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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 18 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7398 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
nato a [...] il [...] Parte_1
rapp.to e difeso dall' Avv. Lucio Giacomardo, unitamente al quale è elett.te dom.to in Napoli all'Isola G8 del Centro Direzionale, come da atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ai sensi della procura generale alle liti per Notaio di Roma del 22.3.2024, numero Rep.37875, in atti, Per_1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s, con indirizzo PEC;
Email_1
RESISTENTE
E
Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t.
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Federico Ghera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 1 - 00192 e presso l'indirizzo PEC
, come da atti Email_3
RESISTENTE
Avente ad oggetto: diritto a ricongiunzione contributiva
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stato in servizio quale Medico
Specialista Ambulatoriale, specializzato in Geriatria, con rapporto convenzionale con la ASL NA 1 ed applicazione dell'ACN (Accordo Collettivo ) per la Specialistica CP_2
Ambulatoriale, ed oggi in pensione e che, nella indicata qualità è iscritto obbligatoriamente all' Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, CP_2
Istituto Previdenziale presso il quale risultano versati, nel corso degli anni di attività, i contributi previdenziali. Deduce che nell'ambito di prestazioni varie eseguite nel corso degli anni, ed in particolare dal 2003 al 2019, risultano versati altresì contributi anche all' , CP_1 CP_ Gestione Separata. Deduce di aver presentato istanza all' per ottenere la
“ricongiunzione” tra i contributi che risultano versati presso la Gestione Separata dell' CP_1 e quelli relativi alla cd. “quota A” presso l . Deduce che l'istanza era stata respinta e CP_2 senza esito è rimasto il ricorso amministrativo inoltrato.
Asserisce la sussistenza del predetto diritto ex art. 1 della Legge 45/1990, richiamando la giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale in tema. CP_ Chiede pertanto accertare il diritto e condannare l a porre in essere ogni adempimento necessario alla ricongiunzione per i periodi contributivi di cui sopra.
- LA COSTITUZIONE DELL' . CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e deducendo l'infondatezza della pretesa avversa, evidenziando l'insussistenza di una norma di legge che consenta la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione separata e concludendo per il rigetto del ricorso.
LA COSTITUZIONE DELL' CP_2
La si è costituita, aderendo sostanzialmente alla tesi attrice circa la Controparte_2 sussistenza del diritto alla ricongiunzione dei contributi versati presso la gestione separata CP_
nella posizione previdenziale presso la cassa professionale gestita dall' . CP_2
Richiama gli argomenti interpretativi e giurisprudenziali dedotti da parte ricorrente e le conclusioni formulate in ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, all'udienza 29 ottobre 2024, sentite le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione con la concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
L'art. 1 L. n. 45 del 1990 dispone testualmente:
"Facoltà di ricongiunzione 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista".
Il secondo comma nella sua formulazione letterale riconosce quindi espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi versati nell' A.G.O. dipendenti o Gestione separata per gli autonomi nella gestione in cui l' interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle gestioni di provenienza e di destinazione. Ai fini dell'interpretazione della disposizione normativa va richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., quanto statuito dai precedenti di merito e di legittimità richiamati e depositati dalla difesa di parte ricorrente. Deve, in particolare, ritenersi- così Cass n. 26039\20219 - che “… alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione,”. CP_ Priva di fondamento è la diversa tesi interpretativa fornita dall' , secondo cui l'ipotesi sarebbe da escludere per la mancata esplicita previsione normativa e per i limiti derivanti dalla disomogeneità dei diversi sistemi di gestione previdenziale, per computo e calcolo. Deve, invero, preferirsi, per i predetti richiami costituzionali, “un' interpretazione dell'art. 1, comma 2, della L. n. 45 del 1990 che rifletta l'assenza di limiti - sia quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, sia quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1 L. n. 45 del
1990 che ammetterebbe la ricongiunzione solo " in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione". Siffatto orientamento interpretativo è stato poi confermato dalla Suprema Corte di cassazione . con ordinanza n. 3635 del 07/02/2023 che ha ribadito che "l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i CP_ contributi precedentemente versati alla Gestione Separata ”. Deve, dunque, concludersi nel senso di ritenere che l' interpretazione corretta dell'art. 1, comma 2, L. n. 45 del 1990 è quella che consente, in ogni caso, al libero professionista che non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di ricongiungere presso la Cassa professionale a cui è iscritto i contributi precedentemente versati a forme obbligatorie di previdenza (ivi inclusa la Gestione Separata ) secondo le modalità descritte all'art. 2 CP_1
(ricongiunzione onerosa), senza che a tale facoltà sia d'ostacolo il fatto che il soggetto possa anche ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione, ciascuno dei quali presenta diverse caratteristiche. Deve, invero, ritenersi che spetta al richiedente scegliere l'istituto più idoneo alle proprie esigenze, anche se più oneroso e l non può rifiutare la ricongiunzione sul presupposto CP_1 che esistono altri istituti ai quali il richiedente può ricorrere. Nel caso di specie, a fronte del possibile maggior onere economico, il vantaggio prospettato dal ricorrente è quello di conseguire un trattamento pensionistico più favorevole con la ricongiunzione nell'unica gestione previdenziale professionale in luogo di quello conseguente al cumulo o alla totalizzazione. Tanto premesso, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla CP_ ricongiunzione richiesta con condanna dell' a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di consentire la “ricongiunzione” ex art. 1 della Legge 45/1990 dei contributi Previdenziali versati nel periodo dal 2003 al 2019, nella Gestione Separata Co dell' alla contribuzione versata all' Previdenza CP_1 Controparte_2 Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri quota “A”. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione da euro 26.000 a euro 52.000), dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte in giudizio che hanno ripercorso quelle contenute nell'atto introduttivo, che inducono a discostarsi dalla nota spese, allegata alle note difensive depositate in data 3 marzo 2025, e a ridurre l'importo richiesto entro i limiti dei valori minimi previsti dalle richiamate disposizioni.
Restano compensate le spese di lite nei confronti della convenuta , Controparte_2 tenuto conto della sostanziale adesione alle difese e conclusioni di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione richiesta CP_ con condanna dell' a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di consentire la “ricongiunzione” ex art. 1 della Legge 45/1990 dei contributi Previdenziali versati nel periodo dal 2003 al 2019, nella Gestione Separata dell' alla contribuzione versata CP_1 all' CP_2 Controparte_2 quota “A”;; CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 259,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 3.300,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c.; compensa per il resto le spese di lite.
Napoli, 18.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 18 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7398 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
nato a [...] il [...] Parte_1
rapp.to e difeso dall' Avv. Lucio Giacomardo, unitamente al quale è elett.te dom.to in Napoli all'Isola G8 del Centro Direzionale, come da atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ai sensi della procura generale alle liti per Notaio di Roma del 22.3.2024, numero Rep.37875, in atti, Per_1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s, con indirizzo PEC;
Email_1
RESISTENTE
E
Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t.
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Federico Ghera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 1 - 00192 e presso l'indirizzo PEC
, come da atti Email_3
RESISTENTE
Avente ad oggetto: diritto a ricongiunzione contributiva
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stato in servizio quale Medico
Specialista Ambulatoriale, specializzato in Geriatria, con rapporto convenzionale con la ASL NA 1 ed applicazione dell'ACN (Accordo Collettivo ) per la Specialistica CP_2
Ambulatoriale, ed oggi in pensione e che, nella indicata qualità è iscritto obbligatoriamente all' Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, CP_2
Istituto Previdenziale presso il quale risultano versati, nel corso degli anni di attività, i contributi previdenziali. Deduce che nell'ambito di prestazioni varie eseguite nel corso degli anni, ed in particolare dal 2003 al 2019, risultano versati altresì contributi anche all' , CP_1 CP_ Gestione Separata. Deduce di aver presentato istanza all' per ottenere la
“ricongiunzione” tra i contributi che risultano versati presso la Gestione Separata dell' CP_1 e quelli relativi alla cd. “quota A” presso l . Deduce che l'istanza era stata respinta e CP_2 senza esito è rimasto il ricorso amministrativo inoltrato.
Asserisce la sussistenza del predetto diritto ex art. 1 della Legge 45/1990, richiamando la giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale in tema. CP_ Chiede pertanto accertare il diritto e condannare l a porre in essere ogni adempimento necessario alla ricongiunzione per i periodi contributivi di cui sopra.
- LA COSTITUZIONE DELL' . CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e deducendo l'infondatezza della pretesa avversa, evidenziando l'insussistenza di una norma di legge che consenta la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione separata e concludendo per il rigetto del ricorso.
LA COSTITUZIONE DELL' CP_2
La si è costituita, aderendo sostanzialmente alla tesi attrice circa la Controparte_2 sussistenza del diritto alla ricongiunzione dei contributi versati presso la gestione separata CP_
nella posizione previdenziale presso la cassa professionale gestita dall' . CP_2
Richiama gli argomenti interpretativi e giurisprudenziali dedotti da parte ricorrente e le conclusioni formulate in ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, all'udienza 29 ottobre 2024, sentite le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione con la concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
L'art. 1 L. n. 45 del 1990 dispone testualmente:
"Facoltà di ricongiunzione 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista".
Il secondo comma nella sua formulazione letterale riconosce quindi espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi versati nell' A.G.O. dipendenti o Gestione separata per gli autonomi nella gestione in cui l' interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle gestioni di provenienza e di destinazione. Ai fini dell'interpretazione della disposizione normativa va richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., quanto statuito dai precedenti di merito e di legittimità richiamati e depositati dalla difesa di parte ricorrente. Deve, in particolare, ritenersi- così Cass n. 26039\20219 - che “… alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione,”. CP_ Priva di fondamento è la diversa tesi interpretativa fornita dall' , secondo cui l'ipotesi sarebbe da escludere per la mancata esplicita previsione normativa e per i limiti derivanti dalla disomogeneità dei diversi sistemi di gestione previdenziale, per computo e calcolo. Deve, invero, preferirsi, per i predetti richiami costituzionali, “un' interpretazione dell'art. 1, comma 2, della L. n. 45 del 1990 che rifletta l'assenza di limiti - sia quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, sia quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1 L. n. 45 del
1990 che ammetterebbe la ricongiunzione solo " in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione". Siffatto orientamento interpretativo è stato poi confermato dalla Suprema Corte di cassazione . con ordinanza n. 3635 del 07/02/2023 che ha ribadito che "l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i CP_ contributi precedentemente versati alla Gestione Separata ”. Deve, dunque, concludersi nel senso di ritenere che l' interpretazione corretta dell'art. 1, comma 2, L. n. 45 del 1990 è quella che consente, in ogni caso, al libero professionista che non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di ricongiungere presso la Cassa professionale a cui è iscritto i contributi precedentemente versati a forme obbligatorie di previdenza (ivi inclusa la Gestione Separata ) secondo le modalità descritte all'art. 2 CP_1
(ricongiunzione onerosa), senza che a tale facoltà sia d'ostacolo il fatto che il soggetto possa anche ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione, ciascuno dei quali presenta diverse caratteristiche. Deve, invero, ritenersi che spetta al richiedente scegliere l'istituto più idoneo alle proprie esigenze, anche se più oneroso e l non può rifiutare la ricongiunzione sul presupposto CP_1 che esistono altri istituti ai quali il richiedente può ricorrere. Nel caso di specie, a fronte del possibile maggior onere economico, il vantaggio prospettato dal ricorrente è quello di conseguire un trattamento pensionistico più favorevole con la ricongiunzione nell'unica gestione previdenziale professionale in luogo di quello conseguente al cumulo o alla totalizzazione. Tanto premesso, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla CP_ ricongiunzione richiesta con condanna dell' a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di consentire la “ricongiunzione” ex art. 1 della Legge 45/1990 dei contributi Previdenziali versati nel periodo dal 2003 al 2019, nella Gestione Separata Co dell' alla contribuzione versata all' Previdenza CP_1 Controparte_2 Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri quota “A”. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione da euro 26.000 a euro 52.000), dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte in giudizio che hanno ripercorso quelle contenute nell'atto introduttivo, che inducono a discostarsi dalla nota spese, allegata alle note difensive depositate in data 3 marzo 2025, e a ridurre l'importo richiesto entro i limiti dei valori minimi previsti dalle richiamate disposizioni.
Restano compensate le spese di lite nei confronti della convenuta , Controparte_2 tenuto conto della sostanziale adesione alle difese e conclusioni di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione richiesta CP_ con condanna dell' a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di consentire la “ricongiunzione” ex art. 1 della Legge 45/1990 dei contributi Previdenziali versati nel periodo dal 2003 al 2019, nella Gestione Separata dell' alla contribuzione versata CP_1 all' CP_2 Controparte_2 quota “A”;; CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 259,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 3.300,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c.; compensa per il resto le spese di lite.
Napoli, 18.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo