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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1754/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Nazario Sauro n. 28 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. OMIZZOLO GIANLUCA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“A) IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA:
1. La casa familiare sita in Gorizia, via del San Gabriele 19 di proprietà della sig.ra (doc. 6), in relazione al quale Pt_1
è stato stipulato contratto di mutuo (docc. 22-23), rimane assegnata a quest'ultima, la quale continuerà a vivere e ivi risiedere con i figli;
tale immobile risulta così identificato all'ufficio Tavolare di Gorizia:
1 • P.T. WEB 295, c.t. 1, C.C. di Prati, E.I. 3 su p.c.e. 128 (da PT 963 ct. 1) alloggio al primo piano della casa civ. n.
19 di via San Gabriele – colorato in celeste
3. In data 08.09.2024 il sig. ha acquistato gli immobili - ove abita ed ha trasferito la propria residenza - identificati Pt_2 tavolarmente sub P.T. WEB 232, c.t. 1, di San Pietro di Gorizia, E.I. 1b su p.c.e. 446 (da PT 2086 ct. 1) alloggio al primo piano e cantina al piano terra in blu e sub P.T. WEB 244, c.t. 1, di San Pietro di Gorizia, E.I. 13b su p.c.e.
446 (da PT 2098 ct. 1) autorimessa al piano terra – in tratteggio blu (docc. 7-8; 25), stipulando contratto di mutuo (doc.
24).
B) IN RELAZIONE AI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI TRA I CONIUGI
1. I coniugi confermano di essere autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione, essendo loro espressa ed esplicita intenzione che questo atto abbia natura completamente definitoria di ogni loro rapporto dedotto o deducibile in modo “tombale”, nulla escluso. La sig.ra è titolare del veicolo Ford, targato ET Pt_1
291VR (doc. 9).
C) IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LA PROLE
1. I minori sono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e con collocazione parimenti ripartita presso la madre e presso il padre.
2. Il padre terrà con sé i figli i lunedì (Gabriele dalle ore 17.30 ed dalle ore 20:00 dopo l'impegno sportivo) e Per_1 mercoledì (entrambi dalle ore 17:30) fino alla mattina seguente e li porterà a scuola.
3. La madre terrà con sé i figli il martedì ed il giovedì dopo la scuola, si occuperà degli stessi (inclusi i loro trasporti per lo svolgimento degli impegni anche sportivi) fino alla mattina seguente e li porterà a scuola.
4. I genitori terranno con loro i figli nelle giornate da venerdì a domenica a settimane alterne.
5. Nel periodo estivo, i coniugi avranno diritto rispettivamente a due settimane di vacanza anche non consecutive, accordandosi entro il 30.05 di ogni anno.
6. Le festività natalizie verranno così suddivise: dal 24.12 al 30.12 con il padre e dal 31.12 al 06.01 con la madre, alternando i predetti periodi festivi di anno in anno.
7. Le festività pasquali si alterneranno di anno in anno tra il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta.
8. Le condizioni sopra stabilite potranno essere modificate in caso di necessità e di comune accordo tra i coniugi con congruo preavviso anche telefonico.
9. I coniugi si adopereranno per assicurare ai figli una gestione che garantisca una continuità del rapporto genitoriale con entrambi;
i coniugi collaboreranno reciprocamente affinché nell'affidamento dei figli si tenga conto principalmente delle loro esigenze e gli impegni scolastici/familiari/sportivi ma anche delle esigenze collegate all'attività lavorativa e personale di entrambi i coniugi.
2 10. Tenuto conto della modifica delle condizioni patrimoniali e finanziarie dei coniugi rispetto al momento della separazione consensuale, delle spese di mutuo che il sig. ha iniziato a sostenere a partire dall'anno 2024, dei redditi dei coniugi, Pt_2 della pari collocazione dei figli presso entrambi i genitori, con la conseguenza che entrambi sostengono pari spese, le parti stabiliscono che nulla è dovuto reciprocamente per il mantenimento dei figli.
11. Le spese straordinarie inerenti alla prole saranno sostenute rispettivamente nella misura del 50% da parte dei coniugi, come da protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Gorizia dd. 01.06.2016 (che si allega sub doc.
29). I rimborsi avverranno entro 15 giorni dalla ricezione, anche via e-mail, della relativa fattura quietanzata o della relativa documentazione.
12. L'assegno unico continuerà ad essere diviso tra i genitori ed eventuali detrazioni d'imposta per figli a carico verranno godute al 50% dalle parti.
13. I coniugi si autorizzano preventivamente al rilascio e/o rinnovo per sé e per i figli minori documenti di passaporto o altro documento d'identità valido per l'espatrio.
14. La casa familiare viene assegnata alla sig.ra in quanto convivente con i figli minori. Parte_1
15. la sig.ra si è accollata integralmente il mutuo relativo all'immobile di sua proprietà sopra citato, divenendo Pt_1 unico obbligato con completa liberazione del sig. . Il sig. sostiene le spese di mutuo relative all'immobile di Pt_2 Pt_2 sua proprietà.
16. Le spese per la procedura verranno compensate tra le parti.
*****
Ciò precisato, le parti, dando atto che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto le stesse domande o domande alle stesse connesse,
CHIEDONO congiuntamente che, previi gli incombenti di rito, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni sopra riportate, con ogni conseguente e connesso provvedimento;
spese compensate.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 14/05/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Monfalcone in data 28/11/2011
e si sono separati con sentenza n. 36 del 2024, passata in giudicato del 29.1.2024 pronunciata dal Tribunale di Gorizia.
Dall'unione coniugale sono nati figli , a Monfalcone (GO) il 23/01/2012 e Persona_2 Per_3
, a Monfalcone (GO) il 22/08/2014.
[...]
3 I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 9/05/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con l' . Controparte_1
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 28/11/2011 in Monfalcone con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monfalcone (reg. Atti di Matrimonio, anno 2011, parte 1, atto n. 35), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 3/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1754/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Nazario Sauro n. 28 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. OMIZZOLO GIANLUCA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“A) IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA:
1. La casa familiare sita in Gorizia, via del San Gabriele 19 di proprietà della sig.ra (doc. 6), in relazione al quale Pt_1
è stato stipulato contratto di mutuo (docc. 22-23), rimane assegnata a quest'ultima, la quale continuerà a vivere e ivi risiedere con i figli;
tale immobile risulta così identificato all'ufficio Tavolare di Gorizia:
1 • P.T. WEB 295, c.t. 1, C.C. di Prati, E.I. 3 su p.c.e. 128 (da PT 963 ct. 1) alloggio al primo piano della casa civ. n.
19 di via San Gabriele – colorato in celeste
3. In data 08.09.2024 il sig. ha acquistato gli immobili - ove abita ed ha trasferito la propria residenza - identificati Pt_2 tavolarmente sub P.T. WEB 232, c.t. 1, di San Pietro di Gorizia, E.I. 1b su p.c.e. 446 (da PT 2086 ct. 1) alloggio al primo piano e cantina al piano terra in blu e sub P.T. WEB 244, c.t. 1, di San Pietro di Gorizia, E.I. 13b su p.c.e.
446 (da PT 2098 ct. 1) autorimessa al piano terra – in tratteggio blu (docc. 7-8; 25), stipulando contratto di mutuo (doc.
24).
B) IN RELAZIONE AI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI TRA I CONIUGI
1. I coniugi confermano di essere autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione, essendo loro espressa ed esplicita intenzione che questo atto abbia natura completamente definitoria di ogni loro rapporto dedotto o deducibile in modo “tombale”, nulla escluso. La sig.ra è titolare del veicolo Ford, targato ET Pt_1
291VR (doc. 9).
C) IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LA PROLE
1. I minori sono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e con collocazione parimenti ripartita presso la madre e presso il padre.
2. Il padre terrà con sé i figli i lunedì (Gabriele dalle ore 17.30 ed dalle ore 20:00 dopo l'impegno sportivo) e Per_1 mercoledì (entrambi dalle ore 17:30) fino alla mattina seguente e li porterà a scuola.
3. La madre terrà con sé i figli il martedì ed il giovedì dopo la scuola, si occuperà degli stessi (inclusi i loro trasporti per lo svolgimento degli impegni anche sportivi) fino alla mattina seguente e li porterà a scuola.
4. I genitori terranno con loro i figli nelle giornate da venerdì a domenica a settimane alterne.
5. Nel periodo estivo, i coniugi avranno diritto rispettivamente a due settimane di vacanza anche non consecutive, accordandosi entro il 30.05 di ogni anno.
6. Le festività natalizie verranno così suddivise: dal 24.12 al 30.12 con il padre e dal 31.12 al 06.01 con la madre, alternando i predetti periodi festivi di anno in anno.
7. Le festività pasquali si alterneranno di anno in anno tra il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta.
8. Le condizioni sopra stabilite potranno essere modificate in caso di necessità e di comune accordo tra i coniugi con congruo preavviso anche telefonico.
9. I coniugi si adopereranno per assicurare ai figli una gestione che garantisca una continuità del rapporto genitoriale con entrambi;
i coniugi collaboreranno reciprocamente affinché nell'affidamento dei figli si tenga conto principalmente delle loro esigenze e gli impegni scolastici/familiari/sportivi ma anche delle esigenze collegate all'attività lavorativa e personale di entrambi i coniugi.
2 10. Tenuto conto della modifica delle condizioni patrimoniali e finanziarie dei coniugi rispetto al momento della separazione consensuale, delle spese di mutuo che il sig. ha iniziato a sostenere a partire dall'anno 2024, dei redditi dei coniugi, Pt_2 della pari collocazione dei figli presso entrambi i genitori, con la conseguenza che entrambi sostengono pari spese, le parti stabiliscono che nulla è dovuto reciprocamente per il mantenimento dei figli.
11. Le spese straordinarie inerenti alla prole saranno sostenute rispettivamente nella misura del 50% da parte dei coniugi, come da protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Gorizia dd. 01.06.2016 (che si allega sub doc.
29). I rimborsi avverranno entro 15 giorni dalla ricezione, anche via e-mail, della relativa fattura quietanzata o della relativa documentazione.
12. L'assegno unico continuerà ad essere diviso tra i genitori ed eventuali detrazioni d'imposta per figli a carico verranno godute al 50% dalle parti.
13. I coniugi si autorizzano preventivamente al rilascio e/o rinnovo per sé e per i figli minori documenti di passaporto o altro documento d'identità valido per l'espatrio.
14. La casa familiare viene assegnata alla sig.ra in quanto convivente con i figli minori. Parte_1
15. la sig.ra si è accollata integralmente il mutuo relativo all'immobile di sua proprietà sopra citato, divenendo Pt_1 unico obbligato con completa liberazione del sig. . Il sig. sostiene le spese di mutuo relative all'immobile di Pt_2 Pt_2 sua proprietà.
16. Le spese per la procedura verranno compensate tra le parti.
*****
Ciò precisato, le parti, dando atto che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto le stesse domande o domande alle stesse connesse,
CHIEDONO congiuntamente che, previi gli incombenti di rito, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni sopra riportate, con ogni conseguente e connesso provvedimento;
spese compensate.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 14/05/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Monfalcone in data 28/11/2011
e si sono separati con sentenza n. 36 del 2024, passata in giudicato del 29.1.2024 pronunciata dal Tribunale di Gorizia.
Dall'unione coniugale sono nati figli , a Monfalcone (GO) il 23/01/2012 e Persona_2 Per_3
, a Monfalcone (GO) il 22/08/2014.
[...]
3 I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 9/05/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con l' . Controparte_1
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 28/11/2011 in Monfalcone con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monfalcone (reg. Atti di Matrimonio, anno 2011, parte 1, atto n. 35), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 3/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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