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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
155/2025 R.G.A.C. promosso da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 e Parte_2 (C.F.
), rappresentati e difesi dall'Avv. Norma Natali giusta C.F. 2
procura speciale in atti.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da Parte_1 e Parte_3 cui gli stessi, premesso che con decreto del 25.11.2011 il Tribunale di
Civitavecchia ha omologato la modifica delle condizioni di separazione personale alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
considerato che
ove le parti abbiano concordato tra le condizioni nel ricorso trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da Parte_2 iscritto al n. 155/2025 Parte_1 e
R.G.A.C. così decide,
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della separazione personale tra le parti di cui al decreto di omologa del Tribunale di Civitavecchia del 25.11.2011, negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso che: Per_11) Nulla è dovuto a titolo di mantenimento per il figlio
(04.03.2000), essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente
autosufficiente ed avendo rinunciato al mantenimento finora percepito dal padre pari ad euro 1.097,20 netti;
2) Il sig. Pt 2 verserà alla Sig.ra Pt_1 a titolo di contributo al proprio mantenimento, la somma mensile NETTA di euro 2.750,00, somma che sarà versata entro il giorno 24 di ogni mese (come già stabilito nelle precedenti condizioni), a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e che NON sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, in quanto la
Sig.ra Pt_1 rinuncia ESPRESSAMENTE alla rivalutazione Istat;
tale somma continuerà (in quanto già in essere) ad essere erogata DIRETTAMENTE alla
Sig.ra Pt 1 dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, come certificato (cfr. doc. all. n. 4);
3) Spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 21 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
155/2025 R.G.A.C. promosso da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 e Parte_2 (C.F.
), rappresentati e difesi dall'Avv. Norma Natali giusta C.F. 2
procura speciale in atti.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da Parte_1 e Parte_3 cui gli stessi, premesso che con decreto del 25.11.2011 il Tribunale di
Civitavecchia ha omologato la modifica delle condizioni di separazione personale alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
considerato che
ove le parti abbiano concordato tra le condizioni nel ricorso trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da Parte_2 iscritto al n. 155/2025 Parte_1 e
R.G.A.C. così decide,
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della separazione personale tra le parti di cui al decreto di omologa del Tribunale di Civitavecchia del 25.11.2011, negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso che: Per_11) Nulla è dovuto a titolo di mantenimento per il figlio
(04.03.2000), essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente
autosufficiente ed avendo rinunciato al mantenimento finora percepito dal padre pari ad euro 1.097,20 netti;
2) Il sig. Pt 2 verserà alla Sig.ra Pt_1 a titolo di contributo al proprio mantenimento, la somma mensile NETTA di euro 2.750,00, somma che sarà versata entro il giorno 24 di ogni mese (come già stabilito nelle precedenti condizioni), a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e che NON sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, in quanto la
Sig.ra Pt_1 rinuncia ESPRESSAMENTE alla rivalutazione Istat;
tale somma continuerà (in quanto già in essere) ad essere erogata DIRETTAMENTE alla
Sig.ra Pt 1 dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, come certificato (cfr. doc. all. n. 4);
3) Spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 21 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso