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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2545/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2545/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
( Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 07/01/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per l'avv. BARBARA BISCHI in sostituzione con delega orale dell'avv. Parte_1
GOSTOLI ROSELLA. Alle ore 9,40 compare l'avv. ANNALISA GALEAZZI in sostituzione dell'avv. ZANNI DANIELE TOMMASO per ome da delega che esibisce. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. BISCHI si riporta gli atti difensivi, alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. in particolare alla memoria istruttoria ribadendo le richieste ivi mensionate ovvero l'acquisizione dei documenti dal n. 1 al n. 9, la CTU, le prove orali capitolate e non ammesse contenute nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. tutte ribadire nella memoria autorizzate di p.c. del 06.09.2024. Nel merito, contesta ogni cessione del credito per la dedotta irregolarità ed illegittimità degli atti di cessione ex art. 2719 c.c. compiutamente dedotta in atti ed estende l'eccezione alla cessione del gennaio 2024 nei confronti di che dimostra la non consapevolezza della cessione del credito. Conclude come Controparte_2 da memoria autorizzata del 06.09.2024. L'avv. GALEAZZI si riporta agli atti difensivi depositati contestando le conclusioni avversarie e precisa le conclusioni come da memoria autorizzata del 09.09.2024.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti si allontanano dall'aula.
Alle ore 16,03 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2545/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOSTOLI Parte_1 C.F._1
ROSELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.IV e in nome e per conto di essa la mandataria e Controparte_1 P.IV_1
procuratrice speciale in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI, elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28 presso il difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
e nei confronti di
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 P.IV_2
patrocinio degli avv.ti Daniele Tommaso Zanni, Antonio Arezzi e Danilo Cicero, elettivamente domiciliata a Milano, Via Dei Bossi n. 6, presso i difensori
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 06/04/2022 su istanza di quale Controparte_2
procuratrice speciale di il Tribunale di Ancona ingiungeva al sig. il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 7.401,97 oltre interessi come da domanda e spese di procedura quale saldo debitore delle fatture NI S.p.a. n. 20070611 del 13/06/2007 e n. 1324181930 del 08/07/2013
pagina 2 di 8 emesse in ragione di somministrazione di gas naturale, ed oggetto di cessione di crediti in blocco da
NI PA a e da quest'ultima a Controparte_2 Controparte_1
Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data Parte_1
26/05/2022 con il quale, in primis, eccepiva il difetto di titolarità, dal lato attivo, del credito azionato, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva esistenza della cessione di credito tra NI S.p.a. e
[...] nonché l'effettiva inclusione, nel blocco degli eventuali crediti trasferiti, di quello Controparte_2
vantato nei confronti del sig. anche a fronte dei disconoscimenti effettuati ex art. 2719 c.c. Pt_1
Eccepiva, inoltre, l'estinzione, in tutto o in parte del credito ceduto e l'esorbitanza dei consumi fatturati e dei costi addebitati dalla fornitrice, asserendo non conformi ai reali prelievi dell'utente e alle stesse rilevazioni dell'impresa , che interveniva per la sostituzione del contatore, e rassegnava le CP_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere: - in via preliminare nel merito rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del DI opposto, attesa l'insussistenza e comunque l'errata quantificazione del credito ingiunto per tutte le ragioni in atto dedotte;
-in via principale nel merito accertare l'insussistenza della pretesa avversaria e per l'effetto revocare, annullare e/o comunque privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 6.4.2022, notificato il 126/04/22, emesso dal Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento n. 1533/2022 RG, per tutte le causali in atto dedotte;
-solo subordinatamente laddove venisse accertato il diritto di credito della convenuta opposta accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta per come riportata nel decreto ingiuntivo così revocandolo, annullandolo e privandolo di ogni effetto;
Spese di causa vinte secondo legge con ogni riserva di deduzione, produzione e allegazione secondo il rito”.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice speciale di Controparte_2 Controparte_1
contestando le difese della parte opponente, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 420/2022 Tribunale di
Ancona (r.g. 1533/2022), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; nel merito in via principale: - respingere le domande attoree, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Ancona, n. 420 del 06/04/2022, r.g.
1533/2022); nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della svolta opposizione, accertare e dichiarare • che NI S.p.a. ed il sig. è Parte_1
intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di gas naturale in relazione all'utenza identificata dal PDR n. 00883203640226, sito in Fabriano (60044-AN), via Aurelio Zonghi n. 23/B;
pagina 3 di 8 • che i consumi fatturati da NI S.p.a. nelle fatture nn. 20070611/2007 e 1324181930/2013 applicano la tariffa prevista per i clienti domestici del mercato tutelato ed espongono i prelievi di gas naturale fatti effettivamente registrare dal contatore installato presso l'utenza del sig. , PDR Parte_1
n. 00883203640226; • che il sig. ha lasciato impagato, in relazione alle fatture Parte_1 azionate in via monitoria, l'importo complessivo di €. 8.703,75.= iva compresa;
• che il credito maturato da NI S.p.a. nei confronti del sig. pari ad €. 8.703,75.= oltre interessi di Parte_1
mora, è stato validamente ceduto da dalla stessa NI S.p.a. a DA & MO Merchant Bank S.p.a. e da quest'ultima a • la cessione è avvenuta al netto dell'i.v.a. fiscalmente recuperata Controparte_1 dalla cedente e così per il minor importo esigibile di €. 7.401,97.= • che è Controparte_2
procuratrice di con potere di depositare ricorsi per decreto ingiuntivo e di resistere Controparte_1
negli eventuali giudizi di opposizione nonché di incassare somme, e per l'effetto condannare Parte_1
C.F. , residente in [...],
[...] C.F._1
al pagamento, a favore di nella sua qualità di titolare del credito controverso, ovvero Controparte_1
in subordine a favore di nella sua qualità di procuratrice speciale dotata anche Controparte_2
di poteri di incasso, della somma di Euro 7.401,97.=, a titolo di prezzo delle forniture ricevute e non saldate, oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 1° e 4° co. c.c. dal dovuto al saldo effettivo,
o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., e allo scadere dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c. rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Con comparsa di intervento depositata in data 06/02/2024 si costituiva Controparte_2
dando atto che il 17 gennaio 2024 aveva ceduto pro-soluto a Controparte_1 Controparte_2
una pluralità di propri crediti commerciali tra cui il credito oggetto del presente giudizio, ed insisteva in tutte le domande, eccezioni, istanze e difese già formulate con i precedenti scritti difensivi, chiedendo la pronuncia della sentenza direttamente nei confronti di Controparte_2
All'udienza del 07/01/2025 precisate le conclusioni e all'esito della discussione orale la causa giunge in decisione.
In via preliminare, ed in ordine al dedotto difetto di legittimazione attiva della parte opposta va rammentato che “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce
a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. Questa, a sua volta, è
pagina 4 di 8 necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta primo notificante (cfr. Cass. civile
09/08/2019 n.21227; sul punto nel medesimo senso, Corte Appello Bari 30/05/2019 n.1280 per cui “La natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che - ai sensi dell'art. 1260 c.c. -il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono - ai sensi dell'art. 1264 c.c. - alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto che non sono soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera, purché idonei a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio”.
La Suprema Corte risolvendo in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito ha inoltre puntualizzato che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (Cass. civile 22/06/2023 n.17944).
Nel caso in esame la parte opposta ha documentato la proposta di cessione di NI S.p.a. a cui è seguita, in pari data, l'accettazione di (doc. 12 opposta) il che prova indubbiamente il CP_2
perfezionamento del contratto di cessione di credito.
Inoltre, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 9 opposta) vengono specificate le caratteristiche dei crediti ceduti, laddove si indica che il portafoglio di crediti è “costituito da tutti crediti pecuniari di titolarita' della societa' cedente ENI che alla data del 23 dicembre 2016 avevano le seguenti caratteristiche (nel seguito, rispettivamente, l'"Operazione" e i "Crediti"): (a) sono rivenienti da contratti di somministrazione di gas e/o energia elettrica e/o prestazione di servizi o prestazioni accessorie stipulati in Italia da NI S.p.A., o sue controllate successivamente incorporate, con utenti persone fisiche e giuridiche con indirizzo di fornitura nel territorio Italiano (i "Contratti");(b) sono relativi a forniture di gas e/o energia elettrica cessate entro il 09/10/2016, con fattura di cessazione emessa;
(c) sono pari ad un valore massimo scaduto di Euro 50.000 per singolo credito;
(d) non vi
pagina 5 di 8 siano in essere accordi di pagamento;
e (e) non sono vantati nei confronti di Pubbliche
Amministrazioni, ne' nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali”.
Requisiti che si rinvengono nel credito vantato da NI S.p.a. nei confronti del sig. Pt_1
Quindi non vi può essere ragionevole dubbio sul fatto che NI S.p.a. abbia ceduto a Controparte_2
il credito richiesto in via monitoria, fondato sullo stesso titolo (le fatture di consumo) indicato nel
[...]
monitorio. Inoltre, vi è prova in atti dell'accettazione della successiva cessione tra Controparte_2
e
[...] Controparte_1
Quanto al disconoscimento formulato dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. giova rilevare che, come osservato dalla Suprema Corte “Va precisato, poi, che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (Cass. civ. 4/4/2018 n. 8289).
Nella fattispecie la parte opponente si è limitata a contestare la genuinità e l'autenticità dei documenti considerati senza in alcun modo chiarire come ed in quali parti siano difformi agli originali.
Parte opponente contesta poi l'intervenuta prescrizione del credito controverso in relazione alla fattura n. 20070611/2007 sostenendo che la stessa addebita consumi per il periodo dal 31/05/1997 al
12/06/2007 e che prima del 2011 non sarebbe mai pervenuta alcuna richiesta di pagamento.
L'eccezione è infondata laddove - con riferimento alla data di emissione della fattura del 13/06/2007 - risultano in atti le richieste di pagamento del 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, e, da ultimo, la notifica del decreto ingiuntivo del 2022, interruttive della prescrizione, mentre con riferimento gli importi indicati in fattura l'eccezione si appalesa generica risultando omessa ogni indicazione sugli importi prescritti, i periodi di consumo e quando la prescrizione sarebbe cominciata a decorrere e cioè il momento in cui
NI S.p.a. avrebbe potuto e dovuto procedere alla fatturazione.
E' pur vero che secondo l'orientamento della Suprema Corte l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
pagina 6 di 8 Tuttavia, in caso di pluralità di crediti azionati, è stato soggiunto che è necessario che l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno dei diritti azionati (v. Cass. n. 4668/04).
Venendo alla contestazione sui consumi addebitati, l'opponente produce una comunicazione asseritamente proveniente da che attesterebbe la lettura del contatore pari a 25140 metri cubi al CP_3
20/06/2013 che sarebbe incompatibile con la lettura finale riportata nella fattura di NI S.p.a. n.
324181930/2013 pari a 25460 metri cubi al 01/01/2013. La stessa parte opponente nella missiva doc. 3 fa comunque riferimento ad una nota di credito dell'importo di € - 40,00 con cui NI S.p.a. avrebbe provveduto a rettificare la lettura finale riportata nella fattura predetta n. 1324181930.
In definitiva, pertanto, in assenza di una specifica contestazione da parte dell'opponente in merito ai consumi fatturati, sulla scorta della documentazione versata in atti l'azione esercitata in sede monitoria
è risultata fondata: il decreto ingiuntivo va dunque integralmente confermato.
Venendo alla comparsa di intervento di del 06/02/2024, giova rilevare che ai CP_4 CP_2 sensi dell'art. 111 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie anche in caso di intervento del successore a titolo particolare fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, peraltro attuabile se le altri parti vi consentono. Estromissione alla quale nella fattuspecie il sig. si è opposto indicando Pt_1
quale percettore delle somme ingiunte e pagate nel maggio 2023 nella misura di € Controparte_1
9.398,07.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della parte opposta.
Considerato che è già costituita nel presente giudizio in qualità di procuratrice Controparte_2
special di vanno compensate tra le parti le spese relative all'ntervento di Controparte_1 [...]
in proprio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2022.
2. Condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
3. Compensa tra le parti le spese di lite relative alla comparsa di intervento di in Controparte_2
proprio.
pagina 7 di 8 Ancona, 07/01/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2545/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
( Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 07/01/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per l'avv. BARBARA BISCHI in sostituzione con delega orale dell'avv. Parte_1
GOSTOLI ROSELLA. Alle ore 9,40 compare l'avv. ANNALISA GALEAZZI in sostituzione dell'avv. ZANNI DANIELE TOMMASO per ome da delega che esibisce. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. BISCHI si riporta gli atti difensivi, alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. in particolare alla memoria istruttoria ribadendo le richieste ivi mensionate ovvero l'acquisizione dei documenti dal n. 1 al n. 9, la CTU, le prove orali capitolate e non ammesse contenute nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. tutte ribadire nella memoria autorizzate di p.c. del 06.09.2024. Nel merito, contesta ogni cessione del credito per la dedotta irregolarità ed illegittimità degli atti di cessione ex art. 2719 c.c. compiutamente dedotta in atti ed estende l'eccezione alla cessione del gennaio 2024 nei confronti di che dimostra la non consapevolezza della cessione del credito. Conclude come Controparte_2 da memoria autorizzata del 06.09.2024. L'avv. GALEAZZI si riporta agli atti difensivi depositati contestando le conclusioni avversarie e precisa le conclusioni come da memoria autorizzata del 09.09.2024.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti si allontanano dall'aula.
Alle ore 16,03 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2545/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOSTOLI Parte_1 C.F._1
ROSELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.IV e in nome e per conto di essa la mandataria e Controparte_1 P.IV_1
procuratrice speciale in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI, elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28 presso il difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
e nei confronti di
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 P.IV_2
patrocinio degli avv.ti Daniele Tommaso Zanni, Antonio Arezzi e Danilo Cicero, elettivamente domiciliata a Milano, Via Dei Bossi n. 6, presso i difensori
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 06/04/2022 su istanza di quale Controparte_2
procuratrice speciale di il Tribunale di Ancona ingiungeva al sig. il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 7.401,97 oltre interessi come da domanda e spese di procedura quale saldo debitore delle fatture NI S.p.a. n. 20070611 del 13/06/2007 e n. 1324181930 del 08/07/2013
pagina 2 di 8 emesse in ragione di somministrazione di gas naturale, ed oggetto di cessione di crediti in blocco da
NI PA a e da quest'ultima a Controparte_2 Controparte_1
Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data Parte_1
26/05/2022 con il quale, in primis, eccepiva il difetto di titolarità, dal lato attivo, del credito azionato, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva esistenza della cessione di credito tra NI S.p.a. e
[...] nonché l'effettiva inclusione, nel blocco degli eventuali crediti trasferiti, di quello Controparte_2
vantato nei confronti del sig. anche a fronte dei disconoscimenti effettuati ex art. 2719 c.c. Pt_1
Eccepiva, inoltre, l'estinzione, in tutto o in parte del credito ceduto e l'esorbitanza dei consumi fatturati e dei costi addebitati dalla fornitrice, asserendo non conformi ai reali prelievi dell'utente e alle stesse rilevazioni dell'impresa , che interveniva per la sostituzione del contatore, e rassegnava le CP_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere: - in via preliminare nel merito rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del DI opposto, attesa l'insussistenza e comunque l'errata quantificazione del credito ingiunto per tutte le ragioni in atto dedotte;
-in via principale nel merito accertare l'insussistenza della pretesa avversaria e per l'effetto revocare, annullare e/o comunque privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 6.4.2022, notificato il 126/04/22, emesso dal Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento n. 1533/2022 RG, per tutte le causali in atto dedotte;
-solo subordinatamente laddove venisse accertato il diritto di credito della convenuta opposta accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta per come riportata nel decreto ingiuntivo così revocandolo, annullandolo e privandolo di ogni effetto;
Spese di causa vinte secondo legge con ogni riserva di deduzione, produzione e allegazione secondo il rito”.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice speciale di Controparte_2 Controparte_1
contestando le difese della parte opponente, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 420/2022 Tribunale di
Ancona (r.g. 1533/2022), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; nel merito in via principale: - respingere le domande attoree, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Ancona, n. 420 del 06/04/2022, r.g.
1533/2022); nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della svolta opposizione, accertare e dichiarare • che NI S.p.a. ed il sig. è Parte_1
intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di gas naturale in relazione all'utenza identificata dal PDR n. 00883203640226, sito in Fabriano (60044-AN), via Aurelio Zonghi n. 23/B;
pagina 3 di 8 • che i consumi fatturati da NI S.p.a. nelle fatture nn. 20070611/2007 e 1324181930/2013 applicano la tariffa prevista per i clienti domestici del mercato tutelato ed espongono i prelievi di gas naturale fatti effettivamente registrare dal contatore installato presso l'utenza del sig. , PDR Parte_1
n. 00883203640226; • che il sig. ha lasciato impagato, in relazione alle fatture Parte_1 azionate in via monitoria, l'importo complessivo di €. 8.703,75.= iva compresa;
• che il credito maturato da NI S.p.a. nei confronti del sig. pari ad €. 8.703,75.= oltre interessi di Parte_1
mora, è stato validamente ceduto da dalla stessa NI S.p.a. a DA & MO Merchant Bank S.p.a. e da quest'ultima a • la cessione è avvenuta al netto dell'i.v.a. fiscalmente recuperata Controparte_1 dalla cedente e così per il minor importo esigibile di €. 7.401,97.= • che è Controparte_2
procuratrice di con potere di depositare ricorsi per decreto ingiuntivo e di resistere Controparte_1
negli eventuali giudizi di opposizione nonché di incassare somme, e per l'effetto condannare Parte_1
C.F. , residente in [...],
[...] C.F._1
al pagamento, a favore di nella sua qualità di titolare del credito controverso, ovvero Controparte_1
in subordine a favore di nella sua qualità di procuratrice speciale dotata anche Controparte_2
di poteri di incasso, della somma di Euro 7.401,97.=, a titolo di prezzo delle forniture ricevute e non saldate, oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 1° e 4° co. c.c. dal dovuto al saldo effettivo,
o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., e allo scadere dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c. rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Con comparsa di intervento depositata in data 06/02/2024 si costituiva Controparte_2
dando atto che il 17 gennaio 2024 aveva ceduto pro-soluto a Controparte_1 Controparte_2
una pluralità di propri crediti commerciali tra cui il credito oggetto del presente giudizio, ed insisteva in tutte le domande, eccezioni, istanze e difese già formulate con i precedenti scritti difensivi, chiedendo la pronuncia della sentenza direttamente nei confronti di Controparte_2
All'udienza del 07/01/2025 precisate le conclusioni e all'esito della discussione orale la causa giunge in decisione.
In via preliminare, ed in ordine al dedotto difetto di legittimazione attiva della parte opposta va rammentato che “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce
a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. Questa, a sua volta, è
pagina 4 di 8 necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta primo notificante (cfr. Cass. civile
09/08/2019 n.21227; sul punto nel medesimo senso, Corte Appello Bari 30/05/2019 n.1280 per cui “La natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che - ai sensi dell'art. 1260 c.c. -il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono - ai sensi dell'art. 1264 c.c. - alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto che non sono soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera, purché idonei a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio”.
La Suprema Corte risolvendo in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito ha inoltre puntualizzato che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (Cass. civile 22/06/2023 n.17944).
Nel caso in esame la parte opposta ha documentato la proposta di cessione di NI S.p.a. a cui è seguita, in pari data, l'accettazione di (doc. 12 opposta) il che prova indubbiamente il CP_2
perfezionamento del contratto di cessione di credito.
Inoltre, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 9 opposta) vengono specificate le caratteristiche dei crediti ceduti, laddove si indica che il portafoglio di crediti è “costituito da tutti crediti pecuniari di titolarita' della societa' cedente ENI che alla data del 23 dicembre 2016 avevano le seguenti caratteristiche (nel seguito, rispettivamente, l'"Operazione" e i "Crediti"): (a) sono rivenienti da contratti di somministrazione di gas e/o energia elettrica e/o prestazione di servizi o prestazioni accessorie stipulati in Italia da NI S.p.A., o sue controllate successivamente incorporate, con utenti persone fisiche e giuridiche con indirizzo di fornitura nel territorio Italiano (i "Contratti");(b) sono relativi a forniture di gas e/o energia elettrica cessate entro il 09/10/2016, con fattura di cessazione emessa;
(c) sono pari ad un valore massimo scaduto di Euro 50.000 per singolo credito;
(d) non vi
pagina 5 di 8 siano in essere accordi di pagamento;
e (e) non sono vantati nei confronti di Pubbliche
Amministrazioni, ne' nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali”.
Requisiti che si rinvengono nel credito vantato da NI S.p.a. nei confronti del sig. Pt_1
Quindi non vi può essere ragionevole dubbio sul fatto che NI S.p.a. abbia ceduto a Controparte_2
il credito richiesto in via monitoria, fondato sullo stesso titolo (le fatture di consumo) indicato nel
[...]
monitorio. Inoltre, vi è prova in atti dell'accettazione della successiva cessione tra Controparte_2
e
[...] Controparte_1
Quanto al disconoscimento formulato dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. giova rilevare che, come osservato dalla Suprema Corte “Va precisato, poi, che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (Cass. civ. 4/4/2018 n. 8289).
Nella fattispecie la parte opponente si è limitata a contestare la genuinità e l'autenticità dei documenti considerati senza in alcun modo chiarire come ed in quali parti siano difformi agli originali.
Parte opponente contesta poi l'intervenuta prescrizione del credito controverso in relazione alla fattura n. 20070611/2007 sostenendo che la stessa addebita consumi per il periodo dal 31/05/1997 al
12/06/2007 e che prima del 2011 non sarebbe mai pervenuta alcuna richiesta di pagamento.
L'eccezione è infondata laddove - con riferimento alla data di emissione della fattura del 13/06/2007 - risultano in atti le richieste di pagamento del 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, e, da ultimo, la notifica del decreto ingiuntivo del 2022, interruttive della prescrizione, mentre con riferimento gli importi indicati in fattura l'eccezione si appalesa generica risultando omessa ogni indicazione sugli importi prescritti, i periodi di consumo e quando la prescrizione sarebbe cominciata a decorrere e cioè il momento in cui
NI S.p.a. avrebbe potuto e dovuto procedere alla fatturazione.
E' pur vero che secondo l'orientamento della Suprema Corte l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
pagina 6 di 8 Tuttavia, in caso di pluralità di crediti azionati, è stato soggiunto che è necessario che l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno dei diritti azionati (v. Cass. n. 4668/04).
Venendo alla contestazione sui consumi addebitati, l'opponente produce una comunicazione asseritamente proveniente da che attesterebbe la lettura del contatore pari a 25140 metri cubi al CP_3
20/06/2013 che sarebbe incompatibile con la lettura finale riportata nella fattura di NI S.p.a. n.
324181930/2013 pari a 25460 metri cubi al 01/01/2013. La stessa parte opponente nella missiva doc. 3 fa comunque riferimento ad una nota di credito dell'importo di € - 40,00 con cui NI S.p.a. avrebbe provveduto a rettificare la lettura finale riportata nella fattura predetta n. 1324181930.
In definitiva, pertanto, in assenza di una specifica contestazione da parte dell'opponente in merito ai consumi fatturati, sulla scorta della documentazione versata in atti l'azione esercitata in sede monitoria
è risultata fondata: il decreto ingiuntivo va dunque integralmente confermato.
Venendo alla comparsa di intervento di del 06/02/2024, giova rilevare che ai CP_4 CP_2 sensi dell'art. 111 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie anche in caso di intervento del successore a titolo particolare fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, peraltro attuabile se le altri parti vi consentono. Estromissione alla quale nella fattuspecie il sig. si è opposto indicando Pt_1
quale percettore delle somme ingiunte e pagate nel maggio 2023 nella misura di € Controparte_1
9.398,07.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della parte opposta.
Considerato che è già costituita nel presente giudizio in qualità di procuratrice Controparte_2
special di vanno compensate tra le parti le spese relative all'ntervento di Controparte_1 [...]
in proprio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2022.
2. Condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
3. Compensa tra le parti le spese di lite relative alla comparsa di intervento di in Controparte_2
proprio.
pagina 7 di 8 Ancona, 07/01/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
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