Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2024, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03635/2025REG.PROV.COLL.
N. 07141/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7141 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 144/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellante l’Avvocato Giovanni Gurnari.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza gravata il T.A.R. della Calabria ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia del 21 aprile 2021.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 marzo 2025.
2. Come ritenuto dalla sentenza gravata, il provvedimento interdittivo impugnato in primo grado si fonda sia su rapporti di parentela e frequentazione con soggetti controindicati, sia su pregiudizi a carico della titolare della ditta individuale.
Con i due motivi di gravame l’appellante deduce: “ Violazione di legge -violazione del d lgs 159/2011 anche in relazione agli artt 67 – 84 - travisamento dei fatti - illogicità e contraddittorietà manifesta - difetto di adeguata motivazione della sentenza con riferimento alle emergenze postulate nel corso del giudizio - assenza di qualsiasi elemento atto a indicare la presenza di infiltrazioni mafiose - assenza di tale pregiudizialità ”.
Con tale, primo profilo di censura l’appellante deduce, in particolare, che le frequentazioni controindicate della ricorrente non riguardano comunque soggetti “gravati da accuse di mafia”, e contesta conseguentemente l’applicazione fatta dal primo giudice della giurisprudenza relativa all’esercizio del potere interdittivo.
Quindi il gravame deduce ulteriormente “ violazione ed erronea applicazione del d lgs 159-2011 nonchè difetto di motivazione della sentenza appellata - in relazione all’eccepito e rilevato travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta nonchè di motivazione coerente rispetto alle circostanze dedotte e documentate ”.
Con tale mezzo si ripropongono le censure dedotte in primo grado, in conseguenza del ritenuto travisamento del fatto in cui sarebbe incorso il primo giudice.
3. Il ricorso in appello ad avviso del Collegio è infondato.
Va anzitutto osservato che l’indagine in cui è stata coinvolta la ricorrente, denominata “Affare comune”, ha avuto ad oggetto condotte connotate da contiguità ad ambienti mafiosi ed ipotesi di reato conseguentemente qualificate.
La successiva assoluzione della ricorrente non inficia evidentemente il dato sintomatico assunto dal provvedimento prefettizio, posto che come si afferma nello stesso ricorso in appello la stessa è stata pronunciata il 22 dicembre 2023, laddove il provvedimento della cui legittimità si discute è stato adottato oltre due anni prima.
Inoltre, come meglio si dirà, il medesimo fatto storico può essere oggetto di diverse qualificazioni giuridiche in ambito penale ed amministrativo, in relazione alla disciplina dei diversi poteri implicati.
L’appellante deduce ulteriormente che “ La sentenza assolutoria, si pone quale corollario rispetto alle circostanze già a suo tempo dedotte dalla sig.ra -OMISSIS-e interviene a confortare quelle argomentazioni che comprovano la assoluta estraneità dell’appellante rispetto ai fatti in contestazione e posti a fondamento del provvedimento interdittivo ”: la struttura logica dell’argomentazione conferma che si tratta di un supporto ex post all’originaria tesi della ricorrente, che al momento dell’adozione del provvedimento risultava sfornita di riscontri obiettivi, laddove la contraria tesi posta a fondamento del provvedimento prefettizio era a qual momento confortata dalle risultanze penali.
4. I fratelli della ricorrente, -OMISSIS-, risultano gravati da numerosi precedenti penali, come pure lo zio e il padre.
Quest’ultimo, ancorché deceduto, rappresenta un elemento di collegamento con il complessivo quadro di riferimento, dal momento che esercitava lo stesso tipo di attività imprenditoriale in atto svolta dalla ricorrente.
La valutazione congiunta di tale quadro fattuale legittimamente ha condotto l’autorità prefettizia a configurare uno scenario di contiguità con ambienti di criminalità organizzata, ed un conseguente pericolo di infiltrazione nell’impresa, avuto riguardo all’applicazione al caso di specie dei canoni indicati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in punto di interpretazione del paradigma normativo regolante l’esercizio del potere in esame ( ex multis e da ultimo, Consiglio di Stato, sentenze nn. 225/2025, 6381/2024, 4206/2024).
5. Il giudizio del T.A.R., che l’appellante lamenta come “generalizzato e generalizzante”, è in realtà corretta applicazione del sindacato sull’esercizio del potere interdittivo, che ha riguardo al significato inferenziale del complessivo contesto fattuale a soggettivo di riferimento.
Al contrario, la prospettiva su cui poggia il gravame è quella di una scomposizione analitica degli elementi considerati, tale da isolarne il valore sintomatico e da impedire una ricostruzione del pericolo infiltrativo.
Né vale escludere il valore sintomatico dei legami parentali: come condivisibilmente dedotto in contrario dall’amministrazione appellata, infatti, “le accuse rivolte alla ricorrente si fondano proprio sull’esistenza, dimostrata e non contestata, di tali legami al tempo dei fatti di reato, atteso che il fratello UI è stato in grado di fornire le coordinate bancarie della sorella ai dipendenti comunali coinvolti nel procedimento “Affare Comune”.
6. L’amministrazione ha quindi ragionevolmente e logicamente attribuito valore inferenziale agli elementi raccolti in sede penale, indipendentemente dagli esiti di tali procedimenti e ferma restando la diversa valutazione che dei medesimi elementi viene operata in funzione del diverso regime delle attività considerate.
Inoltre, il provvedimento impugnato in primo grado non ha operato una valorizzazione acritica dei legami parentali, ma ha correttamente colto il significato, sul piano prognostico, dell’oggettivo inserimento in tali dinamiche interpersonali: non vale pertanto allegare in contrario l’asserita non corrispondenza a tali legami di sottostanti relazioni affettive o personali, sia perché comunque essa non è risultata dimostrata, sia comunque perché non eliderebbe in ogni caso il rilievo del segnalato significato di tale inserimento, indipendentemente dall’incidenza sul piano strettamente personale del ruolo genitoriale.
Va peraltro ribadito che tali legami parentali, avendo riguardo a quattro soggetti (i due fratelli, il padre e lo zio), sono plurimi e significativi, e giustificano ampiamente il rilievo prognostico agli stessi attribuito dalla Prefettura in conseguenza dell’inserimento personale della ricorrente in un contesto caratterizzato in modo non isolato ma sistematico da figure criminali di spessore.
7. Infine, non ha rilievo la relazione conclusiva sul controllo giudiziario, depositata dall’appellante nel presente giudizio: in punto di scrutinio della legittimità del provvedimento interdittivo va infatti considerato unicamente lo stato di fatto e di diritto sussistente al momento dell’adozione di esso, e non anche le sopravvenienze.
Questa Sezione, nella sentenza n. 319/2021, ha infatti avuto modo di precisare in argomento che “ Tali dati non consentono di inferire un giudizio prognostico diverso da quello contenuto nelle informative impugnate. Dedurre da tali provvedimenti – favorevoli - emanati all’esito del periodo di controllo giudiziario l’illegittimità dell’informativa resa in precedenza, è operazione logica non consentita dai parametri normativi di riferimento. La valutazione del giudice della prevenzione penale circa l’assenza di elementi che lascino supporre una disponibilità attuale dell’impresa a condizionamenti illeciti attiene ad un profilo diverso ed ulteriore (l’accertamento della c.d. “messa a disposizione”) rispetto alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio; ma soprattutto si colloca in un momento a questo successivo. Non è peraltro casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario presuppone l’adozione dell’informativa: rispetto alla quale rappresenta un post factum. Pretendere di sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze del (successivo) controllo giudiziario, finalizzato proprio ad un’amministrazione dell’impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare dunque operazione doppiamente viziata: perché inevitabilmente diversi sono gli elementi fattuali considerati – anche sul piano diacronico – nelle due diverse sedi, ma soprattutto perché diversa è la prospettiva d’indagine, id est l’individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità organizzata. La valutazione finale del giudice della prevenzione penale si riferisce dunque alla funzione tipica di tale istituto, che è un controllo successivo all’adozione dell’interdittiva, ed ha riguardo alle sopravvenienze rispetto a tale provvedimento ” (nello stesso senso anche la successiva sentenza n. 9362/2023).
8. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve esser respinto.
Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nella presente sentenza
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.