quelle attuali), nonché emerge con nitidezza la ramificata e significativa rete familiare della titolare.
A pagina 2 del gravato provvedimento prefettizio sono ricostruite sia la rete familiare del suddetto coniuge (figlio di IS ritenuto legato al mandamento mafioso del boss IS e già coniugato con IS figlia del defunto boss della omonima organizzazione criminale della n’drangheta calabrese IS, nonché socio accomandante di ditta interdetta e legale rappresentante di società ugualmente destinataria di provvedimento interdittivo), che quella della stessa titolare (cugina di IS, marito di IS, quest’ultima nipote di IS, capo dell’omonima cosca mafiosa; nipote di IS e IS, rispettivamente presidente e socio di consorzio interdetto; nipote di IS, marito di IS a sua volta inserita in un reticolo parentale stretto di elevato spessore ramificato anche sino ai suoceri della stessa IS titolare della ditta ricorrente; cugina di IS, cognata di soggetto segnalato quale affiliato alla cosca IS di Cutro; nipote di IS IS, marito di IS cugina di soggetto condannato per reato associativo nel processo IS e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; cugina di IS, condannato per omicidio doloso in concorso e marito convivente di IS sorella di IS con precedenti di polizia e una condanna a 19 anni per associazione mafiosa nel processo IS ; cugina di IS con precedenti associativi di tipo mafioso; figlia di IS, a sua volta cugina di IS economicamente legato a IS condannato per reato associativo ad anni 6 e mesi 11 di reclusione e titolare di ditta interdetta; cugina di IS, a sua volta madre di IS con precedenti in ambito mafioso e socio occulto di società interdetta).
Di tale fitta, stretta ed altamente significativa rete familiare (che collega anche i suoceri della titolare ai parenti della stessa), sia sotto il profilo dell’elevato spessore criminale dei componenti che della struttura clanica tipica delle cosche n’dranghetiste (confermata nel caso specifico, in un precedente giudizio riguardante i medesimi soggetti, nella citata ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6561 del 10 dicembre 2021: “ Ritenuto che l’appello non presenta, ad un primo sommario esame, sufficienti elementi di fumus boni juris, atteso che l’interdittiva impugnata non si fonda soltanto sui rapporti di parentela, ma anche sulla struttura clanica della famiglia che si evince dalle cointeressenze evidenziate, in modo dettagliato, dalle interdittive antimafia richiamate nel provvedimento impugnato … ”), la difesa attorea contesta la mancata considerazione da parte della Prefettura del fatto che al coniuge IS non è stata riconosciuta, per il reato di false fatturazioni, l’aggravante mafiosa, e che per la parentela della titolare con IS tale elemento non sia stato contestato con l’avvio del procedimento de quo (come anche per le interdittive della prefettura di IS a carico del coniuge).
Quanto al contraddittorio sul punto, si conviene con l’Avvocatura dello Stato laddove richiama il consolidato orientamento circa la irrilevanza della rappresentazione di tutti gli elementi indiziari già nell’avvio, attesa la continuità istruttoria del profilo fattuale.
Sulla mancata considerazione dell’avvenuta esclusione dell’aggravante mafiosa, va rilevato che l’impugnato provvedimento a pag. 11 espressamente considera tale elemento, ritenendolo però recessivo, con ragionamento logico ed immune da vizi, rispetto alle forti criticità antimafia rilevate anche in ragione delle successive indagini ed interdittive che hanno raggiunto il IS, fattori oltretutto evidenziati quali elementi che chiaramente ed oggettivamente rendono attuale e sistematica (perciò non occasionale) l’esposizione del soggetto all’influenza mafiosa (cfr. pagg. 13, 14 e 16 del provvedimento prefettizio).
Quindi, nel caso concreto, non solo i rilievi formulati nel provvedimento finale costituiscono un completamento in senso confermativo dell’istruttoria già esperita, ma sono esplicitati assicurando, così, la dovuta contezza ai fini difensivi in giudizio.
Peraltro, sulla rilevanza e consistenza della mole di interdittive, confermate in giudizio, nonché di quelle successivamente intervenute che hanno interessato il coniuge della ricorrente, la difesa attorea ha ulteriormente controdedotto esclusivamente censurando la mancata indicazione di quali dati fattuali/istruttori sarebbero idonei a riferire le società interdette ai IS; tuttavia, si evincono chiaramente dall’interdittiva gravata non solo gli estremi dei provvedimenti, sui quali l’esponente non censura puntualmente gli elementi che escluderebbero il coinvolgimento dei IS, ma anche la natura significativa delle modalità criminose (interposizione fittizia; pag. 14).
Nel caso specifico, quindi, emerge sia che il coniuge della titolare dell’impresa in esame è inserito in una struttura familiare tipo clanico (come già a suo tempo rilevato dalla citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 6561/2021) – della quale nulla è mutato, come visto, se non in senso ingravescente della esposizione alla criminalità organizzata del coniuge stesso –, sia che la stessa titolare è parte in una fitta rete di legami familiari (che si ricongiungono pure al suocero, essendo il coniuge convivente della ricorrente), peraltro sostanzialmente incontestati dalla difesa attorea in punto di consistenza e significatività.
Nemmeno è mutata la relazione economica tra i coniugi che, come condivisibilmente sottolineato dall’Avvocatura dello Stato, non rileva in ragione della liceità astratta della medesima, come invece preteso da parte attrice (anche perché, se avesse consistenza illecita, assumerebbe rilievo penale e non solo amministrativo), bensì, e ciò è evidenziato dalla Prefettura (pag. 15 del provvedimento impugnato, dove la gratuità iniziale è un fattore aggiuntivo), insiste su di un fattore di esistenza dell’impresa in esame (locazione dell’immobile unica sede di svolgimento dell’attività), necessariamente condizionandola: tale indubbia ed oggettiva dipendenza economica assume, quindi, connotato di significatività prognostico-inferenziale in ottica antimafia, alla luce della indubbia esposizione del coniuge, come già rilevato.
L’attualità è data e motivata dagli aggiornamenti della condotta criminosa del marito, sulla quale nulla è replicato se non l’assenza elementi concreti, assunto smentito dall’articolato motivazionale sopra esaminato.
Risulta, quindi, ampiamente documentato l’“ulteriore” elemento richiesto dalla giurisprudenza al fine di comprovare la significatività del legame familiare anche in sede di aggiornamento dell’interdittiva alla luce dell’esito positivo del controllo giudiziario, costituito dalla perdurante dipendenza economica della titolare dal marito convivente di elevata controindicazione (cfr., sulla necessità di un elemento ulteriore rispetto alla mera parentela, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2062 del 4 IS, Sez. III, n. 184 del 13 gennaio 2025, n. 7796 del 25 settembre 2024, n. 5836 del 7 luglio 2025; quest’ultima pronuncia, in particolare, non ha escluso a priori nemmeno la possibilità per l’Amministrazione di valutare diversamente elementi preesistenti sancendo, in ogni caso, la necessaria dimostrazione della loro rilevanza attraverso una più rigorosa argomentazione e sottolineando, sull’onere motivazionale amministrativo relativo alle conseguenze dei legami parentali dei soci, che l’atto prefettizio deve dimostrare “ in quale misura il semplice legame (di parentela o, spesso, di mera affinità) possa incidere sull’affidabilità dell’impresa rispetto ai tentativi di ingerenza gestionale da parte della criminalità organizzata ”, così da poter avvalorare il rischio, anche solo potenziale, che dietro le attività economiche si celi una regia clanica).
Il rilievo censoreo sull’esiguità del volume d’affari della ditta ricorrente è chiaramente inconferente alla tesi attorea, dal momento che l’importo del contributo pubblico non è certamente esiguo (infatti definito “ ingente ” anche in sede di appello nel presente giudizio con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2137 del 13 giugno 2025), con ciò palesando la rilevanza della fattispecie sui finanziamenti che gravano sull’erario; oltretutto, l’esponente non ha nemmeno allegato di volersi/potersi affrancare con il contributo pubblico ottenuto dalla dipendenza economica dal coniuge convivente, con ciò palesando l’insussistenza di alcuna volontà di recidere il legame economico.
In definitiva, con specifico riferimento alle doglianze attoree ( onus probandi aggravato e occasionalità del condizionamento) il perimetro motivazionale rafforzato risulta nel caso concreto, come illustrato, ampiamente rispettato, avendo l’Amministrazione considerato, correttamente e dovutamente in via autonoma, gli esiti del controllo giudiziario rispetto alle contestazioni mosse dall’esponente, cui ha puntualmente replicato con ragionamento non manifestamente irragionevole né viziato da travisamento del fatto.
Infatti, quanto alla specifica e rafforzata motivazione relativa agli esiti del controllo giudiziario, nel provvedimento prefettizio, a pag. 10, si legge che “ Preso atto che nella citata istanza di aggiornamento si asseriva, tra l’altro, che il ritorno ad una situazione in bonis della azienda in questione era stato certificato dall’esito positivo del controllo giudiziale ex art. 34bis, D.Lgs. 159/2011, come da decreto di revoca del medesimo n. IS in data 29.01.2024 emesso dal Tribunale di IS – Sezione misure di prevenzione; Preso atto altresì, che, in relazione alla posizione soggettiva, la titolare IS dichiarava di essere persona incensurata ed estranea alle vicende giudiziarie (e non) del coniuge IS, e che l’attività in questione aveva un volume d’affari molto limitato, di conseguenza poco appetibile per la criminalità organizzata, e si reggeva su flussi di denaro regolarmente verificati, senza dimenticare in linea generale ed astratta, che il contesto parentale è inutilizzabile per fondare il dovuto giudizio prognostico; Dato atto, a tal riguardo, che il Gruppo Interforze, in ordine alle motivazioni del riesame, rilevava che le imputazioni riguardavano elementi conclamati, non occasionali e soprattutto che conservavano, anche alla luce della rinnovata istruttoria, un carattere di attualità tale da inficiare la possibilità di addivenire ad una pronuncia favorevole in ordine al richiesto riesame, e nello specifico: preliminarmente ed in via generale si osserva che diversi sono gli istituti presieduti dall’A.G. (Tribunale di IS) e da quella amministrativa (Prefettura di Reggio Emilia) a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico nel campo delle attività economiche laddove la prima guarda all’aspetto delle certezze probatorie la seconda all’attività prognostica di anticipazione della difesa sociale. In tale ultima ottica, di competenza prefettizia, la figura di IS (e del di lui padre IS), coniuge dell’interessata, è ancora attualmente permeata di forti criticità antimafia, indipendentemente dal fatto che il giudice penale abbia escluso l’aggravante mafiosa nell’ultimo giudizio di condanna. Il IS in concorso con il padre e con altro soggetto noto e contiguo alla criminalità (attinto da interdittiva di codesta Prefettura in data 09.06.2022) è attualmente agli arresti domiciliari con a carico una condanna del Tribunale di IS in data 20.12.2023 a 6 anni e 4 mesi di reclusione per il reato, tra gli altri, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti che, particolare non trascurabile, è stato recentemente qualificato dal legislatore come reato da cui desumere il rischio di infiltrazione mafiosa (tipicità che scatta sin dal momento del rinvio a giudizio). Da ultimo non va ovviamente sottaciuto che il legislatore sin dall’origine della nuova normativa antimafia estende i controlli appositi oltre che all’interessato anche ai familiari conviventi (a mente della novellata ipotesi dell’art. 89bis); le valutazioni circa l’estraneità dell’IS alle vicende del marito convivente sono apodittiche, ed infatti anche dalle stesse parole del decreto del Tribunale di IS, emergono commistioni di carattere economico tra i due coniugi, senza dimenticare l’ormai consueto discrimine tra diritto penale e diritto amministrativo nel caso dell’incensurata IS; (…) Dato atto che con nota p.n. del 30.09.2024 … quest’Ufficio ha comunicato all’interessata l’avvio del procedimento … Rilevato che, a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento … la ditta interessata ha fatto pervenire scritti difensivi nei quali asseriva, tra l’altro, che : a) l’esito positivo del controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice Antimafia ha valenza tale da dover essere considerato dal Prefetto nell’ambito della valutazione della richiesta di aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.Lgs. 159/2011 (…) Preso atto che il Gruppo Interforze, esaminata la memoria, nonché gli esiti dell’audizione sopra richiamata, nel richiamare espressamente quanto già verbalizzato nella riunione del 26.09.2024 concernente l’istanza di riesame, il cui contenuto il più delle volte si sovrappone alle eccezioni svolte in sede di presentazione delle attuali memorie ex art. 92, comma 2 bis, D.Lgs. 159/2011, ha rilevato quanto segue: - quanto al punto a), nel caso di specie non corrisponde assolutamente al vero che gli esiti del controllo giudiziario non abbiano avuto peso nella determinazione prefettizia dell’apertura del procedimento volto al rigetto dell’istanza di riesame, anzi gli stessi sono stati approfonditamente valutati in sede di prima verbalizzazione del Gruppo Interforze, tanto è vero, per esempio, che solo dalla lettura degli stessi il medesimo organo collegiale ha potuto appurare che IS svolge la sua attività nello stabile di proprietà del marito IS, e per accordo familiare, senza pagare alcun canone di affitto. Invero, gli elementi a suo tempo considerati, e la cui importanza residua nell’attualità ma soprattutto le nuove acquisizioni di datazione assai recente hanno comportato la formazione di un giudizio, si sottolinea prognostico, di permanenza degli elementi atti a fondare la presenza del rischio di ingerenza, o addirittura, di soggiacenza nelle scelte economiche dell’impresa in questione, corroborati, come detto, da recente acquisizione istruttoria di nuovi spunti di criticità. Infatti, lo spessore criminale inerisce la figura di IS, coniuge di IS, in primis poiché lo stesso è stato recentemente (settembre 2024) rinviato a giudizio presso il Tribunale di IS per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, che si ricorda essere considerato dal Legislatore come reato “spia” da cui desumere il pericolo dell’infiltrazione mafiosa che dà luogo all’adozione del provvedimento antimafia interdittivo anche solo sul presupposto del rinvio a giudizio. Tutto ciò è altresì coadiuvato dall’emissione di provvedimenti interdittivi antimafia della Prefettura di IS nei confronti delle altre società riferibili ai IS (IS e IS, come detto marito e suocero dell’IS), … Queste ultime hanno evidenziato che le attività di indagine dell’operazione convenzionalmente denominata “IS”, hanno accertato che i due IS si avvalgono di prestanomi attraverso l’interposizione fittizia dei formali titolari, al fine di operare come soci occulti e sotto mentite spoglie nel mondo dell’economia reale, in particolare per beneficiare della ricostruzione post-Sisma 2012, col chiaro intento di sfuggire alle misure antimafia di matrice prefettizia a loro potenzialmente applicabili in ragione dei persistenti collegamenti con gli ambienti criminali di provenienza nonché dei numerosi reati commessi nel territorio reggiano e basso mantovano di insediamento. D’altronde sempre nell’ambito dell’attività investigativa predetta, sono emersi, oltre agli ordinari rapporti di parentela, anche cointeressenze professionali che hanno talora accomunato gli imputati IS e IS, a IS ed al figlio di questi IS, amministratore dell’impresa IS anch’essa interdetta a IS in data 23.08.2024 ”. Quanto alla rilevanza del perimetro economico dell’attività, a pag. 15, il gravato provvedimento precisa che “ quanto al punto f), sebbene alla circostanza il tribunale della Prevenzione ha dato un significato favorevole all’interessata è invece particolarmente rilevante nell’inquadrare la possibilità della soggezione dell’IS al marito IS, il fatto che l’attività imprenditoriale di quella dipende dalla locazione dell’immobile dove si svolge che è di proprietà del coniuge e che per tale locazione non percepisce canoni di affitto. Quanto sopra acquisisce maggiore importanza posto che lo stato di condizionamento deve per forza, dal punto di vista amministrativo essere valutato in forma prognostica, quindi sotto un aspetto latamente discrezionale ”.
Quindi, dal riportato articolato motivazionale emerge chiaramente, per quanto attiene allo specifico profilo relativo agli esiti del controllo giudiziario, che tali esiti sono stati accuratamente esaminati (legame economico tra coniugi costituito dallo svolgimento dell’attività nell’immobile del marito, esclusione dell’aggravante mafiosa, incensuratezza della titolare, regolare contratto di locazione tra i coniugi relativo alla sede dell’impresa e mancata corresponsione dei canoni, carenza di elementi indiziari di rilievo penale), evidenziandone l’inconcludenza ai fini della prevenzione amministrativa, di cui si è sottolineata l’autonomia rispetto alle misure di tipo penalistico, in ragione della sussistenza di elementi pregressi ed attuali di grave convergenza e significatività emersi e confermati anche in sede di controllo giudiziario (dipendenza economica dell’attività dal coniuge convivente condannato per un reato spia seppure senza l’aggravante mafiosa), anche alla luce degli illustrati persistenti ed ingravescenti elementi (quadro familiare, per giunta aggravato dall’approfondimento della stretta parentela con IS condannato per omicidio doloso in concorso e residente nella medesima Provincia della titolare, ed ulteriori interdittive collegate al coniuge convivente con particolare approfondimento sulla significativa modalità operativa dell’interposizione fittizia); tutto ciò depone, quindi, per un’accurata istruttoria ed una rafforzata motivazione (sintetizzata, alla luce delle precedenti ampie considerazioni, a pag. 19 del provvedimento prefettizio), così come richiesta dalla surriferita giurisprudenza costituzionale ed ammnistrativa, motivazione che evidenzia l’assenza, in seguito al compiuto percorso giudiziario, della definitiva recisione dei contatti con le organizzazioni criminali nonché l’esclusione della consistenza dei risultati della misura giudiziaria quale effettiva sopravvenienza determinante ai fini di un positivo aggiornamento.
Va, oltretutto, sempre rammentato che l’interesse pubblico affidato dal Legislatore all’Autorità prefettizia si sostanzia non solo nella protezione dell’economia lecita ma anche, in questo caso, come condivisibilmente evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, nella tutela del versamento di contributi pubblici nei confronti di attività esposte al pericolo di condizionamento mafioso, esposizione che nella fattispecie è stata adeguatamente motivata.
Infine, dalla consistenza strutturale (familiare ed economica) degli elementi fondanti l’interdittiva antimafia emerge chiaramente la logica conseguenza della inapplicabilità della misura della prevenzione collaborativa, con ragionamento scandito, sinteticamente ma efficacemente e coerentemente, dalla Prefettura sull’insussistenza dei presupposti di emendabilità/bonificabilità in via amministrativa della situazione di pericolo di condizionamento mafioso, atteso il carattere strutturale ed ingravescente del quadro indiziario altamente significativo (cfr. quanto rilevato a pag. 19 del provvedimento prefettizio).
Alla luce delle ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate e, pertanto, si può prescindere dall’eccezione attorea sulle difese svolte dal Comune di IS.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le persone menzionate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
LA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.