Articolo 92 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 92Articolo 94
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9 febbraio 2013
Art. 92-bis. (( (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). )) (( 1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarieta' internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonche' quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza.
Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonche' la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o piu' reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilita'. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.
3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.
4. Al termine dei corsi, ai frequentatori e' rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non puo' essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacita' tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinita', entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalita' di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento e' demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilita', in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell' articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2. ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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