Art. 2.
I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , gia' prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321 , sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.
Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , sara' disciplinata, con effetto dal 1 gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, sostitutivi di quelli contenuti nel punto 11 dell'articolo 5 della citata legge:
1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e delle dichiarazioni periodiche, per i soggetti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entita' tenuto conto degli orientamenti della Comunita' Economica Europea ed a quanto praticato dagli altri Paesi membri della Comunita' medesima;
2) semplificazione delle modalita' relative agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazioni e versamento graduata in rapporto all'entita' del volume d'affari annuo.
I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , gia' prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321 , sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.
Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , sara' disciplinata, con effetto dal 1 gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, sostitutivi di quelli contenuti nel punto 11 dell'articolo 5 della citata legge:
1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e delle dichiarazioni periodiche, per i soggetti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entita' tenuto conto degli orientamenti della Comunita' Economica Europea ed a quanto praticato dagli altri Paesi membri della Comunita' medesima;
2) semplificazione delle modalita' relative agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazioni e versamento graduata in rapporto all'entita' del volume d'affari annuo.