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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 3472 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA Presidente dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a Benin City in [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Nànula del Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano via E. Besana n. 3, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Milano n. 2024/8679 del 13.12.2024
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
C.F. in persona del Ministro pro-tempore, - NTroparte_1 P.IVA_1
, con l'Avvocatura NTroparte_2
Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
pagina 1 di 17 avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, il 19.2.2018, nella causa civile n. 13117/2017
R.G., in materia di protezione internazionale
CONCLUSIONI APPELLANTE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni avversa istanza eccezione e deduzione: nel merito, in via principale: riconoscere all'odierno ricorrente in riassunzione la protezione sussidiaria di all'art
14 decreto lgs 251/07 per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto;
nel merito, in via subordinata: riconoscere al deducente la protezione umanitaria di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 TUI, per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore dello Stato, attesa l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dal ricorrente e in fase di approvazione, ovvero, in subordine si chiede la condanna di parte resistente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, in caso di mancata ammissione dell'istante al predetto beneficio, in relazione al presente giudizio e al giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione; in via istruttoria: sin d'ora si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano voglia fissare apposita udienza di comparizione delle parti, affinché in quella sede, l'odierno ricorrente in riassunzione possa meglio e più diffusamente specificare le ragioni per le quali ha avanzato domanda di protezione internazionale, a fronte della grave situazione in cui viveva nel suo Paese, prima del forzoso allontanamento dallo stesso, nonché il percorso di integrazione intrapreso sul territorio e l'attuale contesto di vita in Italia”
CONCLUSIONI APPELLATO IN RIASSUNZIONE
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni istanza contraria, così giudicare: nel merito: rigettare l'appello avversario e, in particolare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di protezione internazionale sussidiaria e/o umanitaria o comunque rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso: revocare, ove già concessa, l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ovvero dichiarare inammissibile la relativa istanza per le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese e competenze”
pagina 2 di 17 Il P.G. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato con rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione iscritto a ruolo il 13.12.2024 il sig. nato a Beni City in [...] il Pt_1
25.9.1980 ha proposto impugnazione avverso Ordinanza del Tribunale Milano Rg 13117/2017 del
19.2.2018 che aveva rigettato la sua domanda di status di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria ex art 5 co.6 Dlgs 286/1998 di cui al decreto di rigetto della Comm. Territoriale di Milano del
24.11.2016.
Sentito dal Tribunale all'udienza del 15.1.2028 lo stesso, confermava quanto esposto avanti la
Commissione, precisando, di non avere contatti con i suoi fratelli dal 2013 e che l' è CP_3 attualmente al potere e lo sta cercando.
Avanti alla Commissione Territoriale aveva infatti dichiarato di essere cristiano cattolico, vissuto a
Benin City, di aver studiato per 16 anni fino al Politecnico, di aver lavorato dal 2008 riscuotendo le tasse per conto del Partito Democratico PO (PDP), di aver lasciato la Nigeria il 29.11.2012 dopo l'ultimo attacco armato sferrato contro di lui, attacco nel quale veniva colpito alla gamba sinistra da appartenenti al gruppo uomo d'affari, membro importante del partito All Progressive CP_3
Congress (APC) ed della confraternita;
già nel marzo 2012 aveva subito un attacco (con ferite alla testa e la perdita di un dente) da parte di esponenti di quel partito come ritorsione per la mancata collaborazione con loro;
nel 2010 aveva accettato la proposta di convincere le persone a votare per il partito APC in cambio di un terreno assicurandogli che poi, vinte le elezioni, avrebbe lavorato per lui nelle riscossione delle tasse;
aveva accettato la proposta – pur non intendendo collaborare alla campagna elettorale - nella convinzione che l' avrebbe desistito dal richiedergli la restituzione CP_3 del terreno. Non avendo questi desistito, aveva lasciato la Nigeria temendo che gli appartenenti al partito gli potessero fare del male.
Il Tribunale ha ritenuto trattarsi di un racconto generico, vago e privo di rilevanza in quanto attinente ad un rapporto privatistico (la questione del terreno), contraddittorio perchè avanti al giudice ha detto di essere stato contattato per collaborare dal Partito Democratico PO (PDP) mentre avanti la aveva detto di esser stato contattato dal partito All Progressive Congress APC partito ora CP_2 al potere a cui appartiene l'esponente con cui ha avuto la questione del terreno.
Ha aggiunto il Tribunale che, sebbene vi sia compatibilità delle lesioni con quanto esposto, ciò non giustifica la verosimiglianza del racconto in ordine alle motivazioni ed alle circostanze in cui i fatti si sarebbero verificati;
Il Giudice di primo grado ha pertanto rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite, ritenendo insussistenti sia i presupposti per lo status di rifugiato (in mancanza di prova del paventato pericolo di persecuzione), sia i presupposti per la protezione sussidiaria (in mancanza di elementi per poter ritenere che tornando in Nigeria il ricorrente potesse essere esposto ai gravi danni previsti dalla pagina 3 di 17 norma né quelli della lettera C) in quanto l'area di Benin City non è indicata come area a rischio dalle fonti internazionali), sia i presupposti per la protezione umanitaria (non solo per le ragioni già esposte, ma anche per l'assenza di elementi segnalati di vulnerabilità personale e di radicamento in Italia utili).
Avverso l'Ordinanza del Tribunale di Milano il sig. proponeva appello avanti alla Parte_1
Corte d' Appello di Milano (iscritto a n. RG 1332/2018); la Corte rigettava l'impugnazione con sentenza 3339/2019 in quanto: accertava l'applicabilità al caso di specie (Cass Civ 4890 del 19.2.2019) della normativa antecedente l'entrata in vigore del DL 113 (2018 trattandosi di procedimento di richiesta di asilo incardinata prima del 5/10/2018) e pertanto ammissibile la domanda di protezione umanitaria sulla base della normativa precedente;
nel merito condivideva la decisione del Tribunale anche per la domanda di protezione umanitaria, vuoi per i motivi di pertinenza privatistica, vuoi per la carenza di situazione di fragilità; evidenziava il
Tribunale che, non avendo il ricorrente partecipato all'udienza, lo stesso non aveva dato prova di trovarsi ancora in Italia;
inoltre, la situazione del Paese non era tale da esporre il soggetto ad un danno grave in caso di rientro (la compatibilità delle lesioni subite con le modalità allegate di aggressione accertate dalla perizia medico legale prodotta in fase amministrativa, non provava la riconducibilità delle lesioni a quelle aggressioni).
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'odierno appellante in riassunzione. La Corte, con ordinanza 381/2022 pubblicata il 16.2.2022 RGG 8103/2020 cassava la pronuncia con rinvio per mancata cooperazione istruttoria su fonti appropriate e aggiornate.
La Corte di Appello di Milano, avanti la quale veniva riassunto il procedimento, con sentenza n.
1788/2022 pubblicata il 31.5.2023 RG n.1482/2022 dichiarava improcedibile la riassunzione per mancata produzione della copia conforme autentica dell'ordinanza della Cassazione ex art 392 c.p.c. avendo parte appellante prodotto esclusivamente la copia comunicata dalla Cancelleria ex art 133 c.p.c.
Anche tale pronuncia veniva impugnata avanti alla Corte di Cassazione la quale, con sentenza
2955/2024 pubblicata il 13.9.2024 (a definizione del procedimento RG n24720/2023) ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte di merito, statuendo che l'onere di produzione della copia autentica dell'ordinanza di Cassazione, non grava a pena di decadenza sulla parte in riassunzione, cosicché il suo mancato adempimento non determina l'improcedibilità del giudizio;
la Corte d' Appello avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per l'adempimento a pena di estinzione del procedimento, tanto più che la parte aveva prodotto la copia ex art 133 c.p.c..
La causa è stata riassunta avanti la Corte di Appello di Milano con ricorso iscritto a ruolo il 13.12.2024
e notificato al il 17.2.2025 per chiedere: CP_1
la protezione sussidiaria art 14 lettera c) per la grave situazione in Nigeria;
pagina 4 di 17 in subordine la protezione umanitaria ex art 5 co. 6 e 19 TUI per integrazione socio / lavorativa e situazione della Nigeria.
Parte appellante allega di essere fuggito dalla Nigeria nel 2015 e che in Italia si è integrato, ha sempre lavorato, nel periodo 2023 ha percepito un reddito complessivo annuo di € .12.000; da maggio 2024 NT lavora come operaio dalla VER. produce CU 2025 pari ad €.4062,78; deduce di essere in NASPI da gennaio 2025.
Ha prodotto copia autentica Ordinanza Cassazione emessa il 27.9.2024 da Ufficio Copie C.C.
IL 15.4.2025 si è costituito il per chiedere il rigetto dell'appello e in ogni caso NTroparte_1 revocare ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Parte appellante e parte appellata hanno depositato rispettivamente in data 14.5.2025 e 16.5.2025 nota di Trattazione scritta con cui hanno richiamato le rispettive conclusioni.
All'udienza del 21.5.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta in forza di decreto di questo Corte del 17.12.2024, verificato il deposito da parte delle parti costituite delle note ex 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta a decisione.
***
Alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio del 2.7.2024
(pubblicata il 13.9.2024), deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello in riassunzione in esame, stante la produzione da parte dell'appellante della copia conforme dell'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione rilasciata dalla competente Cancelleria in data 5.6.2023, in ottemperanza al disposto di cui all'art 394 cpc.
Nel merito, questa Corte, riportandosi ai principi di diritto esposti dalla Suprema Corte nella precedente ordinanza di rinvio del 28.1.2022 e pubblicata il 16.2.2022, provvedimento presupposto nel merito del presente procedimento, ritiene l'appello fondato nei limiti che seguono.
Nel caso di specie occorre valutare esclusivamente le domande di protezione sussidiaria ex art 14 lett.c)
dlgs 251/07 e quella di protezione umanitaria ex art 5 co.6 Dlgs 286/1998 atteso che l'appellante in riassunzione nella fase di legittimità non ha impugnato il rigetto della svolta domanda di status di rifugiato: al riguardo, pertanto si è formato il giudicato.
pagina 5 di 17 In relazione alla domanda di protezione sussidiaria occorre richiamare l'art 14 Dlgs 251/07 che così
recita: “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la
condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o
trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia
grave individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Deve pertanto essere esaminata la situazione sociopolitica del paese d'origine dell'appellante in riassunzione. Per tale disamina si sono consultate le seguenti fonti.
- Accord, Nigeria: COl Compilation on Human Trafficking, December 2017,
- Accord, Nigeria: Security situation, 3 December 2019- Austrian Centre for Country of Origin and
Asylum Research and Documentation: "ecoi.net featured topic on Nigeria: Security Situation",
D o c u m e n t o 2 0 2 0 8 8 4 - e c o i. n e t
- Acled Data, Real Time Data Nigeria 1 October 2017 - 30 September 2018,
- Amnesty International, https://www.amnesty.it/diritti-gay-
- AFRICA CENTER https://africacenter.org/wp-content/uploads/2021/07/ASB39EN-The-Growing-
Complexity-of-Farmer-Herder-Conflict-in-West-and-Central-Africa-update-7-27-21.pdf
- CFR https://www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-tracker/p29483
Cia, The World Factbook, Nigeria September 2022, https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/nigeria/
- Freedom House, Nigeria: Country Profile, https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-
world/2020 https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-world/2023
- Freedom House, Annual report on political rights and civil liberties in 2023; Freedom in the
World 2024 - Nigeria
- Human Rights Watch, World Report 2022, Nigeria, https://www.hrw.org/world-
report/ 2022/country-chapters/nigeria
- United States Department of State - 2021 Country Reports on Human Rights Practices pagina 6 di 17 - Global Protection Cluster – GPC: Killing and Abduction of Civilians in Borno State, Nigeria;
March 2024
- Global Protection Cluster – GPC: North-East Nigeria: Fact sheet on the security situation and protection in Borno, Adamawa and Yobe states;
March 2024
- Global Protection Cluster – GPC: North-East Nigeria: Annual report on the protection sector
(child protection;
gender-based violence;
housing, land and property); February 2024
- EASO https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019_IT.pdf https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndivi
duals.pdf
Da tali fonti risulta il seguente quadro sociopolitico-religioso della Nigeria. La Nigeria è una
Repubblica federale presidenziale, organizzata in 36 Stati e 1 territorio. Ogni Stato ha proprio organo legislativo (Camera dell'Assemblea) e un ordinamento giuridico. L'ordinamento nigeriano è un sistema misto, basato sulla common law inglese e il diritto consuetudinario tradizionale. Altre fonti di legge sono la costituzione e i precedenti giurisprudenziali. Le fonti di legge principali, oltre alla Costituzione
(in vigore dal 1999), sono le leggi federali e statali. Dal 1999-2001 Ë in vigore, nei 12 Stati del Nord a maggioranza musulmana, la legge islamica (Sharia) in materia di diritto personale e di famiglia, per le persone di religione musulmana. La Nigeria aderisce a importanti strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona, come la
Convenzione di Ginevra del 1951 (firmata nel 1967) sullo statuto dei rifugiati e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 (ratificata nel 2001). Il
Paese ha ratificato i seguenti trattati:
- Convenzione internazionale sull'eliminazione e repressione del crimine di apartheid (1977);
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne
(1985);
pagina 7 di 17 - Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1991); Protocollo opzionale della
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000);
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2010)
Non sono invece stati ratificati i seguenti:
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1967);
- Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (1993);
- Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (1993);
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
(2009);
- Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura (2009);
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (2009).
Inoltre, la Nigeria ha vietato le relazioni omosessuali. Nel gennaio 2014, il presidente nigeriano ha approvato alcuni emendamenti alle leggi esistenti. Le condizioni di detenzione sono diventate più dure e la punizione molto più severa. Nella Nigeria settentrionale è prevista la pena di morte.
Progressi sono stati registrati nel presidio dell'indipendenza della Magistratura, pur in un quadro ove il sistema giudiziario continua a essere caratterizzato da una serie di criticità: ritardi e carenze nelle investigazioni, violazioni dei diritti processuali di istanti, imputati e detenuti, sovraffollamento delle prigioni. In linea generale, l'accesso al sistema giudiziario in Nigeria resta difficile per una parte della popolazione, per una serie di fattori, tra cui l'onerosità delle spese legali e la lunghezza dei tempi processuali. Inoltre, vi è una diffusione endemica e radicata della corruzione.
La Nigeria è fortemente impegnata nella lotta al terrorismo jihadista e nella stabilizzazione della
Regione dell'Africa occidentale attraverso il suo ruolo chiave nelle missioni dell'ECOWAS, organizzazione di cui detiene la presidenza di turno dal luglio 2023.
Il sistema politico-istituzionale è basato su principi ed istituzioni democratiche. Il Presidente della
Repubblica è eletto a suffragio diretto e a maggioranza qualificata per un mandato di quattro di anni. Le elezioni presidenziali celebratesi il 25 febbraio 2023 hanno registrato la vittoria di che è Persona_1 succeduto a nella carica di Capo dello Stato, la cui Presidenza ha preso avvio in Persona_2 un contesto interno e regionale caratterizzato da una crescente instabilità.
Sul piano interno, il nuovo governo nigeriano, insediatosi in agosto 2023, ha ereditato un quadro caratterizzato da gravi e crescenti difficoltà economiche, dovute alle fluttuazioni del corso del greggio e alla progressiva riduzione delle quantità esportate dal Paese, sviluppo a sua volta legato a vari fattori, pagina 8 di 17 tra cui condizioni di sicurezza interna in peggioramento. In un sistema economico fortemente dipendente dalle importazioni di beni agricoli, la riduzione degli introiti derivante dall'export ha contributo ad alimentare la l'inflazione, che ha recentemente toccato il 30% su base annua, provocando un forte deprezzamento della valuta nazionale, la naira.
Alla complessità del quadro interno si accompagna un contesto regionale di crescente instabilità, legata, in particolare alla diffusione del terrorismo di matrice jihadista nella regione (in Nigeria sono particolarmente attivi ed (Islamic State West Africa's Province) - quest'ultimo CP_5 CP_6 CP_ composto da fuoriusciti dal primo ed affiliato con l' - nell'area nord-orientale del Paese), ed all'aumento dell'instabilità politica legata al susseguirsi di colpi di Stato nel Sahel e la conseguente contrapposizione tra l'Organizzazione Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) ed i
Paesi della regione attualmente retti da giunte militari , . Per_3 Per_4 Persona_5 Per_6
Il Paese è da anni impegnato a fronteggiare l'insurrezione del gruppo fondamentalista e CP_5 del gruppo scissionista attivi nello Stato di Borno e in alcuni distretti con esso confinante, dove CP_6 la situazione di sicurezza e le condizioni umanitarie restano gravi.
Sul piano della sicurezza interna del Paese, si segnalano inoltre le tensioni tra l'esercito nigeriano e l'Islamic Movement in Nigeria (IMN), le attività dell'IMN sono incentrate a Zaria nello Stato di
Kaduna, mentre le loro periodiche proteste si svolgono in prevalenza nella capitale Abuja.
Dal marzo 2021 sono parzialmente ripresi nel Sud-Est del Paese gli attacchi armati da parte di gruppi indipendentisti di etnia Igbo, che si richiamano alle aspirazioni secessioniste della sedicente regione del
Biafra che scatenarono la guerra civile nel 1967-1970. Gli attacchi sono quasi esclusivamente diretti contro esercito e Polizia e hanno luogo nei cinque Stati a maggioranza Igbo: Ebonyi, Per_7 Per_8 Per_ Imo e La Nigeria è esposta a numerose minacce e il quadro di sicurezza permane fluido anche a causa degli atti di pirateria nelle acque del Golfo di Guinea, fenomeno tutt'ora attuale ma in calo nell'ultimo anno.
In via Generale non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva
2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
La libertà di espressione è garantita dalla Costituzione anche se risulta limitata dalle leggi contro la sedizione e la diffamazione e dalla difficoltà dei giornalisti di riportare notizie legate al terrorismo, alla corruzione e alle vicende politiche. La Costituzione garantisce la libertà di riunione e associazione. È altresì assicurata la libertà di religione ed è vietata l'introduzione di una religione di Stato. In occasione dell'ultima Revisione Periodica Universale (febbraio 2024), il Ministro della Giustizia ha rimarcato che il Paese è uno stato "secolare", nel quale le leggi proteggono la libertà religiosa e il Governo riconosce la pluralità delle religioni. Tuttavia, alcuni Stati federati hanno fortemente limitato le attività di gruppi religiosi, come nel caso dell'Islamic Movement in Nigeria in Kaduna State e nel Sokoto State.
pagina 9 di 17 Non sussistono tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante. Nel 2015 la Nigeria ha adottato il Violence Against Persons Prohibition Act che intende fornire un quadro giuridico per la prevenzione della violenza, soprattutto contro donne e ragazze, ma non è stato recepito da tutti gli Stati.
Nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 la Nigeria non è uno Stato membro
CEDU.
Nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881 la Nigeria ha ratificato nel 1993.
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984 è stata firmata dalla
Nigeria nel 1988 e ratificata nel 2001.
Le aree a rischio per la diffusa conflittualità interna riguardano gli Stati della regione del Nord-Est, ove sono attivi ed e dove operano altresì i militanti dell'Islamic Movement of Nigeria. CP_5 CP_6
Altra regione a rischio è quella del sud-est dove sono attivi degli esponenti del MASSOB, dell'IPOB e del suo braccio militare, l'ESN (Eastern Security Network).
Alla luce di quanto esposto, avuto riguardo alle disposizioni dell'art.
2-bis del d. lgs. n. 25/2008 e del
DL 23.10.2024 pubblicato in GU n.158 del 23.10.2024, si ritiene che la Nigeria rientri tra i Paesi di origine sicuri, sia pure con situazioni di particolare criticità e rischi di involuzione della situazione, circostanza che rende necessario un monitoraggio costante.
Tenuto conto di quanto esposto e considerato che la vicenda rappresentata da parte appellante in riassunzione, non solo è inficiata da inattendibilità, ma altresì è da ricondursi ad una vicenda di fatto privatistica, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14 lett c) Dlgs 251/07.
Quanto al riconoscimento della protezione umanitaria ovvero della protezione speciale come ridisciplinata dal D.L. 21.10.2020 n.130 (convertito con L. 18.12.2020 n. 173), si osserva quanto segue.
Il D.L. citato all'art 1 co.1 lett a) ha modificato l'art 19 comma 1.1. del dlgs 286/1998 con le seguenti disposizioni:
“non sono ammessi al respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5 co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale Stato di violazione sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi al respingimento o espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per
pagina 10 di 17 ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione alla salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28.7.1951, resa esecutiva dalla L. 722/1954 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese di origine”
Con riguardo alla seconda fattispecie afferente alla valutazione della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, si ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della precedente protezione umanitaria di cui all'art 5 co.6 dlgs 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di all'art 1 co.1 lett b) n.2 del DL
4.10.2018 n.113, convertito in L.
1.12.2018 n.132 e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito dalla Costituzione (tra cui Cass Civ sez I 13.10.2020 n. 22057).
Anche la introdotta successiva riforma dell'art 19 citato con il DL 20/2023 prevede il divieto di respingimento per il pericolo di essere sottoposto a persecuzioni per motivi personali o sociali, dando ancora una volta una continuità normativa seppur indiretta alla tutela del rispetto della vita privata e familiare, come sancito dal comma soppresso.
L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023
(cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento, iscritto a ruolo avanti al Tribunale di Milano in data 24.2.2017, pendeva alla data dell'11 marzo 2023 e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel
2020.
La protezione per motivi umanitari ed ora protezione speciale è misura di natura residuale concedibile previa valutazione di fattori che potrebbero esporre parte istante a rischi apprezzabili, come situazione di grave instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali, da accertare anche in rapporto alla vulnerabilità personale del soggetto con particolare riferimento alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale ed altro, in conformità alla
Ordinanza della Corte di Cassazione VI Sez. n. 15466/2014 “ ..si tratta del riconoscimento da parte
pagina 11 di 17 delle Commissioni territoriali o del Giudice di merito dell'esistenza di situazioni di “vulnerabilità” non rientranti nelle misure tipiche o perchè aventi il carattere della temporaneità o perchè vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perchè intrinsecatamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzato da una esigenza qualificabile come umanitaria”.
L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata dalla importante pronunzia della
Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: “…I seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine, la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche…”.
Con riferimento alla necessità di una comparazione tra diversi aspetti del caso concreto, al fine del riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria ora protezione speciale la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “…il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili…La condizione di
pagina 12 di 17 'vulnerabilità' può…avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condure un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa…” .
In conclusione, la “vulnerabilità” può derivare “…da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale”, pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero “può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute…oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti di impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)…La ratio della protezione umanitaria ora protezione speciale rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità…E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).
Parte ricorrente è giunto in Italia all'età di 35 anni nel 2015, ove ha lavorato e nel 2023 ha percepito un reddito complessivo annuo di € 12.000,00 da maggio 2024 al 31.12.2024 è stato assunto come operaio da VER srl con reddito complessivo di € 4.062,78 (CU 2025) e da gennaio 2025 è in NASPI.
Risulta, pertanto, documentato l'impegno profuso dal ricorrente nel suo processo di integrazione nel nostro Paese ove ha trovato un lavoro dignitosamente redditizio;
tale circostanza deve essere associata alla valutazione della condizione di criticità sociopolitica, in essere in Nigeria, con difficoltà di accedere alla protezione da parte dello Stato sussistendone la corruzione.
In virtù dei disposti di cui all'art 3 Dlgs 251/07 e agli artt. 8 co.3 e 27 co.1 bis Dlgs 25/2008, attuativi delle Direttive 2005/85/CE e 2004/83/CE nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono rilievo l'onere probatorio attenuato del richiedente e il potere-dovere di pagina 13 di 17 cooperazione istruttoria da parte del giudicante correlato a fatti e circostanze purché dedotti e/o allegati da parte ricorrente, in quanto l'onere probatorio attenuato non coincide con l'onere di allegazione attenuato (Cass. N. 13088/2019).
La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire in applicazione degli indicatori di credibilità soggettiva previsti dall'art 3 co.5 dlgs 251/2007, dovendo il
Giudice sottoporle ad un controllo di coerenza interna, sulla base della specificità del rapporto e della sufficienza dei dettagli, di coerenza esterna sulla base di conferme date da testimoni e apporto probatorio in genere, nonché sulla base dell'accertamento di una credibilità razionale ovvero della plausibilità del racconto offerto e, in via residuale, permanendo incertezza, in applicazione del principio del beneficio del dubbio, essendo oggetto di giudizio la persona con i suoi diritti fondamenti di essere umano.
Nel caso specifico la non particolare attendibilità di parte ricorrente va valutata anche considerato il suo radicamento sul territorio italiano, in comparazione all'attuale situazione dello Stato della Nigeria.
Secondo la Cassazione SSUU n. 24413 /2021: "La disciplina della protezione umanitaria antecedente
al D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, qualifica tale forma di protezione (complementare rispetto alla c.d. protezione
internazionale) come un « catalogo aperto », legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus
persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psico-fisica del richiedente.
Trattandosi di cause non normativamente tipizzate, le situazioni dei soggetti vulnerabili vanno protette
alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali. In particolare, la Corte ha ritenuto che, ai fini
del riconoscimento della protezione, occorra operare una valutazione comparativa della situazione del
richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia con la situazione
soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d'origine, senza che
pagina 14 di 17 abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente
considerato. I seri motivi di carattere umanitario che giustificano il riconoscimento della protezione
possono infatti riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed
incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che
costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Il focus della comparazione va pertanto
centrato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, come definito soprattutto dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in connessione con gli articoli 2 e 3 della
Costituzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, chiarito che tutti i rapporti sociali tra
gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono costituiscono parte integrante
della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art.
8. Pertanto, indipendentemente dall'esistenza di una
«vita familiare», l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo
diritto al rispetto della sua vita privata. La valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di
rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine
deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di
origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver
raggiunto nel tessuto sociale italiano. Ne deriva che situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali
di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione
umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per
contro, in presenza di tale apprezzabile livello di integrazione, saranno le condizioni oggettive e
soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore. In tale ipotesi,
qualora il ritorno nel Paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di
vita privata e/o familiare, tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU, sussisterà
un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per
riconoscere il permesso di soggiorno". pagina 15 di 17 Ancora la Corte di Cassazione con sentenza n.41778/2021 ha stabilito che la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine prescinde dal giudizio di credibilità del richiedente asilo, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla posizione individuale.
Nel caso di specie, il richiedente ha provato in giudizio un sufficiente livello di integrazione nel tessuto socioeconomico in Italia, di tal che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e lavorativa: il ritorno in Nigeria, paese d'origine da dove manca da ormai 10 anni, lo esporrebbe ad una particolare vulnerabilità, attesa la sicura mancanza di attività lavorativa e l'assenza di una rete familiare che potrebbe sostenerlo.
In forza delle argomentazioni svolte, l'appello proposto deve essere accolto limitatamente alla richiesta di riconoscimento della protezione speciale con conseguente declaratoria del diritto dell'appellante ad ottenere la protezione speciale di cui all'art 19 co. 1.1., 1.2 dlgs 286/1998 nel testo posteriore alla novella di cui all'art 1 co.1 lett e) nn. 1 e 2 del dl 130/2020 convertito in L. 173/2020.
La riforma della sentenza impugnata impone la rivalutazione complessiva delle spese processuali (cfr.
Cass.
civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un
nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle
spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata,
la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia
costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione").
pagina 16 di 17 Stante l'accoglimento del proposto appello e le particolari ragioni poste a sostegno della domanda da parte appellante, ivi compresa la parziale soccombenza e la documentazione del proprio consolidamento di integrazione in Italia pervenuta solo in questo grado di giudizio, la Corte ritiene sussistano giustificati motivi per provvedere alla integrale compensazione delle spese di lite ex art 92
cpc, ivi compresa quella della fase di legittimità avanti la Corte di Cassazione.
Riserva di provvedere alla liquidazione del compenso del difensore di parte ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento separato all'avvenuto deposito della relativa istanza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, il 19.2.2018 nella causa civile n. 13117/2017 R.G.,
in parziale accoglimento dell'appello così dispone:
1. dichiara il diritto del sig. nato a Benin City in Nigeria il [...] ad [...] il Parte_2
riconoscimento della protezione speciale di cui all'art 19 co. 1.1., 1.2 Dlgs 286/1998 nel testo novellato di cui all'art 1 co.1 lett e) nn. 1 e 2 del dl 130/2020 convertito in L. 173/2020;
ordina la trasmissione del presente provvedimento alla Questura del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio al medesimo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art 32 co.3 Dlgs
25/2008 e 6, co.1 bis lett a) del Dlgs 286/1998 di durata biennale rinnovabile previo parere della e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. NTroparte_2
2. compensa tra le parti le spese per tutte le fasi del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA Presidente dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a Benin City in [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Nànula del Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano via E. Besana n. 3, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Milano n. 2024/8679 del 13.12.2024
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
C.F. in persona del Ministro pro-tempore, - NTroparte_1 P.IVA_1
, con l'Avvocatura NTroparte_2
Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
pagina 1 di 17 avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, il 19.2.2018, nella causa civile n. 13117/2017
R.G., in materia di protezione internazionale
CONCLUSIONI APPELLANTE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni avversa istanza eccezione e deduzione: nel merito, in via principale: riconoscere all'odierno ricorrente in riassunzione la protezione sussidiaria di all'art
14 decreto lgs 251/07 per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto;
nel merito, in via subordinata: riconoscere al deducente la protezione umanitaria di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 TUI, per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore dello Stato, attesa l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dal ricorrente e in fase di approvazione, ovvero, in subordine si chiede la condanna di parte resistente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, in caso di mancata ammissione dell'istante al predetto beneficio, in relazione al presente giudizio e al giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione; in via istruttoria: sin d'ora si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano voglia fissare apposita udienza di comparizione delle parti, affinché in quella sede, l'odierno ricorrente in riassunzione possa meglio e più diffusamente specificare le ragioni per le quali ha avanzato domanda di protezione internazionale, a fronte della grave situazione in cui viveva nel suo Paese, prima del forzoso allontanamento dallo stesso, nonché il percorso di integrazione intrapreso sul territorio e l'attuale contesto di vita in Italia”
CONCLUSIONI APPELLATO IN RIASSUNZIONE
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni istanza contraria, così giudicare: nel merito: rigettare l'appello avversario e, in particolare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di protezione internazionale sussidiaria e/o umanitaria o comunque rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso: revocare, ove già concessa, l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ovvero dichiarare inammissibile la relativa istanza per le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese e competenze”
pagina 2 di 17 Il P.G. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato con rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione iscritto a ruolo il 13.12.2024 il sig. nato a Beni City in [...] il Pt_1
25.9.1980 ha proposto impugnazione avverso Ordinanza del Tribunale Milano Rg 13117/2017 del
19.2.2018 che aveva rigettato la sua domanda di status di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria ex art 5 co.6 Dlgs 286/1998 di cui al decreto di rigetto della Comm. Territoriale di Milano del
24.11.2016.
Sentito dal Tribunale all'udienza del 15.1.2028 lo stesso, confermava quanto esposto avanti la
Commissione, precisando, di non avere contatti con i suoi fratelli dal 2013 e che l' è CP_3 attualmente al potere e lo sta cercando.
Avanti alla Commissione Territoriale aveva infatti dichiarato di essere cristiano cattolico, vissuto a
Benin City, di aver studiato per 16 anni fino al Politecnico, di aver lavorato dal 2008 riscuotendo le tasse per conto del Partito Democratico PO (PDP), di aver lasciato la Nigeria il 29.11.2012 dopo l'ultimo attacco armato sferrato contro di lui, attacco nel quale veniva colpito alla gamba sinistra da appartenenti al gruppo uomo d'affari, membro importante del partito All Progressive CP_3
Congress (APC) ed della confraternita;
già nel marzo 2012 aveva subito un attacco (con ferite alla testa e la perdita di un dente) da parte di esponenti di quel partito come ritorsione per la mancata collaborazione con loro;
nel 2010 aveva accettato la proposta di convincere le persone a votare per il partito APC in cambio di un terreno assicurandogli che poi, vinte le elezioni, avrebbe lavorato per lui nelle riscossione delle tasse;
aveva accettato la proposta – pur non intendendo collaborare alla campagna elettorale - nella convinzione che l' avrebbe desistito dal richiedergli la restituzione CP_3 del terreno. Non avendo questi desistito, aveva lasciato la Nigeria temendo che gli appartenenti al partito gli potessero fare del male.
Il Tribunale ha ritenuto trattarsi di un racconto generico, vago e privo di rilevanza in quanto attinente ad un rapporto privatistico (la questione del terreno), contraddittorio perchè avanti al giudice ha detto di essere stato contattato per collaborare dal Partito Democratico PO (PDP) mentre avanti la aveva detto di esser stato contattato dal partito All Progressive Congress APC partito ora CP_2 al potere a cui appartiene l'esponente con cui ha avuto la questione del terreno.
Ha aggiunto il Tribunale che, sebbene vi sia compatibilità delle lesioni con quanto esposto, ciò non giustifica la verosimiglianza del racconto in ordine alle motivazioni ed alle circostanze in cui i fatti si sarebbero verificati;
Il Giudice di primo grado ha pertanto rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite, ritenendo insussistenti sia i presupposti per lo status di rifugiato (in mancanza di prova del paventato pericolo di persecuzione), sia i presupposti per la protezione sussidiaria (in mancanza di elementi per poter ritenere che tornando in Nigeria il ricorrente potesse essere esposto ai gravi danni previsti dalla pagina 3 di 17 norma né quelli della lettera C) in quanto l'area di Benin City non è indicata come area a rischio dalle fonti internazionali), sia i presupposti per la protezione umanitaria (non solo per le ragioni già esposte, ma anche per l'assenza di elementi segnalati di vulnerabilità personale e di radicamento in Italia utili).
Avverso l'Ordinanza del Tribunale di Milano il sig. proponeva appello avanti alla Parte_1
Corte d' Appello di Milano (iscritto a n. RG 1332/2018); la Corte rigettava l'impugnazione con sentenza 3339/2019 in quanto: accertava l'applicabilità al caso di specie (Cass Civ 4890 del 19.2.2019) della normativa antecedente l'entrata in vigore del DL 113 (2018 trattandosi di procedimento di richiesta di asilo incardinata prima del 5/10/2018) e pertanto ammissibile la domanda di protezione umanitaria sulla base della normativa precedente;
nel merito condivideva la decisione del Tribunale anche per la domanda di protezione umanitaria, vuoi per i motivi di pertinenza privatistica, vuoi per la carenza di situazione di fragilità; evidenziava il
Tribunale che, non avendo il ricorrente partecipato all'udienza, lo stesso non aveva dato prova di trovarsi ancora in Italia;
inoltre, la situazione del Paese non era tale da esporre il soggetto ad un danno grave in caso di rientro (la compatibilità delle lesioni subite con le modalità allegate di aggressione accertate dalla perizia medico legale prodotta in fase amministrativa, non provava la riconducibilità delle lesioni a quelle aggressioni).
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'odierno appellante in riassunzione. La Corte, con ordinanza 381/2022 pubblicata il 16.2.2022 RGG 8103/2020 cassava la pronuncia con rinvio per mancata cooperazione istruttoria su fonti appropriate e aggiornate.
La Corte di Appello di Milano, avanti la quale veniva riassunto il procedimento, con sentenza n.
1788/2022 pubblicata il 31.5.2023 RG n.1482/2022 dichiarava improcedibile la riassunzione per mancata produzione della copia conforme autentica dell'ordinanza della Cassazione ex art 392 c.p.c. avendo parte appellante prodotto esclusivamente la copia comunicata dalla Cancelleria ex art 133 c.p.c.
Anche tale pronuncia veniva impugnata avanti alla Corte di Cassazione la quale, con sentenza
2955/2024 pubblicata il 13.9.2024 (a definizione del procedimento RG n24720/2023) ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte di merito, statuendo che l'onere di produzione della copia autentica dell'ordinanza di Cassazione, non grava a pena di decadenza sulla parte in riassunzione, cosicché il suo mancato adempimento non determina l'improcedibilità del giudizio;
la Corte d' Appello avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per l'adempimento a pena di estinzione del procedimento, tanto più che la parte aveva prodotto la copia ex art 133 c.p.c..
La causa è stata riassunta avanti la Corte di Appello di Milano con ricorso iscritto a ruolo il 13.12.2024
e notificato al il 17.2.2025 per chiedere: CP_1
la protezione sussidiaria art 14 lettera c) per la grave situazione in Nigeria;
pagina 4 di 17 in subordine la protezione umanitaria ex art 5 co. 6 e 19 TUI per integrazione socio / lavorativa e situazione della Nigeria.
Parte appellante allega di essere fuggito dalla Nigeria nel 2015 e che in Italia si è integrato, ha sempre lavorato, nel periodo 2023 ha percepito un reddito complessivo annuo di € .12.000; da maggio 2024 NT lavora come operaio dalla VER. produce CU 2025 pari ad €.4062,78; deduce di essere in NASPI da gennaio 2025.
Ha prodotto copia autentica Ordinanza Cassazione emessa il 27.9.2024 da Ufficio Copie C.C.
IL 15.4.2025 si è costituito il per chiedere il rigetto dell'appello e in ogni caso NTroparte_1 revocare ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Parte appellante e parte appellata hanno depositato rispettivamente in data 14.5.2025 e 16.5.2025 nota di Trattazione scritta con cui hanno richiamato le rispettive conclusioni.
All'udienza del 21.5.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta in forza di decreto di questo Corte del 17.12.2024, verificato il deposito da parte delle parti costituite delle note ex 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta a decisione.
***
Alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio del 2.7.2024
(pubblicata il 13.9.2024), deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello in riassunzione in esame, stante la produzione da parte dell'appellante della copia conforme dell'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione rilasciata dalla competente Cancelleria in data 5.6.2023, in ottemperanza al disposto di cui all'art 394 cpc.
Nel merito, questa Corte, riportandosi ai principi di diritto esposti dalla Suprema Corte nella precedente ordinanza di rinvio del 28.1.2022 e pubblicata il 16.2.2022, provvedimento presupposto nel merito del presente procedimento, ritiene l'appello fondato nei limiti che seguono.
Nel caso di specie occorre valutare esclusivamente le domande di protezione sussidiaria ex art 14 lett.c)
dlgs 251/07 e quella di protezione umanitaria ex art 5 co.6 Dlgs 286/1998 atteso che l'appellante in riassunzione nella fase di legittimità non ha impugnato il rigetto della svolta domanda di status di rifugiato: al riguardo, pertanto si è formato il giudicato.
pagina 5 di 17 In relazione alla domanda di protezione sussidiaria occorre richiamare l'art 14 Dlgs 251/07 che così
recita: “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la
condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o
trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia
grave individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Deve pertanto essere esaminata la situazione sociopolitica del paese d'origine dell'appellante in riassunzione. Per tale disamina si sono consultate le seguenti fonti.
- Accord, Nigeria: COl Compilation on Human Trafficking, December 2017,
- Accord, Nigeria: Security situation, 3 December 2019- Austrian Centre for Country of Origin and
Asylum Research and Documentation: "ecoi.net featured topic on Nigeria: Security Situation",
D o c u m e n t o 2 0 2 0 8 8 4 - e c o i. n e t
- Acled Data, Real Time Data Nigeria 1 October 2017 - 30 September 2018,
- Amnesty International, https://www.amnesty.it/diritti-gay-
- AFRICA CENTER https://africacenter.org/wp-content/uploads/2021/07/ASB39EN-The-Growing-
Complexity-of-Farmer-Herder-Conflict-in-West-and-Central-Africa-update-7-27-21.pdf
- CFR https://www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-tracker/p29483
Cia, The World Factbook, Nigeria September 2022, https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/nigeria/
- Freedom House, Nigeria: Country Profile, https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-
world/2020 https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-world/2023
- Freedom House, Annual report on political rights and civil liberties in 2023; Freedom in the
World 2024 - Nigeria
- Human Rights Watch, World Report 2022, Nigeria, https://www.hrw.org/world-
report/ 2022/country-chapters/nigeria
- United States Department of State - 2021 Country Reports on Human Rights Practices pagina 6 di 17 - Global Protection Cluster – GPC: Killing and Abduction of Civilians in Borno State, Nigeria;
March 2024
- Global Protection Cluster – GPC: North-East Nigeria: Fact sheet on the security situation and protection in Borno, Adamawa and Yobe states;
March 2024
- Global Protection Cluster – GPC: North-East Nigeria: Annual report on the protection sector
(child protection;
gender-based violence;
housing, land and property); February 2024
- EASO https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019_IT.pdf https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndivi
duals.pdf
Da tali fonti risulta il seguente quadro sociopolitico-religioso della Nigeria. La Nigeria è una
Repubblica federale presidenziale, organizzata in 36 Stati e 1 territorio. Ogni Stato ha proprio organo legislativo (Camera dell'Assemblea) e un ordinamento giuridico. L'ordinamento nigeriano è un sistema misto, basato sulla common law inglese e il diritto consuetudinario tradizionale. Altre fonti di legge sono la costituzione e i precedenti giurisprudenziali. Le fonti di legge principali, oltre alla Costituzione
(in vigore dal 1999), sono le leggi federali e statali. Dal 1999-2001 Ë in vigore, nei 12 Stati del Nord a maggioranza musulmana, la legge islamica (Sharia) in materia di diritto personale e di famiglia, per le persone di religione musulmana. La Nigeria aderisce a importanti strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona, come la
Convenzione di Ginevra del 1951 (firmata nel 1967) sullo statuto dei rifugiati e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 (ratificata nel 2001). Il
Paese ha ratificato i seguenti trattati:
- Convenzione internazionale sull'eliminazione e repressione del crimine di apartheid (1977);
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne
(1985);
pagina 7 di 17 - Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1991); Protocollo opzionale della
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000);
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2010)
Non sono invece stati ratificati i seguenti:
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1967);
- Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (1993);
- Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (1993);
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
(2009);
- Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura (2009);
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (2009).
Inoltre, la Nigeria ha vietato le relazioni omosessuali. Nel gennaio 2014, il presidente nigeriano ha approvato alcuni emendamenti alle leggi esistenti. Le condizioni di detenzione sono diventate più dure e la punizione molto più severa. Nella Nigeria settentrionale è prevista la pena di morte.
Progressi sono stati registrati nel presidio dell'indipendenza della Magistratura, pur in un quadro ove il sistema giudiziario continua a essere caratterizzato da una serie di criticità: ritardi e carenze nelle investigazioni, violazioni dei diritti processuali di istanti, imputati e detenuti, sovraffollamento delle prigioni. In linea generale, l'accesso al sistema giudiziario in Nigeria resta difficile per una parte della popolazione, per una serie di fattori, tra cui l'onerosità delle spese legali e la lunghezza dei tempi processuali. Inoltre, vi è una diffusione endemica e radicata della corruzione.
La Nigeria è fortemente impegnata nella lotta al terrorismo jihadista e nella stabilizzazione della
Regione dell'Africa occidentale attraverso il suo ruolo chiave nelle missioni dell'ECOWAS, organizzazione di cui detiene la presidenza di turno dal luglio 2023.
Il sistema politico-istituzionale è basato su principi ed istituzioni democratiche. Il Presidente della
Repubblica è eletto a suffragio diretto e a maggioranza qualificata per un mandato di quattro di anni. Le elezioni presidenziali celebratesi il 25 febbraio 2023 hanno registrato la vittoria di che è Persona_1 succeduto a nella carica di Capo dello Stato, la cui Presidenza ha preso avvio in Persona_2 un contesto interno e regionale caratterizzato da una crescente instabilità.
Sul piano interno, il nuovo governo nigeriano, insediatosi in agosto 2023, ha ereditato un quadro caratterizzato da gravi e crescenti difficoltà economiche, dovute alle fluttuazioni del corso del greggio e alla progressiva riduzione delle quantità esportate dal Paese, sviluppo a sua volta legato a vari fattori, pagina 8 di 17 tra cui condizioni di sicurezza interna in peggioramento. In un sistema economico fortemente dipendente dalle importazioni di beni agricoli, la riduzione degli introiti derivante dall'export ha contributo ad alimentare la l'inflazione, che ha recentemente toccato il 30% su base annua, provocando un forte deprezzamento della valuta nazionale, la naira.
Alla complessità del quadro interno si accompagna un contesto regionale di crescente instabilità, legata, in particolare alla diffusione del terrorismo di matrice jihadista nella regione (in Nigeria sono particolarmente attivi ed (Islamic State West Africa's Province) - quest'ultimo CP_5 CP_6 CP_ composto da fuoriusciti dal primo ed affiliato con l' - nell'area nord-orientale del Paese), ed all'aumento dell'instabilità politica legata al susseguirsi di colpi di Stato nel Sahel e la conseguente contrapposizione tra l'Organizzazione Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) ed i
Paesi della regione attualmente retti da giunte militari , . Per_3 Per_4 Persona_5 Per_6
Il Paese è da anni impegnato a fronteggiare l'insurrezione del gruppo fondamentalista e CP_5 del gruppo scissionista attivi nello Stato di Borno e in alcuni distretti con esso confinante, dove CP_6 la situazione di sicurezza e le condizioni umanitarie restano gravi.
Sul piano della sicurezza interna del Paese, si segnalano inoltre le tensioni tra l'esercito nigeriano e l'Islamic Movement in Nigeria (IMN), le attività dell'IMN sono incentrate a Zaria nello Stato di
Kaduna, mentre le loro periodiche proteste si svolgono in prevalenza nella capitale Abuja.
Dal marzo 2021 sono parzialmente ripresi nel Sud-Est del Paese gli attacchi armati da parte di gruppi indipendentisti di etnia Igbo, che si richiamano alle aspirazioni secessioniste della sedicente regione del
Biafra che scatenarono la guerra civile nel 1967-1970. Gli attacchi sono quasi esclusivamente diretti contro esercito e Polizia e hanno luogo nei cinque Stati a maggioranza Igbo: Ebonyi, Per_7 Per_8 Per_ Imo e La Nigeria è esposta a numerose minacce e il quadro di sicurezza permane fluido anche a causa degli atti di pirateria nelle acque del Golfo di Guinea, fenomeno tutt'ora attuale ma in calo nell'ultimo anno.
In via Generale non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva
2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
La libertà di espressione è garantita dalla Costituzione anche se risulta limitata dalle leggi contro la sedizione e la diffamazione e dalla difficoltà dei giornalisti di riportare notizie legate al terrorismo, alla corruzione e alle vicende politiche. La Costituzione garantisce la libertà di riunione e associazione. È altresì assicurata la libertà di religione ed è vietata l'introduzione di una religione di Stato. In occasione dell'ultima Revisione Periodica Universale (febbraio 2024), il Ministro della Giustizia ha rimarcato che il Paese è uno stato "secolare", nel quale le leggi proteggono la libertà religiosa e il Governo riconosce la pluralità delle religioni. Tuttavia, alcuni Stati federati hanno fortemente limitato le attività di gruppi religiosi, come nel caso dell'Islamic Movement in Nigeria in Kaduna State e nel Sokoto State.
pagina 9 di 17 Non sussistono tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante. Nel 2015 la Nigeria ha adottato il Violence Against Persons Prohibition Act che intende fornire un quadro giuridico per la prevenzione della violenza, soprattutto contro donne e ragazze, ma non è stato recepito da tutti gli Stati.
Nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 la Nigeria non è uno Stato membro
CEDU.
Nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881 la Nigeria ha ratificato nel 1993.
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984 è stata firmata dalla
Nigeria nel 1988 e ratificata nel 2001.
Le aree a rischio per la diffusa conflittualità interna riguardano gli Stati della regione del Nord-Est, ove sono attivi ed e dove operano altresì i militanti dell'Islamic Movement of Nigeria. CP_5 CP_6
Altra regione a rischio è quella del sud-est dove sono attivi degli esponenti del MASSOB, dell'IPOB e del suo braccio militare, l'ESN (Eastern Security Network).
Alla luce di quanto esposto, avuto riguardo alle disposizioni dell'art.
2-bis del d. lgs. n. 25/2008 e del
DL 23.10.2024 pubblicato in GU n.158 del 23.10.2024, si ritiene che la Nigeria rientri tra i Paesi di origine sicuri, sia pure con situazioni di particolare criticità e rischi di involuzione della situazione, circostanza che rende necessario un monitoraggio costante.
Tenuto conto di quanto esposto e considerato che la vicenda rappresentata da parte appellante in riassunzione, non solo è inficiata da inattendibilità, ma altresì è da ricondursi ad una vicenda di fatto privatistica, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14 lett c) Dlgs 251/07.
Quanto al riconoscimento della protezione umanitaria ovvero della protezione speciale come ridisciplinata dal D.L. 21.10.2020 n.130 (convertito con L. 18.12.2020 n. 173), si osserva quanto segue.
Il D.L. citato all'art 1 co.1 lett a) ha modificato l'art 19 comma 1.1. del dlgs 286/1998 con le seguenti disposizioni:
“non sono ammessi al respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5 co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale Stato di violazione sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi al respingimento o espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per
pagina 10 di 17 ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione alla salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28.7.1951, resa esecutiva dalla L. 722/1954 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese di origine”
Con riguardo alla seconda fattispecie afferente alla valutazione della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, si ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della precedente protezione umanitaria di cui all'art 5 co.6 dlgs 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di all'art 1 co.1 lett b) n.2 del DL
4.10.2018 n.113, convertito in L.
1.12.2018 n.132 e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito dalla Costituzione (tra cui Cass Civ sez I 13.10.2020 n. 22057).
Anche la introdotta successiva riforma dell'art 19 citato con il DL 20/2023 prevede il divieto di respingimento per il pericolo di essere sottoposto a persecuzioni per motivi personali o sociali, dando ancora una volta una continuità normativa seppur indiretta alla tutela del rispetto della vita privata e familiare, come sancito dal comma soppresso.
L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023
(cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento, iscritto a ruolo avanti al Tribunale di Milano in data 24.2.2017, pendeva alla data dell'11 marzo 2023 e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel
2020.
La protezione per motivi umanitari ed ora protezione speciale è misura di natura residuale concedibile previa valutazione di fattori che potrebbero esporre parte istante a rischi apprezzabili, come situazione di grave instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali, da accertare anche in rapporto alla vulnerabilità personale del soggetto con particolare riferimento alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale ed altro, in conformità alla
Ordinanza della Corte di Cassazione VI Sez. n. 15466/2014 “ ..si tratta del riconoscimento da parte
pagina 11 di 17 delle Commissioni territoriali o del Giudice di merito dell'esistenza di situazioni di “vulnerabilità” non rientranti nelle misure tipiche o perchè aventi il carattere della temporaneità o perchè vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perchè intrinsecatamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzato da una esigenza qualificabile come umanitaria”.
L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata dalla importante pronunzia della
Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: “…I seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine, la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche…”.
Con riferimento alla necessità di una comparazione tra diversi aspetti del caso concreto, al fine del riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria ora protezione speciale la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “…il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili…La condizione di
pagina 12 di 17 'vulnerabilità' può…avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condure un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa…” .
In conclusione, la “vulnerabilità” può derivare “…da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale”, pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero “può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute…oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti di impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)…La ratio della protezione umanitaria ora protezione speciale rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità…E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).
Parte ricorrente è giunto in Italia all'età di 35 anni nel 2015, ove ha lavorato e nel 2023 ha percepito un reddito complessivo annuo di € 12.000,00 da maggio 2024 al 31.12.2024 è stato assunto come operaio da VER srl con reddito complessivo di € 4.062,78 (CU 2025) e da gennaio 2025 è in NASPI.
Risulta, pertanto, documentato l'impegno profuso dal ricorrente nel suo processo di integrazione nel nostro Paese ove ha trovato un lavoro dignitosamente redditizio;
tale circostanza deve essere associata alla valutazione della condizione di criticità sociopolitica, in essere in Nigeria, con difficoltà di accedere alla protezione da parte dello Stato sussistendone la corruzione.
In virtù dei disposti di cui all'art 3 Dlgs 251/07 e agli artt. 8 co.3 e 27 co.1 bis Dlgs 25/2008, attuativi delle Direttive 2005/85/CE e 2004/83/CE nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono rilievo l'onere probatorio attenuato del richiedente e il potere-dovere di pagina 13 di 17 cooperazione istruttoria da parte del giudicante correlato a fatti e circostanze purché dedotti e/o allegati da parte ricorrente, in quanto l'onere probatorio attenuato non coincide con l'onere di allegazione attenuato (Cass. N. 13088/2019).
La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire in applicazione degli indicatori di credibilità soggettiva previsti dall'art 3 co.5 dlgs 251/2007, dovendo il
Giudice sottoporle ad un controllo di coerenza interna, sulla base della specificità del rapporto e della sufficienza dei dettagli, di coerenza esterna sulla base di conferme date da testimoni e apporto probatorio in genere, nonché sulla base dell'accertamento di una credibilità razionale ovvero della plausibilità del racconto offerto e, in via residuale, permanendo incertezza, in applicazione del principio del beneficio del dubbio, essendo oggetto di giudizio la persona con i suoi diritti fondamenti di essere umano.
Nel caso specifico la non particolare attendibilità di parte ricorrente va valutata anche considerato il suo radicamento sul territorio italiano, in comparazione all'attuale situazione dello Stato della Nigeria.
Secondo la Cassazione SSUU n. 24413 /2021: "La disciplina della protezione umanitaria antecedente
al D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, qualifica tale forma di protezione (complementare rispetto alla c.d. protezione
internazionale) come un « catalogo aperto », legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus
persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psico-fisica del richiedente.
Trattandosi di cause non normativamente tipizzate, le situazioni dei soggetti vulnerabili vanno protette
alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali. In particolare, la Corte ha ritenuto che, ai fini
del riconoscimento della protezione, occorra operare una valutazione comparativa della situazione del
richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia con la situazione
soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d'origine, senza che
pagina 14 di 17 abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente
considerato. I seri motivi di carattere umanitario che giustificano il riconoscimento della protezione
possono infatti riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed
incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che
costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Il focus della comparazione va pertanto
centrato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, come definito soprattutto dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in connessione con gli articoli 2 e 3 della
Costituzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, chiarito che tutti i rapporti sociali tra
gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono costituiscono parte integrante
della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art.
8. Pertanto, indipendentemente dall'esistenza di una
«vita familiare», l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo
diritto al rispetto della sua vita privata. La valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di
rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine
deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di
origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver
raggiunto nel tessuto sociale italiano. Ne deriva che situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali
di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione
umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per
contro, in presenza di tale apprezzabile livello di integrazione, saranno le condizioni oggettive e
soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore. In tale ipotesi,
qualora il ritorno nel Paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di
vita privata e/o familiare, tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU, sussisterà
un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per
riconoscere il permesso di soggiorno". pagina 15 di 17 Ancora la Corte di Cassazione con sentenza n.41778/2021 ha stabilito che la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine prescinde dal giudizio di credibilità del richiedente asilo, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla posizione individuale.
Nel caso di specie, il richiedente ha provato in giudizio un sufficiente livello di integrazione nel tessuto socioeconomico in Italia, di tal che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e lavorativa: il ritorno in Nigeria, paese d'origine da dove manca da ormai 10 anni, lo esporrebbe ad una particolare vulnerabilità, attesa la sicura mancanza di attività lavorativa e l'assenza di una rete familiare che potrebbe sostenerlo.
In forza delle argomentazioni svolte, l'appello proposto deve essere accolto limitatamente alla richiesta di riconoscimento della protezione speciale con conseguente declaratoria del diritto dell'appellante ad ottenere la protezione speciale di cui all'art 19 co. 1.1., 1.2 dlgs 286/1998 nel testo posteriore alla novella di cui all'art 1 co.1 lett e) nn. 1 e 2 del dl 130/2020 convertito in L. 173/2020.
La riforma della sentenza impugnata impone la rivalutazione complessiva delle spese processuali (cfr.
Cass.
civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un
nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle
spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata,
la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia
costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione").
pagina 16 di 17 Stante l'accoglimento del proposto appello e le particolari ragioni poste a sostegno della domanda da parte appellante, ivi compresa la parziale soccombenza e la documentazione del proprio consolidamento di integrazione in Italia pervenuta solo in questo grado di giudizio, la Corte ritiene sussistano giustificati motivi per provvedere alla integrale compensazione delle spese di lite ex art 92
cpc, ivi compresa quella della fase di legittimità avanti la Corte di Cassazione.
Riserva di provvedere alla liquidazione del compenso del difensore di parte ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento separato all'avvenuto deposito della relativa istanza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, il 19.2.2018 nella causa civile n. 13117/2017 R.G.,
in parziale accoglimento dell'appello così dispone:
1. dichiara il diritto del sig. nato a Benin City in Nigeria il [...] ad [...] il Parte_2
riconoscimento della protezione speciale di cui all'art 19 co. 1.1., 1.2 Dlgs 286/1998 nel testo novellato di cui all'art 1 co.1 lett e) nn. 1 e 2 del dl 130/2020 convertito in L. 173/2020;
ordina la trasmissione del presente provvedimento alla Questura del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio al medesimo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art 32 co.3 Dlgs
25/2008 e 6, co.1 bis lett a) del Dlgs 286/1998 di durata biennale rinnovabile previo parere della e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. NTroparte_2
2. compensa tra le parti le spese per tutte le fasi del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
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