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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 25/02/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di trattazione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 09/02/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2331/2020 depositato il 31/08/2020 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difesa da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' di Gestione Entrate e Tributi – 01807790686 elettivamente domiciliata presso Via
Venezia 49 65121 Pescara PE contumace
Difensore_2Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia – 93238890722 difeso da - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2211/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 1 e pubblicata il
05/11/2019
atti impositivi: - sollecito pagamento n. 90020180026855144.000 canone per raccolta, depurazione e scarico acque 2015
Richieste delle parti: Ricorrente_1: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario;
Consorzio di Bonifica “Terre d'Apulia”: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
So.g.e.t. S.p.A.: //// ////
Svolgimento del processo
Ricorrente_1, come in atti generalizzata, rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 2.7.2020, poi iscritto a ruolo in data 31.8.2020 e dunque depositato in data 15.9.2020 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca della sua proposizione denominata Commissione Tributaria Regionale per la Puglia), proponeva appello avverso la sentenza n. 2211/01/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il sollecito di pagamento n.
90020180026855144.000 di prot. del 18.10.2018, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione per conto del Consorzio di bonifica “Terre d'Apulia”, e notificato in data 13.11.2018; a mezzo di tale atto era richiesto (sotto la minaccia dell'emissione di una ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. n. 639/10) il pagamento del contributo consortile che era già stato domandato con l'avviso di pagamento n. 90020180008517059; si trattava del contributo di bonifica cod. “630” (dovuto per le opere di difesa idraulica dei terreni posseduti dalla contribuente a titolo di comproprietà
e di enfiteusi in agro del Comune di Laterza) maturato in riferimento all'anno di imposta 2015.
Il suo ammontare era pari ad € 388,43 al netto delle spese di notifica. La Commissione Provinciale respingeva il ricorso ed affermava che la pretesa creditoria del Consorzio era fondata poiché i terreni del contribuente erano ricompresi nel suo perimetro di contribuenza e che era stato adottato il relativo piano di classifica e la ricorrente non aveva dimostrato che essi non avevano ricevuto alcun beneficio diretto ed immediato dall'attività e dalle opere consortili. La contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa lamentava il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato, la violazione degli artt. 7 L. n. 212/00 e 21 septies L. n. 241/90, la nullità del sollecito impugnato per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, l'omessa e/o erronea e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della L.r. Puglia n. 4/2012 e dell'art. 63 dello Statuto del
Consorzio di Bonifica “Terre d'Apulia”, la carenza di prova, il difetto di presupposto dell'atto impugnato, la violazione dell'art. 24 della L.r. Puglia n. 37/2014, la violazione dell'art. 4 del r.d. n. 215/33 e dell'art. 3 della L.r. Puglia n. 4/2012, la violazione degli artt. 13, 17, 18 e 20 L.r. Puglia n.
4/2012, 58 r.d. n. 215/33 ed 860 c.c..
Il Consorzio di bonifica “Terre d'Apulia” si costituiva a mezzo di proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
Il concessionario del servizio di riscossione non si costituiva nel presente grado di giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, restando così contumace. Con ordinanza n. 321/25 emessa all'esito dell'udienza del 17.2.2025 questa Corte disponeva che il
Consorzio appellato depositasse agli atti del presente grado di giudizio l'avviso di pagamento n.
90020180008517059, emesso prima del sollecito impugnato nel presente processo, e la prova del suo recapito alla contribuente. Il Consorzio di bonifica non dava alcun seguito a tale ordinanza.
In data 12.1.2026 si svolgeva l'udienza di discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esplicitate. In via preliminare la Corte dichiara la contumacia della SO.G.E.T. S.p.A., nei confronti della quale l'atto di appello risulta ritualmente notificato in data 13.7.2020.
In via altrettanto preliminare deve osservarsi che il sollecito di pagamento emesso dalla SO.G.E.T.
S.p.A. nell'interesse del Consorzio di Bonifica “Terre d'Apulia” è atto impugnabile benché non ricompreso nel novero dell'art. 19 d. lgs. n. 546/92; trattasi infatti di atto impositivo facoltativamente impugnabile (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 16122/23).
Con il primo ed articolato motivo di gravame l'appellante denuncia l'illegittimità del piano di classifica consortile in conseguenza della mancata adozione di un piano di bonifica e l'erroneità del mancato riconoscimento del beneficio arrecato dalle opere consortili ai propri terreni.
Il motivo è infondato.
Non sussiste la lamentata illegittimità del piano di classifica (che delimita il perimetro di contribuenza) in conseguenza della mancata adozione del piano di bonifica.
Infatti, l'art. 42 comma 7 L.r. Puglia n. 4/2012 stabilisce, al primo e secondo periodo, che “In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo 3. Per i consorzi di bonifica di
Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011”.
Ne consegue che la mancata approvazione, nell'anno di imposta 2015, del piano generale di bonifica disciplinato dall'art. 3 L. n. 4/12 non rende illegittimo il piano di classifica poiché tale legge espressamente prevede che quest'ultimo fosse adottato “tenendo conto della situazione esistente al momento della sua entrata in vigore” e quindi sulla base del piano di bonifica o dell'omologo strumento previsionale adottato sotto la vigenza della previgente disciplina primaria, poi abrogata.
La seconda doglianza del contribuente concerne l'assolvimento dell'onere della prova;
egli ritiene di averlo assolto e che la sentenza di primo grado sia erroneamente pervenuta a conclusioni opposte.
La doglianza appare priva di pregio.
L'appellante è comproprietario dei terreni iscritti ai Indirizzo_1 del c.t. del Comune di Laterza.
Egli assume di avere dimostrato che le opere consortili, la cui realizzazione costituisce il presupposto dell'applicazione del contributo, non avrebbero arrecato alcun beneficio agli immobili appena citati. L'art. 18 (commi 1, 2 e 5) della medesima L.r. Puglia n. 4/12 prevede che “Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire
a incrementarne o conservarne il relativo valore…
Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.”
Il richiamo di queste due norme della legislazione regionale pugliese è essenziale e dirimente.
Infatti, con riguardo alle pretese creditorie esercitate dai consorzi di bonifica insediati nel territorio della Regione Puglia, il complessivo quadro normativo da cui desumere la disciplina vigente in materia di contributi consortili annovera la coesistenza di fonti primarie di origine statale (codice civile artt. 857 – 865 ed in particolare 860 c.c.; r.d. n. 215/33) e regionale (L.r. n. 4/12). Deve allora osservarsi che la nozione di “beneficio” che l'art. 10 r.d. n. 215/33 stabilisce in termini generali quale presupposto dell'obbligo di corrispondere il contributo consortile, nell'ambito territoriale della Regione Puglia, è oggetto di precisazione per mezzo dell'art. 17 comma 1 L.r. n. 4/12, il quale esige che esso sia “diretto” e “specifico”.
Tanto premesso, va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto, applicabile ai fini della soluzione della presente controversia, secondo cui “in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avvenuta approvazione del piano di classifica” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 6839/20; in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 8079/20, sent. n. 11431/22 e sent. n. 20359/21). Nel caso di specie non è in contestazione la circostanza per cui gli immobili dell'appellante siano ricompresi nel perimetro di contribuenza delimitato dal piano di classifica adottato dal Consorzio appellato.
Pertanto, in base al criterio di riparto dell'onere della prova sancito dal principio affermato dalla Corte di Cassazione che si è poc'anzi ricordato, rebus sic stantibus sulla contribuente incombe l'onere di fornire la prova degli elementi impeditivi del diritto di credito vantato dal Consorzio;
sicché, in caso di fallimento di tale attività probatoria, dovrà ritenersi raggiunta la prova degli elementi costitutivi di tale situazione giuridica soggettiva.
Al riguardo può affermarsi che la Ricorrente_1 non ha dimostrato che le opere di difesa idraulica, oggetto dell'attività di pianificazione e di realizzazione posta in essere, non hanno arrecato alcun beneficio ai suoi immobili. Infatti, gli elementi probatori di natura documentale che ella elenca alle pagg. nn. 3 e 4 del proprio libello (si tratta di sei mezzi di prova) sono assenti ossia non si rinvengono nell'incarto relativo al presente grado di giudizio (incarto che, ai sensi del d.m. n. 163/13, ha in realtà consistenza digitale) né tantomeno agli atti del processo di primo grado;
in quest'ultimo caso l'indice del fascicolo della contribuente (allora ricorrente) capitola la presenza della copia del ricorso notificata alle parti resistenti e dell'atto impugnato, senza che sia segnalata la presenza di ulteriori documenti. Questa Corte ritiene dunque – convenendo con quanto già stabilito dalla sentenza di primo grado - che l'appellante non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente ossia non ha dimostrato che l'attività del Consorzio non ha apportato nessun vantaggio ai propri immobili.
Difetta infatti la prova dell'assenza del presupposto del contributo, che va individuato nel “beneficio” che i terreni “traggono dalla bonifica” ex art. 860 c.c. ed art. 10 r.d. n. 215/33 ovvero dal “beneficio diretto e specifico” previsto dall'art. 17 L. Regione Puglia n. 4/2012.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione degli artt. 13, 17, 18 e 20 L.r. n. 4/2012, 59 r.d. n. 215/33 ed 860 c.c..
Egli lamenta che la documentazione prodotta agli atti del precedente grado di giudizio dimostrerebbe che le opere consortili non sarebbero state oggetto di lavori di manutenzione in grado di garantire in favore dei suoi terreni la permanenza di un vantaggio concreto ed effettivo.
Il motivo è infondato per le medesime ragioni per cui risulta infondato il precedente motivo di gravame (assenza in atti della documentazione richiamata dall'appellante).
La decisione adottata dalla sentenza di primo grado va pertanto integralmente condivisa e confermata. In definitiva, il sollecito di pagamento n. 90020180026855144.000 di prot. del 18.10.2018, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. nell'interesse del Consorzio di bonifica “Terre d'Apulia”, è fondato;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio meritano integrale compensazione ex art. 15 comma 2 D. Lgs. n. 546/92 (nella formulazione vigente ratione temporis); l'esistenza, nell'ambito di questa Corte, di orientamenti giurisprudenziali inerenti alle questioni esaminate da questa sentenza, i quali si pongono in contrasto tra loro, costituisce ragione grave ed eccezionale per addivenire a siffatto regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2211/01/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di trattazione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 09/02/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2331/2020 depositato il 31/08/2020 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difesa da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' di Gestione Entrate e Tributi – 01807790686 elettivamente domiciliata presso Via
Venezia 49 65121 Pescara PE contumace
Difensore_2Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia – 93238890722 difeso da - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2211/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 1 e pubblicata il
05/11/2019
atti impositivi: - sollecito pagamento n. 90020180026855144.000 canone per raccolta, depurazione e scarico acque 2015
Richieste delle parti: Ricorrente_1: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario;
Consorzio di Bonifica “Terre d'Apulia”: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
So.g.e.t. S.p.A.: //// ////
Svolgimento del processo
Ricorrente_1, come in atti generalizzata, rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 2.7.2020, poi iscritto a ruolo in data 31.8.2020 e dunque depositato in data 15.9.2020 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca della sua proposizione denominata Commissione Tributaria Regionale per la Puglia), proponeva appello avverso la sentenza n. 2211/01/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il sollecito di pagamento n.
90020180026855144.000 di prot. del 18.10.2018, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione per conto del Consorzio di bonifica “Terre d'Apulia”, e notificato in data 13.11.2018; a mezzo di tale atto era richiesto (sotto la minaccia dell'emissione di una ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. n. 639/10) il pagamento del contributo consortile che era già stato domandato con l'avviso di pagamento n. 90020180008517059; si trattava del contributo di bonifica cod. “630” (dovuto per le opere di difesa idraulica dei terreni posseduti dalla contribuente a titolo di comproprietà
e di enfiteusi in agro del Comune di Laterza) maturato in riferimento all'anno di imposta 2015.
Il suo ammontare era pari ad € 388,43 al netto delle spese di notifica. La Commissione Provinciale respingeva il ricorso ed affermava che la pretesa creditoria del Consorzio era fondata poiché i terreni del contribuente erano ricompresi nel suo perimetro di contribuenza e che era stato adottato il relativo piano di classifica e la ricorrente non aveva dimostrato che essi non avevano ricevuto alcun beneficio diretto ed immediato dall'attività e dalle opere consortili. La contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa lamentava il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato, la violazione degli artt. 7 L. n. 212/00 e 21 septies L. n. 241/90, la nullità del sollecito impugnato per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, l'omessa e/o erronea e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della L.r. Puglia n. 4/2012 e dell'art. 63 dello Statuto del
Consorzio di Bonifica “Terre d'Apulia”, la carenza di prova, il difetto di presupposto dell'atto impugnato, la violazione dell'art. 24 della L.r. Puglia n. 37/2014, la violazione dell'art. 4 del r.d. n. 215/33 e dell'art. 3 della L.r. Puglia n. 4/2012, la violazione degli artt. 13, 17, 18 e 20 L.r. Puglia n.
4/2012, 58 r.d. n. 215/33 ed 860 c.c..
Il Consorzio di bonifica “Terre d'Apulia” si costituiva a mezzo di proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
Il concessionario del servizio di riscossione non si costituiva nel presente grado di giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, restando così contumace. Con ordinanza n. 321/25 emessa all'esito dell'udienza del 17.2.2025 questa Corte disponeva che il
Consorzio appellato depositasse agli atti del presente grado di giudizio l'avviso di pagamento n.
90020180008517059, emesso prima del sollecito impugnato nel presente processo, e la prova del suo recapito alla contribuente. Il Consorzio di bonifica non dava alcun seguito a tale ordinanza.
In data 12.1.2026 si svolgeva l'udienza di discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esplicitate. In via preliminare la Corte dichiara la contumacia della SO.G.E.T. S.p.A., nei confronti della quale l'atto di appello risulta ritualmente notificato in data 13.7.2020.
In via altrettanto preliminare deve osservarsi che il sollecito di pagamento emesso dalla SO.G.E.T.
S.p.A. nell'interesse del Consorzio di Bonifica “Terre d'Apulia” è atto impugnabile benché non ricompreso nel novero dell'art. 19 d. lgs. n. 546/92; trattasi infatti di atto impositivo facoltativamente impugnabile (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 16122/23).
Con il primo ed articolato motivo di gravame l'appellante denuncia l'illegittimità del piano di classifica consortile in conseguenza della mancata adozione di un piano di bonifica e l'erroneità del mancato riconoscimento del beneficio arrecato dalle opere consortili ai propri terreni.
Il motivo è infondato.
Non sussiste la lamentata illegittimità del piano di classifica (che delimita il perimetro di contribuenza) in conseguenza della mancata adozione del piano di bonifica.
Infatti, l'art. 42 comma 7 L.r. Puglia n. 4/2012 stabilisce, al primo e secondo periodo, che “In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo 3. Per i consorzi di bonifica di
Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011”.
Ne consegue che la mancata approvazione, nell'anno di imposta 2015, del piano generale di bonifica disciplinato dall'art. 3 L. n. 4/12 non rende illegittimo il piano di classifica poiché tale legge espressamente prevede che quest'ultimo fosse adottato “tenendo conto della situazione esistente al momento della sua entrata in vigore” e quindi sulla base del piano di bonifica o dell'omologo strumento previsionale adottato sotto la vigenza della previgente disciplina primaria, poi abrogata.
La seconda doglianza del contribuente concerne l'assolvimento dell'onere della prova;
egli ritiene di averlo assolto e che la sentenza di primo grado sia erroneamente pervenuta a conclusioni opposte.
La doglianza appare priva di pregio.
L'appellante è comproprietario dei terreni iscritti ai Indirizzo_1 del c.t. del Comune di Laterza.
Egli assume di avere dimostrato che le opere consortili, la cui realizzazione costituisce il presupposto dell'applicazione del contributo, non avrebbero arrecato alcun beneficio agli immobili appena citati. L'art. 18 (commi 1, 2 e 5) della medesima L.r. Puglia n. 4/12 prevede che “Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire
a incrementarne o conservarne il relativo valore…
Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.”
Il richiamo di queste due norme della legislazione regionale pugliese è essenziale e dirimente.
Infatti, con riguardo alle pretese creditorie esercitate dai consorzi di bonifica insediati nel territorio della Regione Puglia, il complessivo quadro normativo da cui desumere la disciplina vigente in materia di contributi consortili annovera la coesistenza di fonti primarie di origine statale (codice civile artt. 857 – 865 ed in particolare 860 c.c.; r.d. n. 215/33) e regionale (L.r. n. 4/12). Deve allora osservarsi che la nozione di “beneficio” che l'art. 10 r.d. n. 215/33 stabilisce in termini generali quale presupposto dell'obbligo di corrispondere il contributo consortile, nell'ambito territoriale della Regione Puglia, è oggetto di precisazione per mezzo dell'art. 17 comma 1 L.r. n. 4/12, il quale esige che esso sia “diretto” e “specifico”.
Tanto premesso, va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto, applicabile ai fini della soluzione della presente controversia, secondo cui “in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avvenuta approvazione del piano di classifica” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 6839/20; in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 8079/20, sent. n. 11431/22 e sent. n. 20359/21). Nel caso di specie non è in contestazione la circostanza per cui gli immobili dell'appellante siano ricompresi nel perimetro di contribuenza delimitato dal piano di classifica adottato dal Consorzio appellato.
Pertanto, in base al criterio di riparto dell'onere della prova sancito dal principio affermato dalla Corte di Cassazione che si è poc'anzi ricordato, rebus sic stantibus sulla contribuente incombe l'onere di fornire la prova degli elementi impeditivi del diritto di credito vantato dal Consorzio;
sicché, in caso di fallimento di tale attività probatoria, dovrà ritenersi raggiunta la prova degli elementi costitutivi di tale situazione giuridica soggettiva.
Al riguardo può affermarsi che la Ricorrente_1 non ha dimostrato che le opere di difesa idraulica, oggetto dell'attività di pianificazione e di realizzazione posta in essere, non hanno arrecato alcun beneficio ai suoi immobili. Infatti, gli elementi probatori di natura documentale che ella elenca alle pagg. nn. 3 e 4 del proprio libello (si tratta di sei mezzi di prova) sono assenti ossia non si rinvengono nell'incarto relativo al presente grado di giudizio (incarto che, ai sensi del d.m. n. 163/13, ha in realtà consistenza digitale) né tantomeno agli atti del processo di primo grado;
in quest'ultimo caso l'indice del fascicolo della contribuente (allora ricorrente) capitola la presenza della copia del ricorso notificata alle parti resistenti e dell'atto impugnato, senza che sia segnalata la presenza di ulteriori documenti. Questa Corte ritiene dunque – convenendo con quanto già stabilito dalla sentenza di primo grado - che l'appellante non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente ossia non ha dimostrato che l'attività del Consorzio non ha apportato nessun vantaggio ai propri immobili.
Difetta infatti la prova dell'assenza del presupposto del contributo, che va individuato nel “beneficio” che i terreni “traggono dalla bonifica” ex art. 860 c.c. ed art. 10 r.d. n. 215/33 ovvero dal “beneficio diretto e specifico” previsto dall'art. 17 L. Regione Puglia n. 4/2012.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione degli artt. 13, 17, 18 e 20 L.r. n. 4/2012, 59 r.d. n. 215/33 ed 860 c.c..
Egli lamenta che la documentazione prodotta agli atti del precedente grado di giudizio dimostrerebbe che le opere consortili non sarebbero state oggetto di lavori di manutenzione in grado di garantire in favore dei suoi terreni la permanenza di un vantaggio concreto ed effettivo.
Il motivo è infondato per le medesime ragioni per cui risulta infondato il precedente motivo di gravame (assenza in atti della documentazione richiamata dall'appellante).
La decisione adottata dalla sentenza di primo grado va pertanto integralmente condivisa e confermata. In definitiva, il sollecito di pagamento n. 90020180026855144.000 di prot. del 18.10.2018, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. nell'interesse del Consorzio di bonifica “Terre d'Apulia”, è fondato;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio meritano integrale compensazione ex art. 15 comma 2 D. Lgs. n. 546/92 (nella formulazione vigente ratione temporis); l'esistenza, nell'ambito di questa Corte, di orientamenti giurisprudenziali inerenti alle questioni esaminate da questa sentenza, i quali si pongono in contrasto tra loro, costituisce ragione grave ed eccezionale per addivenire a siffatto regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2211/01/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso