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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1317 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno
2019 e trattenuta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
16 gennaio 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia n. 414 del 2019, depositata in data 8.05.2019 vertente,
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
( ) e ( ), in
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
qualità di eredi di rappresentati e difesi, in virtù di procura Persona_1 da intendersi rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv. Domenico Natale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla via Nino Bixio,
n.2, nonché presso lo studio dell'avv. Orlando Mercurio sito in Catanzaro alla via
Schipani n.118;
-APPELLANTI=
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
( , rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della C.F._7
1 comparsa di risposta depositata in primo grado, dall'avv. Rosario Lopreiato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Gregorio d'Ippona (VV) alla via Roma n. 260;
CP_3
Sulle seguenti conclusioni: degli appellanti, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione:
“- dichiarare che aveva il diritto di prelazione, possedendo Persona_1 tutti i requisiti previsti dalla legge all'atto della vendita, per l'acquisto del fondo di cui in premessa, che in tale diritto sono succeduti i suoi eredi e dichiarare a loro favore il diritto di acquisto e il riscatto per il prezzo indicato nell'atto notarile con conseguente trasferimento della proprietà;
- dichiarare gli appellanti proprietari con sentenza che sostituisca i pubblici strumenti di vendita, previo pagamento del prezzo del riscatto nei termini di legge;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Vibo Valentia di procedere alla voltura esonerandolo da ogni responsabilità, con ogni altra statuizione di legge;
- accogliere le richieste e conclusioni formulate in primo grado, con condanna dei convenuti ed appellati alle spese del giudizio di primo grado, del presente e della
CTU.”
Per gli appellati, rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “ […] rigettare l'appello; condannare gli appellanti in solido o secondo le rispettive responsabilità alle spese, diritti ed onorari anche per il giudizio di appello.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Persona_1
dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia e per chiedere Controparte_1 Controparte_2 ed ottenere l'accertamento del proprio diritto di riscattare presso i convenuti la proprietà del fondo a questi venduto da e tanto in qualità di coltivatrice diretta del Persona_1
fondo confinante, in base a quanto disposto dalla disciplina della prelazione agraria di cui alla l. n. 590 del 1965 e n.14 agosto 1971, n. 817.
2 Le difese delle parti e lo svolgimento del processo sono così sintetizzati nella sentenza n.
414 del 2019 del Tribunale di Vibo Valentia in questa sede impugnata: “Con atto di citazione del 22.07.2013, , premesso di essere proprietaria Persona_1
dell'appezzamento di terreno in località C.da Umbro in agro di Arena, riportato in NCT dello stesso Comune al fol. 13, p.lla 146, seminativo, ha. 01.32.70, r.d. € 9,59 e r.a. €
6,17, confinante con altro appezzamento di terreno, venduto da ai Persona_1
coniugi e , con atto per notaio Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
del 20.07.2012, senza alcuna preventiva comunicazione e senza interpello ai fini dell'esercizio da parte sua del diritto di prelazione ex art. 8 L. n.590/1965, ha convenuto innanzi al Tribunale di Vibo Valentia gli acquirenti e Controparte_1 Controparte_2
per sentire accertare e dichiarare il suo diritto di prelazione e, per l'effetto, la legittimità del riscatto esercitato nei confronti dei convenuti per l'intero appezzamento di terreno compravenduto con il richiamato atto per notar individuato in NCT del Comune Per_2
di Arena, al fol. 13, con le p.lle 492, 495, 485, 464, 735 e per il fabbricato ivi insistente individuato al NCEU dello stesso Comune al fol. 13, p.lla 734, e per sentirsene dichiarare proprietaria, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vibo
Valentia di trascrivere il trasferimento di proprietà, previo versamento del prezzo accertato in corso di causa o indicato nell'atto notarile. Si costituivano in giudizio
e , che eccepivano l'infondatezza della domanda Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice, per insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge;
[…] Venivano espletate prova per testi e CTU, all'esito delle quali la causa, previa discussione orale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”
Il giudice di prime cure rigettava la domanda di parte attrice motivando come segue:
- l'art. 8 l. n. 590/1965 è norma di stretta interpretazione, in quanto limitativa del diritto di proprietà;
- sono da riconoscersi in capo all'attrice sia la capacità lavorativa sia la qualità di coltivatrice diretta richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria: quanto all'ultimo dei due requisiti, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, infatti, la mancata iscrizione in albi o registri (come il registro delle imprese) non è fatto di per sé idoneo ad escludere la relativa qualifica;
- cionondimeno, l'esistenza del diritto di prelazione sul fondo confinante è esclusa
- per ciò che attiene al fabbricato riportato in NCEU al foglio 13, p.lla 734 - dalla perdita
3 del connotato di fabbricato rurale a seguito dell'iscrizione del manufatto al catasto urbano, con conseguente espunzione dal campo di applicazione della disciplina del riscatto agrario;
quanto alle particelle che compongono il fondo compravenduto, il diritto in capo a parte attrice di essere preferita nell'acquisto è da escludersi a cagione della mancanza del rapporto di contiguità tra i fondi, e ciò a causa dell'esistenza, tra la p.lla
492, compravenduta, e la p.lla 146, di proprietà della di un ampio dislivello, Per_1
nonché, soprattutto, di un fosso di scolo nel quale è collocato un tubo corrugato di conduttura dell'acqua usata per irrigare i terreni;
né rileva, ai fini dell'accertamento della confinanza tra i fondi, che il canale sia pubblico – per come denoterebbero alcune circostanze emerse nel corso dell'istruttoria – ovvero di proprietà comune ai proprietari dei terreni per cui è causa ovvero, ancora, di terzi;
- il fondo di proprietà di parte attrice confina esclusivamente con la p.lla 492, la quale è divisa dalle restanti particelle che formano oggetto del fondo compravenduto da una strada provinciale, ciò che impedisce di considerarlo unico ai fini della prelazione.
Il giudice rigettava, per tali ragioni, la domanda proposta da Persona_1
e disponeva sulle spese secondo la soccombenza.
Proponevano appello Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e in qualità di eredi di deceduta
[...] Parte_5 Persona_1 nelle more, i quali censuravano l'erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti i presupposti soggettivi per il proficuo esercizio dell'azione intrapresa. In particolare, deducevano che:
1. l'iscrizione nel catasto edilizio urbano del fabbricato, ubicato all'interno della p.lla 487 del foglio 13, non avrebbe mutato il carattere rurale del manufatto – peraltro, mai contestato dai convenuti e sul quale profilo mai si sarebbe sviluppato il contraddittorio – in quanto, a seguito della l. 133/94 tutti i fabbricati, siano essi urbani o rurali, devono essere censiti nel NCEU;
peraltro, la natura rurale del fabbricato e la sua funzionalizzazione all'attività agricola cui
è preordinato il fondo su cui esso insiste sarebbero dimostrati sia dalla collocazione del fondo e del fabbricato in zona qualificata come rurale del piano regolatore, sia dal contenuto del contratto di compravendita intercorso tra gli appellati e la venditrice in cui si menzionava, appunto, la presenza di un fabbricato di vecchia costruzione;
peraltro, il Tribunale non avrebbe considerato
4 che, in caso di vendita in blocco ai sensi dell'art. 7, co.3, legge n. 817/71 di più fondi, porzioni di fondi o con altri beni immobili, il confinante coltivatore diretto, anche se confina con uno solo, può esercitare il diritto di prelazione per tutti o il complesso dei fondi e degli immobili venduti;
2. errata sarebbe anche la valutazione circa l'insussistenza di contiguità tra i fondi a cagione dell'esistenza, sul confine, di una scarpata e, soprattutto di un fosso di scolo: nella fattispecie, infatti, andrebbe esclusa la natura pubblica del canale in quanto, in mancanza di atto scritto reso pubblico, non può ravvisarsi alcuna proprietà pubblica o di terzi in relazione a detto canale, con conseguente operatività della presunzione di cui all'art. 897 c.c., che stabilisce che, in mancanza di prova contraria, il fosso interposto tra due fondi si presume comune. Peraltro – aggiungono gli appellanti – la natura pubblica del fosso non risulterebbe neppure dalle dichiarazioni dei testi o dalla c.t.u., la quale, anzi, avvalorerebbe la natura privata del canale, avendo, l'ausiliario, accertato che il fosso di scolo non risulterebbe nella planimetria catastale in atti;
la collocazione del tubo, piuttosto, sarebbe abusiva e tollerata dai proprietari dei terreni confinanti e, comunque, tale da configurare, al più, una servitù, che, in quanto tale, non esclude la contiguità dei fondi;
- la valutazione del Tribunale sarebbe meritevole di critica anche in relazione alla circostanza – ritenuta dal Tribunale ostativa - che le diverse particelle che
“compongono” il fondo confinante con quello di proprietà della richiedente sarebbero separate tra di loro dalla strada provinciale, che lo attraversa. Di contro – secondo gli appellanti – la presenza della strada provinciale non sarebbe ostativa all'accoglimento della domanda, non venendo meno l'unità materiale e giuridica del fondo compravenduto, atteso che: a) esso è sempre stato oggetto di vicende traslative oggettivamente e soggettivamente unitarie, essendo stato, prima, trasferito nella sua interezza a per atto Persona_1
donativo e, successivamente, da questa alienato agli odierni appellati;
b) la coltura del fondo è sempre stata unitaria e non ha subito impedimenti a cagione dell'attraversamento della strada provinciale, essendo il terreno facilmente accessibile da ambo i lati della stessa;
c) il suolo su cui insiste la suddetta strada non è mai stato fatto oggetto di formale espropriazione o comunque ceduto
5 all'amministrazione provinciale, con conseguente persistenza della proprietà privata in capo agli odierni appellati, in virtù dell'atto di acquisto del fondo per cui è causa;
d) poiché la strada provinciale non si trova al confine tra il fondo compravenduto e quello confinante di proprietà di essi appellanti, bensì all'interno del fondo oggetto di riscatto (e, precisamente, tra due delle particelle oggetto di compravendita), la presenza della strada non comporta il venir meno della continuità tra i fondi;
e) in ogni caso, ai sensi dell'art 7, co.3 l. 817/1971 sulla vendita in blocco, quand'anche i fondi dovessero considerarsi plurali e diversi per via dell'interruzione dovuta all'attraversamento della strada provinciale, gli odierni appellanti dovrebbero poter esercitare il diritto di prelazione sull'intero complesso degli immobili ad uso agricolo.
Si costituivano in giudizio e i quali contestavano Controparte_1 Controparte_2
la fondatezza dello spiegato appello, di cui domandavano la reiezione, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Instaurato il contraddittorio, all'esito di taluni rinvii, con ordinanza depositata in data
18.02.2025, emessa all'esito dell'udienza del 4.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Come correttamente osservato da parte appellante con il primo motivo di impugnazione, la sentenza gravata fa scorretta applicazione della disciplina in materia di prelazione agraria risultante dal combinato disposto degli articoli 8, l. n. 590/1965 e 7, l. n.
817/1971.
Il possesso in capo a originaria parte attrice, deceduta nel Persona_1
corso del giudizio, e dante causa degli odierni appellanti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge ai fini dell'esercizio della prelazione e del legittimo esercizio del diritto di riscatto emerge con evidenza delle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio, ed, in particolare, dalle deposizioni dei testi e dalla relazione del c.t.u..
Quanto al requisito di natura soggettiva, va rammentato che esso, sulla scorta dell'istruttoria svolta, è stato ritenuto sussistente dal Tribunale nella sentenza gravata,
6 dovendo “riconoscersi in capo all'attrice la qualità di coltivatrice diretta e la capacità lavorativa sua e della sua famiglia – atteso che l'iscrizione o la mancata iscrizione all'albo, o all'INPS, o al registro delle imprese non costituiscono prova legale certa del possesso o dell'insussistenza della qualifica soggettiva di coltivatore diretto – ”. Simile valutazione non è stata gravata con specifico mezzo né è stata fatta oggetto di critica ad opera della parte appellata, che si è limitata a riprodurre testualmente la sola contestazione già articolata in primo grado. Ebbene, sul punto, non può che ribadirsi che l'eccezione sollevata dagli appellati, in base alla quale la qualità di coltivatrice diretta in capo all'allora attrice in primo grado non potrebbe essere dimostrata se non attraverso l'allegazione di un atto scritto rilasciato dalle istituzioni preposte, è priva di pregio: è principio consolidato in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, quello per cui la qualità di coltivatore diretto attiene all'attività concretamente svolta dal proprietario o affittuario del fondo, non rilevando - ai fini della prova del suo possesso od, al contrario, della sua esclusione - l'eventuale iscrizione o mancata iscrizione in albi od elenchi. 1
Peraltro, si rammenta che i testi di parte attrice hanno confermato la circostanza che la ricorrente si dedicava abitualmente alla coltivazione dei terreni di sua proprietà, compreso quello confinante con il fondo oggetto di vendita, assieme al marito e ai due figli, anche mediante l'uso di mezzi agricoli.
In ordine al requisito oggettivo, invece, non merita di essere condiviso l'argomento, speso dal giudice di prime cure per escludere dal thema decidendum il fabbricato riportato nel NCEU alla p.lla 734 fg. 13, secondo cui l'immobile avrebbe perso la connotazione di fabbricato rurale a causa dell'iscrizione al catasto, con “[…] ubicazione nell'area urbana”. Afferma, infatti, la giurisprudenza di legittimità che la “ruralità” di un fabbricato è strettamente connessa al vincolo di pertinenzialità con il fondo coltivato, di talché questo può ravvisarsi in presenza di un rapporto di tipo funzionale tra l'immobile e l'attività agricola svolta sul suolo;
la sussistenza o, al contrario, l'insussistenza, della connotazione rurale, secondo la S.C., è del tutto indipendente dall'eventuale iscrizione
7 del fabbricato nel catasto del comune di riferimento e può prescindere anche dalla categoria allo stesso attribuita. 2
L'onere della prova del connotato rurale del fabbricato chiesto in retratto - che, ai sensi della legge in materia, grava sull'affittuario o sul proprietario del fondo agricolo confinante - nel caso di specie, può dirsi assolto, attesa la sua collocazione all'interno di un terreno certamente agricolo e destinato alla coltivazione, che ne lascia presumere la funzionalizzazione all'attività agricola che sul quel terreno si svolge, nonché la sua vetustà (risalente a prima del 1967) e le caratteristiche costruttive, per come emergenti dalla c.t.u., da cui si ricava che trattasi di un casolare ad unico piano, privo di rifiniture di pregio, con una struttura modesta, senza altro attorno che i terreni oggetto di causa.
Quanto alla contiguità tra il fondo compravenduto e quello di proprietà degli eredi odierni appellanti, richiesta dal legislatore ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ed escluso dal giudice di prime cure in ragione dell'esistenza del fosso di scolo, nonché del dislivello esistente tra i due terreni, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 897 c.c., il fosso interposto tra due fondi si presume di proprietà comune dei proprietari dei fondi.
Tale presunzione può essere superata attraverso la prova della diversa proprietà del bene, sia essa pubblica o privata, e il relativo onere grava sulla parte che intenda fare valere la diversa proprietà. Ebbene, nel caso di specie, gli appellati non hanno fornito la prova né della demanialità o comunque della proprietà pubblica del fosso di scolo, né che il canale appartenesse a taluno dei proprietari degli svariati fondi irrigati dalle acque che vi defluiscono. In mancanza di prova contraria, dunque, il fosso di scolo deve presumersi di titolarità degli acquirenti e (e, prima, del loro acquisto, della venditrice CP_1 CP_2
e degli eredi in comunione fra loro, e ciò in ossequio a quanto Persona_1 Per_1 disposto dall'art. 897 c.c.
Del resto, se è vero che, ai fini della prelazione, il requisito in commento ricorre solo nell'ipotesi di fondi che confinino tra loro in senso materiale - non potendo estendersi a quella, diversa, di contiguità funzionale tra terreni materialmente separati tra loro, ma
8 destinati all'esercizio di un'unica azienda3 - la contiguità fisica, così intesa, è esclusa solo da un corso d'acqua di natura pubblica ovvero da canali od ostacoli materiali di proprietà aliena, che, con soluzione di continuità, si frappongano tra i fondi, interrompendo l'unitarietà del contatto materiale 4.
In base ad un principio graniticamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che è dirimente ai fini dell'esclusione della contiguità - quando il canale non sia di proprietà di terzi - è la natura pubblica o il pubblico uso del canale, “[…] senza che rilevi, in senso contrario, […] che lo stesso non sia incluso nell'elenco (avente carattere meramente dichiarativo) delle acque demaniali” (Cass. civ. , sez. III, 20 febbraio 2001,
n. 2471).
Tanto premesso, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 897 c.c., è, dunque, necessaria la prova dell'alienità del fosso ovvero della natura pubblica delle acque che scorrono all'interno dello stesso;
prova che – prescindendo da elementi formali quale l'iscrizione del canale in pubblichi elenchi – può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, guardando a fattori quali, tra gli altri, il carattere naturale delle acque e la non occasionalità del flusso, oltre che, eventualmente, l'inserimento in un bacino più ampio di origine naturale.
Ebbene, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita: quanto alla frequenza con cui le acque defluiscono all'interno del fosso di scolo, a fronte delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che rappresentano, effettivamente, una situazione di non occasionalità del flusso, i testi di parte attrice riferiscono di acque che scorrerebbero solo periodicamente e, nello specifico, durante la stagione estiva. Quanto, invece, al carattere naturale delle acque, nulla è dato desumersi dalle prove orali né dalla c.t.u., che si limita 3 v., tra le altre, Cass. civ. 11 maggio 2010, n. 13377, in motivazione: “[…] le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 25 marzo 1988, n. 2582, hanno affermato che il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n.
817, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali), e, pertanto, non può essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale (fra fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria)”.
9 a dar conto della circostanza che il canale si trova sul confine tra i fondi. Ancora, dagli elementi di fatto che emergono dalle dichiarazioni, fra loro discordanti, dei testi escussi, non può giungersi ad una conclusione univoca in ordine alla circostanza se tali acque vengano utilizzate esclusivamente dalle parti ovvero da tutti i proprietari dei fondi limitrofi. Pertanto, in mancanza di prova contraria, il fosso di scolo che divide le proprietà dei coniugi e e degli eredi deve presumersi di loro CP_1 CP_2 Per_1
comune proprietà, con la conseguenza che i fondi vanno considerati giuridicamente confinanti.
Posto tale accertamento, occorre stabilire se la prelazione e il conseguente diritto di riscatto da parte degli odierni appellanti possa essere esercitato sull'intero complesso delle particelle che hanno formato oggetto dell'atto di vendita in favore dei coniugi e , dovendosi, a tal fine, verificare se il fondo ceduto possa considerarsi CP_1 CP_2
unitario, nonostante sia attraversato dalla strada provinciale.
Ebbene, le vicende giuridiche – e, dunque, gli atti di disposizione - di cui ha formato oggetto il fondo compravenduto, nonché le qualità materiali dello stesso, conducono a ritenere il medesimo fondo unico e non plurale: di tale unità è indicativa, in particolare, la circostanza che esso è sempre stato messo ad unica e identica coltura, ciò che, del resto, risponde alla ratio della disciplina della prelazione agraria, ossia l'accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni, cioè di formare imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.
Rileva, poi, il fatto che il fondo sia facilmente accessibile da entrambi i lati della strada, ciò che induce a ritenere che l'attraversamento della stessa non sia d'ostacolo al suo utilizzo produttivo.
Inoltre, ai sensi dell'art 7, co.3 l. 817/1971 sulla vendita in blocco, il diritto di riscatto riconosciuto dalla legge al proprietario pretermesso investe, se del caso, l'intero complesso degli immobili oggetto della vendita conclusa in violazione delle norme sulla prelazione agraria: di conseguenza, ferma la già accertata unitarietà del fondo compravenduto, quand'anche si considerassero la p.lla 492 e le restanti particelle due fondi differenti, in quanto separati dalla strada provinciale che li divide, gli appellanti avrebbero diritto di riscattare la proprietà di entrambi i fondi, nonché del fabbricato.
10 Infine, in mancanza di idoneo atto ablatorio (la cui inesistenza è allegata dall'appellante e la relativa deduzione non è stata specificamente contestata dagli appellati), anche la porzione di terreno costituente sede stradale è rimasta nella proprietà della dante causa degli appellati e inclusa, quindi, nel trasferimento.
Le considerazioni spese sinora conducono ad accertare la sussistenza, in capo alla dante causa degli odierni appellanti, di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del legittimo esercizio del diritto di riscatto del fondo per cui è causa, con conseguente condanna degli acquirenti al rilascio in favore dei retraenti pretermessi, previo versamento del corrispettivo della vendita in favore degli acquirenti retrattati (cfr. Cass. 28.11.2022 n.
34929).
La riforma della sentenza gravata importa anche la riforma della statuizione in punto di regolamentazione delle spese del primo grado, che seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri previsti dal
D.M. n. 147/2022 per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000, secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate). Parimenti, le spese della c.t.u., come liquidate in primo grado, seguono la soccombenza dei convenuti.
Anche le spese del presente grado – liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 2022 secondo gli stessi criteri sopra indicati – vanno poste a solidale carico degli appellati, integralmente soccombenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e nei confronti di e avverso
[...] Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 414, depositata in data 8.05.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Persona_1
(cui sono subentrati gli eredi
[...] Parte_1 Parte_2
e di riscattare il fondo Parte_3 Parte_4 Parte_5
individuato in NCT del Comune di Arena, al fol. 13, p.lle 492, 495, 485, 464,
735 ed il fabbricato ivi insistente individuato al NCEU dello stesso Comune al fol. 13, p.lla 734, venduti con atto per notaio del Persona_2
11 20.07.2012 stipulato tra in veste di alienante, e Persona_1 [...]
e in veste di acquirenti;
CP_1 CP_4
- Sostituisce Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e alla parte acquirente, subordinatamente al
[...] Parte_5
versamento, da parte di costoro, in favore di e Controparte_1 CP_2
, della somma di € 25.000,00 entro il termine di tre mesi dal passaggio
[...]
in giudicato della presente sentenza;
- Condanna e al rilascio del suddetto Controparte_1 Controparte_2
immobile, previo versamento del prezzo di cui al capo precedente;
- Condanna e in solido alla rifusione in favore Controparte_1 Controparte_2 degli appellanti delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 214,00 per esborsi ed € 2540,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva, nonché di quelle del presente grado, che liquida in€ 362,50 per esborsi ed €
2.906,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
- Pone in via definitiva le spese di c.t.u., come liquidate in primo grado, a solidale carico di e . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 4.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cfr. Cass. civ. del 08/11/2018, n. 28495: “La prova della qualità di coltivatore diretto, ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione, deve essere fornita in concreto ovvero dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia, rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi”). 2 in tal senso, v. Cass. civ. del 08/02/2016 n. 2372: “[…] il requisito della ruralità di un immobile, e la connessa sussistenza di un vincolo pertinenziale tra lo stesso e il terreno, che, per quanto innanzi detto, è del tutto indipendente dalla sua (necessaria) iscrizione nel catasto fabbricati, può prescindere anche dalla categoria allo stesso attribuita, trattandosi di un dato dirimente ai fini dell'assoggettamento del cespite all'imposta […], ma al più indicativo, in termini di indizio, della natura e del regime giuridico del bene in contestazione, ad ogni altro effetto”. 4 In questo senso, sempre Cass. civ. 11 maggio 2010, n. 13377; prec. conf.: Cass. civ. del 14-02-1986, n.
895; Cass. Civ. del 20-05-1987, n. 4621.