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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in perso- na del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2340/2018 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A PRECETTO (art. 615 c.p.c.)
e vertente tra:
rappresentato e difeso, come in atti, dall' Parte_1 avv. Gennaro Di Martino, elettivamente domiciliato presso lo studio del- lo stesso in Pagani, al C.so E. Padovano, 64;
OPPONENTE
E
CP_1
OPPOSTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16/6/2021 che qui si in- tendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed ana- liticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli
1 limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rile- vanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessa- riamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in proceden- do), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero supera- te ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente rite- nuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Preliminarmente, si rileva che la presente sentenza viene emessa solo in data odierna in quanto il relativo fascicolo, come da attestazione di can- celleria in atti, non è stato prima sottoposto alla decisione in quanto smarrito e ritrovato solo in data 16/10/2024.
Altrettanto preliminarmente, si dichiara la contumacia dell'opposto, non costituitosi in giudizio benché ritualmente e tempestivamente citato.
L'opposizione non può che essere accolta, almeno per il motivo concer- nente l'inefficacia dell'assegno portato dal precetto opposto quale titolo idoneo ad intimare il precetto ed a minacciare nonché intraprendere l'esecuzione.
Valgano, sul tema, le argomentazioni a suo tempo poste da questo giudi- ce a base del proprio provvedimento cautelare di sospensione dell' effica- cia esecutiva del titolo, argomentazioni che si abbiano per integralmente condivise e riportate nella presente sentenza.
L'opposizione è fondata e pertanto essa va accolta stante l'invalidità dell'assegno, portato dal precetto opposto, quale titolo esecutivo;
invali- dità che questo giudice, nell'esercizio del suo potere/dovere, rileva anche di ufficio.
Valutati i fatti ed i documenti prodotti, questo giudice ritiene, infatti, provata in atti la funzione di garanzia dell'assegno de quo e la sua emis- sione in bianco. E ciò a seguito dell' adempimento da parte dell'opponente del proprio onere probatorio, espressosi con la produzio- ne in atti di documenti che, letti e valutati criticamente dal giudice, sono
2 oggi in grado di consentire di ritenere provata la natura non esecutiva del titolo di credito. E', peraltro, ben vero che l'opponente non ha versato in atti copia del precetto oggi opposto ma, per un verso, tale inadempimen- to si manifesta irrilevante e tale da ritenere la ammissibilità della presen- te opposizione, nella misura in cui non sarebbe comprensibile una oppo- sizione avverso un precetto non mai notificato. Per altro verso, la contu- macia dell'opposto vale, perché in assenza di deduzioni di segno opposto, ad asseverare a validare le deduzioni di parte opponente.
Nel merito, è' provato ed evidente che il titolo fu emesso, parzialmente in bianco e con datazione successiva a quella del rilascio, a garanzia. Peral- tro, l'opposto, non solo non ha prodotto alcun utile documento a conte- stazione di quanto risultante dalla documentazione prodotta dall'opponente ma, restando contumace, non ha ritenuto nemmeno agire in riconvenzionale contro l'opponente, in forza della promessa di paga- mento portata dall'assegno in questione e per il preteso inadempimento.
Ciò posto, ritiene questo giudice che i motivi di opposizione, così come esposti nell'atto introduttivo, si concentrano e restano assorbiti nel supe- riore rilievo relativo alla non idoneità dell'assegno a costituire titolo ese- cutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., trattandosi di un vizio che, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte (Cass. SS UU
11067/2012) ben può essere rilevata, peraltro, anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al precetto.
Dalla lettura degli atti difensivi, appare evidente, come detto, che trattasi di assegno emesso a garanzia e non a titolo di pagamento.
Secondo l'orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione:
l'emissione di un assegno per realizzare il fine di garanzia (nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debi- tore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come ti- tolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento), è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n.
1736, non realizza la funzione tipica attribuita dalla legge all'assegno bancario, configurato come mezzo di pagamento e non come strumento
3 di credito e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli in- teressi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ. (Cass. 95/4368). E che la funzione dell'assegno che ne occupa fosse di mera garanzia e non di pagamento emerge non solo, come si vedrà, dalla sua palese post datazione ma dal fatto che, a fronte delle precise e documentate contestazioni sul punto dell'opponente, l'opposto nulla ha dedotto né provato circa la funzione di pagamento del titolo.
Si tratta, quindi, di assegno nullo che non ha efficacia di titolo esecutivo ma valore di promessa di pagamento che implica, di conseguenza, solo una presunzione juris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fi- no a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità
o dell'estinzione di tale rapporto.
Inoltre, l'osservazione preliminare relativa alla carenza di titolo esecutivo
è assorbente anche sotto altro ed ulteriore aspetto.
L'assegno posto a base dell'atto di precetto opposto, infatti, è stato emes- so con post-datazione, circostanza che, oltre ad integrare la prova della sua funzione di garanzia, vale a costituire autonomo motivo di ineffica- cia del titolo stesso quale titolo esecutivo.
Orbene, dato per certo tale assunto, giurisprudenza consolidata della Su- prema Corte (ex plurimiis Cass. 10/5069), pur ritenendo che, la postda- tazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma com- porta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme impe- rative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei ti- toli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (Cass. n. 13259/2006; n. 71359/2001), afferma, in modo granitico, che lo stesso non può “valere come titolo esecutivo”. L'assegno in questione è stato emesso postdatato, usurpando, in tal modo, le fun- zioni proprie della cambiale, ma sfuggendo alla relativa tassa sul bollo.
Trattandosi, pertanto, di assegno con bollo irregolare (in quanto postda- tato), non può essergli riconosciuta natura di titolo esecutivo, nemmeno se successivamente sia stato o venga regolarizzato fiscalmente.
4 L'esplicita abrogazione, avvenuta in virtù dalla L. 263/1967 art. unico, della L. sugli assegni n. 1736 del 1933, art. 119, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l ha Controparte_2 comportato, infatti, l'abrogazione implicita del precedente art. 118 che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla suc- cessiva bollatura nel termine prescritto dalla legge (in tal senso Cass.,
6.9.1976 n. 3104; Cass. 21.1.1985 n. 191; Cass. 11.8.1987 n. | 6890). Del resto, il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno ban- cario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espres- samente dal D.P.R. 642/1972 art.20, il quale, fra l'altro, dispone, al comma 3, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d'ufficio dai giu- dici, conformemente a quanto prevedeva il richiamato art. 118, comma 3.
Infatti, ciò che rileva, nella specie, non è la irregolarità come titolo dell'assegno, perché postdatato, ma la sua qualità di titolo esecutivo.
Da quanto detto, appare chiaro che l'odierno opposto non poteva notifi- care l'atto di precetto, e non può procedere esecutivamente, sulla base dell'assegno bancario post-datato di cui è causa.
Il creditore/opposto, peraltro, nulla ha contro dedotto, in via di domanda riconvenzionale, quanto alla natura di promessa di pagamento dell' asse- gno postdatato.
Stabilito che l'assegno di cui è causa non può considerarsi titolo esecuti- vo, va dichiarato nullo l'atto di precetto che si fonda su di esso.
L'opposizione di conseguenza va accolta.
La domanda riconvenzionale come proposta dall'opponente, per conver- so, presenta acclarati ed insuperabili profili di inammissibilità.
Invero, per pacifica e costante giurisprudenza (Cass. s.u. 83/413; Cass.
11/15363; Cass. 11/16610, per tutte), l'opposizione al precetto integra una azione di mero accertamento negativo della legittimità dell'azione esecu- tiva come minacciata cui può accoppiarsi la possibilità di negare il potere di iniziare o proseguire l'azione esecutiva. A tale stregua, il debitore, sog- getto passivo del processo esecutivo, assume nell'opposizione al precetto la veste formale e sostanziale di attore (Cass. 11/1328; Cass. 03/3477),
5 mentre il creditore, soggetto attivo nel processo esecutivo, ha veste so- stanziale e processuale di convenuto (Cass. 00/14554).
Ciò comporta, in applicazione dei principi generali in tema di domanda riconvenzionale, che, mentre il creditore procedente (convenuto) può proporre tutte le domande intese a rimuovere ogni ostacolo giuridico alla realizzazione del proprio diritto e, quindi, anche una domanda riconven- zionale (Cass. 07/9494), tale facoltà è preclusa all'opponente nel giudizio di opposizione dallo stesso instaurato in posizione di attore sia in senso formale che sostanziale. La domanda riconvenzionale, infatti, è azione autonoma propria del convenuto, esercitata contro l'attore nello stesso processo, con la quale costui supera il limite della mera richiesta di riget- to della domanda principale e chiede un ulteriore provvedimento a sé fa- vorevole (Cass. 97/2860, per tutte).
Né, sul tema, può far testo il diverso orientamento maturato in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass. 84/1625), secondo il quale, in siffatto giudizio, anche l'opponente è legittimato a proporre domanda ri- convenzionale. E ciò in quanto, in materia di opposizione a decreto in- giuntivo, l'opponente, formalmente attore, è e resta sostanzialmente convenuto, ben diversamente da quanto accade nel giudizio di opposi- zione a precetto/esecuzione. Infatti, mentre nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l'opponente (il debitore) tende a difendersi, in un iter processuale preordinato alla formazione di un titolo esecutivo, dall'affermazione di un suo debito provocata dal creditore, nell'opposizione all'esecuzione il debitore è pienamente attore nella pro- posizione, come detto, di un autonomo giudizio di accertamento negativo nel quale il creditore, che ha già adito la via esecutiva, è pienamente con- venuto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa do- manda o eccezione reietta, così provvede:
6 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
2) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/2/2025
Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in perso- na del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2340/2018 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A PRECETTO (art. 615 c.p.c.)
e vertente tra:
rappresentato e difeso, come in atti, dall' Parte_1 avv. Gennaro Di Martino, elettivamente domiciliato presso lo studio del- lo stesso in Pagani, al C.so E. Padovano, 64;
OPPONENTE
E
CP_1
OPPOSTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16/6/2021 che qui si in- tendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed ana- liticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli
1 limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rile- vanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessa- riamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in proceden- do), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero supera- te ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente rite- nuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Preliminarmente, si rileva che la presente sentenza viene emessa solo in data odierna in quanto il relativo fascicolo, come da attestazione di can- celleria in atti, non è stato prima sottoposto alla decisione in quanto smarrito e ritrovato solo in data 16/10/2024.
Altrettanto preliminarmente, si dichiara la contumacia dell'opposto, non costituitosi in giudizio benché ritualmente e tempestivamente citato.
L'opposizione non può che essere accolta, almeno per il motivo concer- nente l'inefficacia dell'assegno portato dal precetto opposto quale titolo idoneo ad intimare il precetto ed a minacciare nonché intraprendere l'esecuzione.
Valgano, sul tema, le argomentazioni a suo tempo poste da questo giudi- ce a base del proprio provvedimento cautelare di sospensione dell' effica- cia esecutiva del titolo, argomentazioni che si abbiano per integralmente condivise e riportate nella presente sentenza.
L'opposizione è fondata e pertanto essa va accolta stante l'invalidità dell'assegno, portato dal precetto opposto, quale titolo esecutivo;
invali- dità che questo giudice, nell'esercizio del suo potere/dovere, rileva anche di ufficio.
Valutati i fatti ed i documenti prodotti, questo giudice ritiene, infatti, provata in atti la funzione di garanzia dell'assegno de quo e la sua emis- sione in bianco. E ciò a seguito dell' adempimento da parte dell'opponente del proprio onere probatorio, espressosi con la produzio- ne in atti di documenti che, letti e valutati criticamente dal giudice, sono
2 oggi in grado di consentire di ritenere provata la natura non esecutiva del titolo di credito. E', peraltro, ben vero che l'opponente non ha versato in atti copia del precetto oggi opposto ma, per un verso, tale inadempimen- to si manifesta irrilevante e tale da ritenere la ammissibilità della presen- te opposizione, nella misura in cui non sarebbe comprensibile una oppo- sizione avverso un precetto non mai notificato. Per altro verso, la contu- macia dell'opposto vale, perché in assenza di deduzioni di segno opposto, ad asseverare a validare le deduzioni di parte opponente.
Nel merito, è' provato ed evidente che il titolo fu emesso, parzialmente in bianco e con datazione successiva a quella del rilascio, a garanzia. Peral- tro, l'opposto, non solo non ha prodotto alcun utile documento a conte- stazione di quanto risultante dalla documentazione prodotta dall'opponente ma, restando contumace, non ha ritenuto nemmeno agire in riconvenzionale contro l'opponente, in forza della promessa di paga- mento portata dall'assegno in questione e per il preteso inadempimento.
Ciò posto, ritiene questo giudice che i motivi di opposizione, così come esposti nell'atto introduttivo, si concentrano e restano assorbiti nel supe- riore rilievo relativo alla non idoneità dell'assegno a costituire titolo ese- cutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., trattandosi di un vizio che, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte (Cass. SS UU
11067/2012) ben può essere rilevata, peraltro, anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al precetto.
Dalla lettura degli atti difensivi, appare evidente, come detto, che trattasi di assegno emesso a garanzia e non a titolo di pagamento.
Secondo l'orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione:
l'emissione di un assegno per realizzare il fine di garanzia (nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debi- tore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come ti- tolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento), è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n.
1736, non realizza la funzione tipica attribuita dalla legge all'assegno bancario, configurato come mezzo di pagamento e non come strumento
3 di credito e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli in- teressi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ. (Cass. 95/4368). E che la funzione dell'assegno che ne occupa fosse di mera garanzia e non di pagamento emerge non solo, come si vedrà, dalla sua palese post datazione ma dal fatto che, a fronte delle precise e documentate contestazioni sul punto dell'opponente, l'opposto nulla ha dedotto né provato circa la funzione di pagamento del titolo.
Si tratta, quindi, di assegno nullo che non ha efficacia di titolo esecutivo ma valore di promessa di pagamento che implica, di conseguenza, solo una presunzione juris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fi- no a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità
o dell'estinzione di tale rapporto.
Inoltre, l'osservazione preliminare relativa alla carenza di titolo esecutivo
è assorbente anche sotto altro ed ulteriore aspetto.
L'assegno posto a base dell'atto di precetto opposto, infatti, è stato emes- so con post-datazione, circostanza che, oltre ad integrare la prova della sua funzione di garanzia, vale a costituire autonomo motivo di ineffica- cia del titolo stesso quale titolo esecutivo.
Orbene, dato per certo tale assunto, giurisprudenza consolidata della Su- prema Corte (ex plurimiis Cass. 10/5069), pur ritenendo che, la postda- tazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma com- porta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme impe- rative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei ti- toli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (Cass. n. 13259/2006; n. 71359/2001), afferma, in modo granitico, che lo stesso non può “valere come titolo esecutivo”. L'assegno in questione è stato emesso postdatato, usurpando, in tal modo, le fun- zioni proprie della cambiale, ma sfuggendo alla relativa tassa sul bollo.
Trattandosi, pertanto, di assegno con bollo irregolare (in quanto postda- tato), non può essergli riconosciuta natura di titolo esecutivo, nemmeno se successivamente sia stato o venga regolarizzato fiscalmente.
4 L'esplicita abrogazione, avvenuta in virtù dalla L. 263/1967 art. unico, della L. sugli assegni n. 1736 del 1933, art. 119, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l ha Controparte_2 comportato, infatti, l'abrogazione implicita del precedente art. 118 che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla suc- cessiva bollatura nel termine prescritto dalla legge (in tal senso Cass.,
6.9.1976 n. 3104; Cass. 21.1.1985 n. 191; Cass. 11.8.1987 n. | 6890). Del resto, il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno ban- cario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espres- samente dal D.P.R. 642/1972 art.20, il quale, fra l'altro, dispone, al comma 3, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d'ufficio dai giu- dici, conformemente a quanto prevedeva il richiamato art. 118, comma 3.
Infatti, ciò che rileva, nella specie, non è la irregolarità come titolo dell'assegno, perché postdatato, ma la sua qualità di titolo esecutivo.
Da quanto detto, appare chiaro che l'odierno opposto non poteva notifi- care l'atto di precetto, e non può procedere esecutivamente, sulla base dell'assegno bancario post-datato di cui è causa.
Il creditore/opposto, peraltro, nulla ha contro dedotto, in via di domanda riconvenzionale, quanto alla natura di promessa di pagamento dell' asse- gno postdatato.
Stabilito che l'assegno di cui è causa non può considerarsi titolo esecuti- vo, va dichiarato nullo l'atto di precetto che si fonda su di esso.
L'opposizione di conseguenza va accolta.
La domanda riconvenzionale come proposta dall'opponente, per conver- so, presenta acclarati ed insuperabili profili di inammissibilità.
Invero, per pacifica e costante giurisprudenza (Cass. s.u. 83/413; Cass.
11/15363; Cass. 11/16610, per tutte), l'opposizione al precetto integra una azione di mero accertamento negativo della legittimità dell'azione esecu- tiva come minacciata cui può accoppiarsi la possibilità di negare il potere di iniziare o proseguire l'azione esecutiva. A tale stregua, il debitore, sog- getto passivo del processo esecutivo, assume nell'opposizione al precetto la veste formale e sostanziale di attore (Cass. 11/1328; Cass. 03/3477),
5 mentre il creditore, soggetto attivo nel processo esecutivo, ha veste so- stanziale e processuale di convenuto (Cass. 00/14554).
Ciò comporta, in applicazione dei principi generali in tema di domanda riconvenzionale, che, mentre il creditore procedente (convenuto) può proporre tutte le domande intese a rimuovere ogni ostacolo giuridico alla realizzazione del proprio diritto e, quindi, anche una domanda riconven- zionale (Cass. 07/9494), tale facoltà è preclusa all'opponente nel giudizio di opposizione dallo stesso instaurato in posizione di attore sia in senso formale che sostanziale. La domanda riconvenzionale, infatti, è azione autonoma propria del convenuto, esercitata contro l'attore nello stesso processo, con la quale costui supera il limite della mera richiesta di riget- to della domanda principale e chiede un ulteriore provvedimento a sé fa- vorevole (Cass. 97/2860, per tutte).
Né, sul tema, può far testo il diverso orientamento maturato in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass. 84/1625), secondo il quale, in siffatto giudizio, anche l'opponente è legittimato a proporre domanda ri- convenzionale. E ciò in quanto, in materia di opposizione a decreto in- giuntivo, l'opponente, formalmente attore, è e resta sostanzialmente convenuto, ben diversamente da quanto accade nel giudizio di opposi- zione a precetto/esecuzione. Infatti, mentre nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l'opponente (il debitore) tende a difendersi, in un iter processuale preordinato alla formazione di un titolo esecutivo, dall'affermazione di un suo debito provocata dal creditore, nell'opposizione all'esecuzione il debitore è pienamente attore nella pro- posizione, come detto, di un autonomo giudizio di accertamento negativo nel quale il creditore, che ha già adito la via esecutiva, è pienamente con- venuto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa do- manda o eccezione reietta, così provvede:
6 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
2) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/2/2025
Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
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