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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2024, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli – Presidente dott. Sandro Venarubea – Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo – Consigliere all'udienza del 10 luglio 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6264 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(c.f. nata a [...] il 12 settembre Parte_1 C.F._1
1976 ed elettivamente domiciliata in Ostia Lido (Roma), via Quinto Aurelio Simmaco, n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Neri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti – appellante e (p.i. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende giusta procura in atti – appellata e
– appellato contumace CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20/09/2018, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 295/2018 emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli e pubblicata il 21/02/2018, resa nel giudizio di primo grado promosso dall'odierna parte appellante nei confronti di e della CP_2 Controparte_1
1 § 1.1 – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come di seguito riportato.
<< deduceva: Parte_1 che il giorno 25.3.2015, alle ore 16,10 circa, il veicolo di sua proprietà tg. CP_3
RM18776N, condotto da , stava percorrendo la via di Gallicano in Parte_2
San Cesareo quando veniva urtato sulla fiancata sinistra dalla Peugeot tg. BW394FH
– di proprietà di , condotto da ed assicurata per la rca con CP_2 Persona_1 la società convenuta – che stava uscendo da un benzinaio;
che a causa dell'urto, il conducente della perdeva il controllo dell'auto che CP_3 finiva la propria corsa contro il guard-rail.
Su tali basi, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di €. 31.986,43 a titolo di danno materiale e di €. 400,00 per fermo tecnico.
Si costituiva in giudizio la che deduceva: l'assenza di ogni prova del CP_1 fatto, avendo il modulo CAI depositato dall'attrice valore soltanto meramente presuntivo della responsabilità.
Chiedeva il rigetto della domanda.
Le prove non venivano ammesse>>.
§ 1.2 – L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<Il Tribunale di Tivoli (…) definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1 CP_2
e ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così Controparte_1 provvede:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura Controparte_1 di € 4.748,75 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva>>.
§ 1.3 – La decisione è motivata come di seguito riportato.
<Rileva il Tribunale. La domanda è procedibile avendo l'attrice inviato la rituale lettera di richiesta danni.
Nel merito.
La ricostruzione del fatto così come riportata nell'atto di citazione è del tutto generica: non è stato indicato a che altezza della via di Gallicano l'incidente si sarebbe verificato;
non è stato indicato da quale “benzinaio” il veicolo Peugeot sarebbe
“uscito”.
Tali elementi non sono stati neanche precisati con la memoria ex art. 183 sesto comma n° 1 cpc che la non ha depositato. Pt_1
Inoltre, appare singolare che un sinistro stradale di tale portata (urto tra veicoli, uno dei quali va a collidere con il guard-rail; produzione di un danno superiore ad €. 30.000,00), non sia stato oggetto di accertamento da parte dell'autorità; allo stesso
2 modo, appare singolare, che nessuna prova documentale del trasporto del veicolo a mezzo carro attrezzi – presumibilmente necessario stante, sempre, l'entità e l'ubicazione di danni più gravi (parte anteriore) – sia stata fornita.
Infine: le prove orali richieste in relazione alle circostanze dedotte in citazione sono da considerarsi anch'esse generiche, in quanto semplicemente riproducenti la narrazione del fatto così come riportata nell'atto: e tale giudizio va ribadito anche in risposta alla richiesta di ammissione delle stesse reiterata dall'attrice all'odierna udienza e nelle proprie memorie conclusive;
il contenuto del modello CAI sottoscritto dalle parti non ha valore di piena prova ma è sottoposto alla libera valutazione del Giudice (Cass. ord. 3875/2014), valutazione che sub specie –alla luce degli elementi contrari sopra evidenziati – va considerata in senso negativo per la parte attrice.
La domanda va dunque respinta per mancanza di valida prova del fatto storico.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 (scaglione fino ad €. 52.000,00, base valore medio, riduzione del 50% per la fase istruttoria limitata al deposito di memorie e del
25% per le restanti fasi).
Nulla sulle spese in relazione alla posizione del convenuto contumace.>>
§ 2.1 – Con l'atto di appello ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
<<voglia l'ecc. ma corte d'appello adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, < i>
eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti
e riportati accogliere il presente appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Peugeot, targato BW394FH, nella determinazione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, in solido con il Sig. , al pagamento in favore della sig.ra CP_2
della somma di € 31.986,43 a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali subiti in occasione del sinistro de quo, di cui quanto ad € 31.586,43 a titolo di risarcimento dei cd. danni materiali subiti dal veicolo Ferrari, targato RM18776N e quanto ad € 400,00 a titolo di risarcimento per il cd. danno da fermo tecnico;
ovvero, condannarli, sempre solidalmente, al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
in ogni caso, il tutto oltre interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
c) in ogni caso, condannare ed ordinare alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme percepite e/o percipiendi a titolo di spese e competenze processuali per il primo grado di giudizio;
3 d) in ogni caso, condannare ciascuna convenuta alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…) Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente formulate, erroneamente ed illegittimamente non ammesse dal Giudice di primo grado.
In particolare, si richiamano le istanze formulate e richieste nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, m. 2, c.p.c. e reiterate in tutti i successivi atti e scritti difensivi. Quindi:
- l'ammissione di prova testimoniale e di interrogatorio formale del convenuto contumace sig. in quanto ammissibile e rilevante, sulle seguenti CP_2 circostanze:
1) Vero che, in data 25.03.2015, alle ore 16:10 circa, il veicolo Ferrari, targato RM18776N, percorreva Via di Gallicano, nel Comune di San Cesareo (RM), allorquando veniva urtato dal veicolo Peugeot, targato BW394FH, condotto da una Signora di nazionalità estera?
2) Vero che il veicolo Peugeot, uscendo da un benzinaio per immettersi in Via di Gallicano, andava ad urtare il veicolo Ferrari sulla fiancata sinistra?
3) Vero che, causa dell'urto, il conducente del veicolo perdeva il controllo del CP_3 mezzo e terminava la corsia contro il guard-rail della corsia opposta? Sulle circostanze indicate si indica a testi:
- il Sig. Sig. , residente in [...]; Testimone_1
- l'ammissione di CTU tecnica diretta (…) alla valutazione dei cd. danni materiali riportati dal veicolo danneggiato>>.
§ 2.2 – L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_1 depositata il 30/01/2019, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto il rigetto dell'appello formulando le seguenti conclusioni:
<<voglia l'ecc. ma corte d'appello adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, < i>
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: In via principale, rigettare tutte le censure mosse alla sentenza 295/18 del 21 Febbraio 2018 all'esito della procedura incardinata innanzi al Tribunale Civile di Tivoli
- R.G. n. 127/16 (…) mai notificata, nella causa tra e Parte_1 Controparte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo alla Compagnia convenuta, limitare la condanna della convenuta alle sole somme che dovessero ritenersi dovute e, Controparte_1 comunque, in misura della effettiva, minore, entità dei danni risarcibili rispettivamente sofferti da parte attrice;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge di entrambi i gradi del giudizio>>.
4 § 2.3 – All'udienza del 5/02/2019 è stata dichiarata la contumacia di . CP_2
§ 2.4 – All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 3 – I motivi di gravame sono strettamente connessi, sicché si procederà alla loro analisi congiunta previa esposizione dei medesimi.
§ 3.1 – Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante Parte_1 censura la gravata sentenza, lamentando la mancata ammissione delle prove richieste, che reitera deducendo al riguardo che i capitoli di prova orale sarebbero stati erroneamente considerati generici, mentre invece essi avrebbero indicato compiutamente data, ora, luogo, modalità e dinamica del sinistro, nonché i veicoli coinvolti nel medesimo;
sicché illogicamente il primo giudice avrebbe addebitato all'attrice di non aver assolto il proprio onere probatorio quando alla stessa, piuttosto, non sarebbe stato consentito di assolverlo. Tanto più in considerazione, se ritenuto necessario, del potere del giudice, d'ufficio o su istanza di parte, di porre ai testi ex art. 253 c.p.c. <tutte le domande [ritenute] utili a chiarire i fatti medesimi>> e che la richiesta di interrogatorio formale deferito al responsabile civile avrebbe teso, comunque, alla sua confessione giudiziale.
§ 3.2 – Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante Parte_1 censura la gravata sentenza, deducendo che il luogo del sinistro non sarebbe stato neppure contestato da controparte, in ragione della perizia stragiudiziale depositata dalla medesima all'esito, per l'appunto, di <sopralluogo presso [il] teatro del sinistro>> e che il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di valorizzare il modello di constatazione amichevole di incidente, sottoscritto da entrambi i conducenti, in cui invece, a seguito della sua completa e regolare compilazione, sarebbe stata chiaramente ricostruita la dinamica del sinistro.
§ 3.3 – Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante Parte_1 censura la gravata sentenza deducendo che se la genericità dei capitoli di prova orali sarebbero dipesi dalla genericità del fatto così come riportato nell'atto di citazione, il primo giudice, piuttosto che rigettare la domanda avrebbe dovuto previamente ritenere la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. (mancata esposizione dei fatti) e fissare all'attrice un termine perentorio per rinnovare la citazione ovvero, in presenza di costituzione del convenuto, per integrare la domanda.
§ 3.4 – Con il quarto motivo di impugnazione, parte appellante insta Parte_1 per la declaratoria di esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro per
5 cui è causa in capo alla conducente del veicolo Peugeot targato BW394FH,
[...]
che si sarebbe immessa nel flusso stradale uscendo da un distributore di Per_1 benzina senza rispettare la precedenza spettante al veicolo antagonista, guidato dal padre dell'odierna appellante, così urtandolo sulla fiancata sinistra e facendone terminare la corsa, a seguito della perdita di controllo, contro il guard rail della corsia opposta.
§ 3.5 – Con il quinto motivo di impugnazione, parte appellante Parte_3 per il conseguente risarcimento degli asseriti danni materiali e da fermo veicolo, quantificati i primi sulla base di un preventivo di riparazione, ove le attività da eseguirsi sarebbero pienamente collimanti con i suddetti danneggiamenti ed il costo orario della manodopera sarebbe in linea con i prezzi di mercato applicati nella città di Roma;
ed altresì quantificati i secondi tenuto conto del presumibile tempo necessario per le riparazioni, pari a quattro giornate lavorative.
§ 4 – L'appello è infondato.
Come noto, relativamente al modulo di constatazione amichevole di incidente, l'art. 143, comma 2, del Codice Assicurazioni Private stabilisce che <quando [tale] modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso>>.
Trattasi, dunque, di presunzione iuris tantum; sicché siffatta valenza probatoria è recessiva rispetto ad una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come decritto nel c.d. CID e le conseguenze del sinistro come risultanti in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 2438 del 25 gennaio 2024).
Invero, secondo la dinamica del sinistro rappresentata graficamente nel suddetto modulo la Peugeot 206 CC nell'immettersi nel flusso di marcia urtava con la propria parte anteriore destra la parte latero-posteriore sinistra della Ferrari 208 GTS, la quale sbandando andava a sbattere contro il guard rail posto alla sua sinistra.
Orbene, in sede stragiudiziale il perito incaricato dalla compagnia assicuratrice ha redatto apposita relazione, comprensiva di numerose riproduzioni fotografiche dei danneggiamenti subiti dal veicolo incidentato;
foto che non risultano minimamente contestate da parte appellante e che dunque deve ritenersi corrispondano allo stato effettivo del veicolo dopo il sinistro.
In effetti, nel punto indicato come punto d'urto iniziale la Ferrari 208 GTS presenta prolungati e continui segni di strisciamento longilinei di colore chiaro in prossimità dello sporgente arco passaruota del parafango e del contiguo paraurti (v. foto 1 – 4).
Tuttavia, tali danneggiamenti non appaiono compatibili con la suddetta dinamica del sinistro.
6 Infatti, come chiaramente visibile, trattasi soltanto di segni di strisciamento, mentre mancano totalmente segni di deformazione della carrozzeria come invece sarebbe da aspettarsi in caso di un impatto quale quello descritto, tale da determinare la completa perdita di controllo del veicolo urtato.
Incongruenza rafforzata dalla ulteriore circostanza che l'impatto, per provocare una così significativa deviazione a sinistra di un veicolo più potente e prestante di quello dichiarato collidente, dovrebbe presumersi necessariamente essere stato assai consistente, mentre non soltanto non ha lasciato segni apprezzabili di rotture sulla 208 GT, ma neppure segni di qualsivoglia tipo sulla Peugeot 206 CC;
CP_3 infatti nel modello CID il riquadro dei danni visibili relativi al veicolo B è assolutamente vuoto (né agli atti risultano foto relative a tale veicolo).
Peraltro, come evidenziato dal perito assicurativo, se vi fosse stato un urto coinvolgente la parte anteriore destra della Peugeot 206 CC, esso avrebbe lasciato sulla Ferrari 208 GT segni longitudinali anche sotto i 50 cm. di altezza dal suolo, considerate le notorie misure standard del modello in questione ed in particolare del suo sporgente paraurti anteriore, che si sviluppa longitudinalmente, per l'appunto, a partire da quota 30 cm. (v. riproduzioni grafiche a p. 5 e 15 dell'elaborato del perito assicurativo, non contestata da controparte); mentre i segni di strisciamento sulla Ferrari 208 GT sono situati in posizione più elevata, tra i 50 ed i 70 cm. da terra, come da foto in atti, anch'esse non contestate (in particolare quelle a p. 11 del citato elaborato).
Ma soprattutto, secondo la riproduzione grafica del modello CID, la Peugeot 206 uscendo da un distributore di benzina si stava immettendo nel senso di marcia, non essendosi ancora completamente inserita in esso. Pertanto, deve necessariamente presumersi che tale veicolo avesse una velocità limitata, in quanto impegnato nella manovra di uscita, il che rende ancor più inverosimile il verificarsi di un impatto di forza tale da deviare così significativamente il veicolo sopravveniente, maggiormente prestante e stabile per intrinseche caratteristiche strutturali.
Pertanto, è ben vero che il perito assicurativo ha riferito di aver riscontrato sul guard rail << trasposizione di vernice di colore rosso, riconducibile>> alla vettura guidata dal ma la dinamica del sinistro riportata dal modulo di constatazione Pt_1 amichevole appare incompatibile con le predette risultanze fotografiche dei danneggiamenti presenti sulla Ferrari 208 GT.
Conseguentemente, in difetto di qualsivoglia riscontro oggettivo sul coinvolgimento della Peugeot 206 CC, la suddetta vernice si lascia spiegare con una condotta del tutto autonoma della vettura sportiva, come peraltro maggiormente compatibile con la tendenziale omogeneità dei segni di strusciamento sull'intera fiancata sinistra di quest'ultima (v. foto 5 - 6 del citato elaborato del perito assicurativo, non oggetto di contestazione), sicché anche quelli sulla parte latero- posteriore appaiono conseguenza dell'urto contro il guard rail.
7 In conclusione, l'appello deve essere rigettato in quanto le risultanze fotografiche delle conseguenze del sinistro appaiono incompatibili con il fatto così come descritto nella CID, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.
La gravata sentenza, pertanto, deve essere confermata, sia pure con diversa motivazione.
§ 5 – Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante soccombente a rifondere alla costituita compagnia assicuratrice le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto dello scaglione di valore (valore della causa, sulla base della domanda, superiore ad € 26.000,00, tabella 12, scaglione quarto) e delle fasi del giudizio (esclusa istruttoria), diminuiti del 40% in ragione dell'esiguo superamento del valore dello scaglione precedente.
Nulla per le spese relativamente alla posizione del contumace . CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata, a norma del comma 1-bis, medesimo art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 atto di citazione notificato in data 20/09/2018, avverso la sentenza n. 295/2018 emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli e pubblicata il 21/02/2018, così provvede: a) rigetta l'appello;
b) condanna a rifondere a le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 4.167,60 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
c) nulla per le spese in ordine al contumace . CP_2
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore dott. Sandro Venarubea
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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