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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7813/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7813/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOVELLI MATTEO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NAPOLITANO GIAMPAOLO ( ) ; C.F._1 Parte_2
( ) - CAMAIORE;
, C.F._2 Persona_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in VIA DE' RONDINELLI 2 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. NOVELLI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURI DANIELE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CENI GIANNI ( ) VIA DELLE CHIASSATELLE 37 50053 C.F._3
EMPOLI; , elettivamente domiciliato in VIA LUNGARNO VESPUCCI 58 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. VENTURI DANIELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANGELO Parte_3 C.F._4
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA U. GIORDANO 35 50054 FUCECCHIOpresso il difensore avv. COLANGELO DANIELE
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARONI CP_2 C.F._5
GRAZIELLA. , elettivamente domiciliato in VIALE DEL POGGIO IMPERIALE 14 50125
FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARONI GRAZIELLA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l' Ill. mo Tribunale di Firenze, nei limiti della propria competenza, in accoglimento della domanda, contrariis rejectis, condannare l'architetto Parte_3
nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1
del danno in favore della attrice, ciascuno nella percentuale indicata dal CTU Professor
(65% e od in quella che risulterà dall' istruttoria e che Per_2 Pt_3 Controparte_3
pagina 1 di 9 riterrà di giustizia, per le seguenti somme o per quelle risultanti dall' istruttoria: • euro
38.000 oltre iva ed accessori di legge per le spese necessarie a ricondurre in pristino i beni;
• euro 10.817,24 oltre iva di legge, per l° affitto inutilmente versato durante i 14 giorni di lavorazione necessari a ricondurre in pristino i beni;
• euro 5.618,34 a titolo di mancato guadagno per i 14 giorni di chiusura del locale necessari alle lavorazioni;
• euro 13.232,80 per il costo del personale durante i 14 giorni di chiusura del locale necessari alle lavorazioni: • euro 5.105,91 a titolo di rimborso spese per l'ATP in atto citato;
• euro
2.854,33 a titolo di rimborso spese del CTP nella precedura per ATP in atti citata;
• euro
8.521,26 a titolo di rimborso spese legali per la procedura per ATP in atti citata;
• oltre alla somma che Enel richiederà, e che sarà accertata in corso di causa per il potenziamento della fornitura atta all'incremento del potenziale elettrico necessario al funzionamento delle nuove macchine. Il tutto, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e con vittoria di spese e compensi professionali. RESPINGERE la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali. Pt_3
Parte convenuta : “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis Controparte_1
reiectis e previa la declaratoria di ragione e del caso, respingere la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi, ragioni ed eccezioni esposte nel corso del giudizio. Il tutto con vittoria di spese, compensi di avvocato, rimborso forfettario, IV e Cap come per legge”.
Parte convenuta Arch. “Voglia l'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Parte_3
Firenze, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 01, P.IV
, giusta polizza n. 40071012000880, quale garante rc professionale del qui P.IVA_3
difeso e dei sigg.ri nato a [...] il [...], residente in [...]
(FI), via Verdi n. 59, c.f. e del sig. nato a [...] C.F._6 CP_6
il 10.09.1983, residente in [...], c.f.
, quali soci illimitatamente responsabili della cessata Greenhaus Snc, C.F._5
già corrente in Vinci (FI), via Verdi n. 59, P.IV , stante la comunanza di P.IVA_4
interessi col qui difeso. Con differimento dell'udienza di comparizione ai termini di legge.
Nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia in punto di fatto, sia in punto di diritto;
in via subordinata, e quindi di insperato accertamento della sussistenza anche solo parziale dei danni lamentati dall'Attrice, quantificarli nella misura
pagina 2 di 9 che apparirà di giustizia e secondo istruttoria, imputando gli stessi non al qui difeso, bensì ai sigg.ri e nella qualità di soci illimitatamente responsabili CP_5 CP_6
della cessata Greenhaus Snc, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, e quindi di insperato accertamento della sussistenza anche solo parziale dei danni lamentati dall'Attrice, quantificarli nella misura che apparirà di giustizia e secondo istruttoria e, in caso di accertamento di qualsivoglia responsabilità professionale in capo all'Arch. comunque condannare la compagnia , in Parte_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere il dovuto all'Attrice, tenuta
a manlevare l'arch. dal corrispondere alcuna somma per le suddette causali;
In via Pt_3
riconvenzionale, condannare la in persona del legale Parte_4
rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'arch. a titolo di compensi Parte_3
professionali, la somma di Euro 14.215,04, o a quella somma, maggiore o minore, che resulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
In ogni caso, vinte le spese di lite ed i costi di patrocinio”.
Parte terza chiamata : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in persona del Giudice CP_5
designato Dott. ssa Bonacchi, per i motivi in atti, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, Nel merito e in tesi rigettare
l'avversa chiamata in causa e ogni domanda spiegata dall'arch. nei confronti di Pt_3
e ex soci della società Greenhaus s.n.c., in quanto CP_5 CP_2
inammissibile, improcedibile, promossa in carenza di legittimazione attiva e passiva, e comunque perché infondata, in fatto e in diritto, e non provata e, in subordine, eccessiva. Insubordine - fermo che la società con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. sesto comma ( Pt_1
a pag. 6) espressamente non ha esteso la domanda nei confronti dei chiamati signori CP_2 affermando che unico direttore dei lavori era l'arch. per la denegata e non creduta Pt_3
ipotesi fosse ritenuta estesa la domanda attorea nei confronti dei chiamati in causa CP_2
respingere la domanda perché inammissibile, improcedibile, in carenza di legittimazione attiva e passiva, infondata, in fatto e in diritto, non provata;
Ancora in subordine - nella denegata e non creduta ipotesi sia ravvisata una responsabilità di Greenhaus s.n.c. e per essa dei suoi soci comparenti sig.ri dichiarare la chiamata in causa Compagnia CP_2
UnipolSai spa obbligata a tenere indenni e sollevati i comparenti da ogni avversa richiesta e per l'effetto condannarla a risarcire direttamente a favore di parte attrice e/o di parte chiamante in causa i danni che verranno ascritti a responsabilità dei convenuti e CP_5
nella loro qualità di ex soci della società CP_2 Controparte_7
pagina 3 di 9 e e, in ogni caso, a rifondere loro tutte le somme che questi fossero CP_5 CP_2
tenuti a pagare a qualsiasi titolo. In via istruttoria Si ribadisce che il doc. 7 prodotto da arch. non è un incarico, ma un mero preventivo di spesa, inidoneo a “provare” una Pt_3 pretesa delega dei compiti di direzione lavori. L'unico incarico ricevuto e risultante dagli atti è quello di progettazione degli impianti termici. Si ribadisce altresì la inidoneità probatoria dell'avversa documentazione rispetto i pretesi danni. Si insiste affinché sia confermata la già avvenuta reiezione delle avverse istanze istruttorie di nuova CTU
(richiesta sul presupposto che la nuova ctu “tenga conto della direzione tecnica della
Greenhaus” mentre dagli atti risulta che abbia assunto o svolto la direzione CP_8
dei lavori) e di interpello dei chiamati in causa del tutto superfluo e pretestuoso. Si CP_2
insiste, ove occorra, che sia dichiarato acquisito il fascicolo della ATP rg. 3805/2017-
Tribunale di Firenze. In ogni caso Con condanna dell'arch. Spini per lite temeraria ex art.
96 , 1 e 3 co, c.p.c. al pagamento, a favore dei convenuti chiamati in causa, di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese ed compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, ivi comprese le spese della chiamata Senza accettazione del contraddittorio su nuove avverse domande.” CP_9
Parte terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze ogni contraria Controparte_10
istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN TESI: respingere integralmente l'avversa domanda di chiamata proposta dall'Arch. nei Pt_3
confronti dei Sig.ri e nella loro qualità di ex soci della CP_5 CP_2
Greehaus snc in quanto infondata, inammissibile, improcedibile e promossa in carenza di legittimazione oltreché non provata, con associazione alla richiesta di estromissione dal giudizio. IN VIA IPOTESI: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse attribuita una qualche responsabilità ai Sig.ri e nella loro qualità di ex CP_5 CP_2 soci della Greehaus snc per effetto della chiamata in causa dell'Arch. o per estensione Pt_3
della domanda di parte attrice, si chiede che la stessa sia limitata alla percentuale di apporto causale effettivamente a loro addebitabile e con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà secondo gli importi ritenuti di giustizia, con applicazione della garanzia assicurativa nei limiti di polizza contrattualmente previsti in punto di massimale e franchigia
e condizioni. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorari o in denegata ipotesi con integrale o parziale compensazione degli stessi. IN VIA ISTRUTTORIA: COME DA III°
MEMORIA EX ART. 183 VI COMMA CPC si insiste nell'opposizione alle richieste di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 dell'Arch. per i seguenti motivi: quanto alla Pt_3
pagina 4 di 9 richiesta di rinnovazione della ctu la stessa appare superflua ed ultronea poiché parte avversa non rileva irregolarità nell'elaborato tecnico o nel procedimento seguito dal ctu, ma semplicemente una mancata rispondenza dell'esito peritale alle proprie richieste;
e, come noto, tale esigenza non è sufficiente ne determinante per disporre il rinnovo di una consulenza;
- la ctu viene richiesta sul presupposto che la ctu “tenga conto della direzione tecnica della Greenhaus”: ipotesi inammissibile atteso che il dato documentale smentisce categoricamente un tale stato di fatto, non avendo assunto o svolto la CP_8 direzione dei lavori;
quanto all'interrogatorio formale lo stesso appare assolutamente superfluo e pretestuoso poiché come ampliamente ripetuto i documenti depositati superano e sconfessano l'asserzione avversaria circa la direzione dei lavori. I capitoli in ogni caso sono inammissibili poiché formulati in modo generico. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorari o in denegata ipotesi con integrale o parziale compensazione degli stessi”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_5 convenuto in giudizio l'Architetto e la società deducendo di Parte_3 Controparte_1
avere incaricato entrambi per l'esecuzione di un intervento tecnico/edilizio presso un locale di ristorazione a tema sportivo denominato “Ristorante Fashion Foodballer”, situato nel centro di Firenze. Precisamente, a furono commissionate la fornitura e la Controparte_1
installazione di tutti gli impianti, mentre all'architetto peraltro autorizzato ad avvalersi Pt_3 dell'ausilio di ulteriori professionisti (che egli utilizzò nella persona della ditta Greenhaus snc), fu commissionata la progettazione architettonica, impiantistica e la direzione lavori.
Lamenta l'attrice di aver constatato, fin dall'apertura del locale, problematiche in termini di temperatura e relativa distribuzione, potenza frigorifera e termica, errata installazione, sotto- dimensionamento dell'impianto, odori provenienti dalla zona cucina nelle sale dedicate al pubblico, smaltimento di fumi, vapori e quant'altro, tanto da aver instaurato una procedura di
ATP, iscritta al n. RG 3805/2017, dinanzi al Tribunale di Firenze, per l'accertamento delle suddette problematiche.
All'esito degli accertamenti espletati, il CTU nominato, Dott. aveva Persona_3
accertato le responsabilità dei convenuti, quantificando nel 65% la responsabilità dell'Arch.
e nel 30% quella della società Pt_3 Controparte_1
La società attrice ha chiesto, quindi, il risarcimento sia dei danni diretti subiti a causa dell'inadempimento dei convenuti, quantificati dal CTU in € 38.000,00, sia dei danni pagina 5 di 9 indiretti, quali la chiusura per 14 giorni del locale per procedere ai lavori di ripristino, le spese sostenute per il pagamento del canone di locazione nei suindicati 14 giorni, nonché le spese del costo dei dipendenti nei giorni di chiusura ed il mancato guadagno.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea, sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva dell'attrice che, prima dell'inizio della presente causa di merito, aveva ceduto il ramo di azienda relativo al “Ristorante Fashion
Foodballer” ad una società terza, al prezzo di € 320.000,00 e, successivamente, era stata posta in liquidazione. Hanno, inoltre, eccepito che, nell'atto di cessione di azienda, la società attrice aveva esplicitamente dato atto della funzionalità degli impianti del locale, così contraddicendo quanto lamentato nell'atto di citazione.
Hanno, altresì, contestato i lamentati danni indiretti (a titolo di mancato guadagno, costi chiusura locale per lavori ecc.), non essendo più la società attrice nella disponibilità del locale.
L'Arch. eccepisce di aver rispettato le richieste dell'attrice relative ad un contenimento Pt_3
dei costi dei lavori, così riutilizzando i materiali e gli impianti presenti in loco, e che i problemi di aereazione erano dovuti all'ampliamento delle macchine refrigeranti, rispetto a quelle previste dal progetto, eseguito in autonomia dall'attrice, nonché all'apertura di un altro ristorante nella corte interna, che vi faceva confluire gli odori della propria cucina.
Ha proposto, inoltre, domanda riconvenzionale per € 14.215,04 per il pagamento dei propri compensi professionali maturati e non corrisposti dall'attrice.
I terzi chiamati regolarmente costituiti in giudizio, quali soci della società cancellata CP_5
hanno rilevato la loro estraneità al presente giudizio, deducendo come nella CP_11
relazione peritale resa in sede di ATP non fosse stata accertata alcuna responsabilità in capo agli stessi nella esecuzione dei lavori de quibus, tanto che la stessa attrice non aveva svolto alcuna domanda nei loro confronti. Rilevano, infatti, di aver eseguito la progettazione dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento e ricambio d'aria, ma sotto la direzione dei lavori dell'Arch. deducendo come le risultanze dell'ATP avessero dimostrato che Pt_3
l'impianto per cui è causa era stato realizzato difformemente da quanto progettato dagli stessi
CP_5
La terza chiamata compagnia che assicura per la R.C. i Signori ha Controparte_10 CP_5
aderito alle difese dei propri assicurati, rilevando alcuni limiti e franchigie nella polizza assicurativa.
pagina 6 di 9 Nel merito
La domanda avanzata dalla società risulta parzialmente Parte_5
fondata, per le seguenti motivazioni.
Dalle risultanze della CTU espletata in sede di giudizio di ATP ante causam, acquisita agli atti del giudizio, è emersa, in modo incontestabile, la presenza di vizi ed errori nella progettazione e nella realizzazione degli impianti di areazione, tanto da rilevare che: “Le indicazioni progettuali erano diverse rispetto a quanto poi realizzato e prevedevano oltre ad una diversa distribuzione in pianta dei macchinari, anche e soprattutto l'utilizzo di altro tipo di macchine più idonee. E' altrettanto vero, in quanto accertato in fase di ATP che non sono state rispettate le prescrizioni riportate nel progetto esecutivo dell'impianto in oggetto e pertanto il progettista ne doveva tener conto in una eventuale variante, a condizione chiaramente, di essere stato messo a conoscenza di tale scelta fatta dalla DD.LL. nella figura dell'Arch. (pag. 46 della relazione). Parte_3
Il CTU ha individuato, quindi, i vizi presenti sia nella progettazione che nella realizzazione degli impianti de quibus consistenti: nell'impossibilità di regolare separatamente la climatizzazione dei locali “sala delle glorie” e “sala prato” (pag. 42 della perizia); nel sottodimensionamento della potenza frigorifera e termica dell'intero impianto e nella errata installazione (in modo non conforme al progetto depositato) delle unità esterne (pagine 43 e 44 della perizia); nel sottodimensionamento dell'impianto di raffrescamento del magazzino;
nella insufficienza della potenza dell'impianto di estrazione dei fumi della cucina.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono ritenersi ben argomentate dal punto di vista tecnico e logico, tali da doversi condividere.
I convenuti, pertanto, devono ritenersi responsabili, per le percentuali rispettivamente accertate dal
CTU, per i danni causati all'attrice relativamente ai vizi dell'impianto progettato e realizzato, che potranno essere risolti con il ripristino dell'impianto esistente (secondo la soluzione due individuata dal CTU, pagg. 50 e 51 della relazione) e devono, conseguentemente, essere condannati al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese necessarie al ripristino dei vizi accertati, nella misura, quantificata dal CTU, di Euro 38.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per quanto attiene alla eccepita carenza di legittimazione attiva della società Parte_5
per aver ceduto il ramo di azienda per cui è causa, nonché per essere stata posta in liquidazione, si ritiene che l'eccezione sia infondata: il procedimento di ATP è stato instaurato quando l'attrice non aveva ancora ceduto il ramo di azienda, né era stata posta in liquidazione, pertanto, pur essendo intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti pagina 7 di 9 originarie, ex art. 111 c.p.c. Inoltre, il successore a titolo particolare (cessionario del ramo di azienda) non è intervenuto nel presente giudizio.
Deve essere rigettata, in quanto non provata, la domanda risarcitoria di parte attrice per l'affitto inutilmente versato durante i 14 giorni di lavorazione necessari a ricondurre in pristino i beni;
a titolo di mancato guadagno per i 14 giorni di chiusura del locale necessari alle lavorazioni
(che la stessa attrice ammette non essere intervenuta); per il costo del personale durante i 14 giorni di chiusura del locale necessari alle lavorazioni.
All'esito delle risultanze della CTU e di quanto sopra motivato, nessuna somma dovrà essere corrisposta all'Arch. Spini dalla società attrice, essendo risultato provato il grave inadempimento dello stesso professionista e la responsabilità risarcitoria dello stesso nella misura come sopra quantificata. Inoltre, le notule professionali e la documentazione dallo stesso prodotti in giudizio a sostegno della domanda riconvenzionale proposta non sono idonee a dimostrare, a fronte della contestazione attorea, il quantum dovuto.
Per quanto attiene la domanda di manleva svolta dall'Arch. nei confronti dei Signori Pt_3
quali soci della società Greenhause snc, si ritiene destituita di fondamento, poiché CP_5
nessuna responsabilità può essere ascritta a quest'ultimi, avendo essi realizzato solo la progettazione dell'impianto di aereazione, progettazione che, dalle risultanze della CTU, è risultata corretta, essendo i vizi accertati riconducibili esclusivamente ad una realizzazione difforme rispetto a quella progettata.
Infatti, preme ribadire che la direzione dei lavori commissionati era un compito assegnato esclusivamente all'Arch. e la realizzazione degli impianti alla società Pt_3 Controparte_1
Non luogo a provvedere, quindi, sulla domanda di manleva dagli stessi proposta nei confronti di Controparte_12
Le spese di lite, anche relative al giudizio di ATP, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, che deve ritenersi totalmente a carico dei convenuti, in ordine alla domanda principale proposta da parte attrice, a anche se accolta in minor misura in punto di quantum.
Il convenuto Arch. in quanto soccombente sulla domanda di manleva nei Parte_3
confronti dei terzi chiamati, deve, altresì, essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore di e quali ex soci della Greenhause s.n.c., nonchè di CP_5 CP_6
Controparte_12
Le spese di CTU in sede di ATP, già liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale ordinario di Firenze, terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata dalla società Parte_5
e per l'effetto:
[...]
- CONDANNA l'Arch. per le causali di cui in motivazione, a rifondere Parte_3 all'attrice la somma di € 24.700,00, oltre IVA;
;
- CONDANNA la società a rifondere all'attrice la somma di € 11.400,00, Controparte_1
oltre IVA;
- RESPINGE la domanda riconvenzionale avanzata dall'Arch. nei confronti Parte_3
della società ; Parte_5
- CONDANNA, in via solidale, l'Arch. e la a Parte_3 Pt_4 Controparte_1 rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi relativi al presente giudizio ed in Euro 3.376,00 per compensi relativi al giudizio di ATP, in € 580,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA l'Arch. a rifondere ai Signori e Parte_3 CP_5 CP_2
le spese di lite pari ad € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge;
- CONDANNA l'Arch. a rifondere alla società le spese di Parte_3 Controparte_13
lite pari ad Euro 6.713,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese della CTU in sede di ATP, già liquidate.
Firenze, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7813/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOVELLI MATTEO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NAPOLITANO GIAMPAOLO ( ) ; C.F._1 Parte_2
( ) - CAMAIORE;
, C.F._2 Persona_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in VIA DE' RONDINELLI 2 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. NOVELLI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURI DANIELE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CENI GIANNI ( ) VIA DELLE CHIASSATELLE 37 50053 C.F._3
EMPOLI; , elettivamente domiciliato in VIA LUNGARNO VESPUCCI 58 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. VENTURI DANIELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANGELO Parte_3 C.F._4
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA U. GIORDANO 35 50054 FUCECCHIOpresso il difensore avv. COLANGELO DANIELE
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARONI CP_2 C.F._5
GRAZIELLA. , elettivamente domiciliato in VIALE DEL POGGIO IMPERIALE 14 50125
FIRENZEpresso il difensore avv. FERRARONI GRAZIELLA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l' Ill. mo Tribunale di Firenze, nei limiti della propria competenza, in accoglimento della domanda, contrariis rejectis, condannare l'architetto Parte_3
nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1
del danno in favore della attrice, ciascuno nella percentuale indicata dal CTU Professor
(65% e od in quella che risulterà dall' istruttoria e che Per_2 Pt_3 Controparte_3
pagina 1 di 9 riterrà di giustizia, per le seguenti somme o per quelle risultanti dall' istruttoria: • euro
38.000 oltre iva ed accessori di legge per le spese necessarie a ricondurre in pristino i beni;
• euro 10.817,24 oltre iva di legge, per l° affitto inutilmente versato durante i 14 giorni di lavorazione necessari a ricondurre in pristino i beni;
• euro 5.618,34 a titolo di mancato guadagno per i 14 giorni di chiusura del locale necessari alle lavorazioni;
• euro 13.232,80 per il costo del personale durante i 14 giorni di chiusura del locale necessari alle lavorazioni: • euro 5.105,91 a titolo di rimborso spese per l'ATP in atto citato;
• euro
2.854,33 a titolo di rimborso spese del CTP nella precedura per ATP in atti citata;
• euro
8.521,26 a titolo di rimborso spese legali per la procedura per ATP in atti citata;
• oltre alla somma che Enel richiederà, e che sarà accertata in corso di causa per il potenziamento della fornitura atta all'incremento del potenziale elettrico necessario al funzionamento delle nuove macchine. Il tutto, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e con vittoria di spese e compensi professionali. RESPINGERE la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali. Pt_3
Parte convenuta : “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis Controparte_1
reiectis e previa la declaratoria di ragione e del caso, respingere la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi, ragioni ed eccezioni esposte nel corso del giudizio. Il tutto con vittoria di spese, compensi di avvocato, rimborso forfettario, IV e Cap come per legge”.
Parte convenuta Arch. “Voglia l'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Parte_3
Firenze, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 01, P.IV
, giusta polizza n. 40071012000880, quale garante rc professionale del qui P.IVA_3
difeso e dei sigg.ri nato a [...] il [...], residente in [...]
(FI), via Verdi n. 59, c.f. e del sig. nato a [...] C.F._6 CP_6
il 10.09.1983, residente in [...], c.f.
, quali soci illimitatamente responsabili della cessata Greenhaus Snc, C.F._5
già corrente in Vinci (FI), via Verdi n. 59, P.IV , stante la comunanza di P.IVA_4
interessi col qui difeso. Con differimento dell'udienza di comparizione ai termini di legge.
Nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia in punto di fatto, sia in punto di diritto;
in via subordinata, e quindi di insperato accertamento della sussistenza anche solo parziale dei danni lamentati dall'Attrice, quantificarli nella misura
pagina 2 di 9 che apparirà di giustizia e secondo istruttoria, imputando gli stessi non al qui difeso, bensì ai sigg.ri e nella qualità di soci illimitatamente responsabili CP_5 CP_6
della cessata Greenhaus Snc, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, e quindi di insperato accertamento della sussistenza anche solo parziale dei danni lamentati dall'Attrice, quantificarli nella misura che apparirà di giustizia e secondo istruttoria e, in caso di accertamento di qualsivoglia responsabilità professionale in capo all'Arch. comunque condannare la compagnia , in Parte_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere il dovuto all'Attrice, tenuta
a manlevare l'arch. dal corrispondere alcuna somma per le suddette causali;
In via Pt_3
riconvenzionale, condannare la in persona del legale Parte_4
rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'arch. a titolo di compensi Parte_3
professionali, la somma di Euro 14.215,04, o a quella somma, maggiore o minore, che resulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
In ogni caso, vinte le spese di lite ed i costi di patrocinio”.
Parte terza chiamata : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in persona del Giudice CP_5
designato Dott. ssa Bonacchi, per i motivi in atti, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, Nel merito e in tesi rigettare
l'avversa chiamata in causa e ogni domanda spiegata dall'arch. nei confronti di Pt_3
e ex soci della società Greenhaus s.n.c., in quanto CP_5 CP_2
inammissibile, improcedibile, promossa in carenza di legittimazione attiva e passiva, e comunque perché infondata, in fatto e in diritto, e non provata e, in subordine, eccessiva. Insubordine - fermo che la società con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. sesto comma ( Pt_1
a pag. 6) espressamente non ha esteso la domanda nei confronti dei chiamati signori CP_2 affermando che unico direttore dei lavori era l'arch. per la denegata e non creduta Pt_3
ipotesi fosse ritenuta estesa la domanda attorea nei confronti dei chiamati in causa CP_2
respingere la domanda perché inammissibile, improcedibile, in carenza di legittimazione attiva e passiva, infondata, in fatto e in diritto, non provata;
Ancora in subordine - nella denegata e non creduta ipotesi sia ravvisata una responsabilità di Greenhaus s.n.c. e per essa dei suoi soci comparenti sig.ri dichiarare la chiamata in causa Compagnia CP_2
UnipolSai spa obbligata a tenere indenni e sollevati i comparenti da ogni avversa richiesta e per l'effetto condannarla a risarcire direttamente a favore di parte attrice e/o di parte chiamante in causa i danni che verranno ascritti a responsabilità dei convenuti e CP_5
nella loro qualità di ex soci della società CP_2 Controparte_7
pagina 3 di 9 e e, in ogni caso, a rifondere loro tutte le somme che questi fossero CP_5 CP_2
tenuti a pagare a qualsiasi titolo. In via istruttoria Si ribadisce che il doc. 7 prodotto da arch. non è un incarico, ma un mero preventivo di spesa, inidoneo a “provare” una Pt_3 pretesa delega dei compiti di direzione lavori. L'unico incarico ricevuto e risultante dagli atti è quello di progettazione degli impianti termici. Si ribadisce altresì la inidoneità probatoria dell'avversa documentazione rispetto i pretesi danni. Si insiste affinché sia confermata la già avvenuta reiezione delle avverse istanze istruttorie di nuova CTU
(richiesta sul presupposto che la nuova ctu “tenga conto della direzione tecnica della
Greenhaus” mentre dagli atti risulta che abbia assunto o svolto la direzione CP_8
dei lavori) e di interpello dei chiamati in causa del tutto superfluo e pretestuoso. Si CP_2
insiste, ove occorra, che sia dichiarato acquisito il fascicolo della ATP rg. 3805/2017-
Tribunale di Firenze. In ogni caso Con condanna dell'arch. Spini per lite temeraria ex art.
96 , 1 e 3 co, c.p.c. al pagamento, a favore dei convenuti chiamati in causa, di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese ed compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, ivi comprese le spese della chiamata Senza accettazione del contraddittorio su nuove avverse domande.” CP_9
Parte terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze ogni contraria Controparte_10
istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN TESI: respingere integralmente l'avversa domanda di chiamata proposta dall'Arch. nei Pt_3
confronti dei Sig.ri e nella loro qualità di ex soci della CP_5 CP_2
Greehaus snc in quanto infondata, inammissibile, improcedibile e promossa in carenza di legittimazione oltreché non provata, con associazione alla richiesta di estromissione dal giudizio. IN VIA IPOTESI: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse attribuita una qualche responsabilità ai Sig.ri e nella loro qualità di ex CP_5 CP_2 soci della Greehaus snc per effetto della chiamata in causa dell'Arch. o per estensione Pt_3
della domanda di parte attrice, si chiede che la stessa sia limitata alla percentuale di apporto causale effettivamente a loro addebitabile e con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà secondo gli importi ritenuti di giustizia, con applicazione della garanzia assicurativa nei limiti di polizza contrattualmente previsti in punto di massimale e franchigia
e condizioni. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorari o in denegata ipotesi con integrale o parziale compensazione degli stessi. IN VIA ISTRUTTORIA: COME DA III°
MEMORIA EX ART. 183 VI COMMA CPC si insiste nell'opposizione alle richieste di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 dell'Arch. per i seguenti motivi: quanto alla Pt_3
pagina 4 di 9 richiesta di rinnovazione della ctu la stessa appare superflua ed ultronea poiché parte avversa non rileva irregolarità nell'elaborato tecnico o nel procedimento seguito dal ctu, ma semplicemente una mancata rispondenza dell'esito peritale alle proprie richieste;
e, come noto, tale esigenza non è sufficiente ne determinante per disporre il rinnovo di una consulenza;
- la ctu viene richiesta sul presupposto che la ctu “tenga conto della direzione tecnica della Greenhaus”: ipotesi inammissibile atteso che il dato documentale smentisce categoricamente un tale stato di fatto, non avendo assunto o svolto la CP_8 direzione dei lavori;
quanto all'interrogatorio formale lo stesso appare assolutamente superfluo e pretestuoso poiché come ampliamente ripetuto i documenti depositati superano e sconfessano l'asserzione avversaria circa la direzione dei lavori. I capitoli in ogni caso sono inammissibili poiché formulati in modo generico. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorari o in denegata ipotesi con integrale o parziale compensazione degli stessi”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_5 convenuto in giudizio l'Architetto e la società deducendo di Parte_3 Controparte_1
avere incaricato entrambi per l'esecuzione di un intervento tecnico/edilizio presso un locale di ristorazione a tema sportivo denominato “Ristorante Fashion Foodballer”, situato nel centro di Firenze. Precisamente, a furono commissionate la fornitura e la Controparte_1
installazione di tutti gli impianti, mentre all'architetto peraltro autorizzato ad avvalersi Pt_3 dell'ausilio di ulteriori professionisti (che egli utilizzò nella persona della ditta Greenhaus snc), fu commissionata la progettazione architettonica, impiantistica e la direzione lavori.
Lamenta l'attrice di aver constatato, fin dall'apertura del locale, problematiche in termini di temperatura e relativa distribuzione, potenza frigorifera e termica, errata installazione, sotto- dimensionamento dell'impianto, odori provenienti dalla zona cucina nelle sale dedicate al pubblico, smaltimento di fumi, vapori e quant'altro, tanto da aver instaurato una procedura di
ATP, iscritta al n. RG 3805/2017, dinanzi al Tribunale di Firenze, per l'accertamento delle suddette problematiche.
All'esito degli accertamenti espletati, il CTU nominato, Dott. aveva Persona_3
accertato le responsabilità dei convenuti, quantificando nel 65% la responsabilità dell'Arch.
e nel 30% quella della società Pt_3 Controparte_1
La società attrice ha chiesto, quindi, il risarcimento sia dei danni diretti subiti a causa dell'inadempimento dei convenuti, quantificati dal CTU in € 38.000,00, sia dei danni pagina 5 di 9 indiretti, quali la chiusura per 14 giorni del locale per procedere ai lavori di ripristino, le spese sostenute per il pagamento del canone di locazione nei suindicati 14 giorni, nonché le spese del costo dei dipendenti nei giorni di chiusura ed il mancato guadagno.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea, sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva dell'attrice che, prima dell'inizio della presente causa di merito, aveva ceduto il ramo di azienda relativo al “Ristorante Fashion
Foodballer” ad una società terza, al prezzo di € 320.000,00 e, successivamente, era stata posta in liquidazione. Hanno, inoltre, eccepito che, nell'atto di cessione di azienda, la società attrice aveva esplicitamente dato atto della funzionalità degli impianti del locale, così contraddicendo quanto lamentato nell'atto di citazione.
Hanno, altresì, contestato i lamentati danni indiretti (a titolo di mancato guadagno, costi chiusura locale per lavori ecc.), non essendo più la società attrice nella disponibilità del locale.
L'Arch. eccepisce di aver rispettato le richieste dell'attrice relative ad un contenimento Pt_3
dei costi dei lavori, così riutilizzando i materiali e gli impianti presenti in loco, e che i problemi di aereazione erano dovuti all'ampliamento delle macchine refrigeranti, rispetto a quelle previste dal progetto, eseguito in autonomia dall'attrice, nonché all'apertura di un altro ristorante nella corte interna, che vi faceva confluire gli odori della propria cucina.
Ha proposto, inoltre, domanda riconvenzionale per € 14.215,04 per il pagamento dei propri compensi professionali maturati e non corrisposti dall'attrice.
I terzi chiamati regolarmente costituiti in giudizio, quali soci della società cancellata CP_5
hanno rilevato la loro estraneità al presente giudizio, deducendo come nella CP_11
relazione peritale resa in sede di ATP non fosse stata accertata alcuna responsabilità in capo agli stessi nella esecuzione dei lavori de quibus, tanto che la stessa attrice non aveva svolto alcuna domanda nei loro confronti. Rilevano, infatti, di aver eseguito la progettazione dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento e ricambio d'aria, ma sotto la direzione dei lavori dell'Arch. deducendo come le risultanze dell'ATP avessero dimostrato che Pt_3
l'impianto per cui è causa era stato realizzato difformemente da quanto progettato dagli stessi
CP_5
La terza chiamata compagnia che assicura per la R.C. i Signori ha Controparte_10 CP_5
aderito alle difese dei propri assicurati, rilevando alcuni limiti e franchigie nella polizza assicurativa.
pagina 6 di 9 Nel merito
La domanda avanzata dalla società risulta parzialmente Parte_5
fondata, per le seguenti motivazioni.
Dalle risultanze della CTU espletata in sede di giudizio di ATP ante causam, acquisita agli atti del giudizio, è emersa, in modo incontestabile, la presenza di vizi ed errori nella progettazione e nella realizzazione degli impianti di areazione, tanto da rilevare che: “Le indicazioni progettuali erano diverse rispetto a quanto poi realizzato e prevedevano oltre ad una diversa distribuzione in pianta dei macchinari, anche e soprattutto l'utilizzo di altro tipo di macchine più idonee. E' altrettanto vero, in quanto accertato in fase di ATP che non sono state rispettate le prescrizioni riportate nel progetto esecutivo dell'impianto in oggetto e pertanto il progettista ne doveva tener conto in una eventuale variante, a condizione chiaramente, di essere stato messo a conoscenza di tale scelta fatta dalla DD.LL. nella figura dell'Arch. (pag. 46 della relazione). Parte_3
Il CTU ha individuato, quindi, i vizi presenti sia nella progettazione che nella realizzazione degli impianti de quibus consistenti: nell'impossibilità di regolare separatamente la climatizzazione dei locali “sala delle glorie” e “sala prato” (pag. 42 della perizia); nel sottodimensionamento della potenza frigorifera e termica dell'intero impianto e nella errata installazione (in modo non conforme al progetto depositato) delle unità esterne (pagine 43 e 44 della perizia); nel sottodimensionamento dell'impianto di raffrescamento del magazzino;
nella insufficienza della potenza dell'impianto di estrazione dei fumi della cucina.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono ritenersi ben argomentate dal punto di vista tecnico e logico, tali da doversi condividere.
I convenuti, pertanto, devono ritenersi responsabili, per le percentuali rispettivamente accertate dal
CTU, per i danni causati all'attrice relativamente ai vizi dell'impianto progettato e realizzato, che potranno essere risolti con il ripristino dell'impianto esistente (secondo la soluzione due individuata dal CTU, pagg. 50 e 51 della relazione) e devono, conseguentemente, essere condannati al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese necessarie al ripristino dei vizi accertati, nella misura, quantificata dal CTU, di Euro 38.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per quanto attiene alla eccepita carenza di legittimazione attiva della società Parte_5
per aver ceduto il ramo di azienda per cui è causa, nonché per essere stata posta in liquidazione, si ritiene che l'eccezione sia infondata: il procedimento di ATP è stato instaurato quando l'attrice non aveva ancora ceduto il ramo di azienda, né era stata posta in liquidazione, pertanto, pur essendo intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti pagina 7 di 9 originarie, ex art. 111 c.p.c. Inoltre, il successore a titolo particolare (cessionario del ramo di azienda) non è intervenuto nel presente giudizio.
Deve essere rigettata, in quanto non provata, la domanda risarcitoria di parte attrice per l'affitto inutilmente versato durante i 14 giorni di lavorazione necessari a ricondurre in pristino i beni;
a titolo di mancato guadagno per i 14 giorni di chiusura del locale necessari alle lavorazioni
(che la stessa attrice ammette non essere intervenuta); per il costo del personale durante i 14 giorni di chiusura del locale necessari alle lavorazioni.
All'esito delle risultanze della CTU e di quanto sopra motivato, nessuna somma dovrà essere corrisposta all'Arch. Spini dalla società attrice, essendo risultato provato il grave inadempimento dello stesso professionista e la responsabilità risarcitoria dello stesso nella misura come sopra quantificata. Inoltre, le notule professionali e la documentazione dallo stesso prodotti in giudizio a sostegno della domanda riconvenzionale proposta non sono idonee a dimostrare, a fronte della contestazione attorea, il quantum dovuto.
Per quanto attiene la domanda di manleva svolta dall'Arch. nei confronti dei Signori Pt_3
quali soci della società Greenhause snc, si ritiene destituita di fondamento, poiché CP_5
nessuna responsabilità può essere ascritta a quest'ultimi, avendo essi realizzato solo la progettazione dell'impianto di aereazione, progettazione che, dalle risultanze della CTU, è risultata corretta, essendo i vizi accertati riconducibili esclusivamente ad una realizzazione difforme rispetto a quella progettata.
Infatti, preme ribadire che la direzione dei lavori commissionati era un compito assegnato esclusivamente all'Arch. e la realizzazione degli impianti alla società Pt_3 Controparte_1
Non luogo a provvedere, quindi, sulla domanda di manleva dagli stessi proposta nei confronti di Controparte_12
Le spese di lite, anche relative al giudizio di ATP, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, che deve ritenersi totalmente a carico dei convenuti, in ordine alla domanda principale proposta da parte attrice, a anche se accolta in minor misura in punto di quantum.
Il convenuto Arch. in quanto soccombente sulla domanda di manleva nei Parte_3
confronti dei terzi chiamati, deve, altresì, essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore di e quali ex soci della Greenhause s.n.c., nonchè di CP_5 CP_6
Controparte_12
Le spese di CTU in sede di ATP, già liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale ordinario di Firenze, terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata dalla società Parte_5
e per l'effetto:
[...]
- CONDANNA l'Arch. per le causali di cui in motivazione, a rifondere Parte_3 all'attrice la somma di € 24.700,00, oltre IVA;
;
- CONDANNA la società a rifondere all'attrice la somma di € 11.400,00, Controparte_1
oltre IVA;
- RESPINGE la domanda riconvenzionale avanzata dall'Arch. nei confronti Parte_3
della società ; Parte_5
- CONDANNA, in via solidale, l'Arch. e la a Parte_3 Pt_4 Controparte_1 rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi relativi al presente giudizio ed in Euro 3.376,00 per compensi relativi al giudizio di ATP, in € 580,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA l'Arch. a rifondere ai Signori e Parte_3 CP_5 CP_2
le spese di lite pari ad € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge;
- CONDANNA l'Arch. a rifondere alla società le spese di Parte_3 Controparte_13
lite pari ad Euro 6.713,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese della CTU in sede di ATP, già liquidate.
Firenze, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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