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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15173/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15173 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
[...]
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , brasiliana, nata il: 06/12/1970, nella Controparte_1 città di: Nova Resende - MG (Brasile), residente in [...]da Conceição 90. Quartiere: Nossa Senhora de Fátima. Città: Nova Resende/MG, CAP 37860-000;
2. , brasiliano, nato il: 17/01/1984, Controparte_2 nella città di: Nova Resende - MG (Brasile), residente in [...]de Resende, 93, Centro, Nova Resende/MG, CAP 37860-000;
3. , brasiliano, minorenne, nato il: 24/10/2005, Persona_1 nella città di: Nova Resende - MG (Brasile), e residente in [...]de Resende - Centro - Nova Resende/MG, CAP 37860-000, in questo atto rappresentato dai suoi genitori , Controparte_2 qualificato sopra e , Controparte_12 brasiliana, nata il [...], nella città di: Controparte_13 residente in [...]de Resende, 93, Centro, Nova Resende/MG, CAP 37860-000;
4. , brasiliana, nata il: 30/11/1986, nella città di: Controparte_4 Muzambinho – MG (Brasile), residente in [...], 104 Centro Poços de Caldas/MG, CAP 37701-458;
5. brasiliana, nata il: 26/09/1991, a città Controparte_5 di: Passos – MG (Brasile), residente in [...], 233, apt 01, Passos/MG, CAP 37900-134;
6. brasiliano, nato il: Controparte_6 30/01/1985, nella città di: Nova Resende - MG (Brasile), residente a [...]de Miranda, 50 Centro - Nova Resende/MG , CAP 37860-000; 7. Controparte_7 brasiliana, nata il: 31/07/1989, nella città di: Nova Resende - MG (Brasile), residente in [...]de Miranda, 25-Nova Resende/MG, CAP 37860- 000;
8. , brasiliano, nato il: 28/09/2000, nella Controparte_8 città di: residente in [...]Controparte_13 Evangelista, 239 Centro Nova Resende/MG, CEP 37860-000;
9. , brasiliano, nato il: 30/04/2003, nella Controparte_9 città di: Guaxupé – MG (Brasile), residente in [...], 239-Nova Resende/MG, CAP 37860-000; 10. , brasiliana, nata il: 29/09/2004, nella città di: Controparte_10 Guaxupé MG (Brasile), residente in [...], 239, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Nova Resende/MG, CAP 37860-000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_11 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA
Dott. Giovanni Calasso 2
come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (indicato nei successivi Parte_1 certificati anche come o o Parte_1 Parte_1
o o o Persona_2 Persona_2 Persona_3
o o o Persona_3 Persona_4 Persona_4
o ou – cfr. Persona_3 Persona_3 Persona_5 doc. 2 fascicolo ricorrenti), nato il [...] nel Comune di Vedelago e nello specifico in OR (TV), figlio di e , il quale successivamente Controparte_14 Persona_6 emigrava in senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi CP_13 cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio, in data 27.11.1897, con la sig.ra
. Parte_2
Dal loro matrimonio nascevano in : CP_13
• 1. , il 14.03.1903, il quale in data 22.09.1928 Persona_7 contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_8 nascevano, in : CP_13
, il 26.07.1930, che in data 18.02.1950 contraeva Persona_9 matrimonio con e dalla loro unione nasceva, Parte_3 in : CP_13
✓ il 1.12.1953, che in data Per_10 Controparte_6 16.07.1983 contraeva matrimonio con Controparte_15
e dalla loro unione nascevano:
[...]
❖ il Controparte_6 30.01.1985, odierno ricorrente;
❖ LI il Controparte_6 31.07.1989, odierna ricorrente, la quale in data 22.04.2016 contraeva matrimonio con Persona_11
[...]
, il 28.09.1935, che in data 30.09.1956 contraeva Parte_4 matrimonio con e dalla loro unione Persona_12 nasceva in : CP_13
il 30.12.1957, che in data Parte_5
6.07.1990 contraeva matrimonio con e Controparte_16 dalla loro unione nasceva, in : CP_13
il 26.09.1991, Parte_6 odierna ricorrente;
, il 3.04.1945, che n data 29.07.1972 contraeva Parte_7 matrimonio con e dalla loro unione nasceva, Persona_13 in : CP_13
✓ , il 16.09.1973, che in data Parte_8 29.04.1975 contraeva matrimonio con Persona_14
e dalla loro unione nascevano in :
[...] CP_13
❖ , il 28.09.2000, Controparte_8 odierno ricorrente;
❖ , il 30.04.2003, Controparte_9 odierno ricorrente;
❖ , il 29.09.2004, odierna Controparte_10 ricorrente;
• 2. , il 6.02.1915, che in data 14.10.1939 contraeva Persona_15
Dott. Giovanni Calasso 3
matrimonio con e dalla loro unione nasceva: Controparte_17
➢ , il 20.11.1944, che sposava, il 30.09.1967, Persona_16
e dalla loro unione nasceva in : Controparte_18 CP_13
✓ , il 6.12.1970, odierna Controparte_1 ricorrente;
Successivamente, , rimasto vedovo, si Persona_16 univa a e dalla loro unione nascevano in Controparte_19 : CP_13
✓ , il 17.01.1984, odierno Persona_17 ricorrente, che in data 20.04.2005 contraeva matrimonio con
[...] e dalla loro unione nasceva in Persona_18 : CP_13
❖ , il 24.10.2005, odierno Persona_1 ricorrente;
✓ , il 30.11.1986, odierna ricorrente;
Controparte_4
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti erano discendenti diretti del cittadino italiano nato il Parte_1
6.02.1874 in OR di Vedelago (TV).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via
Dott. Giovanni Calasso 4
amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 13.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15173 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
[...]
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , brasiliana, nata il: 06/12/1970, nella Controparte_1 città di: Nova Resende - MG (Brasile), residente in [...]da Conceição 90. Quartiere: Nossa Senhora de Fátima. Città: Nova Resende/MG, CAP 37860-000;
2. , brasiliano, nato il: 17/01/1984, Controparte_2 nella città di: Nova Resende - MG (Brasile), residente in [...]de Resende, 93, Centro, Nova Resende/MG, CAP 37860-000;
3. , brasiliano, minorenne, nato il: 24/10/2005, Persona_1 nella città di: Nova Resende - MG (Brasile), e residente in [...]de Resende - Centro - Nova Resende/MG, CAP 37860-000, in questo atto rappresentato dai suoi genitori , Controparte_2 qualificato sopra e , Controparte_12 brasiliana, nata il [...], nella città di: Controparte_13 residente in [...]de Resende, 93, Centro, Nova Resende/MG, CAP 37860-000;
4. , brasiliana, nata il: 30/11/1986, nella città di: Controparte_4 Muzambinho – MG (Brasile), residente in [...], 104 Centro Poços de Caldas/MG, CAP 37701-458;
5. brasiliana, nata il: 26/09/1991, a città Controparte_5 di: Passos – MG (Brasile), residente in [...], 233, apt 01, Passos/MG, CAP 37900-134;
6. brasiliano, nato il: Controparte_6 30/01/1985, nella città di: Nova Resende - MG (Brasile), residente a [...]de Miranda, 50 Centro - Nova Resende/MG , CAP 37860-000; 7. Controparte_7 brasiliana, nata il: 31/07/1989, nella città di: Nova Resende - MG (Brasile), residente in [...]de Miranda, 25-Nova Resende/MG, CAP 37860- 000;
8. , brasiliano, nato il: 28/09/2000, nella Controparte_8 città di: residente in [...]Controparte_13 Evangelista, 239 Centro Nova Resende/MG, CEP 37860-000;
9. , brasiliano, nato il: 30/04/2003, nella Controparte_9 città di: Guaxupé – MG (Brasile), residente in [...], 239-Nova Resende/MG, CAP 37860-000; 10. , brasiliana, nata il: 29/09/2004, nella città di: Controparte_10 Guaxupé MG (Brasile), residente in [...], 239, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Nova Resende/MG, CAP 37860-000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_11 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA
Dott. Giovanni Calasso 2
come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (indicato nei successivi Parte_1 certificati anche come o o Parte_1 Parte_1
o o o Persona_2 Persona_2 Persona_3
o o o Persona_3 Persona_4 Persona_4
o ou – cfr. Persona_3 Persona_3 Persona_5 doc. 2 fascicolo ricorrenti), nato il [...] nel Comune di Vedelago e nello specifico in OR (TV), figlio di e , il quale successivamente Controparte_14 Persona_6 emigrava in senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi CP_13 cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio, in data 27.11.1897, con la sig.ra
. Parte_2
Dal loro matrimonio nascevano in : CP_13
• 1. , il 14.03.1903, il quale in data 22.09.1928 Persona_7 contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_8 nascevano, in : CP_13
, il 26.07.1930, che in data 18.02.1950 contraeva Persona_9 matrimonio con e dalla loro unione nasceva, Parte_3 in : CP_13
✓ il 1.12.1953, che in data Per_10 Controparte_6 16.07.1983 contraeva matrimonio con Controparte_15
e dalla loro unione nascevano:
[...]
❖ il Controparte_6 30.01.1985, odierno ricorrente;
❖ LI il Controparte_6 31.07.1989, odierna ricorrente, la quale in data 22.04.2016 contraeva matrimonio con Persona_11
[...]
, il 28.09.1935, che in data 30.09.1956 contraeva Parte_4 matrimonio con e dalla loro unione Persona_12 nasceva in : CP_13
il 30.12.1957, che in data Parte_5
6.07.1990 contraeva matrimonio con e Controparte_16 dalla loro unione nasceva, in : CP_13
il 26.09.1991, Parte_6 odierna ricorrente;
, il 3.04.1945, che n data 29.07.1972 contraeva Parte_7 matrimonio con e dalla loro unione nasceva, Persona_13 in : CP_13
✓ , il 16.09.1973, che in data Parte_8 29.04.1975 contraeva matrimonio con Persona_14
e dalla loro unione nascevano in :
[...] CP_13
❖ , il 28.09.2000, Controparte_8 odierno ricorrente;
❖ , il 30.04.2003, Controparte_9 odierno ricorrente;
❖ , il 29.09.2004, odierna Controparte_10 ricorrente;
• 2. , il 6.02.1915, che in data 14.10.1939 contraeva Persona_15
Dott. Giovanni Calasso 3
matrimonio con e dalla loro unione nasceva: Controparte_17
➢ , il 20.11.1944, che sposava, il 30.09.1967, Persona_16
e dalla loro unione nasceva in : Controparte_18 CP_13
✓ , il 6.12.1970, odierna Controparte_1 ricorrente;
Successivamente, , rimasto vedovo, si Persona_16 univa a e dalla loro unione nascevano in Controparte_19 : CP_13
✓ , il 17.01.1984, odierno Persona_17 ricorrente, che in data 20.04.2005 contraeva matrimonio con
[...] e dalla loro unione nasceva in Persona_18 : CP_13
❖ , il 24.10.2005, odierno Persona_1 ricorrente;
✓ , il 30.11.1986, odierna ricorrente;
Controparte_4
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti erano discendenti diretti del cittadino italiano nato il Parte_1
6.02.1874 in OR di Vedelago (TV).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via
Dott. Giovanni Calasso 4
amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 13.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5