Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia
Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam
Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto
Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2993 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
[...]
Parte_1
[...]
Avv. ROSCIONI CLAUDIO
e
Parte_2
Avv. DEL PRETARO MARIA GRAZIA
e in liquidazione giudiziale Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale di
Roma n. 22726 del 2019 che ha così statuito: “Con atto di citazione ritualmente notificato al alla Controparte_1 [...]
a e a
[...] Parte_1 Controparte_4
premesso:
[...]
-di aver stipulato, in data 03/06/2004,un contratto con la
[...] legalmente rappresentata, all'epoca dei fatti dl causa, CP_5 dalla socia accomandataria IG.ra ,nata a [...] il Parte_1
18/12/1938;
-che gli accordi contrattuali prevedevano la collaborazione per lo sviluppo,la promozione e la vendita dei prodotti denominati
“Servizio Energia” riguardante,in particolare,lo scopo di conseguire obiettivi di razionalizzazione nella produzione e nell'utilizzo dell'energia termica destinata al riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per uso sanitario;
-che,in sede contrattuale,si era pattuito espressamente che le competenze spettanti ad esso attore, in relazione al suddetto contratto,dovessero essere corrisposte sulla base percentuale di
1/3 da calcolarsi sugli utili effettivamente maturati dalla società,al netto dei costi effettivamente sostenuti per il conseguimento dello specifico scopo;
-che l'impegno prevedeva,altresì,che il calcolo degli utili venisse effettuato con frequenza annuale, al termine della stagione di riscaldamento,e che,fermo restando ciò,si potesse optare,di comune accordo, per una modalità di corresponsione degli importi dovuti a scadenze intermedie sulla base di contabilità provvisoria effettuata prima della redazione del bilancio di fine esercizio;
-che,infine,si era pattuito che,in caso di cessione totale e/o parziale da parte della delle attività inerenti i Controparte_5 contratti di servizio energia a favore di terzi,il valore di tali attività sarebbe stato convenuto di comune accordo con esso attore e che l'utile derivante dalla cessione di tale attività sarebbe stato ripartito nella misura rispettivamente di 2/3 e di 1/3 fra la società ed esso istante;
pag. 2/28 -che,quindi,avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 8 del contratto,la aveva corrisposto ad esso esponente Controparte_5 somme anticipate mensili come si evinceva dalla fatture che si allegavano,riportanti quale oggetto l'attività di “Consulenza per Gestione Servizio Energia”;
-che,sulla base di tali premesse,a partire dal mese di giugno dell'anno 2008,la aveva corrisposto ad esso Controparte_5 attore,a titolo di anticipazione,la somma mensile di E. 3.794,40,compresa l'I.V.A.;
-che,di fatto,le somme pagate ad esso istante erano state calcolate sulla scorta di mere presunzioni,senza un effettivo riscontro sui maggiori utili conseguiti dalla Controparte_5
-che,infatti,trattandosi di una società in accomandita semplice,non obbligata quindi al deposito del bilancio presso il
Registro delle Imprese,esso attore si era dovuto sempre accontentare di quanto riferitogli dagli esponenti aziendali,IG.
ed i suoi due figli e;
Parte_1 T_ Parte_1
-che,peraltro,improvvisamente e senza fornire alcuna spiegazione,la aveva interrotto il pagamento Controparte_5 delle somme pattuite in sede contrattuale giustificando ciò con il mancato conseguimento di utili;
-che esso istante aveva quindi appurato che i fratelli e T_
,soci e legali rappresentanti della Parte_1 CP_5 avevano costituito in data 25/01/2007,una società
[...] parallela,la Energy Power Management s.r.l. avente oggetto similare;
- che tale circostanza era stata completamente celata ad esso esponente in quanto in sede contrattuale si era pattuito che,in caso di cessione totale o parziale da parte della Controparte_5 delle attività inerenti i contratti di servizio energia a favore di terzi,l'utile derivante dalla cessione di tali attività sarebbe stato ripartito nella misura rispettivamente di 2/3 e di 1/3 fra la CP_5
ed esso attore medesimo;
[...]
pag. 3/28 - che,infatti,sino alla data di redazione dell'atto introduttivo del giudizio nessun compenso era stato erogato ad esso istante in relazione alla suddetta cessione;
- che lo scopo elusivo si desumeva anche dalla diversa denominazione sociale iniziale (Energy Power Management s.r.l.) che soltanto successivamente era stata tramutata in CP_2 con atto del 20/04/2009)di guisa da non consentire ad esso
[...] attore di individuare le analogie con la Controparte_5
- che la sottoscrittrice del contratto del 03/06/2004,la IG.ra
,poco prima della costituzione della società Parte_1 parallela Energy Power Management s.r.l.(attualmente
[...] più precisamente con atto del 14/12/2006,aveva CP_2 rimesso la carica di socio accomandatario e quindi di legale rappresentante della da costei assunta Controparte_5 ininterrottamente per ben 20 anni(sin dal 27/01/1987);
- che la carica di socio accomandatario era stata quindi assunta dal figlio della predetta IG. l Parte_1 quale,allorquando,in data 25/10/2007 andava a costituire la
Energy Power Management s.r.l.(attualmente CP_2 rivestiva contemporaneamente e,di fatto,la qualità di legale
[...] rappresentante pro-tempore di entrambi le società;
- che appariva fin troppo scontato come gran parte delle attività della fossero state trasferite verso la Controparte_5 CP_2 anche in ragione della evidente finalità confusoria
[...] nell'omonimia;
.che altrettanto poteva affermarsi per la ulteriore CP_3 società costituita dai fratelli e in data T_ Parte_1
05/05/2011 avente anche essa sede legale in Roma,Via delle
Calasanziane n°64 ed operante nel medesimo settore;
pag. 4/28 - che,peraltro,esso attore aveva scoperto che la paventata assenza di utili da parte della imputabile ai Controparte_5 contratti di “Servizio Energia” non soltanto non trovava affatto riscontro nelle risultanze contabili societarie ma,oltretutto,risultava sostanzialmente condizionata dalle modalità di fatturazione dell'energia termica erogata dalle utenze in favore dei numerosi clienti,che non apparivano congrue CP_5 rispetto alle effettive erogazioni di gas per i vari anni di gestione;
- che,in ogni caso,esso esponente,sulla scorta delle informazioni reperite fra i clienti ed altrove era stato comunque in grado CP_5 di appurare che l'ammontare degli utili non ancora corrispostigli ammontava ad E. 1.850.000,00,somma da calcolarsi con maggiore attendibilità a mezzo di C.T.U. da espletarsi in corso di causa;
- che,in effetti,da semplice impresa artigiana la era CP_5 divenuta azienda leader nel settore grazie alla intuizione di esso istante,il quale era riuscito ad organizzare un nuovo modo di interpretare le potenzialità del mercato ed aziendali,fornendo un apporto unico e fondamentale del servizio di fornitura del gas;
- che,grazie a tale apporto,la 2050 aveva raggiunto risultati CP_5 indubitabili ed attualmente era in grado di estendere la sua rete commerciale su tutto il territorio nazionale con prospettive anche a livello internazionale;
- che l'apporto fornito da esso attore nell'incremento e nello sviluppo del “Servizio Energia” emergeva dalla stessa storia della società pubblicata sul sito internet aziendale www.mirc 2050.com ove era dato leggere testualmente:AN IL,attuale giovane imprenditore,Presidente di CP_5
,insieme al fratello ,Responsabile Tecnico
[...] Parte_1 ed Operativo dell'azienda,sviluppano grandi progetti e fissano obiettivi importanti. Far crescere l'azienda su tutto il panorama nazionale,sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica sulle possibilità di ottenere risparmio energetico senza rinunciare al pag. 5/28 comfort. In questo modo il marchio diventa nel tempo CP_5 sinonimo di concretezza,esperienza,affidabilità”;-
- che, tuttavia, nel mentre alla era stato garantito un CP_5 evidente concreto salto di qualità di converso non era stato riconosciuto ad esso istante quanto dovutogli in forza del contratto stipulato in data 03/06/2004;
- che inoltre la paventata assenza di utili non trovava riscontro nell'elevatissimo numero di clienti-acquisiti grazie alle competenze di esso esponente- i quali erano passati a circa 12.000 nell'anno 2011 ed attualmente ammontavano a circa 30.000 nel solo Comune di Roma,come si evinceva dagli articoli pubblicati recentemente a fini propagandistici: “Il Gruppo costituito dalla società e con Controparte_5 Controparte_2 un'esperienza di oltre 50 anni garantisce le risorse necessarie ad eseguire ogni servizio e fornitura di prodotto,ponendosi come unico obiettivo la soddisfazione del cliente. Dal 1957,anno d'inizio di questo ambizioso progetto imprenditoriale CP_5 ha sempre mostrato la sua capacità di crescita in termini dimensionali,di offerta di partnership,ricercando l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dei servizi offerti. Oggi CP_5 gestisce più di 50.000 clienti solo nel Comune di Roma,opera con continuità nella zona di Milano,Torino,Genova e Bologna;
è in espansione nelle regioni di Sardegna e Toscana,prevede di raggiungere in breve una rilevante dimensione nazionale ed una presenza anche internazionale”;
- che le numerose lamentele di esso istante erano rimaste totalmente inascoltate come anche la formale diffida del
13/08/2012 a mezzo della quale era stata richiesta la copia di tutta la documentazione pag. 6/28 societaria,anche di natura contabile,al fine di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti a far data dalla stipulazione del contratto;
- che l'unica lettera di risposta sinora pervenuta dalla CP_5 era quella datata 08/01/2013 a mezzo della quale il IG.
[...] aveva affermato laconicamente che nulla era Parte_1 dovuto in quanto in data 10/09/2007 sarebbe “stata formalizzata la disdetta del contratto precedentemente stipulato in data
03/06/2004;
- che tale missiva era del tutto strumentale e fuorviante nonché ovviamente priva di qualsivoglia riscontro documentale in quanto non era mai esistita una disdetta del contratto né tanto meno era stata mai comunicata ad esso attore una tale condizione da parte della né invero da alcun soggetto in nome e per Controparte_5 conto della stessa;
- che risultava peraltro fin troppo semplice smentire la suddetta affermazione con la constatazione che in epoca successiva alla paventata e non provata disdetta contrattuale(10/09/2007)la
[...] aveva continuato a registrare nonché a pagare le CP_5 fatture emesse da esso esponente con la causale “Consulenza per Gestione Servizio Energia” come constava dai bonifici bancari eseguiti dalla Controparte_6 negli anni 2008 e 2009;
- che risultava fin troppo evidente che la fantasiosa risoluzione contrattuale si sarebbe perfezionata soltanto qualche giorno prima della costituzione della Energy Power Management
s.r.l.(attualmente com consta dalla ricevuta di Controparte_2 versamento per costituzione di società di capitali,eseguita in data 04/10/2007 proprio dall'estensore di tale missiva,IG. Parte_1
,che ne era stato anche amministratore unico;
[...]
- che appariva evidente come la pretesa risoluzione contrattuale,mai verificatasi,avrebbe dovuto garantire i convenuti dalle più che legittime pretese di esso attore sugli utili della
[...]
e della oltre che della CP_2 CP_3 Controparte_5
pag. 7/28 potendo essere vantata la percentuale di 1/3 in forza di quanto stabilito dall'art. 9 del contratto del 03/06/2004; che appariva chiaro semmai come i sopra cennati comportamenti andassero,invece,ad inserirsi in un quadro elusivo,connotato da un ben preciso e congegnato disegno ordito ai danni di esso istante,che transitava dalla paventata assenza di utili riconducibili ai ricavi derivanti dai contratti “Servizio Energia” come anche dal trasferimento del contratto verso altre società parallele appositamente costtiuite,senza previa consultazione ed approvazione da parte dello stesso;
- che esso attore aveva scoperto,suo malgrado,che del tutto inopinatamente in data 25/07/2013 la a.s. CP_7 [...] era stata trasformata nella società Controparte_6 ciò davanti all'Avv. Andrea Positano de Controparte_1
Vincentiis,Notaio in Roma(Rep n.6000,Racc. n°2928);
- che la suddetta trasformazione era stata intrapresa in forza dell'allegata relazione di stima imposta dall'art. 2500 ter e dall'art. 2465 c.c.,redatta dal Dott. Controparte_4 che,come è noto,l'ultimo comma dell'art. 2500 c.c. sancisce che la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari cioè dall'iscrizione nel registro delle imprese;
- che nel caso di specie la trasformazione era stata resa possibile mediante la iscrizione dell'atto di trasformazione del 25/07/2013 con il deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 31/07/2015;
pag. 8/28 - che da tale momento quindi la trasformazione della
[...] in Controparte_8 Controparte_1 aveva avuto pienamente effetto;
- che,come noto,una volta eseguita la predetta pubblicità l'invalidità dell'atto di trasformazione non poteva essere più pronunciata restando salvo soltanto il diritto di risarcimento del danno ai terzi pregiudicati dalla trasformazione;
che era certo che l'improvvisa interruzione dei pagamenti mensili da parte della aveva comportato enormi danni Controparte_5 patrimoniali in capo ad esso istante;
- che ciò traeva inoltre pieno sostentamento dal fatto che il contratto stipulato fra le parti non aveva previsto una scadenza temporale così come d'altronde risultava ovvio atteso che i benefici economico-patrimoniali derivanti dall'apporto fornito da esso esponente erano di tipo continuativo e progressivo;
tanto esposto chiedeva in via principale dichiararsi risoluto il contratto stipulato in data 03/04/2006 fra esso attore e
[...] attualmente Controparte_6 CP_1 chiedeva,per l'effetto,condannarsi i convenuti al
[...] risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati ad esso istante mediante l'illegittimo comportamento contrattuale ed extracontrattuale posto in essere;
liquidando tali pregiudizi patrimoniali nella somma di E. 1.850.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via gradata chiedeva dichiararsi risoluto per inadempimento il predetto contratto con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spettanze in proprio favore a far data dal 30/08/2008 per l'ammontare di E. 3.794,40 mensili sino alla data di emissione della pronuncia giurisdizionale;
il tutto oltre accessori di legge.
Si costituiva la già Controparte_1 Controparte_10 he conclusivamente
[...] chiedeva,preliminarmente,valutarsi il profilo della estinzione delle pretese creditorie azionate per prescrizione e nel merito chiedeva respingersi la domanda per essere intervenuta pag. 9/28 risoluzione del contratto del 03/06/2014 per facta concludentia;
in via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attore a risarcire i danni arrecati dall'Ing. con la sia condotta contrattuale Pt_2 ed extra-contrattuale in misura pari ad E. 1.952.031,20 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva il quale,con comparsa di risposta, Parte_1 chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione;
sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi la estinzione del credito rivendicato per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c.;nel merito chiedeva respingersi la domanda perché infondata invocando in via riconvenzionale la condanna dell'Ing. al Pt_2 risarcimento dei danni in misura pari ad E. 50.000,00 ovvero a somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva e,con comparsa di Parte_1 risposta,chiedeva,in via preliminare dichiararsi il proprio difetto di legittimazione;
sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi la estinzione delle pretese creditorie azionate ex art. 2956 c-c-
;nel merito chiedeva respingersi la domanda perché infondata.
Si costituiva la e,con comparsa di Controparte_2 risposta,rassegnava le medesime conclusioni di . Parte_1
Si costituiva la e,con comparsa di risposta,chiedeva CP_3 dichiararsi la nullità della domanda giudiziale per mancata determinazione dell'oggetto del contendere;
sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione instando nel merito per la reiezione della proposta domanda.
pag. 10/28 Si costituiva e,con comparsa di risposta,il Parte_1 quale rassegnava le medesime conclusioni di . Parte_1
Si costituiva il quale,con comparsa di Controparte_4 risposta,chiedeva in via preliminare dichiararsi il proprio difetto di legittimazione;
nel merito chiedeva respingersi la avversa domanda perché infondata;
nell'ipotesi che potesse intervenire pronuncia di condanna chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice che garantiva i danni da attività professionale(la ). Controparte_11
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa(a all'esito del perfezionamento delle procedure notificatorie)si costituiva la
[...]
la quale aderiva alle conclusioni del CP_11 professionista garantito.
La controversia, all'udienza del 17/03/2015,veniva trattenuta in decisione sui profili preliminari, sulla scorta delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti.
Con sentenza non definitiva n° 14122/15 ,pubblicata in data 01 luglio 2015, veniva dichiarato il difetto di legittimazione di di del IG. Controparte_12 CP_3 CP_4
e della
[...] Controparte_13
e con ordinanza, adottata in pari data, veniva
[...] disposta la prosecuzione del processo con riferimento ai profili non definiti.
Con provvedimento assunto nel verbale di udienza del 29 settembre 2015 veniva corretto l'errore materiale della pronuncia nella parte in cui era stato dichiarato il difetto di legittimazione della in luogo della Controparte_12 [...]
CP_2
Veniva raccolta la prova testimoniale ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio ( ammessa al fine di accertare l'ammontare delle ragioni creditorie rivendicate dalle parti contrapposte) la causa, da ultimo, alla udienza del 18 luglio 2019, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni, siccome rassegnate in atti, precisare dai procuratori delle parti.
pag. 11/28 Motivi della decisione In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate dall'attore; ed infatti, occorre considerare che sino al mese di agosto del 2008 sono stati effettuati pagamenti a titolo di anticipi forfettari e che la richiesta di esibizione della documentazione utile al fine di poter determinare l'ammontare del credito al predetto titolo, ricevuta dalla società di persone in data
14/08/2012, e reiterata in data 12 gennaio 2013 anche nei confronti dei soci della predetta compagine e della neo-costituita società a responsabilità limitata, è chiaramente valevole ad interrompere il corso prescrizionale de quo.
Mette conto del pari evidenziare che la pretesa creditoria azionata è stata formulata a titolo aquiliano per inadempimento contrattuale e che, in ragione delle considerazioni innanzi espresse, il corso prescrizionale quinquennale ( e non – assertivamente- triennale di natura presuntiva ex art. 2956 n° 2
c.c., in quanto riferibile ad attività di professionisti iscritti in albi legalmente tenuti)non risulta decorso.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa la eccezione di nullità del contratto oggetto di causa atteso che la eventuale nullità di talune delle clausole, perché non sottoscritte in forma duplice ex art. 1341 2° comma c.c., non travolge l'intero impianto pattizio;
in ogni caso non è stata fornita la prova che in subiecta materia si verta in ipotesi di contratto per adesione a condizioni generali di contratto ovvero redatto su moduli o formulari predisposti dal c.d. contraente forte sì da avvertirsi la necessità di tutelare quello debole il quale è stato indotto, senza poter negoziare le singole clausole, a sottoscrivere il contratto onde potersi avvalere degli effetti del medesimo.
Da ultimo in rito occorre considerare che la prova della risoluzione del contratto di collaborazione del 03/06/2004, redatto per iscritto, deve essere fornita con le medesime modalità dovendo rammentarsi che le scritture contabili anche in ambito pag. 12/28 societario ed in generale la documentazione aziendale ( fra la quale rientrano a pieno titolo le missive inviate e quelle ricevute)deve essere conservata per l'arco temporale di dieci anni;
in proposito la predetta regola non può essere inficiata dalla deposizione di un testimone( la IG.ra Testimone_1
lavoratrice dipendente della
[...] Controparte_14
, la quale riferisce di aver visto l'Ing.
[...] Pt_2 consegnare nel mese di settembre del 2007 la lettera di recesso contrattuale nelle mani della segretaria della
[...]
IG.ra ( la quale, Controparte_15 Controparte_16 assai sintomaticamente, non risulta essere stata intimata nella veste di testimone diretto); peraltro risulta in atti evidenza bancaria di pagamenti degli anticipi forfettari effettuati in epoca successiva a quella prospettata;
tanto da confutare in radice gli esiti della generica deposizione resa nel corso del presente giudizio.
Operate le predette chiarificazioni ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero, attesa la caotica tenuta della documentazione aziendale, dalla quale non emergeva con chiarezza l'ammontare delle ragioni creditorie rivendicate dall'Ing. è stata Pt_2 disposta C.T.U. di natura contabile;
l'ausiliario di giustizia ha precisato che l'esame, a causa del prospettato guasto dell'hard- disk contenente la contabilità aziendale, avrebbe potuto essere operato meramente con criteri extra-contabili; sulla scorta della predetta premessa è stata riconosciuta - con elaborato definitivo, tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici,- la quota di utile spettante all'Ing. in forza delle previsioni Pt_2 di cui al contratto sottoscritto in data 03/06/2004 in misura pari ad € 419.942,57 con riferimento alle partite contabili della ed in misura pari ad € 7.092,76 in relazione Controparte_1 alle partite contabili della riconoscendo un Controparte_2 differenziale di provvigione (rectius di utile) pari ad € 357.853,33
pag. 13/28 essendo stata percepita a titolo di acconto del maggior avere la somma pari ad € 69.200,00. Il nominato esperto, adottando corretta metodologia, ha esaminato il contratto oggetto di causa , avente ad oggetto la collaborazione per lo sviluppo, promozione e vendita dei contratti denominati “Servizio Energia” con riferimento agli utili maturati, computati sottraendo dai ricavi derivanti dai contratti di Servizio Energia( inclusi quelli relativi alle opere di riqualificazione previste nei contratti e poste a carico del committente) le spese relative alle attività CP_17 analiticamente indicate nella scheda contrattuale de qua spettando all'Ing. a titolo di remunerazione della Pt_2 richiamata attività, il compenso pari ad 1/3 degli utili monetariamente determinati uti supra.
Essendo quello descritto il nucleo essenziale delle pattuizioni sottoscritte mette conto evidenziare che il C.T.U. ha preso visione, unitamente alla documentazione ritualmente versata in atti dai procuratori delle parti, le scritture contabili, le fatture di pagamento riconducibili ai ricavi del “Servizio Energia” e le fatture dei pagamenti relativi ai costi di esercizio;
peraltro, in ragione della mancanza di una contabilità separata, la riconducibilità dei costi al “Servizio Energia” è stata indicata dalle società interessate con la verificazione in contraddittorio delle singole voci evidenziate nei prospetti contabili.
pag. 14/28 All'esito della complessa attività innanzi descritta sono stati effettuati, per ogni anno, riscontri a campione fra i singoli documenti, le registrazioni nelle scritture contabili ed i movimenti finanziari(banca e cassa) al fine di verificarne la sostanziale correttezza. In conclusione del predetto scrutinio è stato individuato l'arco temporale oggetto di indagine: dal 03/06/2004 all'08/01/2013 per la e dal 15/09/2007 all'08/01/2013 per la Controparte_5 [...]
CP_2
Le molteplici questioni affrontate nel corso di ben n° 34 riunioni peritali risultano essere le seguenti:
a) i contratti relativi ai condomini oggetto di causa risultano essere, per ammissione delle parti convenute, quindici, mentre 22 contratti sono stati esclusi dall'accertamento in quanto stipulati in data anteriore alla decorrenza del contratto oggetto di causa;
del pari altri quindici contratti sono stati estrapolati dall'indagine perché riferibili a procacciamento di altro consulente;
b) l'unico costo che non presenta alcuna indicazione è quello relativo alla fattura emessa dalla S.T.I.C. ( n°158 del 31/10/2014) che è stata espunta dal conteggio mentre sono stati confermati tutti gli altri costi atteso che la circostanza della indicazione della destinazione del luogo di consegna della sede legale nel documento di trasporto non è di per sé solo profilo che conduca ad escludere la effettività del costo sostenuto;
c) la chiara applicazione dei parametri contrattuali fuga ogni possibilità di individuare la causale dei costi da ripartire;
d) gli esborsi di cui all'allegato D) ,relativi al Parte_3
sono determinabili in applicazione del combinato
[...] disposto dell'art. 6 del contratto stipulato e del contratto sottoscritto con il denominato consesso condominiale;
e) sono stati accertati i costi della manodopera impiegata nei condomini ed esclusi quelli relativi ai lavoratori dipendenti atteso che la predetta tipologia di costi non concorre alla pag. 15/28 determinazione dell'utile del “Servizio Energia” al pari degli esborsi attribuiti al “Servizio Energia”, di quelli relativi agli atti giudiziari notificati alla di taluni costi di cui Controparte_1 alla lettera D,G,N con riconoscimento integrale e talvolta parziale degli altri costi.
All'esito del rigoroso esame il nominato esperto ha, in forma condivisibile, accertato che l'importo complessivo a titolo di compenso dell'Ing. su base contrattuale con riferimento Pt_2 alla risulta essere pari ad € 419.942,57 così Controparte_1 determinato:
- quanto ad € 74.333,60 per l'anno 2006;
- quanto ad € 66.344,95 per l'anno 2007;
- quanto ad € 42.334,06 per l'anno 2008;
- quanto ad € 98.673,61 per l'anno 2009;
- quanto ad € 74.867,16 per l'anno 2010;
- quanto ad € 34.244,20 per l'anno 2011;
- quanto ad € 29.145,00 per l'anno 2012;
e in relazione alla pari ad € 7.092,76 così Controparte_2 computato:
- quanto ad € 2.914,85 per l'anno 2010;
- quanto ad € 3.004,78 per l'anno 2012;
- - quanto ad € 1.173,13 per l'anno 2013.
- Dagli importi superiori devono essere detratte le somme percepite pari ad € 69.200,00 in ragione delle fatture di pagamento emesse nell'arco temporale decorrente dal 2005 al 2008.
- In forza delle richiamate valutazioni il differenziale provvigionale ammonta ad € 357.853,33(€ 419.942,57+ € 7.092,76- € 69.200,00= € 357.853,33); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere pag. 16/28 dalla data di deposito con modalità telematiche dell'elaborato peritale definitivo- atteso che con la predetta decorrenza il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile- sino a quella di effettivo soddisfo.
Con riferimento alle osservazioni formulate dai consulenti delle parti l'ausiliario di giustizia ha così risposto:
- quanto alle osservazioni formulate nell'interesse delle parti convenute giova osservare:
a) il modus operandi del C.T.U. è stato condiviso in sede di riunioni peritali;
in ogni caso non si comprende in quale misura possa aver influito la valutazione per arco temporale di riscaldamento anziché per anno solare;
b) l'unico parametro valido per la determinazione del differenziale provvigionale è quello dell'utile determinato su base contrattuale e, pertanto, non può essere fruito, in via alternativa, il criterio dell'utile civilistico e neppure quello dell'utile fiscale;
in relazione alle residue doglianze si richiama integralmente il testo della bozza di relazione peritale. Quanto alle osservazioni formulate nell'interesse delle parti convenute mette conto considerare: a) l'attore ha diritto ad un terzo degli utili per la collaborazione concernente lo sviluppo, la promozione e la vendita dei contratti denominati “Servizio Energia” cui ha partecipato non essendo mai stato declinato alcunchè in relazione a pretesi contratti di procacciamento di affari;
b) il calcolo degli interessi di mora non rientra nel novero dei quesiti peritali.
Orbene una volta accertato che il contratto sottoscritto dalle parti in data 03/06/2004 deve essere risolto per fatto e colpa esclusiva della Controparte_18
C e che deve essere liquidato in favore dell'attore la somma pari
[...]
pag. 17/28 ad € 357.853,33 a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale (e che non risulta fornito riscontro di pregiudizi non patrimoniali e/o di natura extracontrattuale)occorre verificare in capo a quali soggetti e/o enti incomba l'obbligo di versare la predetta somma. Orbene, in difetto della mancata liberazione degli obbligati a seguito della trasformazione societaria in quella a responsabilità limitata( dalla Controparte_19 in devono ritenersi solidalmente ed
[...] CP_1 CP_2 illimitatamente responsabili:
a) , originario socio accomandatario;
Parte_1
b) che è subentrato alla madre quale socio Parte_1 accomandatario;
e limitatamente responsabili:
c) società destinataria della trasformazione Controparte_1 della originaria compagine nei limiti delle quote di capitale sottoscritte;
d) nei limiti dell'ammontare monetario Parte_1 apportato alla società in accomandita semplice ( in difetto di prova che il predetto, socio accomandante della originaria compagine, contravvenendo al c.d. divieto di immistione, abbia svolto atti di natura gestoria - quale esemplificativamente lo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriale ovvero la assunzione per conto della società di persone di obbligazioni a titolo cambiario o in ragione della emissione di assegni circolari e/o di conto corrente-).
I convenuti, come sopra indicati, devono con le medesime modalità, rispondere in solido in relazione al pagamento delle spese legali- siccome indicate nel dispositivo- nonché delle spese di C.T.U.- siccome da liquidazione in atti-.
Con riferimento alle contrapposte pretese creditorie( risalenti all'anno 2007, epoca in cui si assume concluso il rapporto di pag. 18/28 collaborazione) risulta estinto ogni diritto di credito essendo decorso l'arco temporale quinquennale essendo stato richiesto l'importo a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale con atto di costituzione in mora del 12/02/2014; in ogni caso nel corso della istruttoria non è stato fornito alcun riscontro in proposito.
PQM
1) Dichiara risoluto per inadempimento il contratto stipulato in data 03/06/2004 fra l'attore e la Controparte_14
(attualmente con ogni
[...] Controparte_1 conseguenza di legge;
per l'effetto condanna le parti convenute, i IGg.ri e in forma illimitata e la Parte_1 Parte_1 ed il IG. in forma limitata Controparte_1 Parte_1 con le modalità indicate nella parte motiva della presente pronuncia, in via solidale , a versare all'attore a titolo di risarcimento dei danni la somma complessiva pari ad € 357.853,33 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di deposito con modalità telematiche dell'elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo.
2) Dichiara estinta per intervenuta prescrizione la pretesa creditoria azionata in sede riconvenzionale, profilo, peraltro, infondato nel merito.
3) Condanna i convenuti indicati sub 1), con le modalità ivi palesate, in via solidale, a rifondere in favore dell'attore le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di
€ 21.387,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A e C.P.A. come per legge.
4) Pone le spese di C.T.U.-liquidate come in atti- in via solidale a carico delle parti convenute indicate sub 1), con le modalità ivi palesate.” L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
pag. 19/28 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare parzialmente fondato e, pertanto, merita d'essere accolto nella misura che segue. Gli appellanti rubricano come segue i motivi d'impugnazione: 1) Sulla intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale del
03/06/2004; sulla eccezione di prescrizione in merito alle reciproche pretese creditorie;
sul corretto inquadramento della domanda;
contraddittorietà della motivazione.
Osserva la Corte che la domanda del attiene Pt_2 all'inadempimento del contratto d'opera professionale e, pertanto, la prescrizione è decennale.
Fatta questa premessa, appare evidente che rispetto al contratto del 3.6.2004 il diritto fatto valere con la domanda proposta nel gennaio 2014 non può essersi estinto per prescrizione.
Quanto alla risoluzione del contratto, va premesso che il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che nel caso in esame necessitasse della prova scritta, laddove invece, in difetto di pattuizione contrattuale in tal senso e non ricorrendo i presupposti perché possa ritenersi prescritta ad probationem o ad substantiam, non può che riconoscersi la possibilità che sia riconducibile a facta concludentia.
Orbene, sotto tale profilo appare significativo che lo stesso abbia ammesso in sede d'interrogatorio formale di aver Pt_2 prestato la sua attività sino al mese di agosto del 2008.
Ma quel che più rileva è che costui non si sia lamentato di non aver potuto continuare ad eseguire la sua prestazione negli anni successivi, né tanto meno ha allegato che gli sia stato in qualche modo impedito dalla controparte. Dal canto suo, la controparte assume che all'epoca il contratto si è risolto tacitamente, per fatti concludenti consistiti nella reciproca rinuncia delle parti del contratto alle rispettive prestazioni, risalenti al mese di settembre 2008.
pag. 20/28 Sicchè il contratto deve ritenersi risolto per fatti concludenti sin dal mese di settembre del 2008.
Va aggiunto, quanto alla critica che attiene alla condanna al pagamento dei corrispettivi dovuti in base al contratto che il
Tribunale (secondo gli appellanti) avrebbe dovuto ritenere inammissibile in presenza della domanda di risoluzione contrattuale, che la stessa è infondata poiché, come emerge dalle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, la pretesa è stata fatta valere, in via principale, a titolo risarcitorio ed il giudice di primo grado ha condannato al risarcimento del danno quantificandolo sulla scorta di quanto avrebbe percepito il Pt_2
a titolo di corrispettivo.
Quanto alla censura secondo la quale, trattandosi di prestazioni professionali, deve applicarsi la prescrizione triennale, va da sé che la stessa è infondata, non vertendosi in materia di corrispettivi ma di risarcimento del danno, come sopra già accertato.
Conseguentemente, tenuto conto che il per sua stessa Pt_2 asserzione, ha esaurito le sue prestazioni nell'agosto del 2008, la somma spettante a costui alla stregua di una valutazione equitativa del danno ed alla luce delle conclusioni alle quali è giunto il consulente d'ufficio in primo grado, giusta quanto riportato nella sentenza gravata sopra trascritta - il quale ha indicato gli importi spettanti a titolo di corrispettivo nel periodo in esame (dal 2006 all'agosto del 2008), valutabili come parametro del danno emergente alla luce degli utili conseguiti dalla società committente - ammonta ad euro 100.000,00, avuta considerazione di quanto già percepito.
Né può essere riconosciuto alcunchè con riferimento al periodo successivo alla risoluzione del contratto in difetto di allegazione e prova relative ad un eventuale danno da lucro cessante.
Per quel che riguarda il rigetto della domanda riconvenzionale, deve ritenersi assorbente rilevare che l'accertamento del Tribunale relativo alla mancata dimostrazione del danno pag. 21/28 lamentato, che costituisce la seconda ratio decidendi (oltre a quella della prescrizione), deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte. Sicchè deve ritenersi superfluo l'esame della censura sulla prescrizione.
2. Sulla condanna della IGnora Difetto assoluto Parte_1 di motivazione. Violazione artt. 2267, 2290, 2500 novies cod. civ. ribadisce in questa sede l'eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione passiva assumendo che “La vocatio in jus (sia nella relata di notifica che nell'atto di citazione) è pervenuta alla
IGnora in proprio, non essendo stata rinvenuta Parte_1 alcuna dicitura: “ nella qualità di socio Parte_1 accomandatario della . CP_5 CP_6 CP_6
Osserva la Corte che, viceversa, nell'atto di citazione introduttivo l'attore, dopo aver ampiamente esposto le vicende societarie con riferimento alle odierne parti appellate preliminarmente indicando la qualità di ciascuna, ha comunque aggiunto di aver comunicato per iscritto di non prestare il suo consenso alla liberazione dei soci (dalla pregressa responsabilità illimitata) nel momento in cui la società si è trasformata in società di capitali. Il che non lascia dubbi in ordine al fatto che le persone fisiche siano state citate in qualità di soci e che la in qualità di socia accomandataria T_ sino a tutto il 14.12.2006, risponda illimitatamente per le obbligazioni sorte sino a quella data ai sensi del combinato disposto degli arttt. 2313 e 2500 quinquies c.c. D'altro canto, la società riconosce che l'assenso Controparte_1 alla trasformazione non è stato prestato (cfr. comparsa costituzione in primo grado, pag. 20) e le altre parti non lo contestano.
3 Sulla condanna del IGnor . Difetto assoluto Parte_1 di motivazione. Violazione artt. 2267, 2290, 2500 quinquies cod.
pag. 22/28 civ. Violazione art. 112 cpc Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale del IGnor . Parte_1
Con riguardo alle censure rivolte alla condanna di T_ il motivo è fondato poiché, ai sensi dell'art. 2500
[...] quinquies c.c., solo i soci illimitatamente responsabili rispondono delle obbligazioni sociali anche all'esito della trasformazione della società di persone in società di capitali, nell'ipotesi come quella in esame in cui non può presumersi che sia stato prestato consenso dal creditore.
E poiché è stato ritenuto socio accomandante Parte_1 dalla sentenza gravata (non impugnata sul punto) non risponde delle obbligazioni sociali stante l'intervenuta trasformazione. La censura alla sentenza che non avrebbe accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivato dal sequestro conservativo ottenuto nei suoi confronti va respinta poiché l'odierno appellante in primo grado non ha fornito la prova del danno lamentato e neppure può ritenersi che abbia assolto l'onere di allegazione in quanto si è limitato all'assunto di aver subito un danno professionale ed alla vita di relazione senza descrivere in cosa sia concretamente consistito.
4. Sulla condanna del IGnor . Carenza di Parte_1 legittimazione passiva;
Violazione della disposizione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia su tutta la domanda;
palese violazione delle disposizioni dell'art. 91 c.p.c., poiché nella specie poteva essere individuata una soccombenza parziale a carico dell'appellato; Difetto assoluto di motivazione. Violazione artt. 2267, 2500 quinquies cod. civ.; violazione art. 1453 cod. civ. Deduce che “ subentra in qualità di socio Parte_1 accomandatario a far data dal 14/12/2006, in sostituzione di
. Parte_1
Per quanto attiene, inoltre, all'imputazione dell'asserita pretesa risarcitoria, il Giudice a quo ha errato nel ritenere Parte_1
illimitatamente responsabile.
[...]
pag. 23/28 Dopo la trasformazione della società di persone ( Snc o
Società semplice) in società di capitali ( Spa o Sapa) soltanto la nuova società risponde delle nuove obbligazioni sociali preesistenti, rispondendo illimitatamente i soci in via sussidiaria se manca il consenso (esplicito o presunto) dei creditori alla trasformazione societaria. Per “creditore” intendiamo un soggetto munito di un titolo certo, liquido ed esigibile. Nell'atto di trasformazione societaria da a (non impugnato) non erano iscritti in bilancio Controparte_1 crediti in favore dell'Ing. Pt_2
La ragione di tale omissione è evidente, dal momento che dal 2007, si ribadisce, l'ing. non aveva dato più notizie di sè Pt_2
e, comunque, il contratto si intendeva risolto per palese disinteresse e, comunque per mancata controprestazione dell'Ing.
Pt_2
A tutto voler concedere, ritenuto che solo “a decorrere dalla data di deposito con modalità telematiche dell'elaborato peritale definitivo” l'asserito credito (dell'Ing. è da ritenersi Pt_2 certo, liquido ed esigibile”, come rferito in Sentenza (cfr. pag- 10), qualora tale obbligazione risultasse confermata, sarebbe un debito successivo alla trasformazione e di esso risponderà solo la società neo trasformata, ovvero la Controparte_1
Risulta quindi errata la Sentenza laddove dichiara illimitatamente responsabile il IG. , avendo Parte_1 dovuto dichiarare responsabile della nuova obbligazione la Insiste per l'accoglimento della Controparte_1 riconvenzionale”. L'appello di va respinto intanto perché costui, Parte_1 come gli altri soci, risulta citato nella qualità, come già esposto in relazione all'appello di Inoltre, poichè Parte_1
l'obbligazione sociale è sorta prima degli adempimenti relativi alla trasformazione e, pertanto, in difetto di consenso alla trasformazione in discorso da parte del il socio Pt_2 accomandatario non è liberato dalla sua responsabilità illimitata e pag. 24/28 risponde delle obbligazioni della società. Trattandosi di responsabilità avente carattere sussidiario, la sentenza nei suoi confronti e nei confronti di non può che essere di Parte_1 accertamento.
Quanto alla qualità di creditore del appare appena il caso Pt_2 di rilevare che il socio risponde per le obbligazioni assunte dalla società ed il profilo relativo alla certezza del credito non rileva.
La censura alla sentenza che non avrebbe accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivato dal sequestro conservativo ottenuto nei suoi confronti va respinta poiché l'odierno appellante non ha dedotto, in primo grado, neppure quale sia il danno lamentato.
5. SULLA CONDANNA DI Vizio di Controparte_1 motivazione per omesso esame della domanda riconvenzionale della Violazione di norma procedurale in Controparte_1 relazione all'art. 112 c.p.c.
5.2 Sulla dichiarata intervenuta prescrizione della domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
Contraddittorietà della sentenza per omessa e/o insufficienza motivazione
L'impugnazione è inammissibile in quanto il curatore del non l'ha coltivata. Parte_4
6. Nullità della C.T.U. per violazione dell'art. 198, co. 2° c.p.c., superamento del perimetro fissato dal contratto di collaborazione sottoscritto in data 03/06/2004, mancata allegazione in atti della documentazione acquisita.
Acritica adesione del Giudice alla C.T.U. e violazione della norma procedurale di cui all'art. 115 c.p.c. Quanto alla documentazione utilizzata dal CTU appare appena il caso di rilevare che “In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti pag. 25/28 delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.” (Cass. 3086 del 2022). Parte appellante era onerata di sollevare l'eccezione di nullità relativa nella prima difesa utile in primo grado. In difetto, la censura s'appalesa inammissibile.
Quanto al secondo profilo, osserva la Corte che il periodo utilizzato dal consulente d'ufficio, stante la liquidazione equitativa del danno, non incide sulla stessa poiché i parametri utilizzati in questa sede prescindono dalla periodicità dei bilanci e sono riferiti al periodo in cui il a prestato la sua attività T_ in favore della controparte oltre che agli utili conseguiti dalla stessa.
Il motivo, pertanto, va respinto.
7. Omessa pronuncia sulle spese di lite a seguito di sub procedimento ex art. 278 cpc propulsato dall'Ing. con Pt_2 istanza depositata telematicamente in data 12/09/2017.
Anche tale censura va respinta posto che le spese del procedimento relativo al sequestro sono assorbite da quelle del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale degli appellanti
E e vanno Parte_1 Parte_1 integralmente compensate nel rapporto processuale con stante la soccombenza reciproca. Quelle Parte_1 della ctu vanno poste, in solido, a carico di e Parte_1 in quanto l'opera del perito si è resa Parte_1 necessaria ai fini dell'accertamento del danno.
P.Q.M.
pag. 26/28 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da T_
, rigetta la domanda di e
[...] Parte_2 conferma per il resto la sentenza gravata;
compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra costoro;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da T_
e li dichiara tenuti, in solido,
[...] Parte_1
a risarcire il danno in favore di nella misura Parte_2 che liquida in euro 100.000,00 oltre accessori secondo i criteri applicati nella sentenza gravata;
compensa le spese di lite del primo grado nel rapporto processuale tra le predette parti nella misura di due terzi e condanna e in Parte_1 Parte_1 solido, alla rifusione del restante terzo di quanto già liquidato dal
Tribunale in favore di , oltre spese generali ed Parte_2 accessori di legge;
compensa le spese di lite del presente grado nel rapporto processuale tra le predette parti nella misura di due terzi e condanna e Parte_1 Parte_1 in solido, alla rifusione del restante terzo in favore di Pt_2
nella misura che liquida in euro 6.000,00, oltre spese
[...] generali ed accessori di legge;
pone le spese della ctu a carico di e Parte_1 in solido tra loro;
Parte_1 dichiara improcedibile l'appello della Controparte_20
; dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale
[...] con quest'ultima. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 27/28 pag. 28/28