CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA (artt. 279 e 438 C.P.C.)
R.G. 164/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Daniela Fedele Presidente
2) Dott. Francesca Caprioli Consigliere
3) Dott. Laura Corazza Consigliere rel.
All'udienza del 09/10/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
A FAVORE DEI Controparte_1
DOTTORI COMMERCIALISTI
PQM
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio,
1)in parziale riforma della sentenza n. 79/2021 del Tribunale di Mantova, dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla a titolo di contributo di solidarietà sui CP_1 ratei di pensione percepiti da ad eccezione del prelievo dell'1% per Parte_1 gli anni 2012 e 2013, e condanna la a restituire quanto illegittimamente CP_1 trattenuto sui singoli ratei entro i limiti della prescrizione decennale (9.7.2010), oltre accessori come da motivazione;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Il Presidente
R.G. 164/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Daniela Fedele Presidente
2) Dott. Francesca Caprioli Consigliere
3) Dott. Laura Corazza Consigliere rel.
All'udienza del 09/10/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
A FAVORE DEI Controparte_1
DOTTORI COMMERCIALISTI
PQM
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio,
1)in parziale riforma della sentenza n. 79/2021 del Tribunale di Mantova, dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla a titolo di contributo di solidarietà sui CP_1 ratei di pensione percepiti da ad eccezione del prelievo dell'1% per Parte_1 gli anni 2012 e 2013, e condanna la a restituire quanto illegittimamente CP_1 trattenuto sui singoli ratei entro i limiti della prescrizione decennale (9.7.2010), oltre accessori come da motivazione;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Il Presidente