Art. 3. Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio 1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidita' permanente pari almeno a due terzi della capacita' lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, puo' optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entita' della invalidita' permanente, in riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.
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26 ottobre 1990
26 ottobre 1990
Giurisprudenza • 47
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 16/03/2024, n. 401Provvedimento: […] Né, in alternativa, può ritenersi sussistente in capo al IO il diritto all'assegno sostitutivo di cui all'art. 3 della legge n. 302/1990. […]Leggi di più...
- assegno vitalizio·
- causa di servizio·
- invalidità permanente·
- D.P.R. n. 243/2006·
- art. 1 comma 564 legge n. 266/2005·
- imprescrittibilità status·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- vittima del dovere·
- compensazione spese di lite·
- prescrizione decennale