Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado con R.G. 3845/2017 promossa da c.f. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Graziano Longo, con studio in Salerno, via G. Berta, 1
Parte opponente contro c.f. con l'avv. Controparte_1 C.F._2
Michele Guarino Penna, con studio in Salerno, via XX Settembre
14, .salerno.it Email_1 CP_2
Parte opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 807/2017 del
Tribunale di Salerno del 28.02.2017, R.G. 1615/2017, notificato il 12.04.2017, dell'importo di € 7.002,00, oltre interessi legali, spese e compenso.
Breve svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
817/2017 ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il dr. per udienza del Controparte_1
17.07.2017 impugnando il provvedimento monitorio da questi ottenuto per il pagamento dell'importo residuo di € 7.002,00 per cure odontoiatriche somministrategli. Eccepiva la prescrizione del credito ritenendo la raccomandata a.r. interruttiva inviata dal creditore era priva dei requisiti di forma richiesti, l'invalidità ed inefficacia della prova scritta del
1
Vinte le spese. Con ampia riserva istruttoria che integrava con memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Il 22.06.2017 si costituiva in giudizio il dr. Controparte_1
che evidenziava di aver allegato al ricorso per D.I. fatture ed estratto autenticato delle scritture contabili nonchè n. 2 lettere r.a.r. di messa in mora interruttive del termine di prescrizione.
Dichiarava che la prestazione medica espletata in favore dell'opponente era terminata in data 11.06.2014. Concludeva chiedendo in via preliminare “atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione,
Voglia concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 807/2017 – R.G. n. 1516/2017 , ai sensi dell'art.648
c.p.c. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 807/2017 – R.G. n.
1615/2017 , oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto”. In via istruttoria chiedeva ammettersi la prova per interpello nella persona dell'attore e per testi.
Instaurato regolare contraddittorio, si concedevano i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc. Depositate le memorie, ammesse ed espletata la prova per testi e per interpello, precisate le conclusioni, all'udienza dell'08.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di
2 cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie repliche.
MOTIVI
L'opposizione è solo in parte fondata.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di prescrizione triennale del credito sollevata dall'opponente, ovvero se la raccomandata a.r. dell'01.10.2014 inviata dal dr. al CP_1
, che la riceveva il 06.10.2014, possa intendersi a tal Parte_1
fine valida ed efficace. Sostiene l'opponente di aver ricevuto le cure il 03.02.2014 e di aver ricevuto valida ed effettiva richiesta di pagamento di € 7.002,00 con r.a.r. del 07.02.2017 mentre la precedente missiva del 2014 che riportava genericamente “l'invito a provvedere al versamento delle restanti somme al saldo per le prestazioni svolte in Vs. favore” e solo “l'invito … per regolare l'onorario che mi compete”, non è valevole ai fini dell'interruzione del termine triennale (cita gli artt. 2956 – 2957 – 2958 cc) poiché priva dei requisiti formali e sostanziali minimi per poter acquistare ogni efficacia ed effetto interruttivo.
L'eccezione non ha pregio. A mente dell'art. 2943 comma 4
c.c. causa di interruzione è anche “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Si tratta, all'evidenza, di una clausola generale che comprende gli atti idonei ad interrompere la prescrizione che non rientrino tra la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio o il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Quanto generale e vasta la formula impiegata dal codice possa a prima vista apparire, essa, in realtà, deve essere posta in relazione all'art. 1219 c.c. secondo cui “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o
3 richiesta fatta per iscritto”. Ciò significa che il creditore, che non voglia vedersi trascorrere inutilmente il termine di prescrizione, anziché dover proporre apposita domanda giudiziale (con tutte le correlate incombenze procedurali e oneri finanziari), può limitarsi a intimare il debitore ad adempiere con un qualsiasi atto scritto (salvo i seguenti limiti).
Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato precisi requisiti che debbano ricorrere nella diffida scritta stragiudiziale affinché essa sia idonea a provocare l'effetto interruttivo auspicato dal creditore. La lettera raccomandata, ai fini menzionati, deve contenere 1) l'indicazione del debitore (“chiara indicazione del soggetto obbligato”), 2) l'esplicitazione di una ben determinata pretesa (es. il pagamento di una certa somma di denaro) e, infine, 3) l'espressa intimazione di adempimento “idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. civ., sez.
III, 29.05.1987, n. 4804). Risulta così consacrato il principio per cui l'intimazione stragiudiziale, ai fini dell'interruzione, deve essere proposta dal titolare del credito in modo tale da far emergere in maniera assolutamente chiara e univoca l'intento di esercitare il proprio diritto. Modi appropriati per dimostrare tale volontà potrebbero essere l'esplicitazione, nella lettera monitoria, dell'intenzione di adire, in caso di mancata soddisfazione del credito, gli organi giurisdizionali e la fissazione di un termine per l'adempimento spontaneo da parte del intimato.
Più recentemente, secondo Cass. civ. ord. n. 15140/2021, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
4 e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento).
Nel caso di specie, Il Tribunale ritiene che la lettera raccomandata del 2014 in questione ben può avere valenza di atto interruttivo della prescrizione poiché contenente tutti quegli elementi all'uopo ritenuti necessari ed idonei. Il documento, infatti, debitamente sottoscritto, riporta la chiara manifestazione della volontà del professionista di ottenere il soddisfacimento del credito, indica la provenienza (
[...]
), il destinatario (Alla Controparte_3
cortese attenzione del sig. ), l'oggetto Parte_1
(invio avviso parcella), l'invito a provvedere nel termine di gg.
10 al pagamento delle somme restanti a saldo, l'avvertimento che in assenza di riscontro si sarebbe agito per il recupero forzoso del credito.
Riguardo la prova scritta del credito, ritenuta dall'opponente inidonea ed invalida, si rileva che la sommarietà della cognizione propria del giudizio introdotto con ricorso ex art. 5 633 cpc rende invece legittima ed idonea la prova del credito riportato nelle fatture commerciali e nell'estratto contabile posti a fondamento della richiesta di ingiunzione.
E' con l'opposizione ex art. 645 cpc che si introduce un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali e dai corrispondenti oneri probatori con l'effetto che oggetto di tale giudizio non è tanto la valutazione di legittimità̀ e di validità̀ del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. E' cioè a seguito dell'opposizione che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Trib.
Salerno, sent. n. 306/2021; Trib. Vicenza, sent. n. 1730/2021:
Trib. Milano, sent. 30.05.2017 n. 1603).
Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla (Cass. sent. 28 maggio 2019, n.
14473).
Nel caso di specie, stabilito che non è in contestazione il rapporto contrattuale tra le parti, con gli effetti di cui all'art. 115 cpc, deve rilevarsi che l'opponente ha provato di aver
6 versato al dr. l'importo complessivo di euro CP_1
ottomilaedue/00 di cui cinque mila con assegno (importo da questi non disconosciuto e riportato nella fattura in atti n. 23 dell'11.02.2014 di € 5.002,00) e tremila in contanti (testi Tes_1
e sentiti all'udienza
[...] Testimone_2
dell'08.05.2023) le cui dichiarazioni, sul punto coerenti e concordanti, possono ritenersi attendibili.
Parte opposta, che ne aveva l'onere, ha invece provato di essere creditore dell'importo complessivo di euro dodici mila.
Oltre alle fatture fiscali n. 23 dell'11.02.2014 di € 5.002,00 e n.
32 del 15.02.2017 di € 7.002,00 ed all'estratto autentico delle scritture contabili con le corrispondenti annotazioni, ha altresì prodotto la cartella clinica del 02.02.2014 con l'indicazione del dell'importo preventivato di euro dodicimila la cui pagina risulta sottoscritta in corrispondenza di detta somma per ben due volte dall'opponente, anche se questi in un primo momento ha disconosciuto la sua firma confermandola poi in prosieguo, anche in udienza nel corso dell'interpello. Da qui il credito per differenza di € 7.002,00, come poi richiesto in decreto ingiuntivo. I suoi testi, dott. escusso Testimone_3
all'udienza dell'11.07.2022 e dott. , sentito Testimone_4
l'08.05.2023, hanno confermato - seppur non precisato - le prestazioni mediche rese dallo studio in favore del CP_1
. Parte_1
Lo stesso opponente nel rendere l'interrogatorio formale all'udienza dell'11.07.2022 ha ammesso di aver sottoscritto il preventivo dell'importo di euro dodicimila riportato a pag. 2 della cartella clinica in atti. L'accettazione risulta rafforzata dalla doppia sottoscrizione e dalla correlata dichiarazione di essere stato informato sulle cure odontoiatriche che ivi sono descritte e di avere compreso le spiegazioni che gli sono state
7 fornite. Per cui affermare poi, in questa sede, di aver inteso sottoscrivere unicamente la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili, costituisce un'eccezione che confligge: - con le risultanze documentali;
- con il contraddittorio contegno processuale da egli tenuto per aver prima disconosciuto la sottoscrizione di tale documento e poi ammessa come propria;
- con la presunzione di diligenza e di conoscenza di chi sottoscrive un atto nel corso od in vista di un impegno contrattuale.
Il rilievo è rimasto in ogni caso privo di riscontro probatorio, non potendosi ritenere a tal fine utilizzabili le dichiarazioni che sul punto ha reso il coniuge . Persona_1
Conclusivamente, per tutto quanto emerso in corso del presente giudizio, può ritenersi parte opposta creditrice dell'importo di euro quattromila quale differenza tra la somma ingiunta, ovvero euro dodicimila e quanto corrisposto dall'opponente (euro ottomilaedue/00).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 807/2017 del Tribunale di
Salerno del 28.02.2017, R.G. 1615/2017, notificato il
12.04.2017, dell'importo di € 7.002,00;
2) condanna l'opponente al pagamento della somma di euro quattromila/00 in favore di parte opposta, con gli interessi legali dalla domanda;
8 3) stante il parziale accoglimento dell'opposizione, condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di causa ridotte del 50% che si quantificano quindi in €
1.800,00, oltre rimborso forfettario, spese vive, iva se dovuta e c.p.a.
Così deciso in Salerno lì, 16 aprile 2025. avv. Gennaro Porpora
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