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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2255/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.02.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] lett. S
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] lett. S
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano, con CodiceFiscale_3 studio in Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) il 04.10.2002
(anno 2002 atto n. 70 parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto alla casa coniugale: i coniugi, di comune accordo, continueranno a vivere entrambi presso la casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio (MI), via Italo Calvino n. 7/S, anche dopo la pubblicazione della sentenza di separazione, sino a che la signora non troverà una Pt_1 soluzione abitativa a lei consona;
sino ad allora le utenze e le spese ordinarie dell'immobile saranno a carico di ciascun coniuge per la quota del 50%. Nel momento in cui la signora Pt_1 rilascerà la casa coniugale, il signor continuerà invece ad occuparla sostenendo in via Pt_2 esclusiva i costi per le utenze e le spese ordinarie. Quanto, invece, alle rate mensili del mutuo gravante sulla casa coniugale continueranno ad essere addebitate sul conto corrente cointestato ai signori presso Banco BPM – Filiale di Cernusco sul Naviglio (MI), fino alla Parte_3 sua naturale scadenza, con previsione dell'ultima rata al mese di Dicembre 2025. Le spese straordinarie continueranno ad essere a carico di ciascuna parte al 50%.
3. Quanto al trasferimento della casa coniugale: i coniugi concordano che, quale negozio di diritto familiare, senza corrispettivo, la signora promette di trasferire al signor Parte_1 Parte_2
che accetta, la propria quota immobiliare pari al 50% dell'immobile sito in Cernusco sul
[...]
Naviglio (MI), via Italo Calvino n. 7/S, la casa coniugale, in particolare gli immobili contraddistinti al C.F. del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), quanto all'appartamento al
Foglio 18, Particella 838, Subalterno 65, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) VIA ITALO
CALVINO n. 7 Edificio 11 Scala H Piano 1-S1, Cat. A/2, Classe 03, Consistenza 6 vani, Rendita
Euro 1.038,08; quanto all'autorimessa al Foglio 18, Particella 838, Subalterno 87, CERNUSCO
SUL NAVIGLIO (MI) VIA ITALO CALVINO n. 7 Piano S1, Cat. C/6, Classe 08, Consistenza
37mq, Rendita Euro 168,16. L'atto pubblico notarile relativo al trasferimento immobiliare di cui sopra, sarà sottoscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data del 31.12.2025, termine di scadenza del contratto di mutuo, ed i costi saranno a carico esclusivo della parte acquirente.
4. Quanto al conto corrente cointestato presso Banca BPM S.p.A. – Filiale di Cernusco sul
Naviglio (MI): i coniugi di comune accordo chiuderanno detto conto corrente entro il termine di
30 (trenta) giorni dalla data del 31.12.2025, scadenza del contratto di mutuo relativo alla casa familiare. Il saldo del conto, dedotte le spese amministrative per la chiusura, verrà ripartito quanto alla quota del 90% alla signora quanto al residuo 10% al signor Parte_1 Parte_2
(più precisamente. per l'importo di Euro 104.000,00 alla signora e la
[...] Parte_1 residua somma al signor ); Parte_2
5. Quanto al deposito cointestato presso Banca BPM S.p.A. – Filiale di Cernusco sul Naviglio
(MI): i coniugi di comune accordo chiuderanno detto deposito amministrato il cui controvalore alla chiusura, dedotte le spese amministrative, verrà prelevato unicamente dal signor Parte_2
;
[...]
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
7. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate, datate 13.03.2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) il
04.10.2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.02.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] lett. S
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] lett. S
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano, con CodiceFiscale_3 studio in Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) il 04.10.2002
(anno 2002 atto n. 70 parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto alla casa coniugale: i coniugi, di comune accordo, continueranno a vivere entrambi presso la casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio (MI), via Italo Calvino n. 7/S, anche dopo la pubblicazione della sentenza di separazione, sino a che la signora non troverà una Pt_1 soluzione abitativa a lei consona;
sino ad allora le utenze e le spese ordinarie dell'immobile saranno a carico di ciascun coniuge per la quota del 50%. Nel momento in cui la signora Pt_1 rilascerà la casa coniugale, il signor continuerà invece ad occuparla sostenendo in via Pt_2 esclusiva i costi per le utenze e le spese ordinarie. Quanto, invece, alle rate mensili del mutuo gravante sulla casa coniugale continueranno ad essere addebitate sul conto corrente cointestato ai signori presso Banco BPM – Filiale di Cernusco sul Naviglio (MI), fino alla Parte_3 sua naturale scadenza, con previsione dell'ultima rata al mese di Dicembre 2025. Le spese straordinarie continueranno ad essere a carico di ciascuna parte al 50%.
3. Quanto al trasferimento della casa coniugale: i coniugi concordano che, quale negozio di diritto familiare, senza corrispettivo, la signora promette di trasferire al signor Parte_1 Parte_2
che accetta, la propria quota immobiliare pari al 50% dell'immobile sito in Cernusco sul
[...]
Naviglio (MI), via Italo Calvino n. 7/S, la casa coniugale, in particolare gli immobili contraddistinti al C.F. del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), quanto all'appartamento al
Foglio 18, Particella 838, Subalterno 65, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) VIA ITALO
CALVINO n. 7 Edificio 11 Scala H Piano 1-S1, Cat. A/2, Classe 03, Consistenza 6 vani, Rendita
Euro 1.038,08; quanto all'autorimessa al Foglio 18, Particella 838, Subalterno 87, CERNUSCO
SUL NAVIGLIO (MI) VIA ITALO CALVINO n. 7 Piano S1, Cat. C/6, Classe 08, Consistenza
37mq, Rendita Euro 168,16. L'atto pubblico notarile relativo al trasferimento immobiliare di cui sopra, sarà sottoscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data del 31.12.2025, termine di scadenza del contratto di mutuo, ed i costi saranno a carico esclusivo della parte acquirente.
4. Quanto al conto corrente cointestato presso Banca BPM S.p.A. – Filiale di Cernusco sul
Naviglio (MI): i coniugi di comune accordo chiuderanno detto conto corrente entro il termine di
30 (trenta) giorni dalla data del 31.12.2025, scadenza del contratto di mutuo relativo alla casa familiare. Il saldo del conto, dedotte le spese amministrative per la chiusura, verrà ripartito quanto alla quota del 90% alla signora quanto al residuo 10% al signor Parte_1 Parte_2
(più precisamente. per l'importo di Euro 104.000,00 alla signora e la
[...] Parte_1 residua somma al signor ); Parte_2
5. Quanto al deposito cointestato presso Banca BPM S.p.A. – Filiale di Cernusco sul Naviglio
(MI): i coniugi di comune accordo chiuderanno detto deposito amministrato il cui controvalore alla chiusura, dedotte le spese amministrative, verrà prelevato unicamente dal signor Parte_2
;
[...]
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
7. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate, datate 13.03.2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) il
04.10.2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG