Ordinanza collegiale 3 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 13 aprile 2021
Sentenza 17 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 13/04/2021, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/04/2021
N. 00343/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2020, proposto da:
Giancaterino Costruzioni S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Troilo, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bucchianico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa Edile Tucci Ivan, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per ottenere:
a) la dichiarazione di nullità e/o di illegittimità ovvero l'annullamento e/o la disapplicazione:
- del silenzio-rifiuto formatosi rispetto all'istanza di accesso agli atti tra-smessa dalla ricorrente in data 9.06.2020;
b) la declaratoria del diritto della ricorrente ad effettuare l'accesso a tutti i documenti richiesti;
c) l'ordine all'Amministrazione resistente di consentire l'accesso della ricorrente a tutti i documenti di cui all'istanza del 9.06.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucchianico;
Visto l'art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, e dall’art. 6 del d.l. n.44 dell’1.04.2021 che richiamano l’applicabilità dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;
Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 26 marzo 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro;
PREMESSO
che risulta impugnato nel presente giudizio un silenzio su un’istanza di accesso inoltrata dall’istante in maniera c.d. ancipite ossia senza riferimento ad una disciplina specifica e che con il presente ricorso risulta impugnato il silenzio dell’amministrazione intimata;
RILEVATO
che rispetto all’accesso documentale, va evidenziato che su altro precedente caso analogo, relativo ad un’istanza di accesso formulata in modo identico a quella di cui al presente ricorso, il Consiglio di Stato con la pronuncia n.1780 del 2.03.2021 allegata in atti, riformando in parte qua la sentenza di questo T.a.r. n. 16/2020, ha ravvisato la natura “esplorativa” dell’istanza, come tale vietata dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, con la motivazione che: “ L’ostensione documentale non può infatti essere finalizzata all’esercizio di un controllo dell’operato dell’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, atteso che l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi rilevanti, tra cui quello dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria”;
che la detta pronuncia nel dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado ha riconosciuto gli estremi per ravvisare l’applicabilità della disciplina in materia di accesso civico;
PRECISATO
che, con la decisione n.10/2020, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che in presenza di istanze c.d. ancipiti ossia che non fanno riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell’accesso documentale o a quella dell’accesso civico o civico generalizzato, la pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere, in modo motivato, sulla sussistenza o meno dei presupposti dell’una o dell’altra forma di accesso, valutando sia l’interesse dell’istante uti singulus ex art. 22 della legge n.241/1990, sia l’interesse uti civis nei limiti del c.d. public interest test, sub specie di accesso civico o accesso civico generalizzato;
che nel caso di accesso civico generalizzato, una volta decorsi infruttuosamente i trenta giorni dalla richiesta del privato -prescritti dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013, il silenzio serbato dalla p.a. sulla richiesta di accesso generalizzato non integra la formazione di un provvedimento tacito di diniego, e che a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la parte interessata può attivare la tutela amministrativa innanzi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ex art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, oppure contestare l’eventuale inerzia della p.a. impugnando il silenzio ex art. 117 c.p.a.;
RITENUTO
che, alla luce di quanto sopra, ricorrono i presupposti ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. per una possibile conversione del rito proposto ex art. 116 c.p.a. in rito del silenzio ex art. 117 c.p.a.;
che va quindi assegnato alle parti un termine di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza per l’eventuale deposito di memorie vertenti sulla predetta questione, con conseguente rinvio del giudizio ad altra camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima), rinvia il giudizio alla camera di consiglio del 28 maggio 2021.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Renata Emma Ianigro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO