Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 268/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
LT SANDRA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, sentenza di separazione consensuale dei coniugi n. 30/2024, pubblicata in data
22/02/2024, nell'ambito del procedimento RG n. 244/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e continuerà ad avere la residenza anagrafica presso l'immobile ex casa coniugale assieme alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3. La casa familiare sita in Modena, di proprietà della OR
[...]
, è alla medesima assegnata con tutti gli arredi. Parte_3
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia , nei Parte_2 Per_1 tempi e con le modalità di seguito indicati:
- Visite infrasettimanali libere (dal lunedì al venerdì) dal pomeriggio dopo la scuola sino all'ora di cena nel periodo scolastico e fino all'ora di pernottamento nel periodo non scolastico, presso l'immobile ex casa coniugale in modalità libera.
Di tale immobile, il signor terrà le chiavi, e ciò per agevolare le sue Parte_2 visite alla figlia minore: eventuali variazioni saranno da indicare previo accordo e preavviso tra i genitori.
- Weekend alternati: il padre preleverà la bambina dalla casa materna il venerdì mattina o il sabato mattina, a seconda del turno effettuato dalla OR , la Pt_1 quale lavora tutti i sabati ed una domenica al mese, per poi riportarla presso pagina 2 di 5 l'abitazione materna il sabato sera (se la stessa non lavora la domenica) o la domenica alle ore 14:00 (se la OR effettua il turno di domenica). Pt_1
- Vacanze estive: Il signor potrà trascorrere con la figlia 15 Parte_2 Per_1 giorni anche non consecutivi. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno e tenendo in considerazione le esigenze della figlia;
5. Il signor si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_3 entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal corrente mese di gennaio 2025, la somma pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , somma da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo l'indice Istat;
6. Il signor si impegna a corrispondere alla OR la quota del Parte_2 Pt_1
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di a partire dal Per_1 mese di gennaio 2025, come di seguito indicate.
- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per i medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
- spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
b) libri di testo, eventualmente anche usati;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) trasporto pubblico;
e) gite scolastiche che non richiedono il pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
b) costi per pagina 3 di 5 corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private.
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato;
b) centro ricreativo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
d) viaggi e vacanze senza genitori;
e) spese di custodia (baby sitter);
8. A tali spese extrascolastiche si aggiungeranno: f) l'abbigliamento ordinario della figlia;
Per_1
9. La OR si impegna a corrispondere integralmente e cioè nella misura Pt_1 del 100% le spese alimentari, veterinarie e di ogni genere per il loro gatto;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, che dovrà avvenire a mezzo telefono, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
10. Le parti dichiarano che l'assegno unico è attualmente percepito dalla OR
per l'importo di euro 54,10 mensile e rimarrà dalla stessa percepito. Pt_1
11. Spese legali compensate”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio pagina 4 di 5 possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 19/01/2019 fra , nata a [...]
MODENA (MO) il 02/04/1982 e nato a [...] il Parte_2
21/08/1984 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2019 Atto n.1 Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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