Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00255/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2025, proposto da
HA AB IB HA OB, rappresentato e difeso dall’avv. Milena Cellie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. - Prefettura di Piacenza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’accertamento
del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Piacenza sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per “lavoro stagionale” in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Piacenza;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 11 giugno 2025 il dott. Italo Caso e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che in data 21 marzo 2024 il ricorrente, cittadino egiziano in attesa di formale rilascio di permesso di soggiorno per “lavoro stagionale” (poi rilasciato il 20 maggio 2024) ma dichiaratamente già da tempo sul territorio italiano a seguito di visto di ingresso e regolare svolgimento dell’attività lavorativa, inoltrava al Ministero dell’Interno la domanda di “ verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ”;
che con nota prot. n. P-PC/L/Q/2024/101673 del 25 maggio 2024 la Prefettura di Piacenza dava comunicazione del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno;
che, restando invano in attesa il lavoratore e il datore di lavoro della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Piacenza ai fini della sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno, ed apprendendosi successivamente – in via informale – della stasi del procedimento in ragione dell’avvenuta richiesta della conversione in data successiva alla scadenza del permesso per “lavoro stagionale”, il ricorrente ha infine adito il giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod.proc.amm.;
che, in particolare, egli adduce che il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza è illegittimo perché formatosi in violazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento e di farlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel termine che, in caso di richiesta di conversione del permesso di soggiorno, è di sessanta giorni;
che, in conclusione, il ricorrente fa valere la pretesa all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in via definitiva sulla sua istanza – rimasta ingiustificatamente priva di riscontro –, ordinando alla stessa di pronunciarsi con un provvedimento espresso circa la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per “lavoro stagionale” in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”;
che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Piacenza, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
che in data 10 giugno 2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Piacenza ha infine convocato il lavoratore e il datore di lavoro ai fini della sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno (v. documentazione esibita dal ricorrente);
che alla camera di consiglio del 11 giugno 2025, richiesta dal difensore del ricorrente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, quando l’Amministrazione resti inerte non portando l’ iter procedimentale avviato su istanza di parte alla sua fisiologica conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, l’ordinamento tutela l’interesse pretensivo del privato mettendogli a disposizione l’azione avverso il silenzio;
che, in particolare, l’art. 31 cod.proc.amm. prevede che “ decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere ” (comma 1) e che “ l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ” (comma 2), precisando che “ è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ” (comma 2);
che, ciò stante, emerge nella circostanza che, dopo l’istanza risalente al 21 marzo 2024, era intervenuto un atto endoprocedimentale – la comunicazione del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno – cui non aveva però fatto seguito la conclusione del procedimento attivato dalla domanda di conversione del permesso di soggiorno, secondo l’ iter di cui all’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che, in effetti, per prevedere la suindicata disposizione che “ Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato …”, sussisteva certamente l’obbligo di provvedere in via definitiva sulla richiesta, pur restando salvo il potere/dovere dell’Amministrazione di valutare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
che, come è noto, si tratta di una domanda di conversione da evadere nel termine di sessanta giorni, come disposto in generale dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 (“ Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda …”), il cui vano decorso avrebbe dovuto indurre evidentemente a dichiarare fondata la doglianza incentrata sull’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione;
che, tuttavia, in prossimità dell’udienza camerale dedicata alla trattazione della causa, l’Amministrazione ha poi convocato il lavoratore e il datore di lavoro ai fini della sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno e, quindi il ricorrente ha riconosciuto integrare tale circostanza una risposta pienamente satisfattiva della pretesa azionata;
che, pertanto, anche in ragione di esplicita richiesta in tal senso formulata dall’interessato, può dichiararsi cessata la materia del contendere;
che, quanto alle spese di lite, occorre fare riferimento al criterio della c.d. soccombenza “virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove non fosse intervenuta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della controversia;
che, in effetti, per quanto detto, spettava all’Amministrazione resistente provvedere sull’istanza del ricorrente, nel senso che la portata generale dell’obbligo di dare risposta al richiedente è tale per cui un riscontro formale risulta comunque imposto, anche laddove l’istanza sia non accoglibile o manifestamente infondata, dalla previsione normativa di cui all’art. 2, comma 1, della n. 241 del 1990, con la conseguenza che, se residuano margini di esercizio della discrezionalità o siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione, il giudice deve limitarsi ad accertare la perdurante inerzia dell’Amministrazione stessa, non potendo verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza (v., ex multis , TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 10 gennaio 2025 n. 49);
che, in conclusione, si sarebbe dovuto accogliere la domanda proposta dal ricorrente per non avere l’Amministrazione concluso il procedimento mediante l’adozione di una determinazione esplicita, ed in particolare si sarebbe dovuto assegnare alla Prefettura di Piacenza un termine per provvedere sull’istanza del 21 marzo 2024, rimasta solo parzialmente evasa;
Considerato, quindi, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, secondo il criterio della c.d. soccombenza “virtuale”, le spese di lite vanno poste a carico del Ministero dell’Interno, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di AR, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO