Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2049/2023 RG avente ad OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA DE VI ME rapp. e dif. dagli Avv.ti CICCONE VINCENZO e CRISPO GENNARO;
RICORRENTE E
I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. OLIVA ANNA;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/04/2023, parte ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile, cat. INVCIV n.07478461, deduceva di aver ricevuto, in data 24/09/2022, a mezzo racc.ta, una comunicazione avente ad oggetto l'indebita percezione di ratei di invalidità civile, per l'importo di € 709,20 per il periodo dall'01/10/2021 al 30/11/2021. Invocava la sanatoria prevista dalla legge 29/1977 e 291/88, avendo appreso dell'indebito solo in data 24-9-2022 ed essendo pertanto evidente la propria buona fede;
in subordine faceva rilevare la genericità dell'indebito. Ciò premesso agiva in giudizio nei confronti dell'Inps per ottenere l'annullamento dell'indebito di € 709,20 dovuto all'indebita percezione di ratei di invalidità civile, cat. INVCIV n.07478461, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. n. 24180/2022; Cass. 4668/2021 e nello stesso senso Cass. 10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018). Nella specie, è pacifico in fatto che, a seguito dell'esito della visita di revisione del 7-9- 2021, l'Inps non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma 8, l. 448/1998 -disposizione peraltro invocata dallo stesso Istituto in comparsa- ovverosia l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e la revoca, entro i novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche;
anzi ha continuato a erogare la prestazione per circa 2 mesi, comunicando solo in data 24-9-2022 la natura indebita della corresponsione, peraltro in assenza di qualsivoglia motivazione che solo nella costituzione in giudizio è stata esplicitata.
In tale quadro, l'erogazione della maggiorazione sociale non è in alcun modo addebitabile al dolo della ricorrente e non è ravvisabile, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata, alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo.
La mancata adozione di tali provvedimenti di sospensione e revoca, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, e, anzi, il protrarsi ininterrotto dell'erogazione, integrano una condotta idonea a ingenerare nella ricorrente un affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate, suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali. In conformità a tali principi si ritiene che, non ricorrendo pacificamente ipotesi di insussistenza a priori del diritto alla provvidenza (quale l'assenza del rapporto assistenziale o il ricovero in istituto di cura a carico dell'erario), l'assenza di dolo e l'affidamento incolpevole dell'assistito escludono la ripetibilità delle somme ricevute prima della comunicazione di indebito. Né a contrario può ritenersi che la mera comunicazione del verbale di visita (di cui comunque non vi è prova nel caso di specie) avrebbe potuto escludere il legittimo affidamento, ove si consideri che in esso si dà esclusivamente atto della sussistenza di un grado di invalidità pari all'80% e non espressamente dell'inesistenza del requisito sanitario utile al godimento della prestazione (maggiorazione sociale). Il ricorso va pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm., facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed esclusa l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione di € 709,20;
- Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 251,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario. Si comunichi. Così deciso in Nola, 01/04/2025 IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci