Art. 3.
Alla fine dell' articolo 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , dopo le parole: "sono abrogate" sono aggiunte le seguenti altre: "con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili".
Alla fine dell' articolo 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , dopo le parole: "sono abrogate" sono aggiunte le seguenti altre: "con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili".