Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01909/2022 REG.RIC.
N. 01910/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2022, proposto dalla Società Grand Hotel Tritone di Gargano Marianna & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2022, proposto dalla stessa Società Grand Hotel Tritone di Gargano Marianna & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 1909 del 2022: dell’ordinanza di demolizione n. 35 del 21 luglio 2022, prot. n. 0006496, del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Praiano, notificata il 25 luglio 2022;
quanto al ricorso n. 1910 del 2022: dell’ordinanza di demolizione n. 36 del 21 luglio 2022, prot. n. 0006497, del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Praiano, notificata il 25 luglio 2022.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praiano;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. OB RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
la Società ricorrente è proprietaria del compendio immobiliare in cui sorge una struttura turistica, posta all’interno del Comune di Praiano ed allocata in un’area sottoposta a numerosi vincoli anche di natura paesaggistica;
con i due epigrafati e distinti ricorsi la stessa ha impugnato, rispettivamente, le due ordinanze nn. 35/2022 e 36/2022 entrambe del 21 luglio 2022, emesse dal Comune per ingiungere la demolizione di varie opere eseguite all’interno del più ampio e già indicato complesso alberghiero;
quanto alla prima (ord. n. 35/2022) il Comune ha contestato in particolare: “ Nel locale sito a quota + 4,76 della tavola grafica n. 13 risulta una diversa distribuzione interna, scaturente dalla realizzazione di una parete divisoria all’interno del primo locale, ricavando così alle sue spalle un ulteriore vano adibito allo stato attuale a deposito, al quale si accede attraverso un apertura ricavata mediante la demolizione di parte della parete preesistente rappresentata nel grafico, infine è stata ampliata la finestra lato mare che allo stato attuale ha una lunghezza di circa mt. 1,80 X un’altezza di circa mt. 1,20; 2. Rispetto alla tavola grafica n. 13 si evince la realizzazione di una parete di lunghezza di circa mt. 1,05 in pietrame, in continuazione della parete frontale lato mare e di un’altra parete intonacata, trasversale a quella in pietrame, di lunghezza mt. 0,95;3. Di fronte ai locali docce, cucina ed il locale di cui al punto 1, si riscontra che in luogo della struttura in ferro (pergolato), che sosteneva una incannucciata in legno, visibile dalle foto sia della relazione di sopralluogo prot. 9917 del 07.12.2017 e sia da quelle allegate alla pratica di condono edilizio prot. 0005411 del 30.06.2017, è stata realizzazione una copertura leggera con soletta in CLS sorretta da n. 4 pilastri in cls; suddetta copertura è provvista d’impianto di illuminazione ed ha le seguenti dimensioni: lunghezza fronte mare di circa mt. 21,10 e profondità massima di circa mt. 3,80 e una minima di circa mt. 2,90; 4. Il locale doccia, posto al di sotto della copertura di cui al punto 3., non è più adibito a tale scopo, in quanto in luogo dei “piatti doccia” sono stati realizzati due box-ripostiglio, mediante la posa in opera di un muretto e di porte in alluminio; 5. dalla lettura della relazione prot. 9917 del 07.12.2017, dove si contestava “Sul terrazzino a quota superiore allo smonto della scala di cui al precedente punto si riscontra un muro di altezza di circa mt. 3,10 avente una lunghezza di mt. 12,50 circa, il tutto in blocchi di lapil cemento rifiniti con l’apposizione di pietrame calcareo a faccia vista. Realizzazione di muretti/parapetti avente un’altezza di circa mt. 1 per uno sviluppo lineare di circa mt. 4,50. Inoltre su detto terrazzino insiste una struttura in putrelle di ferro con copertura in rete metallica. I pilastri in ferro sono stati rivestiti in cemento, il terrazzino misura circa 72 mq e non è rappresenta-to sulla tavola n. 13 utilizzata per il raffronto (foto 15-16-17-18)” si riscontrava che, allo stato attuale, i 5 pilastri di circonferenza di circa 1 Mt risultano rifiniti con intonaco bianco; Dalla visione delle foto allegate alla relazione prot. n. 9917 del 07.12.2017 ed in particolare delle foto n. 15, si evince che nella parte ad Est della piscina (lato Amalfi) è stata realizzato un parapetto in pietrame lungo la banchina (direzione Ovest-Est) e la demolizione di parte del preesistente muretto; tale modifica è riscontrabile anche dal confronto tra l’attuale stato dei luoghi e la tavola grafica n. 13; 7. Rispetto alla tavola grafica n. 13 si evince che la demolizione della scala posta a quota +0.69 che conduceva alla piazzola situata a quota +1,82 e ne è stata realizzata un’altra nelle vicinanze composta da numero tre pedate ed un ballatoio allo stesso scopo; Sulla stradina situata subito dopo l’uscita della galleria in pietra è stato ampliato il pergolato mediante la realizzazione di un nuovo pergolato composto da n. 8 pilastri in cemento aventi una circonferenza di circa 1 Mt con copertura in travetti in ferro che sostengono incannucciate in legno”;
quanto alla seconda (ord.n.36/2022), invece, il Comune ha contestato: “ 1. Rispetto al sopralluogo del 20.02.2018 nel quale veniva contestato l’immobile con il relativo terrazzo e la scala di accesso, posto a quota + 94.96, si è riscontrato che il muro in pietrame posto a sud (lato mare) risulta rifinito, ricavando al di sopra di esso una fioriera; inoltre il poggio posto in adiacenza alla suddetta parete in muratura è risultato anch’esso rifinito e completato; 2. Le fioriere poste a destra e a sinistra della scala di accesso al fabbricato, di cui al punto precedente, sono state rifinite con pavimentazione in pietrame calcare e fughe in cemento; 3. Rispetto al grafico della Tav. 12/bis si evince che sul terrazzo posto a quota +100,24 è stata realizzato una copertura leggera, con una profondità di circa mt. 3,30; detta copertura risulta essere realizzata con soletta in CLS sorretta da n. 3 pilastri circolari in cls di diametro 30 cm e mt. 9,43 circa di lunghezza; detta copertura è provvista d’impianto di illuminazione; 4. Inoltre a sud del terrazzo di cui al punto precedente è stato ricavato un loca- le deposito, a livello rialzato rispetto al calpestio del terrazzo; detto deposito è attualmente allo stato grezzo e non interamente livellato con le seguenti dimensioni: circa mt. 2,58 x 3,05 per un’altezza media di circa mt. 1,60 e con copertura in lamiera zincata, al suddetto deposito si accede tramite una piccola porta in ferro di altezza mt. 1,40 e larghezza di mt. 0,80; 5. Rispetto al grafico della Tav. 12/bis si evince che in luogo della porta rappresentata sul prospetto allo stato attuale risulta presente una finestra; 6. Sulla porta d’ingresso posta a quota + 102,60 è stato posizionato una piccola tettoia in ferro ricoperta da policarbonato; 7. Rispetto al grafico della Tav. 12/bis si evince che al posto delle aiuole poste a quota + 107,23 è stata realizzato un immobile completamente rifinito in tutte le sue parti composto da camera da letto, bagno e terrazzo, al quale si accede attraverso una scala composta da 3 pedate ed un ballatoio ed una porta avente nella parte sommitale una piccola tettoia in ferro ricoperta da policarbonato. Le pedate della scala di accesso a detto immobile misurano circa mt. 1,87 di lunghezza e circa mt. 0,38 di profondità, mentre il ballatoio ha lunghezza di circa mt. 1,20 per una larghezza di circa mt. 1,87; la camera da letto misura circa mt. 1,50 per mt 2,08 + mt 4,28 X mt. 3,00, il bagno misura circa 2,00 mt per 2,03 mt. per un’altezza di mt. 2,56. Inoltre la suddetta camera dispone di un terrazzino di circa mt. 3,50x1,30; 8. Rispetto al grafico della Tav. 12/bis si evince che il terrazzo a destra, uscendo dal tunnel dell’ascensore, è stato ampliato. Infatti l’estremo lato mare (spigolo a sud) è stato traslato sino in prossimità del torrino ascensore (quello che porta alla zona li-do) portando il lato ovest del suddetto terrazzo (quello che si congiunge con la scala che conduce verso monte) ad una lunghezza complessiva di circa mt. 8,90; l’altro lato del terrazzo (lato Est), quello che si raccorda alla scala che di accesso al mare (ed All’ascensore per il lido) misura stato attuale misura circa mt. 7,55; ed ancora è stato ampliato in larghezza l’accesso/viale al locale macchine dell’ascensore (quello che conduce al lido), che allo stato attuale misura circa mt. 3,70 X 7,70. Infine, è stato traslato e ampliato l’area pavimentata a Nord dell’immobile di cui al punto 7, che allo stato attuale ha le seguenti dimensioni: mt. 2,50 per mt. 3,00; 9. A fianco del torrino ascensore che conduce al mare è stato realizzato sul lato Positano un piccolo locale ad uso deposito di dimensioni mt. 2,35 per mt. 1,16 con altezza di mt. 2,60; 10. Infine l’aria cortilizia nei pressi del torrino è stata modificata sia a causa dei sopra descritti ampliamenti dei terrazzi e sia a causa della realizzazione del locale deposito di cui al punto 9. Infatti detta area non è più accessibile tramite il camminamento intorno al torrino ascensore, ma direttamente dal pianerottolo della scala posto ad Est del medesimo corpo ascensore; tale nuovo accesso all’area cortilizia è stato realizzato tramite l’eliminazione di un’aiuola, la demolizione di parte del parapetto della scala e la successiva realizzazione di n. 2 scalini”;
- le ordinanze impugnate nell’odierno giudizio, come sottolineato dal Comune, hanno fatto seguito ad altri provvedimenti già emessi e avverso i quali sono stati presentati precedenti ricorsi, tutti respinti dal Tribunale e attualmente pendenti innanzi al Consiglio di Stato;
- quanto alle opere oggetto delle ordinanze qui impugnate, nelle difese svolte in giudizio il Comune ha documentato che per le stesse sono state presentate istanze di permesso di costruire in sanatoria e di conseguenza, richiamando il costante orientamento seguito anche da questo Tribunale, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati improcedibili;
Ritenuto, preliminarmente, che vada disposta la riunione dei due giudizi, sussistendone i requisiti di connessione soggettiva e oggettiva richiesti dall’art. 70 cod.proc.amm.;
Considerato che, seguendo la giurisprudenza consolidata della sezione e richiamata anche dalla difesa civica, la presentazione dell’istanza di sanatoria per le opere determina l’improcedibilità dei ricorsi avverso l’ordinanza di demolizione;
Richiamato che, in particolare, in base al prefato orientamento che il Collegio qui intende condividere e ribadire - in linea di principio – “ la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere o comunque di far venir meno l’interesse alla decisione. E’ infatti evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium ” (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024 e Sez. II, n. 5825/2021; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, n. 3198/2023; T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1350/2024; T.A.R. Umbria n. 687/2024; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387/2022 e Sez. II, n. 1646/2024;1681/2025; 1741/2025).
Valutato, a questo punto, che previa loro riunione da disporsi ai sensi dell’art. 70 cod.proc.amm., i ricorsi epigrafati siano divenuti improcedibili per le ragioni innanzi esposte e che le correlate spese di giudizio possano essere, comunque, compensate, in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previa loro riunione,
li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
OB RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO