Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2025REG.PROV.COLL.
N. 06384/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6384 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, (Sezione Prima) n. 4296/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- (d’ora innanzi: società odierna appellante o società ricorrente, o appellante, o società 1), società partecipata da -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- (d’ora innanzi: società 2) appartenente alla -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Campania, Napoli, l'informativa interdittiva antimafia prot. -OMISSIS- ed il contestuale rigetto della richiesta di iscrizione nella white list presso la Prefettura di Napoli, unitamente al discendente provvedimento di decadenza dall'autorizzazione sanitaria n°-OMISSIS-, emanato dal Comune di -OMISSIS-.
2. La società ricorrente è stata attinta dapprima dal provvedimento interdittivo datato -OMISSIS-, adottato sulla base di un legame tra la -OMISSIS- ed elementi di spicco della criminalità organizzata campana e già impugnato dinanzi al medesimo T.a.r., per poi essere ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011. All’esito positivo di questa misura, la società odierna appellante ha proposto istanza di aggiornamento della propria posizione antimafia, e la Prefettura di Napoli ha notificato l’interdittiva in questa sede impugnata, seguita dalla decadenza dell’autorizzazione sanitaria emanata dal Comune di -OMISSIS-.
3. Il provvedimento interdittivo si fonda essenzialmente sulla figura di -OMISSIS-, uno dei titolari della società 2, indagato e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata, nonché sui reati “spia” (soprattutto in tema di traffico di rifiuti) commessi dai soci delle società facenti parte del medesimo gruppo, già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia.
Si legge in particolare nel provvedimento impugnato che il capitale sociale della società odierna appellante, attiva nell’ambito della raccolta trasporto e stoccaggio di sottoprodotti di origine animale, è interamente di proprietà della società 2, il cui capitale sociale è a sua volta di proprietà di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, mentre -OMISSIS- ne è -OMISSIS-.
-OMISSIS- risulta avere partecipazioni, tra le altre, in una terza società, la -OMISSIS- (società 3), attiva nell’ambito della gestione dei rifiuti e già destinataria di informazione interdittiva antimafia, annullata con sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-.
In tale quadro fattuale, la Prefettura di Napoli ha rilevato che -OMISSIS-, -OMISSIS- dei -OMISSIS- (titolari della società odierna appellante), è stato destinatario – in qualità di -OMISSIS- (società 4), gravata da interdittiva antimafia - di misura cautelare emessa dal tribunale di Ancona in data -OMISSIS-, in relazione, tra gli altri, anche al reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ex art. 452-quaterdecies c.p., con l’aggravante dell’art. 416-bis c. 1 del c.p.
Peraltro, i sopracitati -OMISSIS-, titolari della società 2, sono stati condannati dalla Corte d’appello di Cagliari alla pena -OMISSIS- per il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico illecito dei rifiuti.
Sulla base di tali elementi, la Prefettura, ritenuto immutato il quadro fattuale ed indiziario che aveva portato, in data -OMISSIS-, ad emanare una prima informazione interdittiva antimafia nei confronti della società odierna appellante, ha confermato la persistenza del pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, ritenendo al contempo inidonee misure alternative di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, stante l’impossibilità di ricondurre in bonis l’impresa ed escludendo la necessità di azionare i contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92 c. 2-bis del medesimo d.lgs., in assenza di novità sostanziali fornite in sede di aggiornamento, considerando altresì preminenti le esigenze di celerità connesse con l’elevato potenziale infiltrativo da parte della criminalità organizzata.
4. La società odierna appellante ha impugnato con ricorso al Tar il provvedimento lamentando, innanzitutto, la violazione del contraddittorio e la mancata specificazione delle esigenze di celerità che ne avevano giustificato l’omissione, nonché la mancata specificazione delle ragioni che avevano indotto la Prefettura a non ammettere la società alla misura di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, soprattutto alla luce della decisione adottata dal Tribunale della prevenzione in sede di applicazione del controllo giudiziario, espressiva di un pericolo di contaminazione mafiosa remoto e di entità circoscritta.
Inoltre, la società odierna appellante ha contestato la ritenuta appartenenza di -OMISSIS- al gruppo di controllo e gestione della società, escludendo ogni cointeressenza finanziaria o frequentazione dello stesso con -OMISSIS-, ed ha lamentato la mancata acquisizione, da parte della Prefettura, delle relazioni bimestrali dell’amministratore giudiziario nell’ambito del monitoraggio dell’attività delle imprese sottoposte alla misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011, espressamente prescritta dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2020.
Infine, la società odierna appellante ha censurato il provvedimento sotto il profilo del difetto di istruttoria, in quanto, dai rapporti delle Forze dell’ordine, trasmessi in occasione dell’istruttoria rivolta all’aggiornamento della situazione antimafia, non erano emersi ulteriori elementi indiziari.
5. Il T.a.r. campano ha respinto il ricorso, ritenendo innanzitutto infondata la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative previste dal d.lgs. n. 159/2011, poiché nel caso di specie il provvedimento interdittivo era stato adottato all’esito di un’istanza di aggiornamento, con la quale la società ricorrente aveva già rappresentato le proprie ragioni, avendo peraltro l’Amministrazione dato conto delle specifiche esigenze di celerità preclusive di un ulteriore fase di contraddittorio procedimentale.
Il primo giudice ha inoltre condiviso le ragioni della mancata ammissione della società ricorrente alla misura della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, escludendo che la tipologia di rischio di condizionamento presentasse quella natura occasionale necessaria a giustificare la misura in discorso, ritenendo altresì gli esiti del controllo giudiziario inidonei a determinare una differente valutazione, in ragione del fatto che l’informativa si fondava su specifiche figure societarie, nonché sull’inerenza dell’attività dell’impresa al settore sensibile della raccolta e smistamento dei rifiuti.
In tale quadro, il T.a.r. ha ritenuto espressiva di un perdurante pericolo di contaminazione criminale anche la figura di -OMISSIS-, siccome idonea a corroborare la prognosi di ramificazione territoriale degli interessi della -OMISSIS- nel settore della gestione dei rifiuti, anche alla luce delle condanne penali riportate dai soci della società ricorrente. Infine, il primo giudice ha ritenuto non rilevante la mancata acquisizione, da parte della Prefettura, delle relazioni bimestrali redatte dall’amministratore giudiziario, in quanto non imputabile all’Amministrazione prefettizia e, comunque, non obbligatoria né vincolante.
Sulla scorta di tali motivazioni il T.a.r. campano ha ritenuto gli elementi emersi in sede istruttoria sufficienti a sorreggere il portato motivazionale del provvedimento impugnato.
6. Con atto di appello ritualmente notificato la società originaria ricorrente ha impugnato la sentenza per difetto di motivazione, violazione degli artt. 92 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 ed omissione del necessario contraddittorio procedimentale, da ritenersi viepiù obbligatorio in ragione dei provvedimenti del Tribunale di sorveglianza di ammissione e di revoca del controllo giudiziario, non valutati dalla Prefettura; sotto ulteriore profilo, l’appellante ha censurato l’assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione della misura ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, stigmatizzando l’assenza, nella sentenza e nel provvedimento impugnati, delle specifiche ragioni per cui il rischio di condizionamento era stato ritenuto di immanenza e stabilità tale da non ammettere l’operatore alla misura della prevenzione collaborativa, e ciò anche all’esito della positiva conclusione de periodo di controllo giudiziario.
6.1. Con un secondo ordine di censure, la società appellante ha stigmatizzato la divergenza tra le motivazioni che avevano portato il Tribunale di sorveglianza ad ammettere ed a revocare il controllo giudiziario e le motivazioni concernenti il pericolo di permeabilità mafiosa poste a fondamento del provvedimento prefettizio impugnato, onde inferirne l’illogicità e la perplessità, non rilevata dal primo giudice ed ulteriormente confermata, a posteriori, anche dal provvedimento di successiva mancata ammissione della società al controllo giudiziario; tale ultimo provvedimento, sebbene successivo alla sentenza impugnata, risulterebbe utile a dimostrare l’assenza di un pericolo di infiltrazione criminale di tipo occasionale e, dunque, l’insussistenza di qualsiasi tipo di collegamento tra l’appellante e le consorterie mafiose.
6.2. Con il terzo motivo la società appellante ha ribadito che -OMISSIS- è soggetto riconducibile alla società 4 con sede a -OMISSIS-, rispetto alla quale né la società appellante, né -OMISSIS-, hanno avuto alcun tipo di rapporto economico o commerciale, come da dichiarazione asseverata versata in atti. Pertanto, secondo le prospettazioni dell’appellante, il mero rapporto di parentela non avrebbe potuto essere considerato sufficiente ad inferire il pericolo di condizionamento, in assenza di comprovati contatti o frequentazioni, nel caso di specie pacificamente non sussistenti.
6.3. Infine la società appellante ha insistito sul vizio istruttorio consistente nella mancata acquisizione, da parte della Prefettura di Napoli, delle relazioni redatte dall’amministratore giudiziario, da ritenersi rilevanti, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., poiché espressive di una valutazione diametralmente opposta rispetto a quella effettuata dalla Prefettura e, dunque, meritevoli quantomeno di essere valutate unitamente a tutti gli altri elementi, ivi compresi i rapporti favorevoli di tutte le forze di polizia coinvolte nel complesso procedimento, le quali avevano attestato l’assenza di un aliquid novi a carico dell’appellante.
7. Si sono costituiti la Prefettura di Napoli ed il Ministero dell’Interno, insistendo sulla natura automaticamente ostativa della fattispecie di cui all’art. 452-quaterdecies c.p., ai sensi degli artt. art. 67, comma 8 e 84, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011, richiamando al riguardo il precedente costituito dalla sentenza di questa Sezione n. 491 del 16 gennaio 2023.
8. Con ordinanza -OMISSIS- la domanda di misure cautelari formulata dall’appellante è stata accolta, ai fini della rapida fissazione del giudizio nel merito.
9. All’udienza pubblica del 28 novembre 2024 l’appello è stato introitato per la decisione.
10. L’appello è fondato entro i seguenti limiti.
11. Risultano in particolare fondate le censure di difetto di motivazione ed errata applicazione degli artt. 92 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, che affliggono la sentenza impugnata e, a monte, anche il provvedimento prefettizio, il quale deve ritenersi inficiato anche da difetto di istruttoria.
12. Il peculiare sviluppo diacronico del procedimento per cui è causa è stato caratterizzato da una fitta interazione tra il procedimento di ammissione, revoca e mancata riammissione (quest’ultima successiva al provvedimento impugnato) della società appellante al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 ed i provvedimenti interdittivi antimafia emessi dal Prefetto di Napoli.
13. Con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti tra il procedimento di ammissione al controllo giudiziario (ed il suo esito) ed il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento interdittivo antimafia, che ne costituisce il presupposto, la giurisprudenza, penale ed amministrativa, ha avuto modo di chiarire la diversità dei presupposti tra le misure del controllo giudiziario e dell’interdittiva, nonché l’assenza di qualsiasi automatismo tra gli scrutini svolti nelle due diverse sedi. Ed infatti, mentre la valutazione del Prefetto esprime un giudizio “statico” (o retrospettivo) su un fenomeno infiltrativo già conclusosi, il giudice penale effettua una valutazione di natura “dinamica” sulle capacità dell’impresa di emendarsi e di reinserirsi nel circuito dell’economia legale (Cfr. Cass. pen., sez. II, 2 febbraio 2023, n. 11326; id., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; id., 14 ottobre 2020, n. 1590; Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2023, n. 6; id., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 9021).
A ciò consegue che al giudice della prevenzione dovrebbe essere precluso un sindacato sulla legittimità dell’informativa interdittiva (la quale dal suo punto di vista costituisce un antefatto logico-giuridico oltre che una condizione di ammissibilità dell’istanza di parte), mentre ai fini delle valutazioni del giudice amministrativo dovrebbero essere irrilevanti sia la prognosi operata ai fini dell’ammissione al beneficio che l’eventuale esito favorevole del controllo, il quale costituisce un post factum rispetto all’interdittiva, la cui legittimità va verificata tenendo conto delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui è stata emessa (Cfr. Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; id., sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122; Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2024, n. 3266; id., sez. III, 3 novembre 2022, n. 9575).
Tanto premesso, deve subito aggiungersi che i due procedimenti non possono tuttavia considerarsi del tutto indipendenti, ben potendosi nella prassi verificare interazioni, interconnessioni o intrecci tra il segmento giurisdizional-preventivo di competenza del Tribunale di Sorveglianza e quello prettamente amministrativo di competenza del Prefetto (con la sua coda giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo) e, pertanto, non può escludersi che le valutazioni effettuate in una delle due sedi possano assumere, unitamente agli altri elementi, rilevanza nell’altra.
E del resto, la giurisdizione del giudice ordinario ha avuto modo di rilevare che il necessario accertamento dei presupposti di ammissibilità dell’istanza di controllo giudiziario, per la sua natura intrinsecamente e pienamente giurisdizionale, non può non comportare un apprezzamento, sia pure operato in via incidentale e in proiezione de futuro , di quegli stessi elementi indiziari sulla base dei quali il Prefetto ha formulato la propria prognosi di rischio infiltrativo (cfr. Cass. pen., sez. I, 23 novembre 2022, n. 15156; id., sez. II, 17 novembre 2022, n. 2156), così come l’eventuale esito favorevole del controllo può rilevare ai fini delle valutazioni rimesse all’autorità amministrativa in sede di aggiornamento dell’informativa.
A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, ferma restando la non vincolatività per l’Autorità prefettizia delle conclusioni raggiunte dal giudice della prevenzione all’esito del controllo giudiziario, ben potendo il Prefetto confermare l’interdittiva inizialmente emanata (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4587; id., 23 novembre 2021, n. 7855; id., 4 febbraio 2021, n. 1049; id., 11 gennaio 2021, n. 338), in ogni caso il Prefetto non può ignorare una pronuncia giurisdizionale che ha accertato l’assenza di un pericolo di condizionamento mafioso, imponendosi in questi casi un obbligo motivazionale specifico, in ordine alla perdurante attualità degli elementi indiziari a suo tempo posti a base dell’informativa, ovvero al riscontro di elementi nuovi ed ulteriori (Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2022, n. 4912; id., 4 febbraio 2021, n. 1049; id., 11 gennaio 2021, n. 319).
Nella prima delle citate pronunce, la Sezione ha efficacemente chiarito che: “ la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario non possa essere obliterata dal Prefetto, pena lo scadimento dell’azione amministrativa nell’eccesso di potere con sostanziale tradimento della voluntas legislatoris. Ciò non vuol dire, però, che dal controllo giudiziario derivi un vincolo alle valutazioni postume del Prefetto, alla luce di una presunzione assoluta di avvenuta bonifica. E’ pur vero che il controllo giudiziario è idoneo a creare un ambiente di impresa e di relazioni commerciali “garantito”, caratterizzato dal controllo analitico dell’amministratore sugli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati e ricevuti, sugli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria, nonché dall’imposizione di modelli organizzativi idonei a prevenire o a diminuire il rischio infiltrativo, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. 4.1. Potrebbero tuttavia verificarsi vicende non facilmente intercettabili dall’amministratore giudiziario in quanto destinate a muoversi sul piano dei rapporti personali dell’imprenditore e degli ambienti familiari e sociali nel quale egli opera e che, viceversa, più agevolmente si prestano ad essere vagliate nel quadro di indagini penali o di controlli di polizia che ne disvelino la loro vera natura sostanziale, al di là degli schermi formali prescelti. Le favorevoli conclusioni dell’amministratore giudiziario, e la conseguente chiusura del “controllo giudiziario” non sono dunque assimilabili ad un giudicato di accertamento. Esse si prestano ad uno screening e ad una valutazione ulteriore, sempre che essa sia argomentata e supportata da riscontri e considerazioni che basano su risultanze istruttorie, e sia sorretta da idonea motivazione dalla quale possano ricavarsi i processi logico deduttivi che l’hanno determinata. 4.2. Non solo. Mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile - ed è dunque tutto incentrato su una prognosi che guarda al futuro affrancamento dai rischi che seppur occasionalmente in passato hanno condizionato l’imprenditore - l’informativa (anche quella eventualmente successiva al controllo giudiziario) è invece frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell’imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui esse siano ancora significative e portatrici di un potenziale pregiudicante ancora provvisto di riverberi attualità. Ciò consente al Prefetto di giustificare le sue valutazioni, utilizzando, seppur per meglio inquadrare e qualificare le sopravvenienze, lo sfondo in cui le vicende sono maturate e la storia in cui esse si innestano. 4.3. Deve in particolare escludersi che il controllo giudiziario sia in grado di cancellare gli eventi che in passato hanno dato sostanza al rischio infiltrativo, in guisa da assumere oltre ad una funzione cautelare e bonificante, anche una funzione riabilitante, poiché così ragionando si andrebbe oltre la volontà del legislatore, sino a costruire una sistema di prevenzione penale/amministrativa in cui l’informativa assume il ruolo di condizione di procedibilità del controllo giudiziario a domanda, e quest’ultimo quello di un percorso che esenta l’imprenditore da qualsivoglia effetto interdittivo nei rapporti con la Pubblica amministrazione (dapprima in sede cautelare e poi in forza dell’effetto riabilitante). 5. Dunque, coniugando a sistema le considerazioni di cui sopra, ritiene il Collegio che, a valle del controllo giudiziario il Prefetto ben possa individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata, purché ne dia compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale e non manchi di ponderandoli con il percorso compiuto dall’imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo ” (Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2022, n. 4912).
14. Alla luce di tali chiari e condivisi arresti, ritiene il Collegio che nella fattispecie la Prefettura avrebbe dovuto motivare in maniera adeguata le ragioni per le quali, l’ammissione e la successiva revoca del beneficio del controllo giudiziario, non potevano essere ritenute idonee a superare gli elementi di pregiudizio posti a fondamento della valutazione di permeabilità criminale dell’impresa.
Ed infatti, nel provvedimento di ammissione della società appellante al controllo giudiziario (Tribunale di Napoli, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, decreto -OMISSIS-) è chiaramente affermata una situazione di sfumata contiguità, comunque remota e di entità circoscritta, nonché la risalenza nel tempo dei fatti che avevano portato alla condanna penale a carico di -OMISSIS-, nonché l’assenza di implicazione di carattere mafioso.
Del pari, il successivo provvedimento di revoca della misura (decreto del Tribunale di Napoli -OMISSIS-) dà conto della positiva assunzione delle iniziative atte a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, tali da non richiedere la protrazione del controllo.
Alla luce di tali circostanze, la Prefettura avrebbe dovuto confrontare gli elementi di controindicazione, posti a fondamento del provvedimento confermativo, con le valutazioni espresse dal giudice della prevenzione, onde sondarne l’impatto sul pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa.
Ancora, il Prefetto avrebbe dovuto meglio ponderare l’incidenza degli esiti del controllo giudiziario rispetto alla possibilità di ammettere l’impresa alle misure meno afflittive di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, risultando quanto meno plausibile che l’incisività del rischio infiltrativo si fosse attenuata all’esito dell’ammissione e della revoca del controllo giudiziario.
Per le stesse ragioni, è da considerarsi erronea anche la mancata acquisizione, da parte della Prefettura, delle relazioni redatte dall’Amministratore giudiziario, non solo perché tale mancata acquisizione contrasta con le disposizioni interne emanate dallo stesso Ministero dell’Interno (cfr. Circolare del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2020), ma soprattutto perché le stesse dovevano ritenersi potenzialmente idonee a chiarire l’attualità del pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa. In particolare, dalle suddette relazioni la Prefettura avrebbe potuto trarre utili indicazioni al fine di chiarire se gli elementi di condizionamento criminale, inizialmente valorizzati, avessero continuato a condizionare i soci ed i loro rapporti personali (risultando pertanto idonei a destare un perdurante allarme), ovvero fossero stati superati a seguito della positiva conclusione del periodo di sottoposizione al controllo giudiziario.
15. Per questi motivi, il provvedimento impugnato è viziato da difetto di istruttoria, mentre la censura attinente alla violazione dell’art. 92-bis c. 2-bis del d.lgs. n. 159/2011 è stata correttamente respinta dal T.a.r. risultando nel caso specifico la società perfettamente al corrente del complesso procedimento in corso.
15. Ad AM , deve pure osservarsi che le considerazioni sopra esposte risultano suffragate anche dal provvedimento del Tribunale di Napoli – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, datato -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la successiva domanda di applicazione della misura prevista dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011, avanzata dalla società.
La decisione, sebbene successiva al provvedimento ed alla sentenza impugnati, conferma la normalizzazione dell’assetto societario, già rilevata in precedenza dal giudice della prevenzione, tornando ad escludere il pericolo, anche solo occasionale, di condizionamento mafioso dell’impresa, stante l’estraneità dei fatti contestati a -OMISSIS- rispetto all’attività di impresa della società appellante e l’esclusione di comprovate frequentazioni tra questi ed -OMISSIS-.
16. Non può essere invece accolta la tesi prospettata dall’Amministrazione resistente, secondo la quale il provvedimento interdittivo assumerebbe nella sostanza natura vincolata, in ragione della tipologia del reato contestato, ricompreso nel novero di quelli previsti dall’art. 84 c. 4 del d.lgs. n. 159/2011.
A tal riguardo deve ritenersi, infatti, che l’art. 84 c. 4 cit. elenca tassativamente le fattispecie di reato “spia” del condizionamento mafioso, senza tuttavia implicare alcun automatismo, che sarebbe del tutto distonico rispetto alla natura pacificamente discrezionale e non vincolata del provvedimento interdittivo antimafia, sicché nei casi esaminati il Prefetto deve necessariamente effettuare un autonomo apprezzamento delle risultanze penali, senza alcun automatismo tra l’emissione del provvedimento giurisdizionale e l’emissione dell’informativa ad effetto interdittivo (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 gennaio 2024, n. 552; id., 2 luglio 2021, n. 5043).
17. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, ferme rimanendo le successive determinazioni dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere.
18. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla l’interdittiva antimafia prot. -OMISSIS- ed il contestuale rigetto della richiesta di iscrizione nella white list , nonché il conseguente provvedimento di decadenza -OMISSIS- del comune di -OMISSIS- relativo all’autorizzazione sanitaria n°-OMISSIS-.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche nominativamente indicati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.